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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/09/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'QU Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello, iscritta al nr. 332/2025 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025 e vertente TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1 L'Aquila (C.F. , fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_1
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_2 Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
APPELLANTE CONTRO
, (p.iva ), con sede legale in Teramo alla Controparte_1 P.IVA_3 Via Nicola Dati n. 10, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. Alessia Cognitti, elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Mancini Sbraccia n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Amedeo Di Odoardo (c.f.
) e Fabio Caprioni, (c.f. , dai quali è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2025 emessa l'11.03.2025 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Teramo, a conclusione del giudizio n. 1551/2023 R.G. in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, notificata in data 14.03.2025; conclusioni: come da rispettive note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione proposta dal condannando l' al rimborso delle spese processuali in Controparte_1 CP_2 favore dell'opponente e annullando, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione di cui alla determinazione DPC017/64 del 19.05.2023, con la quale il Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente giudizio) la sanzione amministrativa Controparte_3 pecuniaria di € 20.000,00 prevista dall'art. 133, comma 1, D.Lgs. 152/2006 per violazione dell'art. 6 L.R. 31/2010, consistita nel superamento (accertato con verbale n. 2 del 10.01.2020 pagina 1 di 8 elevato dall'ARTA Abruzzo sulla scorta del rapporto di prova n. e del verbale NumeroDiC_1 di prelievo delle acque di scarico n. 2 del 21.11.2019, relativo allo scarico proveniente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel Comune di Isola del Gran Sasso in località “Fano a Corno”) dei limiti previsti dalla Tab. C, seconda colonna, L.R. 31/2010, per il parametro BOD5, nonché per il fatto che lo scarico in questione precipita in area protetta. In particolare il primo giudice, all'esito della fase istruttoria (consistita nell'acquisizione documentale e nell'espletamento delle prove testimoniali), dopo aver rigettato la domanda di declaratoria di nullità del verbale di accertamento e contestazione n. 24/2021 del 5 agosto 2021 (rectius: n. 02/2020 del 10 gennaio 2020) avanzata dall'opponente per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18, Legge n. 689/1981, ha ritenuto il ricorso fondato, sull'assorbente rilievo che la metodologia c.d. istantanea utilizzata nel caso di specie, al pari delle modalità di conservazione del campione, non potevano reputarsi idonee ad assicurare l'attendibilità delle analisi espletate. Più nello specifico, dopo aver chiarito che la metodica di campionamento ordinaria è quella media ponderata nell'arco delle 24 ore e specificato che l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, ha ritenuto che la Abruzzo Pt_1 non aveva fornito alcuna motivazione atta a giustificare l'utilizzo della metodologia istantanea in alternativa a quella ordinaria, atteso che nei verbali di prelievo delle acque i tecnici ARTA si erano limitati ad apporre una “x” sulla casella corrispondente al metodo istantaneo, senza nulla aggiungere circa la valutazione tecnica della scelta operata, peraltro non giustificabile neppure in termini di urgenza, trattandosi di un controllo di routine sugli impianti di depurazione comunale. Ha poi aggiunto che dalla documentazione in atti era emerso le prove era state concluse a distanza di 35 giorni dall'apertura del campione, laddove la metodica APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 – 2003 raccomanda di eseguire le analisi “il più presto possibile dopo la raccolta” e, per ciò che riguarda la valutazione del parametro BOD, un tempo massimo di conservazione del campione pari a 24 ore, evidenziando quindi che l'ARTA, nel rapporto di prova n. TE/015426/19, aveva indicato la metodica utilizzata per la valutazione del parametro in questione con la sigla MPI/TE/13, della quale non si conoscevano procedure e modalità, essendo una metodica interna. Ritenendo, dunque, che la valutazione del parametro BOD5 non era avvenuta nel rispetto delle metodiche di riferimento APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 – 2003, ha infine rimarcato che la decorrenza di un lungo arco temporale dalla data di inizio delle prove di campionamento a quella di conclusione non poteva garantire la rispondenza e la veridicità dell'esito delle analisi in relazione all'effettivo contenuto microbiologico del refluo prelevato, e che un prelievo effettuato nell'arco di 24 ore avrebbe verosimilmente permesso di riscontrare la conformità del campione ai prescritti valori soglia, atteso che dai rapporti di prova era emerso il rispetto di 5 parametri su un totale di 6 analizzati. Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha annullato dunque il provvedimento impugnato, ponendo le spese a carico dell'opposta, in virtù del principio di soccombenza.
2. Tale pronuncia è stata tempestivamente impugnata dalla la quale ha Parte_1 affidato il proprio gravame ai seguenti due motivi di appello: a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 D.Lgs 150/2011, nonché, violazione e/o falsa applicazione dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché L.R. n. 31/2010, Tab. C, per superamento dei limiti previsti per il parametro BOD. In sostanza, secondo l' il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le norme CP_2 di legge in materia, atteso che la normativa applicabile al caso di specie – anche ai fini della legittimità e della validità delle metodiche di campionamento utilizzate in sede di prelievo delle pagina 2 di 8 acque di scarico – non era quella contenuta nell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 citata dal primo giudice ed applicabile agli impianti a servizio di agglomerati superiori ai 2000 a.e., bensì quella di cui alla L.R. 31/2010, Tab. C, inerente gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati inferiore ai 2000 a.e., quale quello per cui è causa, e la cui violazione era stata contestata alla per superamento dei limiti previsti per il parametro Controparte_1 BOD5. A tal proposito, dopo aver stigmatizzato che detta circostanza, mai contestata e dunque da ritenersi pacifica tra le parti, risulta dalla documentazione in atti, evidenzia che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della hanno imposto Parte_1 ai soli impianti a servizio di agglomerati superiori a 2.000 a.e. di dotarsi di autocampionatori finalizzati a formare campioni medi ponderati, non prevedendo analogo obbligo per quelli inferiori a 2.000 a.e., per i quali, dunque, il campionamento viene da sempre effettuato in modalità istantanea. Aggiunge, quindi, che l'ARTA, nell'effettuare le operazioni di campionamento, si attiene alle regole contenute nel Manuale APAT 1030- 29:2003 CP_4 e alla Istruzione operativa di 01/14 del 2018, pubblicata sul proprio sito internet e CP_5 indicata in calce al verbale di prelievo delle acque di scarico, che prevede espressamente il campionamento istantaneo proprio in relazione agli scarichi tenuti al rispetto della richiamata legge regionale. Sulla scorta di tali considerazioni, il campionamento istantaneo effettuato nel caso di specie andava in conclusione reputato legittimo, trattandosi di metodologia
“ordinaria” in caso di controllo di scarichi a servizio di agglomerati inferiori a 2.000 a.e. tenuti al rispetto della L.R. n. 31/2010. b) Erroneità della sentenza per carenza e/o inadeguatezza di motivazione. Difetto di istruttoria. Motivazione apparente, superficiale, apodittica. Sul punto, la asserisce che il Tribunale sarebbe incorso in eccesso di potere Parte_1 conseguente all'erronea valutazione dei fatti, non rispondendo al vero che tra la data di inizio delle prove (22.11.2019) e quella della loro conclusione (27.12.2019) fossero trascorsi 35 giorni, dovendo intendersi tale ultima data (riportata nel Rapporto di prova n. TE/015426/19 del 02.12.2019 come “Data fine prove”), frutto di un mero errore materiale di compilazione. Tanto in considerazione del fatto che il Rapporto di prova n. TE/015427/19 del 03.12.2019, relativo ad altro campione di acqua prelevato nello stesso giorno dal medesimo depuratore, indicava il 27.11.2019 come “Data di fine prove”, per cui era presumibile che anche il Rapporto di prova n. TE/015426/19 avesse lo stesso giorno come data di fine prove;
del fatto che tale data di fine prove non poteva essere successiva alla data di emissione del rapporto di prova del 02.12.2019; che entrambi i citati rapporti di prova risultano trasmessi ai soggetti interessati il 04.12.2019, dunque in data antecedente quella erroneamente indicata del 27.12.2019. L'appellante aggiunge, poi, che la sentenza sarebbe altresì errata laddove presume che un campionamento medio ponderato avrebbe permesso di riscontrare la conformità del campione, sulla scorta del fatto che risultavano rispettati 5 dei 6 parametri analizzati, evidenziando che la sussistenza della violazione deriva dal superamento dei limiti normativi anche di un solo parametro, rilevando da ultimo la contraddittorietà delle deduzioni difensive dell'originaria opponente, che ricorre al campionamento istantaneo per l'autocontrollo. Infine, richiamando a supporto giurisprudenza di legittimità e di merito, stigmatizza che la scelta della modalità di campionamento operata dall'organo accertatore non può essere sindacata, sussistendo discrezionalità tecnica da parte di quest'ultimo; che il campionamento ha mera funzione strumentale;
che l'inosservanza della relativa disciplina, priva di carattere precettivo, non determina l'illegittimità e la nullità dell'accertamento; che la giustificazione fornita dall'organo di controllo può essere anche sommaria e finanche implicita.
2.1 pagina 3 di 8 Si è costituita nel giudizio di appello l'originaria opponente la quale ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per avere la omesso di impugnare specifiche parti della sentenza e di confutare le Pt_1 argomentazioni del primo giudice, sia ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ravvisando nei motivi di gravame proposti nuove eccezioni o argomentazioni mai proposte nel giudizio di primo grado;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, insistendo dunque per la conferma della sentenza gravata.
2.2 Acquisita la documentazione in atti, è stata fissata, per la discussione della causa, l'udienza del 10.09.2025, la quale è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali.
3 Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità. E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781). Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199). L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
4- L'appello è altresì fondato nel merito.
4.1 Dopo avere esposto i principi in materia di ricorso al metodo di campionamento, e da ultimo ribaditi anche da Cassazione penale sez. III, 03/07/2019, n.36701 e TAR Basilicata, Sez. I, 21 agosto 2023, n. 499 – Pres. Est. – (in contrasto tra CP_6 Controparte_7 loro sull'obbligo o meno della immediata esplicitazione del ricorso al metodo istantaneo) nonché da parte di questa stessa Corte (in altra composizione), il Giudice di prime cure ha rilevato come la non abbia giustificato l'utilizzo della metodologia Parte_1
pagina 4 di 8 alternativa al campionamento medio ponderato nell'arco delle 24 ore, giacché nei verbali di prelievo di campione di acqua di scarico prodotti in atti, in gran parte precompilati, proprio relativamente al metodo di campionamento utilizzato, i tecnici ARTA si sono limitati ad apporre una “x” sulla casella corrispondente al metodo istantaneo, senza tuttavia fornire alcuna adeguata valutazione tecnica della scelta operata, trattandosi comunque – è bene ribadirlo – di una metodologia alternativa a quella ordinaria che, nel caso di specie, non parrebbe neppure giustificata da urgenza, trattandosi di un controllo routinario sugli impianti di depurazione comunale. La violazione contestata dall'ARTA - Distretto di Teramo, con il Verbale d'infrazione n. 02/2020 del 10.01.2020, riguarda la normativa regionale costituita dalla L.R. n. 31/2010, Tab. C, per superamento dei limiti previsti per il parametro BOD5. L'ambito di applicazione della L.R. n. 31/2010, è circoscritta, per espressa previsione normativa regionale, di cui all'art. 6, comma 1, agli impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti/inferiore a duemila. La ha adottato il Piano di Tutela delle Acque con D.G.R. n. 614 del Parte_1 09.08.2010 (B.U.R.A. n. 62 del 24.09.2010), ed ha approvato il prefato Piano di Tutela delle Acque con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/9 e n. 51/10 del 16.12.2015 (rispettivamente B.U.R.A. n. 11 del 23.03.2016 e n. 10 del 16.03.2016). Assume l'appellante, riportando il contenuto della predetta normativa, come il CAMPIONAMENTO ISTANTANEO sia la <> in caso di controllo di scarichi a servizio di agglomerati inferiori a 2.000 a.e. (abitanti equivalenti) tenuti al rispetto della L.R. n. 31/2010, come nel caso dello scarico in oggetto. La lettura delle disposizioni de quibus conferma l'assunto. Dal vaglio allora di tale normativa si evince “solo” che alcun obbligo di adozione di particolare motivazione sussistesse in capo agli accertatori, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure (che per violazione di tale profilo meramente formale ha annullato l'ordinanza de qua), in quanto, secondo quanto visto, il ricorso al campionamento istantaneo costitutiva la regola e pertanto il suo utilizzo non imponeva affatto l'esplicitazione di una motivazione. D'altra parte, alcun dubbio può essere sollevato in ordine alla sussumibilità dell'atto normativo in oggetto tra gli atti aventi forza di legge della (art. 134 Cost.), come tale Pt_1 quindi, non estraneo all'applicazione del principio iura novit curia Nella Deliberazione del 16.12.2015 in particolare il Consiglio Regionale Abruzzo, dopo avere tra l'altro dato atto delle seguenti circostanze: VISTO la L.R. 12.4.1983, n. 18 e s.m.i. "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" ed in particolare: l'art. 6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o parti di esso;
l'art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore o dei Progetti speciali territoriali;
pagina 5 di 8 DELIBERA(VA) per le finalità esplicitate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:
- approvare il Piano di Tutela delle Acque, come proposto dalla Giunta regionale. La deliberazione veniva quindi pubblicata sul . Pt_2 Alcun dubbio può essere allora sollevato, in ragione della ricorrenza dei profili formali (procedura ex art. 6 bis cit.) e sostanziali (generalità ed astrattezza delle previsioni adottate) propri dell'atto legislativo, in ordine alla sussumibilità dell'atto normativo in oggetto tra gli atti aventi forza di legge della (art. 134 Cost.), come tale quindi, non estraneo Pt_1 all'applicazione del principio iura novit curia. Inquadramento che allora impone la valutazione di inconsistenza dell'eccezione di inammissibilità del “novum” formulata dalla difesa dell'appellata. L'applicazione alla fattispecie ora al vaglio di questa Corte del richiamato disposto normativo, non rappresenta un mutamento di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata legittimità della mera apposizione della X in corrispondenza del criterio di prelievo utilizzato (senza alcuna altra motivazione) risultano identici e integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella allegazione introduttiva della PA (sotto il profilo del petitum e della causa petendi). Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023) In termini da ultimo, si veda Cassazione civile sez. lav., 04/02/2025, (ud. 08/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2617, proprio in materia di cd rito laburistico in appello. Legittimamente d'altra parte, la nell'ambito della regolamentazione della disciplina Pt_1 riservatale dallo stesso legislatore nazionale, pur tenendo conto del principio quadro formatosi in materia ed in forza del quale è lasciata all'autorità amministrativa procedente e, in ultima istanza, al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato in relazione alle caratteristiche del caso concreto, nonché la valutazione dell'attendibilità delle analisi, avendo la norma sul metodo di campionamento dello scarico carattere solo procedimentale e non sostanziale, onde non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie, ha fissato il principio, connesso alle esigenze tecniche riconducibili all'obbligo per gli impianti di dotarsi di autocampionatori, in forza del quale il campionamento istantaneo costituisce la regola nell'ipotesi di controllo di scarichi a servizio di agglomerati inferiori a 2.000 a.e. (abitanti equivalenti) tenuti al rispetto della L.R. n. 31/2010; così di fatto sollevando i procedenti dall'onere motivazionale di cui sopra. Che, in base alla ricostruzione sistematica sopra operata, il campionamento istantaneo costituisca la regola è affermazione che trova d'altra parte conferma anche tenendo conto della stessa condotta del soggetto sanzionato, qui opponente, che, come risulta dalla documentazione versata dalla ricorre proprio al campionamento istantaneo in sede di autocontrollo (si vedano le Pt_1 certificazione allegate agli scritti difensivi al documento 2 delle produzioni di CP_1 Pt_1 4-2 Resta peraltro, come detto, riservata in ultima analisi al giudice la valutazione di razionalità del metodo adottato che nello specifico non appare inciso da quanto ulteriormente motivato dal giudice di prime cure dell'ordinanza qui opposta.
pagina 6 di 8 Sotto tale profilo in particolare coglie nel segno anche l'ulteriore motivo di appello fondato sul qui denunciato errore valutativo commesso dal giudice di prime cure, nel non avere ritenuto evidentemente frutto di mero errore materiale l'indicazione, quale data di fine prove quella del 27.12.2019. Non risponde al vero quanto asserito dal Tribunale e, precisamente, che “le prove sono iniziate in data 22/11/2019 e si sono concluse il 27/12/2019 (come si evince dal rapporto di prova TE/015426/19 - cfr. doc. n. 4 ricorrente, vale a dire ben 35 giorni dopo l'apertura del campione”. A tale conclusione si perviene, considerando che: la “data di fine prove” del 27.12.2019, indicante proprio la conclusione delle prove tecniche di laboratorio, che non può essere evidentemente successiva alla data di emissione del Rapporto di prova, che è quella del (precedente) 02.12/2019; gli stessi Rapporti di prova n. TE/015426/19 e n. TE/015427/19 risultano trasmessi in data 04.12.2019 dall'ARTA di Teramo con prot. n. 58765/2019, come risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti (cfr. All. 1) ai seguenti interessati: Regione Carabinieri Forestale Abruzzo, Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, ASL di Controparte_1 Teramo - Distretto Sanitario di Base e Dipartimento di Prevenzione SISP, Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque, ARTA Abruzzo - Area Tecnica di Pescara. Non condivisibile infine appare anche l'ulteriore affermazione resa dal giudice di prime cure e secondo cui i rapporti ARTA di prova n. TE/015426/19 e n. TE/015427/19 del 21/11/2019 presentano complessivamente il rispetto di 5 parametri su un totale di 6 analizzati e pertanto non sarebbe da escludere che, se fosse stato operato un prelievo in tempi diversi, nell'arco di 24 ore, si sarebbe potuta riscontrare la conformità del campione ai prescritti valori soglia, trattandosi di un parametro idoneo a garantire la migliore “rappresentatività dello scarico”. L'assunto, formulato in via meramente ipotetica e senza alcun aggancio a dati fattuali concreti, pare smentito proprio dal contenuto delle stesse note difensive redatte da di cui sopra. CP_1 In tale circostanza, dopo avere affermato che la modalità istantanea non avrebbe potuto CP_1 consentire correlazione diretta tra la qualità del refluo in ingresso ed in uscita, attesa la presenza di fognatura mista e la consueta variabilità quali/quantitativa del refluo in ingresso tipica degli impianti se quibus, ammetteva tuttavia di avere posto in essere tutti gli “interventi necessari” al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'impianto ed impedire lo scarico di reflui difformi;
così come comprovato mediante l'inoltro di rapporti di prova, come detto, con prelievi istantanei, effettuati qualche settimana dopo quelli oggetto di accertamento da parte del controllore. Tale dichiarazione assume allora vero e proprio carattere confessorio (confessione stragiudiziale alla controparte documentata ex artt. 2735 primo co. e 2733 secondo co.) nella misura in cui ammette che l'adozione dei “necessari interventi” da parte del soggetto gestore avrebbe impedito quel riscontrato superamento. Nella stessa prospettiva, tale ammissione conferma la validità del prelievo in sede di controllo, diversamente da quanto, con affermazione del tutto astratta, affermato dal giudice di prime cure. Come peraltro evidenziato pure nella decisione App. Ancona prodotta da , resa Parte_1 tra le stesse parti (che parte qui appellante neanche allega e comprova avere ulteriormente impugnato in sede di legittimità) il risultato delle analisi ottenuto sul campione istantaneo non risulta contestato nel suo esito dall'ingiunta, ma nel metodo, solo perché avrebbe asseritamente potuto condurre ad un diverso risultato. Ma tali risultati non possono essere inficiati dalla documentazione anche qui dall'opponente in primo grado sulla base di prelievi ripetuti ed effettuati dalla stessa parte opponente in data diversa da quella di cui alla contestazione che ha dato luogo all'adozione dell'ordinanza ingiunzione in oggetto e oltretutto dopo la “confessata” adozione degli “interventi necessari” di adeguamento.
