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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 837/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo, 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240032326272001 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1681/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte insiste in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Nominativo_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1, nel cui studio in Roma ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 521,88, notificata il 9/05/2025, dall'ADER di Siracusa, per IMU anno 2017, iscritta a ruolo dal Comune di Floridia.
Il ricorrente deduce:
1. Omessa notifica avviso di accertamento IMU;
2. Illegittimità della pretesa tributaria;
3. Non debenza del tributo per compensazione;
4. Non debenza per pagamento effettuato da altro erede;
5. Non debenza dell'imposta IMU per inagibilità dell'imposta IMU;
6. Non debenza di sanzioni nei confronti degli eredi. chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna al pagamento delle spese processuali;
Il Comune di Floridia chiamato in causa non è costituito in giudizio;
l'Agenzia Entrate riscossione chiamata in causa evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva;
insiste nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
La causa viene posta in decisione come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento e va accolto.
L'omessa notifica dell'atto di accertamento IMU cui lamenta il ricorrente è fondata, in quanto, il Comune di
Floridia, malgrado fosse stato chiamato in causa dal contribuente, non è costituito in giudizio e quindi agli atti non risulta provata l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento, titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva della pretesa tributaria.
Pertanto, tenuto conto che: il procedimento di riscossione coattiva è viziato da nullità per omessa notificata dell'avviso di accertamento IMU, e la mancata o non corretta osservanza dei presupposti e/o della sequenza di atti previsti per la notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto), risulta decisiva;
l'atto impositivo, non è stato ricevuto dal destinatario, e quindi, non può dubitarsi che ciò comporti il mancato raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio;
appare evidente che il difetto di sequenza di atti, inficia l'intero procedimento di riscossione con conseguente annullamento dell'atto di riscossione impugnato.
Per il principio della soccombenza ne consegue che, non essendo costituito in giudizio il Comune di Floridia
e l'Agenzia Entrate Riscossione non è responsabile della omessa notifica dell'atto presupposto necessario per la riscossione coattiva, le spese di giudizio restano compensate fra le parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa sezione 3^, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 837/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo, 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240032326272001 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1681/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La parte insiste in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Nominativo_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1, nel cui studio in Roma ha eletto domicilio, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 521,88, notificata il 9/05/2025, dall'ADER di Siracusa, per IMU anno 2017, iscritta a ruolo dal Comune di Floridia.
Il ricorrente deduce:
1. Omessa notifica avviso di accertamento IMU;
2. Illegittimità della pretesa tributaria;
3. Non debenza del tributo per compensazione;
4. Non debenza per pagamento effettuato da altro erede;
5. Non debenza dell'imposta IMU per inagibilità dell'imposta IMU;
6. Non debenza di sanzioni nei confronti degli eredi. chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna al pagamento delle spese processuali;
Il Comune di Floridia chiamato in causa non è costituito in giudizio;
l'Agenzia Entrate riscossione chiamata in causa evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva;
insiste nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
La causa viene posta in decisione come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento e va accolto.
L'omessa notifica dell'atto di accertamento IMU cui lamenta il ricorrente è fondata, in quanto, il Comune di
Floridia, malgrado fosse stato chiamato in causa dal contribuente, non è costituito in giudizio e quindi agli atti non risulta provata l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento, titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva della pretesa tributaria.
Pertanto, tenuto conto che: il procedimento di riscossione coattiva è viziato da nullità per omessa notificata dell'avviso di accertamento IMU, e la mancata o non corretta osservanza dei presupposti e/o della sequenza di atti previsti per la notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto), risulta decisiva;
l'atto impositivo, non è stato ricevuto dal destinatario, e quindi, non può dubitarsi che ciò comporti il mancato raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio;
appare evidente che il difetto di sequenza di atti, inficia l'intero procedimento di riscossione con conseguente annullamento dell'atto di riscossione impugnato.
Per il principio della soccombenza ne consegue che, non essendo costituito in giudizio il Comune di Floridia
e l'Agenzia Entrate Riscossione non è responsabile della omessa notifica dell'atto presupposto necessario per la riscossione coattiva, le spese di giudizio restano compensate fra le parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa sezione 3^, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO