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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1846/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BRESEGHELLO DAVIDE BRUNO, elettivamente domiciliato in VIALE BEATRICE D'ESTE 23 MILANO presso il difensore avv. BRESEGHELLO DAVIDE BRUNO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 COND. VIA GALILEI 47/49 PIOLTELLO (C.F. , con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TONONI ALESSANDRA e dell'avv. CORREALE EUGENIO ANTONIO ( ) VIALE CAMPANIA 26/A C.F._1
20133 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. TONONI ALESSANDRA
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Nel merito e in riforma della sentenza impugnata, avente n. 10508/2023, del Tribunale Civile di Milano XIII sez., Dott. Pisani, depositata il 27.12.2023, non notificata, all'esito del giudizio iscritto al n. 49477/2018 RG, dichiarare infondata l'opposizione del decreto ingiuntivo opposto n. 19964/2018 del Tribunale di Milano e conseguentemente confermarlo integralmente. In subordine condannare ex art. 2041 cc l'opponente alla corresponsione delle somme equivalenti alle attività svolte dall'opposta in suo favore e di cui alle fatture aventi n. 319/2016; 43/2017; 54/2017; 304/2016; 305/206; 321/2016; 21/2017; 22/2017; 23/2017; 39/2017; 40/2017; 76/2017; 77/2017; 78/2017; 138/2017; 139/2017 dell'iva con aliquota 22% quanto alle fatture aventi n. 36/2015, 195/2015, 292/2016, 303/2016, 306/2016, 19/2017, 85/2017, 140/2017 il tutto oltre interessi determinati nella misura legale ai sensi dell'art. 1284, I comma c.c., dalla maturazione del credito decorrente dalla emissione delle singole fatture e fino al momento della domanda giudiziale (25.7.2018) e da tale momento fino al saldo, determinati nella misura prevista dall'art. 1284, IV comma c.c.. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e della mediazione e con distrazione delle spese a favore del procuratore ex art. 93 cpc. pagina 2 di 12 1) RICHIESTE ISTRUTTORIE
Si reitera la richiesta di: ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della Controparte_1
della documentazione afferente sinistri del Condominio di via Galilei nn.
[...]
47/49 Pioltello, C.F./P.Iva nel periodo 2015 /2017 nel vigore P.IVA_2 della Polizza Fabbricati n. B51A3018 stipulata in data 20.02.2013 poi rinnovatasi, essendo rimasta inevasa la richiesta di accesso atti trasmessa alla compagnia via pec il 22.10.2021 (doc. k) Prova testi sui capitoli da 2) a 4) della comparsa di risposta coi testi Dott. domiciliato in via Arbe 87 Milano;
Testimone_1 Testimone_2 domiciliata in via Arbe 87 Milano;
domiciliato in via Testimone_3
Marcona 39:
2) Vero e che il Condominio quando si verificava un sinistro veniva contattato dal condomino danneggiato per attivare la polizza assicurativa condominiale;
3) Vero che era l'ufficio dell'amministratore a gestire il sinistro con la compagnia;
4) Vero che la compagnia rimborsava la spesa di ricerca guasto, ripristino riparazione direttamente al condominio. 12) della memoria istruttoria col sig. titolare della E- Controparte_2
Picogroup: 12) Vero è che su incarico della ha eseguito nel Parte_1 condominio di via Galilei 47/49 Pioltello lavori di idraulico e di assistenza in fase di rottura opere murarie giusta fatture nn. 76-77-78/2013 che si rammostrano
Per COND. VIA GALILEI 47/49 PIOLTELLO Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello, dato atto della inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie, respingere l'avversario gravame e mandare assolto il condominio da ogni avversaria pretesa. Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 12
Ragioni in fatto e in diritto agì in sede monitoria nei confronti del Parte_1 condominio di via Galilei nn. 47/49 di Pioltello per il pagamento dell'importo di euro 42.390,14, somme richieste a titolo di corrispettivi per l'esecuzione di prestazioni d'opera di varia natura. Il Condominio propose opposizione innanzi al tribunale di Milano al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, di cui chiese la revoca, eccependo, per quel che rileva in questa sede:
- l'invalidità-inefficacia dei contratti di manutenzione e di gestione stipulati dall'amministratore del condominio con l'opposta e mai autorizzati o ratificati in sede assembleare;
-la non imputabilità al Condominio degli interventi eseguiti nelle proprietà private;
-l'erronea applicazione dell'aliquota IVA al 22% in luogo di quella al 10% Si costituì l'opposta contestando l'avversa prospettazione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 10508/2023 pubblicata il 27.12.2023, il tribunale così statuì
<<- Revoca il decreto ingiuntivo n°19964/2018, emesso il 23/08/2018 dal Tribunale di
Milano e pubblicato il 14/09/2018.
- Accerta l'esistenza del debito del Condominio opponente nei confronti della società opposta determinato nelle seguenti minori somme: relativamente alle fatture nn. 4 del 2/1/2017, 70 del 30/4/2017, 213 del 1/9/2017 e 17/2017 per complessivi €. 1.759,5 già al lordo di IVA;
relativamente alle fatture 36/2015; 195/2015; 292/2016; 303/2016; 306/2016; 19/2017; 85/2017; 140/2017 per complessivi €.10.463,00 di imponibile che vanno maggiorati di IVA al 10%. Somme che vanno maggiorate di interessi determinati nella misura legale ai sensi dell'art. 1284, I comma c.c., dalla maturazione del credito decorrente dal 6/10/2017 e fino al momento della domanda giudiziale e da tale momento e fino al saldo, determinati nella misura prevista dall'art. 1284, IV comma c.c..
- Accerta la esistenza del debito del Condominio opponente nei confronti della società opposta per le spese e competenze della procedura monitoria determinate nella minor somma di
€.118,50 per spese ed €.972,00 per compensi, oltre spese generali 15%, e spese successive di tassa di registro, di copia e notifica, cpa ed Iva,. pagina 4 di 12 - Per l'effetto condanna il convenuto Condominio, in persona del suo amministratore legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla società opposta le somme anzidette per i titoli richiamati, da cui andranno dedotti gli importi già pagati ai richiamati titoli per effetto ed in conseguenza della ordinanza del 20/12/2019 di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
- Condanna il Condominio opponente a corrispondere alla società opposta la somma di
€.2.500,00 per compensi, pari alla metà del totale delle spese e competenze di lite e di mediazione, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa tra le parti la rimanente metà del totale delle spese e dei compensi di lite e di mediazione>>. Il primo giudice reputò dovuti i corrispettivi inerenti le prestazioni di manutenzione eseguite in virtù dei contratti stipulati dall'amministratore, non risultando necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il conferimento di incarichi inerenti la manutenzione ordinaria. Affermò invece che, per le fatture inerenti a prestazioni extra contratto, l'opposta non aveva fornito prova della loro pertinenza alle parti comuni, ovvero, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, dell'urgenza o dell'approvazione assembleare. Rilevò altresì, in riferimento alle fatture riconosciute, l'erronea applicazione dell'IVA al 22% alla luce della normativa fiscale in materia operando il ricalcolo dell'imposta al 10%.
*** Ha proposto appello . Si è costituito il Parte_1
Condominio di via Galilei nn. 47/49 Pioltello contestando la fondatezza nel merito dell'impugnazione. Fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 5.02.2025.
*** L'impugnazione è articolata in tre motivi. Il 1° motivo censura le argomentazioni con le quali il tribunale ha riconosciuto solo parzialmente il credito. L'appellante sottolinea il rapporto fiduciario esistente tra le parti in causa e lamenta un'erronea valutazione da parte del tribunale del compendio probatorio fornito. In particolare:
-sull'esecuzione dei lavori richiama l'esito della prova testimoniale;
-sulla riferibilità degli interventi alle parti condominiali menziona la causale delle fatture nn. 319/16 e 321/16 e delle fatture nn. 43/17 e 54/17 aventi ad oggetto interventi urgenti su parti comuni. pagina 5 di 12 Osserva poi che la mancata ratifica assembleare rileverebbe solo nei rapporti interni tra condominio e amministratore, ma non nei confronti del terzo in buona fede. Allega infine che gli interventi eseguiti presso le singole unità, oltre a caratterizzarsi per l'urgenza, sono stati commissionati in ragione della copertura assicurativa stipulata dal Condominio, in virtù della quale, in base ad una prassi invalsa sin dal 2012, le spese relative agli interventi eseguiti sulle parti private venivano corrisposti all'appaltatore dal Condominio che poi ripeteva quanto corrisposto dall'assicurazione. Nel 2° motivo si impugna la decisione laddove riconosce dovuta l'aliquota agevolata del 10% sugli importi fatturati in luogo di quella indicata in fattura del 22%. L'appellante lamenta la non corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova, in base ai quali competeva al Condominio fornire dimostrazione che le unità immobiliari rientrassero nelle categorie catastali ammesse al beneficio fiscale (da A1 a A 10 escluso A11). La prospetta inoltre l'erronea applicazione della Parte_1 normativa in materia, avendo il primo giudice omesso di considerare che l'art. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III esclude l'applicazione dell'Iva al 10% per gli interventi edilizi di cui all'art. 31 co. 1 lett. a) e b) legge 1978 n. 457 ossia per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Con il 3° motivo l'appellante deduce un vizio della sentenza nella parte in cui vengono riconosciuti gli interessi ex art. 1284 co 1 c.c. non già dall'emissione delle fatture bensì dal 6.10.2017.
*** La decisione Il 1° motivo è solo parzialmente fondato. Questa la parte della motivazione censurata
<<.. manca la prova, il cui onere incombeva a carico di parte opposta, dello svolgimento delle
relative opere, oppure della loro riferibilità a parti e servizi comuni condominiali e comunque della autorizzazione o ratifica assembleare delle stesse, relativamente alle fatture: 319/2016; 43/2017; 54/2017; 304/2016; 305/206; 321/2016;21/2017; 22/2017; 23/2017; 39/2017; 40/2017; 76/2017; 77/2017; 78/2017; 138/2017; 139/2017. Le opere alle quali le stesse fanno riferimento, peraltro, per quanto evincibile dalle causali delle fatture ed anche tenuto conto delle argomentazioni in fatto espresse dalla opposta con riferimento alle stesse, non rientrano nelle attività ricomprese nel contratto del 3/9/2015 sopra richiamato e si contraddistinguono per i caratteri della straordinarietà, necessitante di autorizzazione pagina 6 di 12 assembleare, oppure dell'urgenza, la cui prova in entrambi i casi non è stata fornita da parte opposta>>.
Occorre scrutinare le ragioni di doglianza partendo dai principi dettati dagli artt. 1130 e 1135 co. 2 c.c. che regolano l'ambito dei poteri contrattuali attribuiti in materia di condominio all'amministratore. In tema di condominio negli edifici, gli atti di ordinaria amministrazione sono compiuti di iniziativa dell'amministratore e vincolano tutti i condomini ex art. 1133 c.c., a differenza degli atti di amministrazione straordinaria che, ove compiuti dall'amministratore in assenza di delibera assembleare, non determinano l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini a meno che non si tratti di attività caratterizzata dall'urgenza (Sez. 2 - , Sentenza n. 2807 del 02/02/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20136 del 17/08/2017). La giurisprudenza individua l'elemento discretivo degli atti di ordinaria rispetto a quelli di straordinaria amministrazione nella “normalità” dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, nel senso che gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano sempre della delibera dell'assemblea condominiale” (Cass. 25.5.2016, n. 10865). In applicazione dei suddetti principi occorre ritenere che non abbiano carattere straordinario, ma rientrino nell'ordinaria manutenzione, tutte le riparazioni volte al ripristino del normale funzionamento della cosa comune sempre che non implichino importanti e, conseguentemente onerose, modifiche strutturali o impiantistiche. Hanno queste caratteristiche (i)la prestazione indicata nella fattura 319 del 2016, dell'importo di euro 120,00, avente ad oggetto il ripristino del funzionamento del citofono;
(ii)le opere di spurgo descritte nelle fatture 43 e 54 del 2017, ciascuna dell'importo di euro 675,00 che, oltre a essere caratterizzate dall'urgenza, hanno come oggetto semplici interventi di pulizia della rete fognaria;
(iii) l'intervento di ricerca guasto e sigillatura della braga condominiale descritto nella fattura n. 321 del 2016 di euro 236,00. E' peraltro non dirimente la circostanza che le attività descritte nelle fatture in questione non rientrassero nell'oggetto del contratto di manutenzione n. 9 del 3.9.2015, essendo ricompreso tra i poteri conferiti all'amministratore dall'art.
pagina 7 di 12 1130 c.c. quello di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio e comunque di consentire l'ordinario godimento delle stesse. L'appaltatore ha altresì fornito prova, tramite i ddt prodotti in atti, dell'esecuzione delle prestazioni, circostanza peraltro confermata dai testi e all'udienza del 10.11.22. Testimone_4 Testimone_5
Infine il quantum richiesto è da ritenersi congruo ai sensi dell'art. 1657 c.c., poiché in linea con i compensi usualmente fatturati dalla nelle Parte_1 annualità pregresse e riconosciuti dall'assemblea anche in sede di approvazione dei consuntivi. Deve invece confermarsi la mancata debenza delle somme indicate nelle fatture nn. 304/2016; 305/206; 321/2016; 21/2017; 22/2017; 23/2017; 39/2017; 40/2017; 76/2017; 77/2017; 78/2017; 138/2017; 139/2017. Si tratta, come correttamente sottolinea il primo giudice, di prestazioni per le quali non vi è prova della loro riferibilità a parti comuni. Le fatture indicano nelle causali interventi eseguiti all'interno delle singole proprietà senza specificare se l'attività sia stata eseguita in conseguenza di un guasto alla proprietà privata o comune. E' conseguentemente carente la prova della titolarità passiva in capo al Condominio. Non è in proposito rilevante che, secondo una prassi invalsa, fosse l'amministratore a commissionare all'appellante la risoluzione dei guasti nelle parti private, in ragione dell'esistenza di una polizza globale fabbricati. Come detto, il pre-requisito richiesto affinché il Condominio possa ritenersi vincolato dagli atti di ordinaria amministrazione ovvero dagli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti dall'amministratore è che questi abbiano oggetto le parti comuni. In caso contrario infatti la prestazione è resa nell'interesse del singolo condomino e impegna solo questi o al più l'amministratore che abbia agito quale mandatario senza rappresentanza;
nel qual caso, delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, è responsabile il mandatario a norma dell'art. 1705 c.c.. Per tale ragione l'ordine di esibizione, da rivolgere a , dell'elenco dei CP_1 sinistri aperti e delle posizioni rimborsate, rappresenta una richiesta istruttoria irrilevante ai fini della decisione. Non solo perché, il fatto che gli eventuali indennizzi ricevuti per i sinistri aperti, a copertura degli interventi descritti nelle fatture di cui è causa, siano transitati nel conto corrente del Condominio, non implica che il Condominio debba rispondere delle obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del singolo condomino, ma anche perché ciò
pagina 8 di 12 non prova che i relativi indennizzi non siano stati poi imputati ai singoli condomini. Vanno dunque respinte le richieste istruttorie in quanto non rilevanti, come la documentazione oggetto dell'istanza di autorizzazione al deposito del 31.01.25. Analogo destino spetta pertanto anche alla domanda subordinata proposta ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà e di prova di un arricchimento del Condominio. Deve invece essere interamente respinto il 2° motivo. Il tribunale così ha motivato l'accoglimento dell'eccezione del Condominio inerente l'applicazione di un'aliquota IVA maggiore a quella prevista ex lege. <<l comma lett. b legge n. finanziaria del ha esteso l dell iva agevolata anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata catastali da a1 ad esclusione della a10 questa misura stata rinnovata anno in ed divenuta definitiva con la dicembre gli oggetto sono quelli previsti dal testo unico materia edilizia presidente repubblica giugno g.u. ottobre supplemento ordinario art. che prevede specificamente quanto segue: fini intendono per: edilizi riguardano le opere riparazione rinnovamento sostituzione delle finiture degli edifici quelle necessarie integrare o mantenere efficienza impianti tecnologici esistenti tutti dalle fatture nn. rientrano tra sopra richiamate norme per importi fatturati doveva applicarsi aliquota invece cui alle atti applicata una superiore quella dovuta precisamente pari al conseguenza dovuto condominio opponente dette andr ricalcolato>>. Sostiene l'appellante che il Condominio non avrebbe dato prova di non rientrare nella categoria catastale esclusa dal beneficio, la A10, e che in ogni caso la pagina 9 di 12 contro parte non avrebbe mai fatto richiesta di applicazione dell'IVA in misura agevolata. Inoltre l'interpretazione che il tribunale fornisce della normativa non sarebbe corretta, dovendo trovare applicazione l'art. 127 quaterdecies della tabella A Parte III allegata al dpr n. 633 del 197. Tale norma prevederebbe l'aliquota al 10% per i contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'art. 31 legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alla lett. a e alla lett. b del primo comma del medesimo articolo, relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si tratta di una prospettazione non condivisibile. La normativa applicata dal tribunale coesiste con quella invocata dall'appellante. La portata innovativa dell'art. 7, comma 1, lett. b) risiede proprio nell'avere esteso agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l'applicazione dell'aliquota IVA
del 10%. Essa infatti viene riferita a tutti gli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457, consistenti, rispettivamente, in interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Non risultano tuttavia abrogate le disposizioni menzionate dall'appellante che già prevedevano, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, tra cui le disposizioni recate dai n. 127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A,
parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. Ne discende pertanto che nella fattispecie in esame, in cui si discute di prestazioni di manutenzione ordinaria, la norma di riferimento è l'art. 7 comma 1 lett. b) legge n. 488/1999. Agli ulteriori rilievi sollevati dall' appellante è poi sufficiente replicare che:
-la categoria catastale A10 è prevista per l'immobile adibito ad uso ufficio mentre il Condominio in questione occupa un immobile ex Aler, che peraltro continua ad essere proprietaria di varie unità abitative, come si desume dai verbali di assemblea prodotti dalla stessa appellante;
-l'assenza di una preventiva richiesta da parte del Condominio è conseguenziale al fatto che l'appellato ha sempre contestato la debenza delle fatture e in ogni caso non impedisce al Condominio di chiedere in sede giudiziale l'applicazione dell'aliquota agevolata. pagina 10 di 12 E' invece fondato il 3° motivo. Il primo giudice ha individuato quale dies a quo per gli interessi legali sul credito riconosciuto la data del 6.10.2017. Osserva la Corte che, nel caso di obbligazioni pecuniarie, ai fini del riconoscimento degli interessi, in assenza di prova contraria, il credito si considera esigibile a far data dalla emissione o dalla ricezione della fattura (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28204 del 22/12/2011; Cass. Sez. 3, 25/08/2020, n. 17684). Gli interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. su tutti gli importi oggetto della statuizione di condanna decorrono pertanto dalla data di emissione delle fatture sino alla data della domanda, da cui decorrono gli interessi ex art 1284 co IV sino al saldo.
*** In parziale accoglimento dell'impugnazione il Condominio deve pertanto essere condannato a. al pagamento dell'ulteriore importo di euro 1.706,00 oltre iva al 10% e interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data di emissione delle fatture nn. 319/2016, 321/2016, 43/2017, 54/2017 a quella della domanda, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
b. al pagamento, sui crediti già riconosciuti dalla sentenza di primo grado, degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di emissione delle fatture a quella della domanda giudiziale e degli interessi al saggio di cui al co. 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Considerato che, a seguito del parziale accoglimento dell'impugnazione, viene confermata la valutazione di reciproca soccombenza delle parti, non vi è necessità di riformare il governo delle spese disposto dal Tribunale. Sulle spese di questo grado si provvede pertanto in conformità al precedente grado di giudizio, con condanna del Condominio, previa compensazione del residuo 50%, al pagamento della metà delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa (5201-26.000), al tenore delle questioni trattate e senza alcun riconoscimento per la non espletata fase di trattazione e/o istruttoria.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Milano n. 10508/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023 , previa riforma così dispone:
1. in parziale accoglimento dell' impugnazione condanna il Condominio via Galilei 47/49 Pioltello al pagamento dell'importo di euro 1.706,00 oltre iva al 10% e interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data di emissione delle fatture nn. 319/2016, 321/2016, 43/2017 e 54/2017 a quella della domanda e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
2. condanna il Condominio via Galilei 47/49 Pioltello al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c., sugli importi riconosciuti dalla sentenza di I grado, dalla data di emissione delle fatture a quella della domanda oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
3. conferma nel resto;
4. previa compensazione della metà delle spese di lite, condanna il Condominio via Galilei 47/49 Pioltello al pagamento in favore di
[...] della metà residua delle spese di questo grado, Parte_1 che si liquidano per l'intero in € 3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est Francesca Vullo
Il Presidente Margherita Monte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1846/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BRESEGHELLO DAVIDE BRUNO, elettivamente domiciliato in VIALE BEATRICE D'ESTE 23 MILANO presso il difensore avv. BRESEGHELLO DAVIDE BRUNO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 COND. VIA GALILEI 47/49 PIOLTELLO (C.F. , con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TONONI ALESSANDRA e dell'avv. CORREALE EUGENIO ANTONIO ( ) VIALE CAMPANIA 26/A C.F._1
20133 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIALE CAMPANIA 26/A MILANO presso il difensore avv. TONONI ALESSANDRA
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: Nel merito e in riforma della sentenza impugnata, avente n. 10508/2023, del Tribunale Civile di Milano XIII sez., Dott. Pisani, depositata il 27.12.2023, non notificata, all'esito del giudizio iscritto al n. 49477/2018 RG, dichiarare infondata l'opposizione del decreto ingiuntivo opposto n. 19964/2018 del Tribunale di Milano e conseguentemente confermarlo integralmente. In subordine condannare ex art. 2041 cc l'opponente alla corresponsione delle somme equivalenti alle attività svolte dall'opposta in suo favore e di cui alle fatture aventi n. 319/2016; 43/2017; 54/2017; 304/2016; 305/206; 321/2016; 21/2017; 22/2017; 23/2017; 39/2017; 40/2017; 76/2017; 77/2017; 78/2017; 138/2017; 139/2017 dell'iva con aliquota 22% quanto alle fatture aventi n. 36/2015, 195/2015, 292/2016, 303/2016, 306/2016, 19/2017, 85/2017, 140/2017 il tutto oltre interessi determinati nella misura legale ai sensi dell'art. 1284, I comma c.c., dalla maturazione del credito decorrente dalla emissione delle singole fatture e fino al momento della domanda giudiziale (25.7.2018) e da tale momento fino al saldo, determinati nella misura prevista dall'art. 1284, IV comma c.c.. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e della mediazione e con distrazione delle spese a favore del procuratore ex art. 93 cpc. pagina 2 di 12 1) RICHIESTE ISTRUTTORIE
Si reitera la richiesta di: ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della Controparte_1
della documentazione afferente sinistri del Condominio di via Galilei nn.
[...]
47/49 Pioltello, C.F./P.Iva nel periodo 2015 /2017 nel vigore P.IVA_2 della Polizza Fabbricati n. B51A3018 stipulata in data 20.02.2013 poi rinnovatasi, essendo rimasta inevasa la richiesta di accesso atti trasmessa alla compagnia via pec il 22.10.2021 (doc. k) Prova testi sui capitoli da 2) a 4) della comparsa di risposta coi testi Dott. domiciliato in via Arbe 87 Milano;
Testimone_1 Testimone_2 domiciliata in via Arbe 87 Milano;
domiciliato in via Testimone_3
Marcona 39:
2) Vero e che il Condominio quando si verificava un sinistro veniva contattato dal condomino danneggiato per attivare la polizza assicurativa condominiale;
3) Vero che era l'ufficio dell'amministratore a gestire il sinistro con la compagnia;
4) Vero che la compagnia rimborsava la spesa di ricerca guasto, ripristino riparazione direttamente al condominio. 12) della memoria istruttoria col sig. titolare della E- Controparte_2
Picogroup: 12) Vero è che su incarico della ha eseguito nel Parte_1 condominio di via Galilei 47/49 Pioltello lavori di idraulico e di assistenza in fase di rottura opere murarie giusta fatture nn. 76-77-78/2013 che si rammostrano
Per COND. VIA GALILEI 47/49 PIOLTELLO Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello, dato atto della inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie, respingere l'avversario gravame e mandare assolto il condominio da ogni avversaria pretesa. Con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 3 di 12
Ragioni in fatto e in diritto agì in sede monitoria nei confronti del Parte_1 condominio di via Galilei nn. 47/49 di Pioltello per il pagamento dell'importo di euro 42.390,14, somme richieste a titolo di corrispettivi per l'esecuzione di prestazioni d'opera di varia natura. Il Condominio propose opposizione innanzi al tribunale di Milano al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, di cui chiese la revoca, eccependo, per quel che rileva in questa sede:
- l'invalidità-inefficacia dei contratti di manutenzione e di gestione stipulati dall'amministratore del condominio con l'opposta e mai autorizzati o ratificati in sede assembleare;
-la non imputabilità al Condominio degli interventi eseguiti nelle proprietà private;
-l'erronea applicazione dell'aliquota IVA al 22% in luogo di quella al 10% Si costituì l'opposta contestando l'avversa prospettazione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 10508/2023 pubblicata il 27.12.2023, il tribunale così statuì
<<- Revoca il decreto ingiuntivo n°19964/2018, emesso il 23/08/2018 dal Tribunale di
Milano e pubblicato il 14/09/2018.
- Accerta l'esistenza del debito del Condominio opponente nei confronti della società opposta determinato nelle seguenti minori somme: relativamente alle fatture nn. 4 del 2/1/2017, 70 del 30/4/2017, 213 del 1/9/2017 e 17/2017 per complessivi €. 1.759,5 già al lordo di IVA;
relativamente alle fatture 36/2015; 195/2015; 292/2016; 303/2016; 306/2016; 19/2017; 85/2017; 140/2017 per complessivi €.10.463,00 di imponibile che vanno maggiorati di IVA al 10%. Somme che vanno maggiorate di interessi determinati nella misura legale ai sensi dell'art. 1284, I comma c.c., dalla maturazione del credito decorrente dal 6/10/2017 e fino al momento della domanda giudiziale e da tale momento e fino al saldo, determinati nella misura prevista dall'art. 1284, IV comma c.c..
- Accerta la esistenza del debito del Condominio opponente nei confronti della società opposta per le spese e competenze della procedura monitoria determinate nella minor somma di
€.118,50 per spese ed €.972,00 per compensi, oltre spese generali 15%, e spese successive di tassa di registro, di copia e notifica, cpa ed Iva,. pagina 4 di 12 - Per l'effetto condanna il convenuto Condominio, in persona del suo amministratore legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla società opposta le somme anzidette per i titoli richiamati, da cui andranno dedotti gli importi già pagati ai richiamati titoli per effetto ed in conseguenza della ordinanza del 20/12/2019 di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
- Condanna il Condominio opponente a corrispondere alla società opposta la somma di
€.2.500,00 per compensi, pari alla metà del totale delle spese e competenze di lite e di mediazione, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa tra le parti la rimanente metà del totale delle spese e dei compensi di lite e di mediazione>>. Il primo giudice reputò dovuti i corrispettivi inerenti le prestazioni di manutenzione eseguite in virtù dei contratti stipulati dall'amministratore, non risultando necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il conferimento di incarichi inerenti la manutenzione ordinaria. Affermò invece che, per le fatture inerenti a prestazioni extra contratto, l'opposta non aveva fornito prova della loro pertinenza alle parti comuni, ovvero, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, dell'urgenza o dell'approvazione assembleare. Rilevò altresì, in riferimento alle fatture riconosciute, l'erronea applicazione dell'IVA al 22% alla luce della normativa fiscale in materia operando il ricalcolo dell'imposta al 10%.
*** Ha proposto appello . Si è costituito il Parte_1
Condominio di via Galilei nn. 47/49 Pioltello contestando la fondatezza nel merito dell'impugnazione. Fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 5.02.2025.
*** L'impugnazione è articolata in tre motivi. Il 1° motivo censura le argomentazioni con le quali il tribunale ha riconosciuto solo parzialmente il credito. L'appellante sottolinea il rapporto fiduciario esistente tra le parti in causa e lamenta un'erronea valutazione da parte del tribunale del compendio probatorio fornito. In particolare:
-sull'esecuzione dei lavori richiama l'esito della prova testimoniale;
-sulla riferibilità degli interventi alle parti condominiali menziona la causale delle fatture nn. 319/16 e 321/16 e delle fatture nn. 43/17 e 54/17 aventi ad oggetto interventi urgenti su parti comuni. pagina 5 di 12 Osserva poi che la mancata ratifica assembleare rileverebbe solo nei rapporti interni tra condominio e amministratore, ma non nei confronti del terzo in buona fede. Allega infine che gli interventi eseguiti presso le singole unità, oltre a caratterizzarsi per l'urgenza, sono stati commissionati in ragione della copertura assicurativa stipulata dal Condominio, in virtù della quale, in base ad una prassi invalsa sin dal 2012, le spese relative agli interventi eseguiti sulle parti private venivano corrisposti all'appaltatore dal Condominio che poi ripeteva quanto corrisposto dall'assicurazione. Nel 2° motivo si impugna la decisione laddove riconosce dovuta l'aliquota agevolata del 10% sugli importi fatturati in luogo di quella indicata in fattura del 22%. L'appellante lamenta la non corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova, in base ai quali competeva al Condominio fornire dimostrazione che le unità immobiliari rientrassero nelle categorie catastali ammesse al beneficio fiscale (da A1 a A 10 escluso A11). La prospetta inoltre l'erronea applicazione della Parte_1 normativa in materia, avendo il primo giudice omesso di considerare che l'art. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III esclude l'applicazione dell'Iva al 10% per gli interventi edilizi di cui all'art. 31 co. 1 lett. a) e b) legge 1978 n. 457 ossia per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Con il 3° motivo l'appellante deduce un vizio della sentenza nella parte in cui vengono riconosciuti gli interessi ex art. 1284 co 1 c.c. non già dall'emissione delle fatture bensì dal 6.10.2017.
*** La decisione Il 1° motivo è solo parzialmente fondato. Questa la parte della motivazione censurata
<<.. manca la prova, il cui onere incombeva a carico di parte opposta, dello svolgimento delle
relative opere, oppure della loro riferibilità a parti e servizi comuni condominiali e comunque della autorizzazione o ratifica assembleare delle stesse, relativamente alle fatture: 319/2016; 43/2017; 54/2017; 304/2016; 305/206; 321/2016;21/2017; 22/2017; 23/2017; 39/2017; 40/2017; 76/2017; 77/2017; 78/2017; 138/2017; 139/2017. Le opere alle quali le stesse fanno riferimento, peraltro, per quanto evincibile dalle causali delle fatture ed anche tenuto conto delle argomentazioni in fatto espresse dalla opposta con riferimento alle stesse, non rientrano nelle attività ricomprese nel contratto del 3/9/2015 sopra richiamato e si contraddistinguono per i caratteri della straordinarietà, necessitante di autorizzazione pagina 6 di 12 assembleare, oppure dell'urgenza, la cui prova in entrambi i casi non è stata fornita da parte opposta>>.
Occorre scrutinare le ragioni di doglianza partendo dai principi dettati dagli artt. 1130 e 1135 co. 2 c.c. che regolano l'ambito dei poteri contrattuali attribuiti in materia di condominio all'amministratore. In tema di condominio negli edifici, gli atti di ordinaria amministrazione sono compiuti di iniziativa dell'amministratore e vincolano tutti i condomini ex art. 1133 c.c., a differenza degli atti di amministrazione straordinaria che, ove compiuti dall'amministratore in assenza di delibera assembleare, non determinano l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini a meno che non si tratti di attività caratterizzata dall'urgenza (Sez. 2 - , Sentenza n. 2807 del 02/02/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20136 del 17/08/2017). La giurisprudenza individua l'elemento discretivo degli atti di ordinaria rispetto a quelli di straordinaria amministrazione nella “normalità” dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, nel senso che gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano sempre della delibera dell'assemblea condominiale” (Cass. 25.5.2016, n. 10865). In applicazione dei suddetti principi occorre ritenere che non abbiano carattere straordinario, ma rientrino nell'ordinaria manutenzione, tutte le riparazioni volte al ripristino del normale funzionamento della cosa comune sempre che non implichino importanti e, conseguentemente onerose, modifiche strutturali o impiantistiche. Hanno queste caratteristiche (i)la prestazione indicata nella fattura 319 del 2016, dell'importo di euro 120,00, avente ad oggetto il ripristino del funzionamento del citofono;
(ii)le opere di spurgo descritte nelle fatture 43 e 54 del 2017, ciascuna dell'importo di euro 675,00 che, oltre a essere caratterizzate dall'urgenza, hanno come oggetto semplici interventi di pulizia della rete fognaria;
(iii) l'intervento di ricerca guasto e sigillatura della braga condominiale descritto nella fattura n. 321 del 2016 di euro 236,00. E' peraltro non dirimente la circostanza che le attività descritte nelle fatture in questione non rientrassero nell'oggetto del contratto di manutenzione n. 9 del 3.9.2015, essendo ricompreso tra i poteri conferiti all'amministratore dall'art.
pagina 7 di 12 1130 c.c. quello di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio e comunque di consentire l'ordinario godimento delle stesse. L'appaltatore ha altresì fornito prova, tramite i ddt prodotti in atti, dell'esecuzione delle prestazioni, circostanza peraltro confermata dai testi e all'udienza del 10.11.22. Testimone_4 Testimone_5
Infine il quantum richiesto è da ritenersi congruo ai sensi dell'art. 1657 c.c., poiché in linea con i compensi usualmente fatturati dalla nelle Parte_1 annualità pregresse e riconosciuti dall'assemblea anche in sede di approvazione dei consuntivi. Deve invece confermarsi la mancata debenza delle somme indicate nelle fatture nn. 304/2016; 305/206; 321/2016; 21/2017; 22/2017; 23/2017; 39/2017; 40/2017; 76/2017; 77/2017; 78/2017; 138/2017; 139/2017. Si tratta, come correttamente sottolinea il primo giudice, di prestazioni per le quali non vi è prova della loro riferibilità a parti comuni. Le fatture indicano nelle causali interventi eseguiti all'interno delle singole proprietà senza specificare se l'attività sia stata eseguita in conseguenza di un guasto alla proprietà privata o comune. E' conseguentemente carente la prova della titolarità passiva in capo al Condominio. Non è in proposito rilevante che, secondo una prassi invalsa, fosse l'amministratore a commissionare all'appellante la risoluzione dei guasti nelle parti private, in ragione dell'esistenza di una polizza globale fabbricati. Come detto, il pre-requisito richiesto affinché il Condominio possa ritenersi vincolato dagli atti di ordinaria amministrazione ovvero dagli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti dall'amministratore è che questi abbiano oggetto le parti comuni. In caso contrario infatti la prestazione è resa nell'interesse del singolo condomino e impegna solo questi o al più l'amministratore che abbia agito quale mandatario senza rappresentanza;
nel qual caso, delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, è responsabile il mandatario a norma dell'art. 1705 c.c.. Per tale ragione l'ordine di esibizione, da rivolgere a , dell'elenco dei CP_1 sinistri aperti e delle posizioni rimborsate, rappresenta una richiesta istruttoria irrilevante ai fini della decisione. Non solo perché, il fatto che gli eventuali indennizzi ricevuti per i sinistri aperti, a copertura degli interventi descritti nelle fatture di cui è causa, siano transitati nel conto corrente del Condominio, non implica che il Condominio debba rispondere delle obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse del singolo condomino, ma anche perché ciò
pagina 8 di 12 non prova che i relativi indennizzi non siano stati poi imputati ai singoli condomini. Vanno dunque respinte le richieste istruttorie in quanto non rilevanti, come la documentazione oggetto dell'istanza di autorizzazione al deposito del 31.01.25. Analogo destino spetta pertanto anche alla domanda subordinata proposta ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà e di prova di un arricchimento del Condominio. Deve invece essere interamente respinto il 2° motivo. Il tribunale così ha motivato l'accoglimento dell'eccezione del Condominio inerente l'applicazione di un'aliquota IVA maggiore a quella prevista ex lege. <<l comma lett. b legge n. finanziaria del ha esteso l dell iva agevolata anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata catastali da a1 ad esclusione della a10 questa misura stata rinnovata anno in ed divenuta definitiva con la dicembre gli oggetto sono quelli previsti dal testo unico materia edilizia presidente repubblica giugno g.u. ottobre supplemento ordinario art. che prevede specificamente quanto segue: fini intendono per: edilizi riguardano le opere riparazione rinnovamento sostituzione delle finiture degli edifici quelle necessarie integrare o mantenere efficienza impianti tecnologici esistenti tutti dalle fatture nn. rientrano tra sopra richiamate norme per importi fatturati doveva applicarsi aliquota invece cui alle atti applicata una superiore quella dovuta precisamente pari al conseguenza dovuto condominio opponente dette andr ricalcolato>>. Sostiene l'appellante che il Condominio non avrebbe dato prova di non rientrare nella categoria catastale esclusa dal beneficio, la A10, e che in ogni caso la pagina 9 di 12 contro parte non avrebbe mai fatto richiesta di applicazione dell'IVA in misura agevolata. Inoltre l'interpretazione che il tribunale fornisce della normativa non sarebbe corretta, dovendo trovare applicazione l'art. 127 quaterdecies della tabella A Parte III allegata al dpr n. 633 del 197. Tale norma prevederebbe l'aliquota al 10% per i contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'art. 31 legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alla lett. a e alla lett. b del primo comma del medesimo articolo, relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si tratta di una prospettazione non condivisibile. La normativa applicata dal tribunale coesiste con quella invocata dall'appellante. La portata innovativa dell'art. 7, comma 1, lett. b) risiede proprio nell'avere esteso agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l'applicazione dell'aliquota IVA
del 10%. Essa infatti viene riferita a tutti gli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457, consistenti, rispettivamente, in interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Non risultano tuttavia abrogate le disposizioni menzionate dall'appellante che già prevedevano, in materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di recupero edilizio, tra cui le disposizioni recate dai n. 127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A,
parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972. Ne discende pertanto che nella fattispecie in esame, in cui si discute di prestazioni di manutenzione ordinaria, la norma di riferimento è l'art. 7 comma 1 lett. b) legge n. 488/1999. Agli ulteriori rilievi sollevati dall' appellante è poi sufficiente replicare che:
-la categoria catastale A10 è prevista per l'immobile adibito ad uso ufficio mentre il Condominio in questione occupa un immobile ex Aler, che peraltro continua ad essere proprietaria di varie unità abitative, come si desume dai verbali di assemblea prodotti dalla stessa appellante;
-l'assenza di una preventiva richiesta da parte del Condominio è conseguenziale al fatto che l'appellato ha sempre contestato la debenza delle fatture e in ogni caso non impedisce al Condominio di chiedere in sede giudiziale l'applicazione dell'aliquota agevolata. pagina 10 di 12 E' invece fondato il 3° motivo. Il primo giudice ha individuato quale dies a quo per gli interessi legali sul credito riconosciuto la data del 6.10.2017. Osserva la Corte che, nel caso di obbligazioni pecuniarie, ai fini del riconoscimento degli interessi, in assenza di prova contraria, il credito si considera esigibile a far data dalla emissione o dalla ricezione della fattura (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28204 del 22/12/2011; Cass. Sez. 3, 25/08/2020, n. 17684). Gli interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. su tutti gli importi oggetto della statuizione di condanna decorrono pertanto dalla data di emissione delle fatture sino alla data della domanda, da cui decorrono gli interessi ex art 1284 co IV sino al saldo.
*** In parziale accoglimento dell'impugnazione il Condominio deve pertanto essere condannato a. al pagamento dell'ulteriore importo di euro 1.706,00 oltre iva al 10% e interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data di emissione delle fatture nn. 319/2016, 321/2016, 43/2017, 54/2017 a quella della domanda, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
b. al pagamento, sui crediti già riconosciuti dalla sentenza di primo grado, degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di emissione delle fatture a quella della domanda giudiziale e degli interessi al saggio di cui al co. 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Considerato che, a seguito del parziale accoglimento dell'impugnazione, viene confermata la valutazione di reciproca soccombenza delle parti, non vi è necessità di riformare il governo delle spese disposto dal Tribunale. Sulle spese di questo grado si provvede pertanto in conformità al precedente grado di giudizio, con condanna del Condominio, previa compensazione del residuo 50%, al pagamento della metà delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa (5201-26.000), al tenore delle questioni trattate e senza alcun riconoscimento per la non espletata fase di trattazione e/o istruttoria.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Milano n. 10508/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023 , previa riforma così dispone:
1. in parziale accoglimento dell' impugnazione condanna il Condominio via Galilei 47/49 Pioltello al pagamento dell'importo di euro 1.706,00 oltre iva al 10% e interessi legali ex art. 1284 co 1 c.c. dalla data di emissione delle fatture nn. 319/2016, 321/2016, 43/2017 e 54/2017 a quella della domanda e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
2. condanna il Condominio via Galilei 47/49 Pioltello al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c., sugli importi riconosciuti dalla sentenza di I grado, dalla data di emissione delle fatture a quella della domanda oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
3. conferma nel resto;
4. previa compensazione della metà delle spese di lite, condanna il Condominio via Galilei 47/49 Pioltello al pagamento in favore di
[...] della metà residua delle spese di questo grado, Parte_1 che si liquidano per l'intero in € 3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est Francesca Vullo
Il Presidente Margherita Monte
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