pagina 7 di 8 5 Le spese vanno infine dichiarate interamente compensate, in ragione dell'applicazione in questa sede delle disposizioni qui pure solo invocate da Pt_1
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 324 dell'11.03.2025 del Tribunale di Teramo, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza CP_1 ingiunzione di pagamento n. DPC017/64 del 19.05.2023; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi. Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Ria Francesco S. Filocamo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'QU Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello, iscritta al nr. 332/2025 R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2025 e vertente TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1 L'Aquila (C.F. , fax 0862/410918, e-mail PEC P.IVA_2 Email_1
presso i cui uffici del Complesso Monumentale San Email_2 Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia;
APPELLANTE CONTRO
, (p.iva ), con sede legale in Teramo alla Controparte_1 P.IVA_3 Via Nicola Dati n. 10, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. Alessia Cognitti, elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Mancini Sbraccia n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Amedeo Di Odoardo (c.f.
) e Fabio Caprioni, (c.f. , dai quali è C.F._1 C.F._2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, APPELLATA oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2025 emessa l'11.03.2025 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Teramo, a conclusione del giudizio n. 1551/2023 R.G. in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, notificata in data 14.03.2025; conclusioni: come da rispettive note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Teramo ha accolto l'opposizione proposta dal condannando l' al rimborso delle spese processuali in Controparte_1 CP_2 favore dell'opponente e annullando, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione di cui alla determinazione DPC017/64 del 19.05.2023, con la quale il Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo aveva comminato all'opponente (quale obbligata in solido con il trasgressore non parte del presente giudizio) la sanzione amministrativa Controparte_3 pecuniaria di € 20.000,00 prevista dall'art. 133, comma 1, D.Lgs. 152/2006 per violazione dell'art. 6 L.R. 31/2010, consistita nel superamento (accertato con verbale n. 2 del 10.01.2020 pagina 1 di 8 elevato dall'ARTA Abruzzo sulla scorta del rapporto di prova n. e del verbale NumeroDiC_1 di prelievo delle acque di scarico n. 2 del 21.11.2019, relativo allo scarico proveniente dall'impianto di depurazione gestito dall'opponente sito nel Comune di Isola del Gran Sasso in località “Fano a Corno”) dei limiti previsti dalla Tab. C, seconda colonna, L.R. 31/2010, per il parametro BOD5, nonché per il fatto che lo scarico in questione precipita in area protetta. In particolare il primo giudice, all'esito della fase istruttoria (consistita nell'acquisizione documentale e nell'espletamento delle prove testimoniali), dopo aver rigettato la domanda di declaratoria di nullità del verbale di accertamento e contestazione n. 24/2021 del 5 agosto 2021 (rectius: n. 02/2020 del 10 gennaio 2020) avanzata dall'opponente per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18, Legge n. 689/1981, ha ritenuto il ricorso fondato, sull'assorbente rilievo che la metodologia c.d. istantanea utilizzata nel caso di specie, al pari delle modalità di conservazione del campione, non potevano reputarsi idonee ad assicurare l'attendibilità delle analisi espletate. Più nello specifico, dopo aver chiarito che la metodica di campionamento ordinaria è quella media ponderata nell'arco delle 24 ore e specificato che l'eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, ha ritenuto che la Abruzzo Pt_1 non aveva fornito alcuna motivazione atta a giustificare l'utilizzo della metodologia istantanea in alternativa a quella ordinaria, atteso che nei verbali di prelievo delle acque i tecnici ARTA si erano limitati ad apporre una “x” sulla casella corrispondente al metodo istantaneo, senza nulla aggiungere circa la valutazione tecnica della scelta operata, peraltro non giustificabile neppure in termini di urgenza, trattandosi di un controllo di routine sugli impianti di depurazione comunale. Ha poi aggiunto che dalla documentazione in atti era emerso le prove era state concluse a distanza di 35 giorni dall'apertura del campione, laddove la metodica APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 – 2003 raccomanda di eseguire le analisi “il più presto possibile dopo la raccolta” e, per ciò che riguarda la valutazione del parametro BOD, un tempo massimo di conservazione del campione pari a 24 ore, evidenziando quindi che l'ARTA, nel rapporto di prova n. TE/015426/19, aveva indicato la metodica utilizzata per la valutazione del parametro in questione con la sigla MPI/TE/13, della quale non si conoscevano procedure e modalità, essendo una metodica interna. Ritenendo, dunque, che la valutazione del parametro BOD5 non era avvenuta nel rispetto delle metodiche di riferimento APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 – 2003, ha infine rimarcato che la decorrenza di un lungo arco temporale dalla data di inizio delle prove di campionamento a quella di conclusione non poteva garantire la rispondenza e la veridicità dell'esito delle analisi in relazione all'effettivo contenuto microbiologico del refluo prelevato, e che un prelievo effettuato nell'arco di 24 ore avrebbe verosimilmente permesso di riscontrare la conformità del campione ai prescritti valori soglia, atteso che dai rapporti di prova era emerso il rispetto di 5 parametri su un totale di 6 analizzati. Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale ha annullato dunque il provvedimento impugnato, ponendo le spese a carico dell'opposta, in virtù del principio di soccombenza.
2. Tale pronuncia è stata tempestivamente impugnata dalla la quale ha Parte_1 affidato il proprio gravame ai seguenti due motivi di appello: a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 D.Lgs 150/2011, nonché, violazione e/o falsa applicazione dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché L.R. n. 31/2010, Tab. C, per superamento dei limiti previsti per il parametro BOD. In sostanza, secondo l' il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le norme CP_2 di legge in materia, atteso che la normativa applicabile al caso di specie – anche ai fini della legittimità e della validità delle metodiche di campionamento utilizzate in sede di prelievo delle pagina 2 di 8 acque di scarico – non era quella contenuta nell'All. 5, parte III, D.Lgs. 152/2006 citata dal primo giudice ed applicabile agli impianti a servizio di agglomerati superiori ai 2000 a.e., bensì quella di cui alla L.R. 31/2010, Tab. C, inerente gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati inferiore ai 2000 a.e., quale quello per cui è causa, e la cui violazione era stata contestata alla per superamento dei limiti previsti per il parametro Controparte_1 BOD5. A tal proposito, dopo aver stigmatizzato che detta circostanza, mai contestata e dunque da ritenersi pacifica tra le parti, risulta dalla documentazione in atti, evidenzia che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della hanno imposto Parte_1 ai soli impianti a servizio di agglomerati superiori a 2.000 a.e. di dotarsi di autocampionatori finalizzati a formare campioni medi ponderati, non prevedendo analogo obbligo per quelli inferiori a 2.000 a.e., per i quali, dunque, il campionamento viene da sempre effettuato in modalità istantanea. Aggiunge, quindi, che l'ARTA, nell'effettuare le operazioni di campionamento, si attiene alle regole contenute nel Manuale APAT 1030- 29:2003 CP_4 e alla Istruzione operativa di 01/14 del 2018, pubblicata sul proprio sito internet e CP_5 indicata in calce al verbale di prelievo delle acque di scarico, che prevede espressamente il campionamento istantaneo proprio in relazione agli scarichi tenuti al rispetto della richiamata legge regionale. Sulla scorta di tali considerazioni, il campionamento istantaneo effettuato nel caso di specie andava in conclusione reputato legittimo, trattandosi di metodologia
“ordinaria” in caso di controllo di scarichi a servizio di agglomerati inferiori a 2.000 a.e. tenuti al rispetto della L.R. n. 31/2010. b) Erroneità della sentenza per carenza e/o inadeguatezza di motivazione. Difetto di istruttoria. Motivazione apparente, superficiale, apodittica. Sul punto, la asserisce che il Tribunale sarebbe incorso in eccesso di potere Parte_1 conseguente all'erronea valutazione dei fatti, non rispondendo al vero che tra la data di inizio delle prove (22.11.2019) e quella della loro conclusione (27.12.2019) fossero trascorsi 35 giorni, dovendo intendersi tale ultima data (riportata nel Rapporto di prova n. TE/015426/19 del 02.12.2019 come “Data fine prove”), frutto di un mero errore materiale di compilazione. Tanto in considerazione del fatto che il Rapporto di prova n. TE/015427/19 del 03.12.2019, relativo ad altro campione di acqua prelevato nello stesso giorno dal medesimo depuratore, indicava il 27.11.2019 come “Data di fine prove”, per cui era presumibile che anche il Rapporto di prova n. TE/015426/19 avesse lo stesso giorno come data di fine prove;
del fatto che tale data di fine prove non poteva essere successiva alla data di emissione del rapporto di prova del 02.12.2019; che entrambi i citati rapporti di prova risultano trasmessi ai soggetti interessati il 04.12.2019, dunque in data antecedente quella erroneamente indicata del 27.12.2019. L'appellante aggiunge, poi, che la sentenza sarebbe altresì errata laddove presume che un campionamento medio ponderato avrebbe permesso di riscontrare la conformità del campione, sulla scorta del fatto che risultavano rispettati 5 dei 6 parametri analizzati, evidenziando che la sussistenza della violazione deriva dal superamento dei limiti normativi anche di un solo parametro, rilevando da ultimo la contraddittorietà delle deduzioni difensive dell'originaria opponente, che ricorre al campionamento istantaneo per l'autocontrollo. Infine, richiamando a supporto giurisprudenza di legittimità e di merito, stigmatizza che la scelta della modalità di campionamento operata dall'organo accertatore non può essere sindacata, sussistendo discrezionalità tecnica da parte di quest'ultimo; che il campionamento ha mera funzione strumentale;
che l'inosservanza della relativa disciplina, priva di carattere precettivo, non determina l'illegittimità e la nullità dell'accertamento; che la giustificazione fornita dall'organo di controllo può essere anche sommaria e finanche implicita.
2.1 pagina 3 di 8 Si è costituita nel giudizio di appello l'originaria opponente la quale ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per avere la omesso di impugnare specifiche parti della sentenza e di confutare le Pt_1 argomentazioni del primo giudice, sia ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ravvisando nei motivi di gravame proposti nuove eccezioni o argomentazioni mai proposte nel giudizio di primo grado;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, insistendo dunque per la conferma della sentenza gravata.
2.2 Acquisita la documentazione in atti, è stata fissata, per la discussione della causa, l'udienza del 10.09.2025, la quale è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali.
3 Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità. E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781). Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199). L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
4- L'appello è altresì fondato nel merito.
4.1 Dopo avere esposto i principi in materia di ricorso al metodo di campionamento, e da ultimo ribaditi anche da Cassazione penale sez. III, 03/07/2019, n.36701 e TAR Basilicata, Sez. I, 21 agosto 2023, n. 499 – Pres. Est. – (in contrasto tra CP_6 Controparte_7 loro sull'obbligo o meno della immediata esplicitazione del ricorso al metodo istantaneo) nonché da parte di questa stessa Corte (in altra composizione), il Giudice di prime cure ha rilevato come la non abbia giustificato l'utilizzo della metodologia Parte_1
pagina 4 di 8 alternativa al campionamento medio ponderato nell'arco delle 24 ore, giacché nei verbali di prelievo di campione di acqua di scarico prodotti in atti, in gran parte precompilati, proprio relativamente al metodo di campionamento utilizzato, i tecnici ARTA si sono limitati ad apporre una “x” sulla casella corrispondente al metodo istantaneo, senza tuttavia fornire alcuna adeguata valutazione tecnica della scelta operata, trattandosi comunque – è bene ribadirlo – di una metodologia alternativa a quella ordinaria che, nel caso di specie, non parrebbe neppure giustificata da urgenza, trattandosi di un controllo routinario sugli impianti di depurazione comunale. La violazione contestata dall'ARTA - Distretto di Teramo, con il Verbale d'infrazione n. 02/2020 del 10.01.2020, riguarda la normativa regionale costituita dalla L.R. n. 31/2010, Tab. C, per superamento dei limiti previsti per il parametro BOD5. L'ambito di applicazione della L.R. n. 31/2010, è circoscritta, per espressa previsione normativa regionale, di cui all'art. 6, comma 1, agli impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti/inferiore a duemila. La ha adottato il Piano di Tutela delle Acque con D.G.R. n. 614 del Parte_1 09.08.2010 (B.U.R.A. n. 62 del 24.09.2010), ed ha approvato il prefato Piano di Tutela delle Acque con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/9 e n. 51/10 del 16.12.2015 (rispettivamente B.U.R.A. n. 11 del 23.03.2016 e n. 10 del 16.03.2016). Assume l'appellante, riportando il contenuto della predetta normativa, come il CAMPIONAMENTO ISTANTANEO sia la <
l'art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore o dei Progetti speciali territoriali;
pagina 5 di 8 DELIBERA(VA) per le finalità esplicitate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:
- approvare il Piano di Tutela delle Acque, come proposto dalla Giunta regionale. La deliberazione veniva quindi pubblicata sul . Pt_2 Alcun dubbio può essere allora sollevato, in ragione della ricorrenza dei profili formali (procedura ex art. 6 bis cit.) e sostanziali (generalità ed astrattezza delle previsioni adottate) propri dell'atto legislativo, in ordine alla sussumibilità dell'atto normativo in oggetto tra gli atti aventi forza di legge della (art. 134 Cost.), come tale quindi, non estraneo Pt_1 all'applicazione del principio iura novit curia. Inquadramento che allora impone la valutazione di inconsistenza dell'eccezione di inammissibilità del “novum” formulata dalla difesa dell'appellata. L'applicazione alla fattispecie ora al vaglio di questa Corte del richiamato disposto normativo, non rappresenta un mutamento di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell'invocata legittimità della mera apposizione della X in corrispondenza del criterio di prelievo utilizzato (senza alcuna altra motivazione) risultano identici e integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella allegazione introduttiva della PA (sotto il profilo del petitum e della causa petendi). Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023) In termini da ultimo, si veda Cassazione civile sez. lav., 04/02/2025, (ud. 08/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2617, proprio in materia di cd rito laburistico in appello. Legittimamente d'altra parte, la nell'ambito della regolamentazione della disciplina Pt_1 riservatale dallo stesso legislatore nazionale, pur tenendo conto del principio quadro formatosi in materia ed in forza del quale è lasciata all'autorità amministrativa procedente e, in ultima istanza, al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato in relazione alle caratteristiche del caso concreto, nonché la valutazione dell'attendibilità delle analisi, avendo la norma sul metodo di campionamento dello scarico carattere solo procedimentale e non sostanziale, onde non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie, ha fissato il principio, connesso alle esigenze tecniche riconducibili all'obbligo per gli impianti di dotarsi di autocampionatori, in forza del quale il campionamento istantaneo costituisce la regola nell'ipotesi di controllo di scarichi a servizio di agglomerati inferiori a 2.000 a.e. (abitanti equivalenti) tenuti al rispetto della L.R. n. 31/2010; così di fatto sollevando i procedenti dall'onere motivazionale di cui sopra. Che, in base alla ricostruzione sistematica sopra operata, il campionamento istantaneo costituisca la regola è affermazione che trova d'altra parte conferma anche tenendo conto della stessa condotta del soggetto sanzionato, qui opponente, che, come risulta dalla documentazione versata dalla ricorre proprio al campionamento istantaneo in sede di autocontrollo (si vedano le Pt_1 certificazione allegate agli scritti difensivi al documento 2 delle produzioni di CP_1 Pt_1 4-2 Resta peraltro, come detto, riservata in ultima analisi al giudice la valutazione di razionalità del metodo adottato che nello specifico non appare inciso da quanto ulteriormente motivato dal giudice di prime cure dell'ordinanza qui opposta.
pagina 6 di 8 Sotto tale profilo in particolare coglie nel segno anche l'ulteriore motivo di appello fondato sul qui denunciato errore valutativo commesso dal giudice di prime cure, nel non avere ritenuto evidentemente frutto di mero errore materiale l'indicazione, quale data di fine prove quella del 27.12.2019. Non risponde al vero quanto asserito dal Tribunale e, precisamente, che “le prove sono iniziate in data 22/11/2019 e si sono concluse il 27/12/2019 (come si evince dal rapporto di prova TE/015426/19 - cfr. doc. n. 4 ricorrente, vale a dire ben 35 giorni dopo l'apertura del campione”. A tale conclusione si perviene, considerando che: la “data di fine prove” del 27.12.2019, indicante proprio la conclusione delle prove tecniche di laboratorio, che non può essere evidentemente successiva alla data di emissione del Rapporto di prova, che è quella del (precedente) 02.12/2019; gli stessi Rapporti di prova n. TE/015426/19 e n. TE/015427/19 risultano trasmessi in data 04.12.2019 dall'ARTA di Teramo con prot. n. 58765/2019, come risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti (cfr. All. 1) ai seguenti interessati: Regione Carabinieri Forestale Abruzzo, Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, ASL di Controparte_1 Teramo - Distretto Sanitario di Base e Dipartimento di Prevenzione SISP, Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque, ARTA Abruzzo - Area Tecnica di Pescara. Non condivisibile infine appare anche l'ulteriore affermazione resa dal giudice di prime cure e secondo cui i rapporti ARTA di prova n. TE/015426/19 e n. TE/015427/19 del 21/11/2019 presentano complessivamente il rispetto di 5 parametri su un totale di 6 analizzati e pertanto non sarebbe da escludere che, se fosse stato operato un prelievo in tempi diversi, nell'arco di 24 ore, si sarebbe potuta riscontrare la conformità del campione ai prescritti valori soglia, trattandosi di un parametro idoneo a garantire la migliore “rappresentatività dello scarico”. L'assunto, formulato in via meramente ipotetica e senza alcun aggancio a dati fattuali concreti, pare smentito proprio dal contenuto delle stesse note difensive redatte da di cui sopra. CP_1 In tale circostanza, dopo avere affermato che la modalità istantanea non avrebbe potuto CP_1 consentire correlazione diretta tra la qualità del refluo in ingresso ed in uscita, attesa la presenza di fognatura mista e la consueta variabilità quali/quantitativa del refluo in ingresso tipica degli impianti se quibus, ammetteva tuttavia di avere posto in essere tutti gli “interventi necessari” al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'impianto ed impedire lo scarico di reflui difformi;
così come comprovato mediante l'inoltro di rapporti di prova, come detto, con prelievi istantanei, effettuati qualche settimana dopo quelli oggetto di accertamento da parte del controllore. Tale dichiarazione assume allora vero e proprio carattere confessorio (confessione stragiudiziale alla controparte documentata ex artt. 2735 primo co. e 2733 secondo co.) nella misura in cui ammette che l'adozione dei “necessari interventi” da parte del soggetto gestore avrebbe impedito quel riscontrato superamento. Nella stessa prospettiva, tale ammissione conferma la validità del prelievo in sede di controllo, diversamente da quanto, con affermazione del tutto astratta, affermato dal giudice di prime cure. Come peraltro evidenziato pure nella decisione App. Ancona prodotta da , resa Parte_1 tra le stesse parti (che parte qui appellante neanche allega e comprova avere ulteriormente impugnato in sede di legittimità) il risultato delle analisi ottenuto sul campione istantaneo non risulta contestato nel suo esito dall'ingiunta, ma nel metodo, solo perché avrebbe asseritamente potuto condurre ad un diverso risultato. Ma tali risultati non possono essere inficiati dalla documentazione anche qui dall'opponente in primo grado sulla base di prelievi ripetuti ed effettuati dalla stessa parte opponente in data diversa da quella di cui alla contestazione che ha dato luogo all'adozione dell'ordinanza ingiunzione in oggetto e oltretutto dopo la “confessata” adozione degli “interventi necessari” di adeguamento.
pagina 7 di 8 5 Le spese vanno infine dichiarate interamente compensate, in ragione dell'applicazione in questa sede delle disposizioni qui pure solo invocate da Pt_1
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 324 dell'11.03.2025 del Tribunale di Teramo, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza CP_1 ingiunzione di pagamento n. DPC017/64 del 19.05.2023; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi. Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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