Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 803
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Cessazione attività commerciale

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione al SUAP fosse sufficiente a dimostrare la cessazione dell'attività, mancando il presupposto impositivo per la TARI. Ha annullato l'atto impugnato.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte non ha esplicitamente motivato su questo punto, ma l'accoglimento del ricorso implica il rigetto di questa eccezione da parte dei resistenti.

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 30, ha esaminato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso un avviso di accertamento TARI per l'anno 2024, emesso dal Comune di Gragnano e gestito dalla società Publiservizi S.r.l. La ricorrente ha impugnato l'atto, deducendo l'illegittimità della sua emissione e notifica in ragione dell'intervenuta cessazione dell'attività commerciale presso il locale oggetto di accertamento ben quattro anni prima, con comunicazione regolarmente effettuata al SUAP del Comune di Gragnano in data 11/03/2020. Ha altresì lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di pagamento ordinario. Si è costituita la Publiservizi S.r.l., eccependo che l'avviso di accertamento era stato preceduto dalla notifica dell'avviso di pagamento e che la comunicazione di cessazione attività, sebbene inviata al SUAP, non integrava gli estremi della regolare comunicazione ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 507/1993, non esonerando il contribuente dall'obbligo di presentare denuncia iniziale o di variazione. Il Comune di Gragnano è rimasto contumace.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa della ricorrente. Ha evidenziato che il presupposto impositivo della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013, è il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, presupposto pacificamente insussistente nel caso di specie, atteso che la ricorrente aveva cessato l'attività commerciale quattro anni prima dell'accertamento, come documentato da visura storica. Riguardo alla formalità della comunicazione di cessazione, la Corte ha ritenuto che l'invio della stessa al SUAP, sportello digitale istituito dal Comune per semplificare i rapporti con le imprese, debba considerarsi equivalente alla comunicazione presso l'ufficio comunale, non potendo essere posta a carico del contribuente la mancata o non tempestiva comunicazione interna all'ufficio tributi dell'Ente. Pertanto, la pretesa avanzata dall'Ente comunale è stata ritenuta non dovuta e l'atto impugnato è stato annullato. Le spese di giudizio sono state poste a carico della parte resistente e liquidate con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 803
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 803
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo