Articolo 57 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 56Articolo 58
Versione
1 novembre 1986
Art. 57. 1. Per il perfezionamento del periodo di prova di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , l'assegnazione alle prefetture dei vincitori di concorsi prevista dal comma terzo del medesimo articolo ha luogo dopo l'espletamento del corso di formazione professionale di cui al comma quarto del citato articolo 14.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986