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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME ES, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13401/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AG - Via Vittorio Veneto N. 15 80054 AG NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500001689 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. impugnava l'avviso di accertamento n. 19332500001689 afferente a TARI anno 2024 per l'importo di Euro
2.490,00.
Eccepisce che l'avviso impugnato sia stato illegittimamente emesso e notificato stante l'intervenuta cessazione dell'attività commerciale antecedente al periodo accertato, oltre all'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di pagamento Ordinario n.19022400009715).
Precisa di aver cessato la propria attività commerciale presso il locale oggetto dell'accertamento, sito in Indirizzo_1 Comune di AG (NA) ben quattro anni prima dell'accertamento effettuato dall'ente e che la cessazione suddetta veniva regolarmente comunicata al Associazione_1 del Comune di AG in data 11/03/2020 con pratica n. 168/2020 - protocollo n. 6542. Nel periodo oggetto di accertamento (anno
2024) la ricorrente non era nel possesso nè deteneva alcun locale all'interno del territorio comunale di
AG (NA).
Si è costituita la Publiservizi S.r.l. che eccepisce che l' avviso di accertamento impugnato è stato preceduto dalla notifica a mezzo posta dell'avviso di pagamento n.19012400009715 notificato in data 11/05/24
Eccepisce altresì che la cessazione dell'attività che il ricorrente assume comunicata al Associazione_1 nell'anno 2020, non integra gli estremi della regolare comunicazione e non esonera il contribuente dall'obbligo di presentare la denuncia iniziale o di variazione (ex art. 70 d.lgs. 507/1993).
Resta contumace il comune di AG.
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente rileva di aver cessato l'attività per il periodo oggetto di imposta. Tale circostanza non viene di per sé contestata dall'ufficio che lamenta esclusivamente un'irregolare comunicazione all'Ente locale. L'ufficio prende atto della comunicazione effettuate presso il SUAP del Comune di AG ma eccepisce che nella sua forma la stessa non sarebbe idonea ad integrare gli estremi della regolarità necessaria per ritenere la comunicazione effettivamente eseguita.
Ai sensi dell'l'art. 1, comma 641 della L. n. 147 del 2013 “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Tale presupposto è pacificamente insussistente atteso che la ricorrente ha cessato la propria attività commerciale presso il locale oggetto dell'accertamento, sito in Indirizzo_1 Comune di AG (NA) ben quattro anni prima dell'accertamento effettuato dall'ente. Il tutto risulta dettagliatamente descritto nella visura storica versata in atti.
Quanto alla formalità prescritta per la comunicazione, la ricorrente si è attivata inviando la comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che è lo sportello digitale istituito dal Comune proprio per semplificare i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione per l'avvio, gestione e chiusura di attività economiche.
Tale modalità deve ritenersi pertanto equivalente alla comunicazione presso l'ufficio del Comune senza che possa essere posta a carico del contribuente la mancata/ non tempestiva comunicazione interna con l'ufficio tributi dell'Ente comunale.
La pretesa avanzata dall'Ente comunale risulta pertanto non dovuta, in quanto manca il presupposto impositivo per la TARI 2024 e l'atto impugnato deve pertanto essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con distrazione in favore del procuratore costituito per il ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 300, con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ME ES, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13401/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AG - Via Vittorio Veneto N. 15 80054 AG NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500001689 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. impugnava l'avviso di accertamento n. 19332500001689 afferente a TARI anno 2024 per l'importo di Euro
2.490,00.
Eccepisce che l'avviso impugnato sia stato illegittimamente emesso e notificato stante l'intervenuta cessazione dell'attività commerciale antecedente al periodo accertato, oltre all'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di pagamento Ordinario n.19022400009715).
Precisa di aver cessato la propria attività commerciale presso il locale oggetto dell'accertamento, sito in Indirizzo_1 Comune di AG (NA) ben quattro anni prima dell'accertamento effettuato dall'ente e che la cessazione suddetta veniva regolarmente comunicata al Associazione_1 del Comune di AG in data 11/03/2020 con pratica n. 168/2020 - protocollo n. 6542. Nel periodo oggetto di accertamento (anno
2024) la ricorrente non era nel possesso nè deteneva alcun locale all'interno del territorio comunale di
AG (NA).
Si è costituita la Publiservizi S.r.l. che eccepisce che l' avviso di accertamento impugnato è stato preceduto dalla notifica a mezzo posta dell'avviso di pagamento n.19012400009715 notificato in data 11/05/24
Eccepisce altresì che la cessazione dell'attività che il ricorrente assume comunicata al Associazione_1 nell'anno 2020, non integra gli estremi della regolare comunicazione e non esonera il contribuente dall'obbligo di presentare la denuncia iniziale o di variazione (ex art. 70 d.lgs. 507/1993).
Resta contumace il comune di AG.
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente rileva di aver cessato l'attività per il periodo oggetto di imposta. Tale circostanza non viene di per sé contestata dall'ufficio che lamenta esclusivamente un'irregolare comunicazione all'Ente locale. L'ufficio prende atto della comunicazione effettuate presso il SUAP del Comune di AG ma eccepisce che nella sua forma la stessa non sarebbe idonea ad integrare gli estremi della regolarità necessaria per ritenere la comunicazione effettivamente eseguita.
Ai sensi dell'l'art. 1, comma 641 della L. n. 147 del 2013 “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Tale presupposto è pacificamente insussistente atteso che la ricorrente ha cessato la propria attività commerciale presso il locale oggetto dell'accertamento, sito in Indirizzo_1 Comune di AG (NA) ben quattro anni prima dell'accertamento effettuato dall'ente. Il tutto risulta dettagliatamente descritto nella visura storica versata in atti.
Quanto alla formalità prescritta per la comunicazione, la ricorrente si è attivata inviando la comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che è lo sportello digitale istituito dal Comune proprio per semplificare i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione per l'avvio, gestione e chiusura di attività economiche.
Tale modalità deve ritenersi pertanto equivalente alla comunicazione presso l'ufficio del Comune senza che possa essere posta a carico del contribuente la mancata/ non tempestiva comunicazione interna con l'ufficio tributi dell'Ente comunale.
La pretesa avanzata dall'Ente comunale risulta pertanto non dovuta, in quanto manca il presupposto impositivo per la TARI 2024 e l'atto impugnato deve pertanto essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con distrazione in favore del procuratore costituito per il ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 300, con attribuzione al difensore antistatario.