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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione specializzata in Cron. N. materia d'impresa, composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N. 403/2021
dott. Cesare Massetti Consigliere Camp. Civ. N.
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 403/2021 R.G. posta in decisione all'esito
della discussione orale all'udienza del 10 settembre 2025, promossa
OGGETTO: d a
Cause di respons. vs C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
gli organi il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO e dell'avv. ZANOTELLI amministrativi e di MATTEO ( ) VIA NIZZA, 8 37121 VERONA;
, C.F._1
controllo, etc - Sez.
Spec. Pt_1 pagina 1 di 27 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 25121
BRESCIA presso il difensore avv. AZZINI AUGUSTO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. SAMA' AMELIA, elettivamente domiciliato in
VIA GOITO 28 24047 TREVIGLIO presso il difensore avv. SAMA'
AMELIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 544/2021 del 01/03/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Parte attrice conclude come segue: Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello di Brescia - sezione specializzata in materia di impresa adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
A. IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente per i motivi sopra esposti la sentenza n. 544/2021 del
12.02.2021 - repert. n. 1188/2021 del 01.03.2021, pubblicata in data
01.03.2021 dal Tribunale di Brescia, sez. specializzata Tribunale delle imprese (nel giudizio iscritto al n. 907/2017 R.G.), notificata pagina 2 di 27 in data 09.03.2021 e, per gli effetti, condannare ex art. 2395 c.c. il sig. al pagamento a favore della Controparte_2 [...]
di complessivi € 150.665,66, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, ovvero del diverso,
maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa, ovvero liquidato in via equitativa dal giudice, ai sensi degli artt. 2056-1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
B. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente e della pregressa fase di giudizio.
C. IN VIA ISTRUTTORIA:
C1. Istanze di prova orale
Si chiede di essere abilitati alla prova testimoniale, indicando a teste il sig. , dom. c/o la Testimone_1 Controparte_1
in qualità di impiegato amministrativo della stessa, sui
[...]
seguenti capitoli di prova:
1. Vero che fino dicembre 2011 i termini di pagamento riportati nelle fatture di vendita emesse dalla Controparte_1
verso la riportavano quale termine di Controparte_3
pagamento “rimessa/rid a 30 giorni dalla data della fattura”; pagina 3 di 27 2. Vero che successivamente dicembre 2011 i termini di pagamento riportati nelle fatture di vendita emesse dalla Controparte_1
verso la riportavano il termine di
[...] Controparte_3
pagamento “allo scarico della merce”;
3. Vero che successivamente all'ottobre 2011 la consegna della merce ordinata da era subordinata alla Controparte_3
consegna (contestualmente al ritiro) di assegno bancario di importo sostanzialmente corrispondente all'ordinativo;
4. Vero che solo una volta verificata da parte della CP_1
la sostanziale corrispondenza tra importo portato
[...]
dall'assegno e valore della merce ordinata, la Controparte_1
provvedeva a consegnare la merce;
5. Vero che in relazione alle forniture di cui alle fatture emesse tra il
15.10.2011 e il 16.03.2012 venivano quindi consegnati n. 7 assegni bancari in pagamento aventi data di incasso tra il 21.3.2012 e il
17.4.2012 per un valore complessivo di € 150.665,66.
Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale dell'attore/appellante sulle seguenti circostanze:
6. Vero che nell'agosto del 2011 l'Amministratore Unico della sig. , entrava in contatto Controparte_1 Persona_1
con il sig. nella sua qualità di amministratore Controparte_2 pagina 4 di 27 unico della Controparte_3
7. Vero che non saldava le forniture eseguite Controparte_3
dalla Controparte_1
8. Vero che tali inadempienze - a detta dello stesso sig. - CP_2
dipendevano essenzialmente da una momentanea crisi di liquidità;
9. Vero che - sempre a detta dell'organo amministrativo della
- tale crisi di liquidità era di imminente soluzione;
CP_3
10. Vero che il sig. condizionava il proseguo del Persona_1
rapporto commerciale con la a nuove Controparte_3
modalità di pagamento;
11. Vero che, in particolare, l'accettazione di nuovi ordini di prodotti era dalla subordinata a far data dall'ottobre Controparte_1
2011 alla contestuale consegna di assegno bancario di importo sostanzialmente corrispondente da parte della;
CP_3
12. Vero che il sig. nella sua qualità di amministratore CP_2
della firmava assegni bancari in bianco tratti Controparte_3
su c/c intestati alla stessa Controparte_3
Dell'appellato
Nel merito: - dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito l'appello proposto in quanto infondato, in fatto ed in diritto pagina 5 di 27 per le motivazioni di cui alla superiore narrativa e, per l'effetto, -
confermare, integralmente, la Sentenza n. 544/2021 del Tribunale di Brescia, emessa in data 12 febbraio 2021, pubblicata il 1 marzo
2021;
In via istruttoria: ci si oppone alla riapertura dell'istruttoria chiesta dall'Appellante, sia per motivi di economia processuale, sia perché
le avverse deduzioni istruttorie nulla provano in ordine all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore, del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito e, quindi, non muterebbe la decisione qualora il giudice d'appello potesse disporre di un risultato probatorio conforme alle deduzioni dell'appellante.
Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la richiesta istruttoria si contestano, integralmente, le avverse deduzioni istruttorie e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte
Attrice/Appellante per i seguenti motivi:
Quanto ai capitoli nn. 1, 2, 3 e 4 perché irrilevanti ai fini della decisione, sia perché documentali, sia perché gli stessi, certamente,
nulla provano in ordine all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore, del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito;
il capitolo 4 è inammissibile anche perché generico e privo di pagina 6 di 27 riferimenti temporali, in ogni caso irrilevante ai fini della decisione, perché lo stesso, certamente, nulla prova in ordine all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore, del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito.
Quanto al capitolo n. 5 perché inammissibile, in quanto generico e privo di riferimenti utili poiché non viene indicato il numero di nessuno degli assegni;
in ogni caso il capitolo è irrilevante ai fini della decisione, perché lo stesso, certamente, nulla prova in ordine all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore,
del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito.
Ci si oppone all'ammissione del teste indicato da Parte
Attrice/Appellante, sig. , impiegato Testimone_1
amministrativo presso “ , in quanto lo Controparte_1
stesso è legato a controparte e ciò rileva ai fini della valutazione dell'attendibilità delle risultanze che dovessero emergere dall'istruttoria.
Ci si oppone anche alla prova per interrogatorio formale dell'Attore/Appellante, chiesta da parte Attrice/Appellante, in quanto del tutto irrituale ed inammissibile.
Nelle denegata ipotesi in cui venisse accolta la richiesta istruttoria, pagina 7 di 27 ex adverso formulata, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale dell'Attore/Appellante sui seguenti capitoli di prova.
1) “Vero che “ , prima di pattuire, Controparte_1
nell'agosto 2011, con “ nuove forniture, aveva Controparte_3
un credito nei confronti di “ per forniture Controparte_3
pregresse di circa € 300.000,00”?
2) “Vero che “ , prima di pattuire, Controparte_1
nell'agosto 2011, con “ nuove forniture, mai Controparte_3
ha avviato azioni di recupero del credito di € 300.000,00”?
In ogni caso: - condannare l'Appellante alle spese ed alle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12/1/2017 nei confronti di amministratore unico di Controparte_2 Controparte_3
(poi fallita), la lo convenne avanti al Controparte_1
tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, al fine d'ottenere il risarcimento ex art. 2395 cc del danno derivato dal fatto illecito del convenuto, quantificato nella misura di complessivi
€ 150.665,66, pari all'ammontare delle forniture effettuate nei pagina 8 di 27 confronti della Società dal 15/10/2011 al 16/3/2012 e mai pagate.
Secondo l'attrice essa stessa nella persona Controparte_1
dell'amministratore unico , fu indotta in errore Persona_1
dal comportamento ingannevole del concedendo alla CP_2
cliente ulteriori forniture, nonostante la pendenza di un debito di di circa 300.000,00 euro per precedenti Parte_2
forniture non pagate, solo a seguito della dazione, contestuale alla consegna delle merci, di assegni d'importo corrispondente alle nuove forniture. Con particolare riferimento alle forniture oggetto di questo procedimento, avvenute tra il 15/10/2011 e il 16/3/2012
(doc. 3 appellante), consegnò in pagamento sette assegni CP_2
bancari tratti su un conto corrente intestato alla società e aventi date d'incasso tra il 21 marzo e il 17 aprile 2012, per un valore complessivo di € 150.665,66 (doc. 4). Tuttavia il convenuto, in data
20/3/2012, denunziò alla stazione Carabinieri di Cameri (NO) lo smarrimento di alcuni assegni, tra cui anche tre di quelli consegnati in pagamento alla (doc. 5), di prossima Controparte_1
scadenza e non ancora incassati.
Successivamente il tribunale di Novara, sezione penale, con sentenza n. 1185/2014 (doc. 5) condannò il per il delitto di CP_2
calunnia ritenendo che la denunzia fosse dolosamente falsa e pagina 9 di 27 inoltrata al precipuo fine d'impedire l'incasso o il protesto degli assegni consegnati alla creditrice.
Secondo la tesi attorea a fronte del rifiuto di Controparte_2
di proseguire nelle forniture giusto il debito Persona_1
precedente non onorato, aveva agito dolosamente consegnando gli assegni ma preordinando l'inadempimento, mentre la
[...]
non sarebbe stata a conoscenza del dissesto di CP_1
ben noto invece al convenuto che ne era Parte_2
amministratore unico.
L'attrice depositò altresì una sentenza del tribunale di Brescia
9/7/2019 (doc. 12) con la quale fu accolta l'azione revocatoria proposta dalla creditrice in relazione a un atto di compravendita immobiliare stipulato il 25/6/2013 dal medesimo CP_2
con gli acquirenti e
[...] Persona_2 Persona_3
rispettivamente fratello e madre del convenuto.
Il convenuto costituendosi avanti al tribunale di Brescia - CP_2
oltre ad evidenziare la sua qualifica quasi meramente formale di amministratore, non avendo avuto né le competenze né le doti per svolgerne le funzioni ed essendo solamente un dipendente dell'azienda che aveva accettato l'incarico gestionale allettato dalle offerte economiche conseguenti - contestò la tesi attorea pagina 10 di 27 affermando, da una parte, d'avere firmato assegni in bianco su indicazione del socio effettivo amministratore e di avere denunziato lo smarrimento dei titoli sulla scorta della mera comunicazione in tal senso della segreteria amministrativa della società.
Nel merito contestò che la propria condotta avesse indotto in errore il sig. atteso che, al momento della consegna degli CP_1
assegni, nei primi mesi del 2012, l'attrice aveva tutti gli elementi per comprendere lo stato della cliente e aveva pertanto liberamente ritenuto di continuare le forniture sulla base della mera fiducia nella solvibilità futura della Contestò altresì la Parte_2
rilevanza della sentenza penale di peraltro pronunciata in CP_4
sua contumacia, ritenuta comunque estranea ai fatti oggetto della presente controversia, chiedendo in subordine di limitare il risarcimento a € 70.816,62, pari all'importo dei soli tre assegni oggetto della denuncia di smarrimento.
Con sentenza n. 544/2021 del 01/03/2021 il tribunale di Brescia,
sezione specializzata in materia d'impresa:
1) escluse che la sentenza del Tribunale penale di Novara avesse efficacia ex art. 654 cpp nel presente procedimento, non ritenendo che tale efficacia potesse estendersi alle motivazioni inerenti alla finalità specifica dell'azione, da ritenersi meri obiter dicta; pagina 11 di 27 2) analogamente quanto alla sentenza del tribunale civile di Brescia,
che accolse l'azione revocatoria suindicata;
3) escluso che la condotta dell'amministratore potesse CP_2
considerarsi idonea a cagionare direttamente il danno nei confronti della società terza come è indispensabile Controparte_1
per configurare la responsabilità ex art. 2395 cc.
Il tribunale, valorizzando la circostanza della pacifica anteriorità di un cospicuo debito della nei confronti di Controparte_5
non ritenne che la condotta addebitata al Controparte_1
anche alla stregua del criterio di probabilità usualmente CP_2
adottato in materia di responsabilità civile (più probabile che non), fosse obiettivamente idonea a indurre la fornitrice, nell'ambito di rapporti commerciali tra imprenditori, a eseguire consegne che, in difetto della consegna d'assegni, sarebbero state rifiutate. Pacifica
essendo l'inutilizzabilità dell'assegno quale mezzo di garanzia e l'insuscettibilità dello stesso, ove postdatato come nel caso, a fungere da titolo esecutivo, il primo giudice negò altresì che la consegna dei titoli potesse avere anche solo rafforzato l'apparente sicurezza del negozio alla luce del debito pregresso e dell'evidente assenza di liquidità nel momento della loro emissione. L'operazione non avrebbe quindi fornito alcuna garanzia aggiuntiva a favore pagina 12 di 27 della fornitrice, con la conseguenza che mancherebbe la prova del nesso di causalità tra la condotta del e il danno subìto CP_2
dalla fornitrice per l'inadempimento della cliente, dovendosi pertanto ritenere, secondo l'interpretazione del tribunale, che la avesse assunto consapevolmente il rischio Controparte_1
dell'operazione al di là delle condotte del convenuto.
Il primo giudice stigmatizzò altresì la contraddittorietà degli elementi forniti dall'attrice, in quanto la pretesa ignoranza della situazione di dissesto della debitrice, non risultante dalle
“informazioni pubbliche”, mal si concilierebbe con la mancata contestazione, a carico dell'amministratore, di un bilancio falso, come di norma avverrebbe in circostanze analoghe di responsabilità
ex art. 2395 cc, ciò che avrebbe, sì, effettiva efficacia decettiva. Il mero fatto d'accettare nuove modalità di pagamento, peraltro e di fatto imposte dal fornitore, sarebbe stato inidoneo al fine richiesto atteso che l'accettazione d'un assegno postdatato deporrebbe al più
nel senso della comune volontà di non modificare l'ordinaria tempistica dei pagamenti, indicata come a 30 giorni dalla fattura: una diversa prospettazione attorea sarebbe stata compatibile ove essa avesse preteso il pagamento immediato delle nuove forniture.
Nonostante la reiezione della domanda risarcitoria e la conseguente pagina 13 di 27 soccombenza dell'attrice, il tribunale non accolse quella di condanna alla rifusione delle spese del giudizio, valorizzando le affermazioni del medesimo convenuto secondo cui egli sarebbe stato una mera “testa di legno”, privo delle competenze necessarie,
e ammettendo d'essersi sostanzialmente disinteressato della gestione. Tenuto altresì conto dell'esito degli altri procedimenti menzionati, il tribunale procedette pertanto all'integrale compensazione delle spese di lite.
***
Con citazione notificata il giorno 8/4/2021 Controparte_1
ha proposto appello affidando le sue censure a quattro motivi e
[...]
insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in primo grado nonché per la rifusione delle spese d'entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 20/7/2021 si è costituito CP_2
contestando l'impugnazione di controparte di cui ha
[...]
chiesto la reiezione, chiedendo la condanna della società appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La causa, inizialmente fissata per la precisazione delle conclusioni per l'8 gennaio 2025, a causa di modifiche organizzative che hanno interessato la sezione è stata rinviata per discussione orale pagina 14 di 27 all'udienza del 10 settembre 2025, concedendo i termini per il deposito di conclusioni scritte e per note conclusionali. In tale data si è svolta la discussione e la Corte si è riservata il deposito della sentenza entro i successivi sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo ove il primo giudice ha ritenuto irrilevante la pronuncia del tribunale penale di
Novara. Secondo l'appellante non poteva ritenersi che la calunnia,
accertata in via definitiva, fosse irrilevante al fine della domanda qui proposta, nonché non vincolante ex art. 654 cpp.
L'affermazione, adottata dal giudice penale nella motivazione della sentenza di condanna, secondo cui la falsa denuncia di smarrimento aveva il precipuo scopo d'impedire l'incasso degli assegni medesimi, investe altresì il punto relativo al fatto che la prosecuzione delle forniture è stata consentita unicamente dalla consegna dei predetti assegni e ciò, secondo l'appellante, non consiste per nulla in un obiter dictum provando esattamente il fatto costitutivo della presente azione e ciò indipendentemente dalla condanna per il delitto di calunnia, in sé effettivamente irrilevante per l'azione civile. Ne deriverebbe, alla stregua della citata disposizione, la vincolatività di tali affermazioni anche nel presente pagina 15 di 27 giudizio civile.
L'appellato contesta tale ricostruzione, ammettendo che l'art. 654 cpp prevede la vincolatività della sentenza penale nei giudizi civili quando in questi si controverta intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
Nel caso specifico, però, l'appellato contesta che i fatti suddetti possano fondare la domanda risarcitoria ex art. 2395 cc. Avrebbe
correttamente ritenuto pertanto, il primo giudice, che la falsa denuncia di smarrimento accertata dal giudice penale non rilevi in tal senso costituendo la stessa al più un “tassello” della ricostruzione attorea, rimarcando altresì come essa sia stata assunta nella contumacia dell'imputato, non potendosi quindi escludere che la denuncia sia stata fatta dal solo per CP_2
annullare gli assegni postdatati e senz'alcun intento fraudolento.
Il motivo è fondato.
È incontestato che , nella sua qualità di Persona_1
amministratore unico della venditrice, avesse condizionato la prosecuzione delle forniture al rilascio di assegni di importo corrispondente alle nuove consegne. Ne deriva che appare del tutto verosimile quanto affermato dal giudice penale in ordine alla pagina 16 di 27 finalità della denuncia calunniosa, avvenuta peraltro il giorno precedente la scadenza, formulata al solo fine d'impedire il protesto dei titoli. Non può a tal fine ritenersi che quanto affermato dal giudice penale sia un mero obiter dictum, atteso che l'affermazione suindicata giustifica il dolo del delitto di calunnia che, pur essendo generico, può essere integrato, come nel caso specifico, dalla prova dell'effettiva finalità della falsa denuncia. Incomprensibile è come il possa sostenere di avere presentato la denuncia sulla base CP_2
di comunicazioni di una non meglio specificata segreteria della quand'era stato lui medesimo, in qualità di Parte_2
amministratore, a sottoscrivere gli assegni in questione e a consegnarli a , dovendo egli quindi ritenersi CP_1
perfettamente a conoscenza del loro destino. Del pari irrilevante è che egli sostenga di essere stato un mero prestanome allettato dalle somme promessegli per rivestire la carica amministrativa, apparendo semmai ancor più evidente da ciò come egli avesse ben presenti le conseguenze illecite dell'operazione e come non possa in alcun modo ritenersi che la presentazione della denuncia calunniosa sia avvenuta: “senz'alcun intento fraudolento”. Nessuna
rilevanza può poi avere il fatto che il procedimento penale si sia svolto nella contumacia del CP_2
pagina 17 di 27 Sempre con il primo motivo, ma in via subordinata, l'appellante evidenzia come la sentenza debba comunque essere ritenuta un
“fatto storico” che concorre con altri indizi ex art. 2729 cc alla prova della fondatezza della domanda1, richiamando a tal fine i verbali di testimonianza resi nel corso del procedimento penale.
Il motivo, pur fondato, risulta assorbito dall'accoglimento del motivo principale.
***
Con il secondo motivo la società appellante censura l'erronea applicazione dell'art. 2395 cc in ordine al nesso di causalità tra la condotta del e il danno dalla stessa subìto. Sostiene a tal CP_2
fine che, essendo pacifico che la prosecuzione delle forniture fosse stata condizionata al rilascio degli assegni, non abbia rilevanza l'argomentazione secondo cui gli stessi, in quanto postdatati, non potessero rilevare quali mezzi di garanzia o titoli esecutivi.
Evidenzia come la nullità del patto di garanzia e la postdatazione,
secondo costante giurisprudenza, concretizzano comunque l'immediata esigibilità della somma nonché il valore di promessa di pagamento ex art. 1988 cc, oltre alle sanzioni previste in capo all'emittente. Contesta pertanto l'appellante che la consegna degli 1 Cass. Sez. 6 – 2 civ, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018 (Rv. 649457 - 01) pagina 18 di 27 assegni costituisca un mero ribadire la tempistica dei pagamenti,
non perciò modificata, atteso che essa rafforzerebbe sensibilmente le garanzie offerte al venditore per la realizzazione del proprio credito. Alla stregua di tale convincimento, l'esistenza pregressa di un cospicuo debito confermerebbe la ricostruzione attorea e l'imposizione della modalità di pagamento suddetta, a pena d'interruzione delle forniture, che il avrebbe tentato CP_2
d'eludere provvedendo poi alla falsa denuncia. Tale circostanza sarebbe avvalorata dalle affermazioni stesse del convenuto in comparsa di risposta in ordine alla propria incapacità di svolgere le funzioni amministrative e di avere accettato l'incarico per mere ragioni di lucro fungendo, in fatto, da “prestanome” adibito alla firma di assegni in bianco. Del tutto irrilevante, né richiesta dalla norma, sarebbe la prova della redazione di un “bilancio falso” come affermato dal primo giudice. Ribadisce pertanto l'appellante come lo stato di decozione potesse ritenersi allora noto solamente all'amministratore stesso della oggi fallita Il Parte_2
dovrebbe pertanto rispondere, secondo l'appellante, CP_2
quantomeno a titolo di dolo eventuale del danno cagionato alla stessa.
Anche questo motivo è fondato.
pagina 19 di 27 Non può infatti condividersi la valutazione del tribunale in ordine all'inutilità per il creditore della sottoscrizione e consegna d'assegni postdatati. Se infatti è pacifico come gli stessi non possano valere quali titoli di credito e quindi esecutivi, gli stessi costituiscono pur sempre, in attesa dell'accertamento del patto sottostante, titoli idonei all'emissione di un decreto ingiuntivo anche corredato dalla clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 co. I e II cpc. Corretta
è altresì l'osservazione, pacifica in giurisprudenza2, secondo cui l'assegno bancario, anche ove privo dei requisiti di legge, costituisce pur sempre promessa di pagamento con l'effetto d'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 cc.
Da una parte appare del tutto verosimile la volontà callida e il nesso di causalità tra l'emissione degli assegni e le forniture poi rimaste impagate, tenuto conto che:
- le forniture furono fatturate tra il 15 ottobre 2011 e il 16 marzo
2012 (doc. 3)
- i sette assegni furono (post)datati dal 21 marzo 2012 al 17 aprile
2012;
- la falsa denuncia di smarrimento fu sporta il 20 marzo 2012, cioè
esattamente il giorno prima dell'incasso del primo assegno, 2 Tra le tante: Sez. 3 - , Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 (Rv. 669116 - 01) pagina 20 di 27 rimarcandosi così l'effettiva finalità di essa.
Dall'altra va ricordato che, nel caso specifico e a differenza da quanto accade per il delitto di truffa, a integrare la fattispecie di cui all'art. 2395 cc è sufficiente una condotta colposa. Mentre chi accetta un assegno postdatato non può ritenersi indotto in errore secondo quanto previsto dall'art. 640 cp, atteso che la postdatazione rende del tutto verosimile l'assenza attuale dei fondi necessari, nel caso specifico accettò di continuare nelle CP_1
forniture esclusivamente perché quegli assegni, senz'altro privi di provvista in quel momento, gli consentivano comunque, una volta scaduti i termini, di agire direttamente e anche in via esecutiva avverso la società debitrice, a differenza di quanto avrebbe potuto fare per il credito preesistente. Per quanto quest'ultimo fosse del tutto cospicuo, non pare revocabile in dubbio che il prenditore sia stato convinto alla prosecuzione delle forniture unicamente perché il debito successivo sarebbe stato “garantito” dai titoli sottoscritti dall'amministratore della società cliente.
Non condivisibile è altresì la tesi secondo cui sarebbe contraddittoria, attesa l'affermata ignoranza della situazione economica della cliente per assenza di elementi dalla documentazione contabile pubblicamente estesa, la mancata pagina 21 di 27 contestazione d'un “falso in bilancio”, sulla base della convinzione del primo giudice che si tratti di una comune evenienza della fattispecie risarcitoria ove il dissesto non emerga pubblicamente. Il
fatto che in numerosi casi la responsabilità ex art. 2395 cc possa concretizzarsi anche in una fattispecie di false comunicazioni sociali non fa venir meno il fatto che essa non sia un requisito indispensabile della fattispecie, non essendo peraltro contestato che, dalle documentazioni sociali pubblicamente disponibili, non emergesse il dissesto della società conclamatosi successivamente con il fallimento.
Deve ritenersi quindi che il abbia tenuto una condotta CP_2
quantomeno colposa nel sottoscrivere assegni postdatati che con ogni verosimiglianza non sarebbero stati onorati, essendo egli a conoscenza della situazione della società da lui amministrata, al fine di ottenere la prosecuzione delle forniture. La successiva denuncia di smarrimento non fa che confermare l'assunto. Non
pare perciò revocabile in dubbio che, quantomeno con riferimento ai tre assegni per i quali è falsa denuncia di smarrimento, sussista il nesso di causalità tra la condotta almeno colposa del e il CP_2
danno riportato dalla società appellante. Vanno infatti ricondotti all'appellato i danni che hanno colpito la società in quanto, per le pagina 22 di 27 ragioni indicate, debbono ritenersi conseguenza, diretta e immediata, del denunciato comportamento, doloso o colposo, dell'organo gestorio3, essendo irrilevante che tale comportamento,
come nel caso specifico, possa essere ritenuto conforme agli interessi della società o a vantaggio della stessa4.
Poiché l'importo oggetto dei tre assegni falsamente denunciati come smarriti ammonta pacificamente a € 70.816,62, l'appellato va condannato al pagamento di tale somma, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)5.
Con il terzo motivo di gravame, svolto in via subordinata,
l'appellante contesta che il tribunale, anche ove fosse giustificata la qualificazione di incauto affidamento da parte dell'attrice, non abbia comunque ritenuto tale circostanza alla stregua di concorso colposo del creditore ex art. 1227/1 cc, idoneo al più a ridurre l'entità del danno ma non certo ad escluderlo. Ciò sarebbe in contraddizione con le stesse affermazioni della sentenza, in punto spese, dove riconoscono una condotta oggettivamente censurabile in capo al convenuto tanto da ricollegarvi la compensazione ex art. 92 cpv. cpc. Il risarcimento sarebbe escluso solamente ove la condotta negligente del creditore sia stata unica causa del danno da lui patito, con conseguente responsabilità del CP_2
quantomeno in ordine all'importo dei 3 assegni oggetto di falsa denuncia.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. Chiede
che, accogliendo l'appello e la domanda di condanna del CP_2
al risarcimento, siano allo stesso accollate altresì le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il motivo è fondato, benché l'accoglimento dell'appello comporti in ogni caso la necessità di rideterminare, anche d'ufficio6, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza gravata va pertanto riformata - restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio - con condanna dell'appellato al pagamento della somma suindicata e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che, in base al DM 55/2014 e ss. mod., vanno liquidate come segue, tenuto conto dello scaglione di tariffa relativo alla misura in cui è stata accolta la domanda. Vanno 6 Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024 (Rv. 673210 - 01) pagina 24 di 27 liquidate somme anche per fase istruttoria e di trattazione, in primo grado essendo a tal fine sufficiente il deposito di memorie istruttorie e in appello essendo ineludibile la fase di trattazione7:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.000,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 3.500,00
Fase decisionale: € 2.500,00
Compenso tabellare € 9.000,00
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.200,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.500,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 3.000,00 7 Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 29857 Anno 2023; Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 pagina 25 di 27 Fase decisionale: € 3.300,00
Compenso tabellare € 10.000,00
Quanto alle anticipazioni per contributo unificato, le stesse devono essere limitate alla tariffa che sarebbe stata dovuta per una domanda corrispondente alla misura come accolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, n.
544/2021 del 1/3/2021, condanna al Controparte_2
pagamento, a favore di della somma di € Controparte_1
70.816,62 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
Condanna, inoltre, alla rifusione, a favore di Controparte_2
delle spese d'entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
che liquida:
- in € 9.000,00 per compensi e € 759,00 per anticipazioni del giudizio di primo grado;
- in € 10.000,00 per compensi e € 1.138,50 per anticipazioni del giudizio d'appello; pagina 26 di 27 il tutto oltre spese generali 15% sui compensi, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Marco Benatti dott. Giuseppe Magnoli
pagina 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. I civ. n. 21517 del 25/10/2016 (rv 642790-03) 4 Cass.
6 -1 civ ord. N. 9206 del 20/5/2020 (rv 657987 – 01) 5 Giur costante, vv. tra le più recenti Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01) pagina 23 di 27
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Sent. N. La Corte d'Appello di Brescia, Sezione specializzata in Cron. N. materia d'impresa, composta da: Rep. N.
dott. Giuseppe Magnoli Presidente R. Gen. N. 403/2021
dott. Cesare Massetti Consigliere Camp. Civ. N.
dott. Marco Benatti Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 403/2021 R.G. posta in decisione all'esito
della discussione orale all'udienza del 10 settembre 2025, promossa
OGGETTO: d a
Cause di respons. vs C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
gli organi il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO e dell'avv. ZANOTELLI amministrativi e di MATTEO ( ) VIA NIZZA, 8 37121 VERONA;
, C.F._1
controllo, etc - Sez.
Spec. Pt_1 pagina 1 di 27 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA LOGGIA, 5 25121
BRESCIA presso il difensore avv. AZZINI AUGUSTO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. SAMA' AMELIA, elettivamente domiciliato in
VIA GOITO 28 24047 TREVIGLIO presso il difensore avv. SAMA'
AMELIA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 544/2021 del 01/03/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Parte attrice conclude come segue: Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello di Brescia - sezione specializzata in materia di impresa adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
A. IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dell'appello, riformare integralmente per i motivi sopra esposti la sentenza n. 544/2021 del
12.02.2021 - repert. n. 1188/2021 del 01.03.2021, pubblicata in data
01.03.2021 dal Tribunale di Brescia, sez. specializzata Tribunale delle imprese (nel giudizio iscritto al n. 907/2017 R.G.), notificata pagina 2 di 27 in data 09.03.2021 e, per gli effetti, condannare ex art. 2395 c.c. il sig. al pagamento a favore della Controparte_2 [...]
di complessivi € 150.665,66, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, ovvero del diverso,
maggiore o minore importo che dovesse essere accertato in corso di causa, ovvero liquidato in via equitativa dal giudice, ai sensi degli artt. 2056-1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
B. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente e della pregressa fase di giudizio.
C. IN VIA ISTRUTTORIA:
C1. Istanze di prova orale
Si chiede di essere abilitati alla prova testimoniale, indicando a teste il sig. , dom. c/o la Testimone_1 Controparte_1
in qualità di impiegato amministrativo della stessa, sui
[...]
seguenti capitoli di prova:
1. Vero che fino dicembre 2011 i termini di pagamento riportati nelle fatture di vendita emesse dalla Controparte_1
verso la riportavano quale termine di Controparte_3
pagamento “rimessa/rid a 30 giorni dalla data della fattura”; pagina 3 di 27 2. Vero che successivamente dicembre 2011 i termini di pagamento riportati nelle fatture di vendita emesse dalla Controparte_1
verso la riportavano il termine di
[...] Controparte_3
pagamento “allo scarico della merce”;
3. Vero che successivamente all'ottobre 2011 la consegna della merce ordinata da era subordinata alla Controparte_3
consegna (contestualmente al ritiro) di assegno bancario di importo sostanzialmente corrispondente all'ordinativo;
4. Vero che solo una volta verificata da parte della CP_1
la sostanziale corrispondenza tra importo portato
[...]
dall'assegno e valore della merce ordinata, la Controparte_1
provvedeva a consegnare la merce;
5. Vero che in relazione alle forniture di cui alle fatture emesse tra il
15.10.2011 e il 16.03.2012 venivano quindi consegnati n. 7 assegni bancari in pagamento aventi data di incasso tra il 21.3.2012 e il
17.4.2012 per un valore complessivo di € 150.665,66.
Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale dell'attore/appellante sulle seguenti circostanze:
6. Vero che nell'agosto del 2011 l'Amministratore Unico della sig. , entrava in contatto Controparte_1 Persona_1
con il sig. nella sua qualità di amministratore Controparte_2 pagina 4 di 27 unico della Controparte_3
7. Vero che non saldava le forniture eseguite Controparte_3
dalla Controparte_1
8. Vero che tali inadempienze - a detta dello stesso sig. - CP_2
dipendevano essenzialmente da una momentanea crisi di liquidità;
9. Vero che - sempre a detta dell'organo amministrativo della
- tale crisi di liquidità era di imminente soluzione;
CP_3
10. Vero che il sig. condizionava il proseguo del Persona_1
rapporto commerciale con la a nuove Controparte_3
modalità di pagamento;
11. Vero che, in particolare, l'accettazione di nuovi ordini di prodotti era dalla subordinata a far data dall'ottobre Controparte_1
2011 alla contestuale consegna di assegno bancario di importo sostanzialmente corrispondente da parte della;
CP_3
12. Vero che il sig. nella sua qualità di amministratore CP_2
della firmava assegni bancari in bianco tratti Controparte_3
su c/c intestati alla stessa Controparte_3
Dell'appellato
Nel merito: - dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito l'appello proposto in quanto infondato, in fatto ed in diritto pagina 5 di 27 per le motivazioni di cui alla superiore narrativa e, per l'effetto, -
confermare, integralmente, la Sentenza n. 544/2021 del Tribunale di Brescia, emessa in data 12 febbraio 2021, pubblicata il 1 marzo
2021;
In via istruttoria: ci si oppone alla riapertura dell'istruttoria chiesta dall'Appellante, sia per motivi di economia processuale, sia perché
le avverse deduzioni istruttorie nulla provano in ordine all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore, del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito e, quindi, non muterebbe la decisione qualora il giudice d'appello potesse disporre di un risultato probatorio conforme alle deduzioni dell'appellante.
Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la richiesta istruttoria si contestano, integralmente, le avverse deduzioni istruttorie e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte
Attrice/Appellante per i seguenti motivi:
Quanto ai capitoli nn. 1, 2, 3 e 4 perché irrilevanti ai fini della decisione, sia perché documentali, sia perché gli stessi, certamente,
nulla provano in ordine all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore, del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito;
il capitolo 4 è inammissibile anche perché generico e privo di pagina 6 di 27 riferimenti temporali, in ogni caso irrilevante ai fini della decisione, perché lo stesso, certamente, nulla prova in ordine all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore, del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito.
Quanto al capitolo n. 5 perché inammissibile, in quanto generico e privo di riferimenti utili poiché non viene indicato il numero di nessuno degli assegni;
in ogni caso il capitolo è irrilevante ai fini della decisione, perché lo stesso, certamente, nulla prova in ordine all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'amministratore,
del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito.
Ci si oppone all'ammissione del teste indicato da Parte
Attrice/Appellante, sig. , impiegato Testimone_1
amministrativo presso “ , in quanto lo Controparte_1
stesso è legato a controparte e ciò rileva ai fini della valutazione dell'attendibilità delle risultanze che dovessero emergere dall'istruttoria.
Ci si oppone anche alla prova per interrogatorio formale dell'Attore/Appellante, chiesta da parte Attrice/Appellante, in quanto del tutto irrituale ed inammissibile.
Nelle denegata ipotesi in cui venisse accolta la richiesta istruttoria, pagina 7 di 27 ex adverso formulata, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale dell'Attore/Appellante sui seguenti capitoli di prova.
1) “Vero che “ , prima di pattuire, Controparte_1
nell'agosto 2011, con “ nuove forniture, aveva Controparte_3
un credito nei confronti di “ per forniture Controparte_3
pregresse di circa € 300.000,00”?
2) “Vero che “ , prima di pattuire, Controparte_1
nell'agosto 2011, con “ nuove forniture, mai Controparte_3
ha avviato azioni di recupero del credito di € 300.000,00”?
In ogni caso: - condannare l'Appellante alle spese ed alle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12/1/2017 nei confronti di amministratore unico di Controparte_2 Controparte_3
(poi fallita), la lo convenne avanti al Controparte_1
tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, al fine d'ottenere il risarcimento ex art. 2395 cc del danno derivato dal fatto illecito del convenuto, quantificato nella misura di complessivi
€ 150.665,66, pari all'ammontare delle forniture effettuate nei pagina 8 di 27 confronti della Società dal 15/10/2011 al 16/3/2012 e mai pagate.
Secondo l'attrice essa stessa nella persona Controparte_1
dell'amministratore unico , fu indotta in errore Persona_1
dal comportamento ingannevole del concedendo alla CP_2
cliente ulteriori forniture, nonostante la pendenza di un debito di di circa 300.000,00 euro per precedenti Parte_2
forniture non pagate, solo a seguito della dazione, contestuale alla consegna delle merci, di assegni d'importo corrispondente alle nuove forniture. Con particolare riferimento alle forniture oggetto di questo procedimento, avvenute tra il 15/10/2011 e il 16/3/2012
(doc. 3 appellante), consegnò in pagamento sette assegni CP_2
bancari tratti su un conto corrente intestato alla società e aventi date d'incasso tra il 21 marzo e il 17 aprile 2012, per un valore complessivo di € 150.665,66 (doc. 4). Tuttavia il convenuto, in data
20/3/2012, denunziò alla stazione Carabinieri di Cameri (NO) lo smarrimento di alcuni assegni, tra cui anche tre di quelli consegnati in pagamento alla (doc. 5), di prossima Controparte_1
scadenza e non ancora incassati.
Successivamente il tribunale di Novara, sezione penale, con sentenza n. 1185/2014 (doc. 5) condannò il per il delitto di CP_2
calunnia ritenendo che la denunzia fosse dolosamente falsa e pagina 9 di 27 inoltrata al precipuo fine d'impedire l'incasso o il protesto degli assegni consegnati alla creditrice.
Secondo la tesi attorea a fronte del rifiuto di Controparte_2
di proseguire nelle forniture giusto il debito Persona_1
precedente non onorato, aveva agito dolosamente consegnando gli assegni ma preordinando l'inadempimento, mentre la
[...]
non sarebbe stata a conoscenza del dissesto di CP_1
ben noto invece al convenuto che ne era Parte_2
amministratore unico.
L'attrice depositò altresì una sentenza del tribunale di Brescia
9/7/2019 (doc. 12) con la quale fu accolta l'azione revocatoria proposta dalla creditrice in relazione a un atto di compravendita immobiliare stipulato il 25/6/2013 dal medesimo CP_2
con gli acquirenti e
[...] Persona_2 Persona_3
rispettivamente fratello e madre del convenuto.
Il convenuto costituendosi avanti al tribunale di Brescia - CP_2
oltre ad evidenziare la sua qualifica quasi meramente formale di amministratore, non avendo avuto né le competenze né le doti per svolgerne le funzioni ed essendo solamente un dipendente dell'azienda che aveva accettato l'incarico gestionale allettato dalle offerte economiche conseguenti - contestò la tesi attorea pagina 10 di 27 affermando, da una parte, d'avere firmato assegni in bianco su indicazione del socio effettivo amministratore e di avere denunziato lo smarrimento dei titoli sulla scorta della mera comunicazione in tal senso della segreteria amministrativa della società.
Nel merito contestò che la propria condotta avesse indotto in errore il sig. atteso che, al momento della consegna degli CP_1
assegni, nei primi mesi del 2012, l'attrice aveva tutti gli elementi per comprendere lo stato della cliente e aveva pertanto liberamente ritenuto di continuare le forniture sulla base della mera fiducia nella solvibilità futura della Contestò altresì la Parte_2
rilevanza della sentenza penale di peraltro pronunciata in CP_4
sua contumacia, ritenuta comunque estranea ai fatti oggetto della presente controversia, chiedendo in subordine di limitare il risarcimento a € 70.816,62, pari all'importo dei soli tre assegni oggetto della denuncia di smarrimento.
Con sentenza n. 544/2021 del 01/03/2021 il tribunale di Brescia,
sezione specializzata in materia d'impresa:
1) escluse che la sentenza del Tribunale penale di Novara avesse efficacia ex art. 654 cpp nel presente procedimento, non ritenendo che tale efficacia potesse estendersi alle motivazioni inerenti alla finalità specifica dell'azione, da ritenersi meri obiter dicta; pagina 11 di 27 2) analogamente quanto alla sentenza del tribunale civile di Brescia,
che accolse l'azione revocatoria suindicata;
3) escluso che la condotta dell'amministratore potesse CP_2
considerarsi idonea a cagionare direttamente il danno nei confronti della società terza come è indispensabile Controparte_1
per configurare la responsabilità ex art. 2395 cc.
Il tribunale, valorizzando la circostanza della pacifica anteriorità di un cospicuo debito della nei confronti di Controparte_5
non ritenne che la condotta addebitata al Controparte_1
anche alla stregua del criterio di probabilità usualmente CP_2
adottato in materia di responsabilità civile (più probabile che non), fosse obiettivamente idonea a indurre la fornitrice, nell'ambito di rapporti commerciali tra imprenditori, a eseguire consegne che, in difetto della consegna d'assegni, sarebbero state rifiutate. Pacifica
essendo l'inutilizzabilità dell'assegno quale mezzo di garanzia e l'insuscettibilità dello stesso, ove postdatato come nel caso, a fungere da titolo esecutivo, il primo giudice negò altresì che la consegna dei titoli potesse avere anche solo rafforzato l'apparente sicurezza del negozio alla luce del debito pregresso e dell'evidente assenza di liquidità nel momento della loro emissione. L'operazione non avrebbe quindi fornito alcuna garanzia aggiuntiva a favore pagina 12 di 27 della fornitrice, con la conseguenza che mancherebbe la prova del nesso di causalità tra la condotta del e il danno subìto CP_2
dalla fornitrice per l'inadempimento della cliente, dovendosi pertanto ritenere, secondo l'interpretazione del tribunale, che la avesse assunto consapevolmente il rischio Controparte_1
dell'operazione al di là delle condotte del convenuto.
Il primo giudice stigmatizzò altresì la contraddittorietà degli elementi forniti dall'attrice, in quanto la pretesa ignoranza della situazione di dissesto della debitrice, non risultante dalle
“informazioni pubbliche”, mal si concilierebbe con la mancata contestazione, a carico dell'amministratore, di un bilancio falso, come di norma avverrebbe in circostanze analoghe di responsabilità
ex art. 2395 cc, ciò che avrebbe, sì, effettiva efficacia decettiva. Il mero fatto d'accettare nuove modalità di pagamento, peraltro e di fatto imposte dal fornitore, sarebbe stato inidoneo al fine richiesto atteso che l'accettazione d'un assegno postdatato deporrebbe al più
nel senso della comune volontà di non modificare l'ordinaria tempistica dei pagamenti, indicata come a 30 giorni dalla fattura: una diversa prospettazione attorea sarebbe stata compatibile ove essa avesse preteso il pagamento immediato delle nuove forniture.
Nonostante la reiezione della domanda risarcitoria e la conseguente pagina 13 di 27 soccombenza dell'attrice, il tribunale non accolse quella di condanna alla rifusione delle spese del giudizio, valorizzando le affermazioni del medesimo convenuto secondo cui egli sarebbe stato una mera “testa di legno”, privo delle competenze necessarie,
e ammettendo d'essersi sostanzialmente disinteressato della gestione. Tenuto altresì conto dell'esito degli altri procedimenti menzionati, il tribunale procedette pertanto all'integrale compensazione delle spese di lite.
***
Con citazione notificata il giorno 8/4/2021 Controparte_1
ha proposto appello affidando le sue censure a quattro motivi e
[...]
insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in primo grado nonché per la rifusione delle spese d'entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 20/7/2021 si è costituito CP_2
contestando l'impugnazione di controparte di cui ha
[...]
chiesto la reiezione, chiedendo la condanna della società appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La causa, inizialmente fissata per la precisazione delle conclusioni per l'8 gennaio 2025, a causa di modifiche organizzative che hanno interessato la sezione è stata rinviata per discussione orale pagina 14 di 27 all'udienza del 10 settembre 2025, concedendo i termini per il deposito di conclusioni scritte e per note conclusionali. In tale data si è svolta la discussione e la Corte si è riservata il deposito della sentenza entro i successivi sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo ove il primo giudice ha ritenuto irrilevante la pronuncia del tribunale penale di
Novara. Secondo l'appellante non poteva ritenersi che la calunnia,
accertata in via definitiva, fosse irrilevante al fine della domanda qui proposta, nonché non vincolante ex art. 654 cpp.
L'affermazione, adottata dal giudice penale nella motivazione della sentenza di condanna, secondo cui la falsa denuncia di smarrimento aveva il precipuo scopo d'impedire l'incasso degli assegni medesimi, investe altresì il punto relativo al fatto che la prosecuzione delle forniture è stata consentita unicamente dalla consegna dei predetti assegni e ciò, secondo l'appellante, non consiste per nulla in un obiter dictum provando esattamente il fatto costitutivo della presente azione e ciò indipendentemente dalla condanna per il delitto di calunnia, in sé effettivamente irrilevante per l'azione civile. Ne deriverebbe, alla stregua della citata disposizione, la vincolatività di tali affermazioni anche nel presente pagina 15 di 27 giudizio civile.
L'appellato contesta tale ricostruzione, ammettendo che l'art. 654 cpp prevede la vincolatività della sentenza penale nei giudizi civili quando in questi si controverta intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
Nel caso specifico, però, l'appellato contesta che i fatti suddetti possano fondare la domanda risarcitoria ex art. 2395 cc. Avrebbe
correttamente ritenuto pertanto, il primo giudice, che la falsa denuncia di smarrimento accertata dal giudice penale non rilevi in tal senso costituendo la stessa al più un “tassello” della ricostruzione attorea, rimarcando altresì come essa sia stata assunta nella contumacia dell'imputato, non potendosi quindi escludere che la denuncia sia stata fatta dal solo per CP_2
annullare gli assegni postdatati e senz'alcun intento fraudolento.
Il motivo è fondato.
È incontestato che , nella sua qualità di Persona_1
amministratore unico della venditrice, avesse condizionato la prosecuzione delle forniture al rilascio di assegni di importo corrispondente alle nuove consegne. Ne deriva che appare del tutto verosimile quanto affermato dal giudice penale in ordine alla pagina 16 di 27 finalità della denuncia calunniosa, avvenuta peraltro il giorno precedente la scadenza, formulata al solo fine d'impedire il protesto dei titoli. Non può a tal fine ritenersi che quanto affermato dal giudice penale sia un mero obiter dictum, atteso che l'affermazione suindicata giustifica il dolo del delitto di calunnia che, pur essendo generico, può essere integrato, come nel caso specifico, dalla prova dell'effettiva finalità della falsa denuncia. Incomprensibile è come il possa sostenere di avere presentato la denuncia sulla base CP_2
di comunicazioni di una non meglio specificata segreteria della quand'era stato lui medesimo, in qualità di Parte_2
amministratore, a sottoscrivere gli assegni in questione e a consegnarli a , dovendo egli quindi ritenersi CP_1
perfettamente a conoscenza del loro destino. Del pari irrilevante è che egli sostenga di essere stato un mero prestanome allettato dalle somme promessegli per rivestire la carica amministrativa, apparendo semmai ancor più evidente da ciò come egli avesse ben presenti le conseguenze illecite dell'operazione e come non possa in alcun modo ritenersi che la presentazione della denuncia calunniosa sia avvenuta: “senz'alcun intento fraudolento”. Nessuna
rilevanza può poi avere il fatto che il procedimento penale si sia svolto nella contumacia del CP_2
pagina 17 di 27 Sempre con il primo motivo, ma in via subordinata, l'appellante evidenzia come la sentenza debba comunque essere ritenuta un
“fatto storico” che concorre con altri indizi ex art. 2729 cc alla prova della fondatezza della domanda1, richiamando a tal fine i verbali di testimonianza resi nel corso del procedimento penale.
Il motivo, pur fondato, risulta assorbito dall'accoglimento del motivo principale.
***
Con il secondo motivo la società appellante censura l'erronea applicazione dell'art. 2395 cc in ordine al nesso di causalità tra la condotta del e il danno dalla stessa subìto. Sostiene a tal CP_2
fine che, essendo pacifico che la prosecuzione delle forniture fosse stata condizionata al rilascio degli assegni, non abbia rilevanza l'argomentazione secondo cui gli stessi, in quanto postdatati, non potessero rilevare quali mezzi di garanzia o titoli esecutivi.
Evidenzia come la nullità del patto di garanzia e la postdatazione,
secondo costante giurisprudenza, concretizzano comunque l'immediata esigibilità della somma nonché il valore di promessa di pagamento ex art. 1988 cc, oltre alle sanzioni previste in capo all'emittente. Contesta pertanto l'appellante che la consegna degli 1 Cass. Sez. 6 – 2 civ, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018 (Rv. 649457 - 01) pagina 18 di 27 assegni costituisca un mero ribadire la tempistica dei pagamenti,
non perciò modificata, atteso che essa rafforzerebbe sensibilmente le garanzie offerte al venditore per la realizzazione del proprio credito. Alla stregua di tale convincimento, l'esistenza pregressa di un cospicuo debito confermerebbe la ricostruzione attorea e l'imposizione della modalità di pagamento suddetta, a pena d'interruzione delle forniture, che il avrebbe tentato CP_2
d'eludere provvedendo poi alla falsa denuncia. Tale circostanza sarebbe avvalorata dalle affermazioni stesse del convenuto in comparsa di risposta in ordine alla propria incapacità di svolgere le funzioni amministrative e di avere accettato l'incarico per mere ragioni di lucro fungendo, in fatto, da “prestanome” adibito alla firma di assegni in bianco. Del tutto irrilevante, né richiesta dalla norma, sarebbe la prova della redazione di un “bilancio falso” come affermato dal primo giudice. Ribadisce pertanto l'appellante come lo stato di decozione potesse ritenersi allora noto solamente all'amministratore stesso della oggi fallita Il Parte_2
dovrebbe pertanto rispondere, secondo l'appellante, CP_2
quantomeno a titolo di dolo eventuale del danno cagionato alla stessa.
Anche questo motivo è fondato.
pagina 19 di 27 Non può infatti condividersi la valutazione del tribunale in ordine all'inutilità per il creditore della sottoscrizione e consegna d'assegni postdatati. Se infatti è pacifico come gli stessi non possano valere quali titoli di credito e quindi esecutivi, gli stessi costituiscono pur sempre, in attesa dell'accertamento del patto sottostante, titoli idonei all'emissione di un decreto ingiuntivo anche corredato dalla clausola di provvisoria esecutività ex art. 642 co. I e II cpc. Corretta
è altresì l'osservazione, pacifica in giurisprudenza2, secondo cui l'assegno bancario, anche ove privo dei requisiti di legge, costituisce pur sempre promessa di pagamento con l'effetto d'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 cc.
Da una parte appare del tutto verosimile la volontà callida e il nesso di causalità tra l'emissione degli assegni e le forniture poi rimaste impagate, tenuto conto che:
- le forniture furono fatturate tra il 15 ottobre 2011 e il 16 marzo
2012 (doc. 3)
- i sette assegni furono (post)datati dal 21 marzo 2012 al 17 aprile
2012;
- la falsa denuncia di smarrimento fu sporta il 20 marzo 2012, cioè
esattamente il giorno prima dell'incasso del primo assegno, 2 Tra le tante: Sez. 3 - , Ordinanza n. 28141 del 06/10/2023 (Rv. 669116 - 01) pagina 20 di 27 rimarcandosi così l'effettiva finalità di essa.
Dall'altra va ricordato che, nel caso specifico e a differenza da quanto accade per il delitto di truffa, a integrare la fattispecie di cui all'art. 2395 cc è sufficiente una condotta colposa. Mentre chi accetta un assegno postdatato non può ritenersi indotto in errore secondo quanto previsto dall'art. 640 cp, atteso che la postdatazione rende del tutto verosimile l'assenza attuale dei fondi necessari, nel caso specifico accettò di continuare nelle CP_1
forniture esclusivamente perché quegli assegni, senz'altro privi di provvista in quel momento, gli consentivano comunque, una volta scaduti i termini, di agire direttamente e anche in via esecutiva avverso la società debitrice, a differenza di quanto avrebbe potuto fare per il credito preesistente. Per quanto quest'ultimo fosse del tutto cospicuo, non pare revocabile in dubbio che il prenditore sia stato convinto alla prosecuzione delle forniture unicamente perché il debito successivo sarebbe stato “garantito” dai titoli sottoscritti dall'amministratore della società cliente.
Non condivisibile è altresì la tesi secondo cui sarebbe contraddittoria, attesa l'affermata ignoranza della situazione economica della cliente per assenza di elementi dalla documentazione contabile pubblicamente estesa, la mancata pagina 21 di 27 contestazione d'un “falso in bilancio”, sulla base della convinzione del primo giudice che si tratti di una comune evenienza della fattispecie risarcitoria ove il dissesto non emerga pubblicamente. Il
fatto che in numerosi casi la responsabilità ex art. 2395 cc possa concretizzarsi anche in una fattispecie di false comunicazioni sociali non fa venir meno il fatto che essa non sia un requisito indispensabile della fattispecie, non essendo peraltro contestato che, dalle documentazioni sociali pubblicamente disponibili, non emergesse il dissesto della società conclamatosi successivamente con il fallimento.
Deve ritenersi quindi che il abbia tenuto una condotta CP_2
quantomeno colposa nel sottoscrivere assegni postdatati che con ogni verosimiglianza non sarebbero stati onorati, essendo egli a conoscenza della situazione della società da lui amministrata, al fine di ottenere la prosecuzione delle forniture. La successiva denuncia di smarrimento non fa che confermare l'assunto. Non
pare perciò revocabile in dubbio che, quantomeno con riferimento ai tre assegni per i quali è falsa denuncia di smarrimento, sussista il nesso di causalità tra la condotta almeno colposa del e il CP_2
danno riportato dalla società appellante. Vanno infatti ricondotti all'appellato i danni che hanno colpito la società in quanto, per le pagina 22 di 27 ragioni indicate, debbono ritenersi conseguenza, diretta e immediata, del denunciato comportamento, doloso o colposo, dell'organo gestorio3, essendo irrilevante che tale comportamento,
come nel caso specifico, possa essere ritenuto conforme agli interessi della società o a vantaggio della stessa4.
Poiché l'importo oggetto dei tre assegni falsamente denunciati come smarriti ammonta pacificamente a € 70.816,62, l'appellato va condannato al pagamento di tale somma, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)5.
Con il terzo motivo di gravame, svolto in via subordinata,
l'appellante contesta che il tribunale, anche ove fosse giustificata la qualificazione di incauto affidamento da parte dell'attrice, non abbia comunque ritenuto tale circostanza alla stregua di concorso colposo del creditore ex art. 1227/1 cc, idoneo al più a ridurre l'entità del danno ma non certo ad escluderlo. Ciò sarebbe in contraddizione con le stesse affermazioni della sentenza, in punto spese, dove riconoscono una condotta oggettivamente censurabile in capo al convenuto tanto da ricollegarvi la compensazione ex art. 92 cpv. cpc. Il risarcimento sarebbe escluso solamente ove la condotta negligente del creditore sia stata unica causa del danno da lui patito, con conseguente responsabilità del CP_2
quantomeno in ordine all'importo dei 3 assegni oggetto di falsa denuncia.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei precedenti.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. Chiede
che, accogliendo l'appello e la domanda di condanna del CP_2
al risarcimento, siano allo stesso accollate altresì le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il motivo è fondato, benché l'accoglimento dell'appello comporti in ogni caso la necessità di rideterminare, anche d'ufficio6, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza gravata va pertanto riformata - restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio - con condanna dell'appellato al pagamento della somma suindicata e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che, in base al DM 55/2014 e ss. mod., vanno liquidate come segue, tenuto conto dello scaglione di tariffa relativo alla misura in cui è stata accolta la domanda. Vanno 6 Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024 (Rv. 673210 - 01) pagina 24 di 27 liquidate somme anche per fase istruttoria e di trattazione, in primo grado essendo a tal fine sufficiente il deposito di memorie istruttorie e in appello essendo ineludibile la fase di trattazione7:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.000,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 3.500,00
Fase decisionale: € 2.500,00
Compenso tabellare € 9.000,00
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia: € 2.200,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.500,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 3.000,00 7 Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 29857 Anno 2023; Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 pagina 25 di 27 Fase decisionale: € 3.300,00
Compenso tabellare € 10.000,00
Quanto alle anticipazioni per contributo unificato, le stesse devono essere limitate alla tariffa che sarebbe stata dovuta per una domanda corrispondente alla misura come accolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia d'impresa, n.
544/2021 del 1/3/2021, condanna al Controparte_2
pagamento, a favore di della somma di € Controparte_1
70.816,62 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.
Condanna, inoltre, alla rifusione, a favore di Controparte_2
delle spese d'entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
che liquida:
- in € 9.000,00 per compensi e € 759,00 per anticipazioni del giudizio di primo grado;
- in € 10.000,00 per compensi e € 1.138,50 per anticipazioni del giudizio d'appello; pagina 26 di 27 il tutto oltre spese generali 15% sui compensi, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre
2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Marco Benatti dott. Giuseppe Magnoli
pagina 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. I civ. n. 21517 del 25/10/2016 (rv 642790-03) 4 Cass.
6 -1 civ ord. N. 9206 del 20/5/2020 (rv 657987 – 01) 5 Giur costante, vv. tra le più recenti Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01) pagina 23 di 27