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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1151/2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Manlio Galeano,
Ivano Marcedone e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 825/2022 del 10.06.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 59320170007888192000, Controparte_1
notificato dall per il pagamento di contributi IVS Pt_1 Parte_2
per un importo complessivo di € 7.019,21 relativo all'annualità
[...]
2016, annullava l'atto opposto e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dal ricorrente con riferimento alla violazione dell'art. 24 comma 3 d. lgs. n. 46\99, rilevando che alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15 gennaio 2018, era pendente avanti il
Tribunale di Catania il giudizio n. 9713/2011 R.G. promosso dall'odierno appellato per l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione del suo nominativo nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, operata d'ufficio dall' con nota comunicata il 17 Pt_1
novembre 2011.
Avverso detta pronuncia proponeva appello, con atto del 12/12/2022, l'istituto soccombente. Rimaneva contumace pur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo di gravame, l'ente appellante impugna la sentenza deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24, comma 3, d. lgs. 46/99. Evidenzia che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'emissione dell'avviso di addebito per la pendenza dell'impugnazione sull'accertamento ispettivo non definita con provvedimento giudiziale esecutivo, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa creditoria, per gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Rileva che il giudice non ha preso in considerazione la sentenza n. 1058/2019 emessa dello stesso tribunale tra le stesse parti che così statuiva: “E' lo stesso ricorrente, esponendo dettagliatamente i dati sulla consistenza dei capi dell'allevamento bovino, a quantificare il numero di giornate lavorative annue richieste dall'attività aziendale…”; e ancora: “Dalla testimonianza assunta
( poi si evince anche che a occuparsi Testimone_1
dell'azienda agricola sono quasi esclusivamente i tre soci componenti del nucleo familiare, , Controparte_1 Testimone_1
e ”. Parte_3
Aggiunge che l'odierno appellato era amministratore unico, rappresentante legale e, fino al 2012, lavoratore a tempo determinato della Parte_4
[...]
Osserva altresì che nella sentenza n. 5769/2019, cui il Giudice di primo grado aveva pur fatto riferimento essendo stata depositata dall'ente previdenziale agli atti del giudizio di primo grado, il numero di giornate lavorative annue necessarie per la gestione complessiva della cooperativa agricola “ era stato Parte_4
confermato in quello indicato dall' , ovvero 14 giornate lavorative annue per Pt_1
la gestione di 1 Unità di UBA, sicché, considerando le notevoli dimensioni dell'azienda (avente ad oggetto allevamento bovino – 2 tori, 116 vacche e 39 vitelli – con pascoli in tenere di Randazzo e e Controparte_2 CP_3 CP_4
per un totale di Ha 178.08.76), l'applicazione meramente matematica dell'ettaro- coltura conduceva alla stima di un fabbisogno annuo pari a circa 1.800 giornate lavorative.
Evidenziava quindi che una valutazione più realistica, tenendo in considerazione le modalità di allevamento allo stato brado e la destinazione degli animali (“da carne” più che “da latte”) portava a una stima ridotta del fabbisogno a circa 1.000 giornate annue, ma sempre ben oltre le 104 giornate lavorative annuali previste dall'art. 2 della l. n. 9/1963.
Concludeva che l'iscrizione di negli elenchi dei Controparte_1
coltivatori diretti era quindi giustificata, in considerazione del fabbisogno di lavoro per tipo di allevamento, che impegnava l'odierno appellato per un numero di giornate lavorative ben superiore alle 102 da lui allegate.
Del tutto inconferente, infine doveva ritenersi la prova testimoniale assunta in primo grado, con il teste padre del Testimone_1
ricorrente, il quale aveva dichiarato che il figlio aveva “lavorato meno di 102 giornate l'anno perché accudiva i [suoi] genitori”.
2. L'appello è fondato.
Come è noto l'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99 inibisce l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti in forza degli accertamenti compiuti dagli uffici, quando detti accertamenti sono impugnati davanti all'autorità giudiziaria e fino all'emissione del provvedimento giudiziale esecutivo.
Tuttavia, ove l'iscrizione a ruolo sia ugualmente eseguita in pendenza dell'impugnazione giudiziale, l'illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi. Come ricordato dall'appellante, ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si
è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che tale opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633
c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333).
3. La Corte di Cassazione (vd. Cass. n. 14149/2012; 12102/2017;
12025/2019) con orientamento consolidato condiviso da questo Ufficio ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo appunto gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella/avviso di addebito opposto comportano soltanto l'impossibilità per l' di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di Pt_1
chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
4. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto tale Pt_1
accertamento nel merito. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto sì dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dall' in pendenza Pt_1
dell'impugnazione dell'accertamento ispettivo per violazione dell'art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma avrebbe dovuto altresì esaminare il merito della pretesa creditoria.
A tale riguardo, va rilevato che nelle more del giudizio di primo grado il
Tribunale di Catania ha definito il giudizio di opposizione all'accertamento d'ufficio che aveva condotto all'iscrizione dell'odierno appellato nella gestione coltivatori diretti, con la sentenza n. 5769/2019 pubblicata il 13.12.2019 e prodotta dall' con le note del 12.11.2021, come rilevato dal primo giudice Pt_1
nella pronuncia oggetto di appello.
Con detta pronuncia, all'esito della disposta CTU, si è accertato che “il fabbisogno di giornate lavorative che si sono rese necessarie per la gestione complessiva della Cooperativa agricola è stato nel 2008 per 1532 Parte_4
bovini pari a 121 giornate di lavoro eccedenti al calcolo UBA;
nel 2009 per 1986 bovini di 115 giornate eccedenti al calcolo UBA e nel 2010 a fronte di 2586 bovini giornate di lavoro di cui 93 eccedenti al calcolo UBA” e che “l'apprezzamento complessivo dei predetti elementi, comprovanti l'effettiva sussistenza di un bisogno colturale superiore alle 104 giornate lavorative annuali di cui all'art. 2 della l. n.9/1963, unitamente all'assenza di una minima organizzazione aziendale nelle forme ordinarie di legge per come è dato riscontrare dalla lettura del predetto atto costitutivo, dimostra che tali terreni sono stati coltivati in proprio dai medesimi proprietari spendendo con abitualità, continuità e prevalenza –se non addirittura in maniera esclusiva- il loro impegno così da dare concretezza a quell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”. Il Tribunale di
Catania ha pertanto rigettato l'opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio dell'odierno appellato nella gestione coltivatori diretti, previo disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, confermando la debenza dei contributi IVS per gli anni 2008-2010 (annualità contributive oggetto di quel giudizio).
Tale sentenza - con la quale è stata accertata la fondatezza dell'accertamento d'ufficio della natura autonoma del rapporto di lavoro di Controparte_1
con la cooperativa costituita con i genitori e da lui
[...] Parte_4
unicamente amministrata e gestita - è passata in giudicato, come documentato dall' , per non essere stata impugnata. Pt_1
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” ( Cass. n. 8650/10 ed anche, ex multis, Cass. 9512/09, Cass. 4352/04; 19317/05; 11365/06; v., altresì,
Cass. 14294/07; 4607/08; 19301/11; 20029/11; 25762/14).
Era l'appellato, quindi, a dover dimostrare che per gli anni successivi al 2010 e fino al 2016, anno cui si riferisce l'avviso di addebito oggetto di causa, erano venute meno le condizioni oggettive e soggettive di cui agli art. 2 e 3 legge 9/1963 accertate in capo al con sentenza passata in giudicato Controparte_1
(ovvero la prestazione abituale in forma esclusiva o almeno prevalente che impegni il soggetto per il maggior periodo di tempo nell'anno costituente la maggior fonte di reddito e il fabbisogno di lavoro nell'azienda non inferiore a 104 giornate annue), in forza delle quali è stata dichiarata la legittimità della sua iscrizione alla gestione coltivatori diretti.
L'unica prova offerta dall'appellato in primo grado, invece, è stata la testimonianza del padre il quale ha Testimone_1
dichiarato che nulla era cambiato per gli anni di causa rispetto al passato, atteso che sia negli anni coperti dal giudicato sia nei successivi, dal 2011 al 2016, il figlio non aveva lavorato in quanto si era dovuto occupare dei nonni (“dei miei genitori”).
L'evidente inattendibilità soggettiva e oggettiva del testimone, del quale già nella sentenza definitiva n. 5769/2019 si è affermato il “coinvolgimento in prima persona nella vicenda” che lo collocava in una “posizione del tutto assimilabile”
a quella del figlio non consente di ritenere provato che la situazione accertata con sentenza passata in giudicato - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti - sia mutata per l'anno 2016 cui si riferisce l'avviso di addebito oggetto dell'odierno giudizio e pertanto
[...]
che non si è costituito nel presente gravame, deve ritenersi Controparte_1
tenuto al pagamento delle somme richieste dall' a titolo di contributi IVS Pt_1
coltivatori diretti.
5. L'appello pertanto va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che, ferma restando l'illegittimità dell'emissione dell'avviso di addebito in violazione del terzo comma dell'art. 24 cit., con conseguente annullamento del titolo, nel merito Controparte_1
deve essere condannato al pagamento della somma richiesta dall a titolo Pt_1
di contributi e somme aggiuntive, con esclusione degli oneri di riscossione. Le spese di entrambi i gradi devono essere poste a carico del soccombente e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 (aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201.1,00 a 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che è Controparte_1
obbligato al pagamento delle somme richieste dall a titolo di contributi IVS Pt_1
coltivatori diretti per l'anno 2016 e somme aggiuntive e per l'effetto condanna il predetto al pagamento della somma di € 6814,97 già richiesta con l'avviso di addebito opposto.
Condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente, oltre spese generali (15%).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1151/2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Manlio Galeano,
Ivano Marcedone e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._1
Appellato contumace OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 825/2022 del 10.06.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 59320170007888192000, Controparte_1
notificato dall per il pagamento di contributi IVS Pt_1 Parte_2
per un importo complessivo di € 7.019,21 relativo all'annualità
[...]
2016, annullava l'atto opposto e condannava l'ente previdenziale al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dal ricorrente con riferimento alla violazione dell'art. 24 comma 3 d. lgs. n. 46\99, rilevando che alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15 gennaio 2018, era pendente avanti il
Tribunale di Catania il giudizio n. 9713/2011 R.G. promosso dall'odierno appellato per l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione del suo nominativo nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, operata d'ufficio dall' con nota comunicata il 17 Pt_1
novembre 2011.
Avverso detta pronuncia proponeva appello, con atto del 12/12/2022, l'istituto soccombente. Rimaneva contumace pur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo di gravame, l'ente appellante impugna la sentenza deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24, comma 3, d. lgs. 46/99. Evidenzia che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'emissione dell'avviso di addebito per la pendenza dell'impugnazione sull'accertamento ispettivo non definita con provvedimento giudiziale esecutivo, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la pretesa creditoria, per gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Rileva che il giudice non ha preso in considerazione la sentenza n. 1058/2019 emessa dello stesso tribunale tra le stesse parti che così statuiva: “E' lo stesso ricorrente, esponendo dettagliatamente i dati sulla consistenza dei capi dell'allevamento bovino, a quantificare il numero di giornate lavorative annue richieste dall'attività aziendale…”; e ancora: “Dalla testimonianza assunta
( poi si evince anche che a occuparsi Testimone_1
dell'azienda agricola sono quasi esclusivamente i tre soci componenti del nucleo familiare, , Controparte_1 Testimone_1
e ”. Parte_3
Aggiunge che l'odierno appellato era amministratore unico, rappresentante legale e, fino al 2012, lavoratore a tempo determinato della Parte_4
[...]
Osserva altresì che nella sentenza n. 5769/2019, cui il Giudice di primo grado aveva pur fatto riferimento essendo stata depositata dall'ente previdenziale agli atti del giudizio di primo grado, il numero di giornate lavorative annue necessarie per la gestione complessiva della cooperativa agricola “ era stato Parte_4
confermato in quello indicato dall' , ovvero 14 giornate lavorative annue per Pt_1
la gestione di 1 Unità di UBA, sicché, considerando le notevoli dimensioni dell'azienda (avente ad oggetto allevamento bovino – 2 tori, 116 vacche e 39 vitelli – con pascoli in tenere di Randazzo e e Controparte_2 CP_3 CP_4
per un totale di Ha 178.08.76), l'applicazione meramente matematica dell'ettaro- coltura conduceva alla stima di un fabbisogno annuo pari a circa 1.800 giornate lavorative.
Evidenziava quindi che una valutazione più realistica, tenendo in considerazione le modalità di allevamento allo stato brado e la destinazione degli animali (“da carne” più che “da latte”) portava a una stima ridotta del fabbisogno a circa 1.000 giornate annue, ma sempre ben oltre le 104 giornate lavorative annuali previste dall'art. 2 della l. n. 9/1963.
Concludeva che l'iscrizione di negli elenchi dei Controparte_1
coltivatori diretti era quindi giustificata, in considerazione del fabbisogno di lavoro per tipo di allevamento, che impegnava l'odierno appellato per un numero di giornate lavorative ben superiore alle 102 da lui allegate.
Del tutto inconferente, infine doveva ritenersi la prova testimoniale assunta in primo grado, con il teste padre del Testimone_1
ricorrente, il quale aveva dichiarato che il figlio aveva “lavorato meno di 102 giornate l'anno perché accudiva i [suoi] genitori”.
2. L'appello è fondato.
Come è noto l'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99 inibisce l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti in forza degli accertamenti compiuti dagli uffici, quando detti accertamenti sono impugnati davanti all'autorità giudiziaria e fino all'emissione del provvedimento giudiziale esecutivo.
Tuttavia, ove l'iscrizione a ruolo sia ugualmente eseguita in pendenza dell'impugnazione giudiziale, l'illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi. Come ricordato dall'appellante, ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si
è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311) che tale opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633
c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n. 12333).
3. La Corte di Cassazione (vd. Cass. n. 14149/2012; 12102/2017;
12025/2019) con orientamento consolidato condiviso da questo Ufficio ha reiteratamente affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo appunto gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella/avviso di addebito opposto comportano soltanto l'impossibilità per l' di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di Pt_1
chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
4. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l' ha chiesto tale Pt_1
accertamento nel merito. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto sì dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dall' in pendenza Pt_1
dell'impugnazione dell'accertamento ispettivo per violazione dell'art. 24, comma
3, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma avrebbe dovuto altresì esaminare il merito della pretesa creditoria.
A tale riguardo, va rilevato che nelle more del giudizio di primo grado il
Tribunale di Catania ha definito il giudizio di opposizione all'accertamento d'ufficio che aveva condotto all'iscrizione dell'odierno appellato nella gestione coltivatori diretti, con la sentenza n. 5769/2019 pubblicata il 13.12.2019 e prodotta dall' con le note del 12.11.2021, come rilevato dal primo giudice Pt_1
nella pronuncia oggetto di appello.
Con detta pronuncia, all'esito della disposta CTU, si è accertato che “il fabbisogno di giornate lavorative che si sono rese necessarie per la gestione complessiva della Cooperativa agricola è stato nel 2008 per 1532 Parte_4
bovini pari a 121 giornate di lavoro eccedenti al calcolo UBA;
nel 2009 per 1986 bovini di 115 giornate eccedenti al calcolo UBA e nel 2010 a fronte di 2586 bovini giornate di lavoro di cui 93 eccedenti al calcolo UBA” e che “l'apprezzamento complessivo dei predetti elementi, comprovanti l'effettiva sussistenza di un bisogno colturale superiore alle 104 giornate lavorative annuali di cui all'art. 2 della l. n.9/1963, unitamente all'assenza di una minima organizzazione aziendale nelle forme ordinarie di legge per come è dato riscontrare dalla lettura del predetto atto costitutivo, dimostra che tali terreni sono stati coltivati in proprio dai medesimi proprietari spendendo con abitualità, continuità e prevalenza –se non addirittura in maniera esclusiva- il loro impegno così da dare concretezza a quell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”. Il Tribunale di
Catania ha pertanto rigettato l'opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio dell'odierno appellato nella gestione coltivatori diretti, previo disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, confermando la debenza dei contributi IVS per gli anni 2008-2010 (annualità contributive oggetto di quel giudizio).
Tale sentenza - con la quale è stata accertata la fondatezza dell'accertamento d'ufficio della natura autonoma del rapporto di lavoro di Controparte_1
con la cooperativa costituita con i genitori e da lui
[...] Parte_4
unicamente amministrata e gestita - è passata in giudicato, come documentato dall' , per non essere stata impugnata. Pt_1
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” ( Cass. n. 8650/10 ed anche, ex multis, Cass. 9512/09, Cass. 4352/04; 19317/05; 11365/06; v., altresì,
Cass. 14294/07; 4607/08; 19301/11; 20029/11; 25762/14).
Era l'appellato, quindi, a dover dimostrare che per gli anni successivi al 2010 e fino al 2016, anno cui si riferisce l'avviso di addebito oggetto di causa, erano venute meno le condizioni oggettive e soggettive di cui agli art. 2 e 3 legge 9/1963 accertate in capo al con sentenza passata in giudicato Controparte_1
(ovvero la prestazione abituale in forma esclusiva o almeno prevalente che impegni il soggetto per il maggior periodo di tempo nell'anno costituente la maggior fonte di reddito e il fabbisogno di lavoro nell'azienda non inferiore a 104 giornate annue), in forza delle quali è stata dichiarata la legittimità della sua iscrizione alla gestione coltivatori diretti.
L'unica prova offerta dall'appellato in primo grado, invece, è stata la testimonianza del padre il quale ha Testimone_1
dichiarato che nulla era cambiato per gli anni di causa rispetto al passato, atteso che sia negli anni coperti dal giudicato sia nei successivi, dal 2011 al 2016, il figlio non aveva lavorato in quanto si era dovuto occupare dei nonni (“dei miei genitori”).
L'evidente inattendibilità soggettiva e oggettiva del testimone, del quale già nella sentenza definitiva n. 5769/2019 si è affermato il “coinvolgimento in prima persona nella vicenda” che lo collocava in una “posizione del tutto assimilabile”
a quella del figlio non consente di ritenere provato che la situazione accertata con sentenza passata in giudicato - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'iscrizione alla gestione coltivatori diretti - sia mutata per l'anno 2016 cui si riferisce l'avviso di addebito oggetto dell'odierno giudizio e pertanto
[...]
che non si è costituito nel presente gravame, deve ritenersi Controparte_1
tenuto al pagamento delle somme richieste dall' a titolo di contributi IVS Pt_1
coltivatori diretti.
5. L'appello pertanto va accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che, ferma restando l'illegittimità dell'emissione dell'avviso di addebito in violazione del terzo comma dell'art. 24 cit., con conseguente annullamento del titolo, nel merito Controparte_1
deve essere condannato al pagamento della somma richiesta dall a titolo Pt_1
di contributi e somme aggiuntive, con esclusione degli oneri di riscossione. Le spese di entrambi i gradi devono essere poste a carico del soccombente e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014 (aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201.1,00 a 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che è Controparte_1
obbligato al pagamento delle somme richieste dall a titolo di contributi IVS Pt_1
coltivatori diretti per l'anno 2016 e somme aggiuntive e per l'effetto condanna il predetto al pagamento della somma di € 6814,97 già richiesta con l'avviso di addebito opposto.
Condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il presente, oltre spese generali (15%).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà