Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott. Carmela
Addì
Fachile, nella causa iscritta al n.7462/2024 R.G.L promossa _________ F.A. _________________ _____
D A
Parte_1
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in 55
[...] C.F._1 spedizione in forma LORDSMEAD ROAD, Londra (Gran Bretagna), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalinda Salemi, per esecutiva all'Avv. mandato in atti Ricorrente
__________ __________
CONTRO
[...
Controparte_1 CP_2
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via __________ __________ Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 __
difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti. per __________
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, in persona del _________ Controparte_3 CP_4
__________ legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Madaro, per mandato in atti __________
__
Resistenti
__________
__________
__ All'esito dell'udienza del 29.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
Il Cancelliere mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,, in parziale accoglimento del ricorso,
-Dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59620170006849541000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata n. 296 2023 9012391729/000;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato in data 16.5.2025, l'odierna istante chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 296 2023 90123917 29/000, notificata a mezzo pec in data 09/04/2024 e dei sottesi avvisi di addebito: avviso n. 596 2017 0006849541000, avente ad oggetto contributi IVS per gli anni Pt_2
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; avviso n. 596 2018 0006093800000, avente ad oggetto contributi IVS
I.A.T.P. per l'anno 2017; avviso n. 596 2019 0008319311000, avente ad oggetto contributi IVS I.A.T.P.
per l'anno 2017; avviso n. 596 2021 0000357055000, avente ad oggetto contributi IVS I.A.T.P. per l'anno
2019.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito e degli atti prodromici;
vizio di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/90 e del diritto di difesa ex art. 24
Cost; l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L.
335/1995, sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia, in caso di prova delle notifiche,
in assenza di atti di atti interruttivi, nel periodo successivo alle medesime.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , contestando la fondatezza CP_2
dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Deduceva l'inammissibilità del ricorso per la tardività
dell'opposizione, attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'esclusiva imputabilità all'
[...]
nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi. CP_3
Si costituiva in giudizio anche l eccependo l'inammissibilità dei motivi Controparte_3
di opposizione inerenti l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento, in quanto proposti oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c; la carenza di legittimazione passiva in ordine al difetto di notifica degli atti posti in essere dall'ente impositore, la tardiva proposizione del ricorso, l'interruzione della prescrizione con la notifica dell'intimazione impugnata e con l'istanza di rateizzazione prot. 178187 del 19.02.2018 in riferimento all'avviso di addebito n. CP_2
59620170006849541000.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 29.1.2025,
la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione. All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente dei sottostanti avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno,
in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del
titolo”, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali, oggetto di una cartella esattoriale non opposta, appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Altrettanto destituita di fondamento è la doglianza relativa al vizio di motivazione dell'atto impugnato, (la cui contestazione, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe generica e inidonea,) atteso che l'intimazione di pagamento risulta conforme al modello ministeriale approvato. Sul punto è recentemente intervenuta la
Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. del 19/04/2024, n. 10692) che ha ribadito come “l'avviso di
intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50,
commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in
conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la
motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» senza che sia
necessaria l'allegazione della stessa.”
Pure infondata va ritenuta l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso bonario o di altro atto presupposto, atteso che è lo stesso art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999 (a tenore del quale “L'ente ha
facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita,
in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di
ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda
di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle
rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento”) a precisare che l ha la facoltà – e non l'obbligo – di CP_2
inviare un avviso bonario preliminare.
Parimenti si appalesa infondata l'eccepita nullità del procedimento notificatorio via pec degli avvisi di addebito, che risultano ex actis ritualmente notificati a mezzo pec e precisamente: avviso n. 596 2017
0006849541000, in data il 15/12/2017; n. 596 2018 0006093800000, in data 0612/2018; n. 596 2019
0008319311000, in data 23/12/202019, n.96 2021 0000357055000, in data 03/11/2021.
In merito si osserva che i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Nello specifico, in primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità della notifica perché priva di relata di notifica in merito l'articolo 26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita, a mezzo pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Uni-Pec, precisando che, in tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del Dpr n.600/1973. ..
Ebbene, le norme richiamate non prevedono la compilazione di una relata di notifica da parte dell'esecutore, proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore. (Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sentenza n. 113 del 23 gennaio 2024).
Con riferimento poi alla doglianza della mancata sottoscrizione del documento, la Corte di Cassazione
(cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. del 13/12/2021 n. 39513; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/01/2023, n.
801) ha stabilito che «La notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC
un documento informatico - che sia nativo digitale o copia informatica di un atto cartaceo – in formato
PDF, non essendovi una norma di legge che impone che detto documento venga poi sottoscritto con firma digitale» e la, notifica [..] in ogni caso, si perfeziona all'atto dell'avvenuta consegna di cui ne è prova la ricevuta di accettazione da parte del sistema informatizzato».
Va altresì disattesa la censura di nullità della notifica perché effettuata da un indirizzo pec non rinvenibile nei pubblici registri, quale“ t. Email_1 La Suprema Corte si è pronunciata in merito stabilendo che “In ossequio ai principi di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c. e 2 Cost., la notifica telematica di un atto tributario da un indirizzo PEC, ancorché non
risultante dai pubblici elenchi o da questi non risultante, deve ritenersi ugualmente valida, se sia in grado
di consentire il riconoscimento del mittente e se indirizzata alla casella PEC "ufficiale" della contribuente
destinataria.” (cfr. Cass. Tributaria 6015/2023).
Nel caso di specie, pertanto, la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri, ed indirizzata alla casella
PEC "ufficiale" della contribuente destinataria, deve considerarsi valida. Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.
e 2 Cost., tenendo conto che il ricorrente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
Ne consegue che la mancata impugnazione degli avvisi di addebito nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n.
46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017).
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' , deducendo che il termine CP_2
quinquennale sarebbe decorso, in caso di prova delle notifiche di atti interruttivi, nel periodo successivo alle medesime.
Come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L.
335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli Controparte_5
esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può
certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Ora con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, l'eccezione di prescrizione risulta infondata in ordine agli avvisi di addebito n. 596 2018 0006093800000, n. 596 2019 0008319311000 e n. 596 2021
0000357055000, in quanto accertata la regolare notifica, tenuto altresì conto della sospensione dei termini per l'emergenza Covid di giorni 311, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), non vi è dubbio che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine prescrizionale non era ancora decorso.
Diversamente va accolta l'eccezione per l'avviso di addebito n. 596 2017 0006849541000, notificato in data15/12/2017, anche alla luce della istanza di rateizzazione presentata in data 19.2.2018.
Orbene, sul valore giuridico (riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione) che può rivestire l'istanza di rateizzazione del debito contributivo, deve rammentarsi l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte con la recente pronuncia n. 3414 del 2024, secondo cui “la domanda di rateizzazione del debito
contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi
all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le
previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità
agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente
interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole
rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015,
n. 26013);
….
7.4. come anche evidenziato di recente (vedi Cass. n. 11338/2023), con specifico riferimento all'istanza
di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali questa Corte ha ulteriormente ribadito
e chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce
acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra
un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente
incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di
pagamento”.
Ciò posto, i crediti portati dall'avviso di addebito in oggetto si sarebbero estinti per prescrizione, in data
19.2.2023, tenuto conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n.
18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182
giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), il termine veniva a a perfezionarsi il 27.12.2023,
pertanto in mancanza di atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (9/04/2024) la prescrizione risulta maturata.
Va infatti disattesa l'applicazione dell'art. l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, ( con sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021) invocata dalla atteso che tale norma si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e Controparte_3 non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso in esame posto che i termini dei versamenti dovuti risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020.
Per i superiori motivi, ritenendo assorbita ogni altra questione, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarata la prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 596 2017 0006849541000, mentre il ricorso va rigettato per il resto.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile