Articolo 44 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 43Articolo 45
Versione
14 marzo 1965
Art. 44.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1965, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965