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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , nato in Giugliano in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenica D'Alterio, C.F.
e dall'Avv. Raffaela Fontanella, CF. , presso il cui C.F._3 C.F._4 studio elettivamente domiciliano in Giugliano in Campania, in via Micco Spadaro n. 15;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTOREEX LEGE
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha, in data 9 giugno 2025, reso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 15 maggio 2025, i ricorrenti e Parte_1 CP_1
rispettivamente, impiegata ed operaio, premesso di aver contratto matrimonio con il rito
[...] concordatario in Giugliano in Campania in data 5 Ottobre 2000, trascritto nei registri atti di matrimonio dello Stato Civile di quel comune con “atto n. 301, parte 2, anno 2000”; che, dalla unione coniugale nascevano due figli: (nato in [...] il [...]) e (nato in Persona_1 Persona_2
Napoli, il 13.04.2007); che avevano optato per il regime della comunione dei beni;
che era venuta meno tra loro la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni riportate in ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata”, ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c., ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti con le note di trattazione scritta il 29.09.25 ed il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- i figli e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento esclusivo Per_2 Per_1 presso l'abitazione della madre;
pagina 2 di 4 - quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, ed Per_1
, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con i rispettivi figli, compatibilmente con Per_2 gli impegni scolastici e/o corsi di formazione professionali e sportivi degli stessi;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e dei figli ed;
Per_1 Per_2
- che il figlio , pur essendo maggiorenne non economicamente indipendente, in quanto Per_2 studente;
- che il figlio è maggiorenne lavora ed è economicamente indipendente Per_1
- il sig. corrisponderà, €. 250,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il Controparte_1 mantenimento del figlio ed € 100,00 per il figlio Per_2 Per_1
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; - entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli);
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli.
Trattandosi di procedura congiunta nulla va disposto per le spese
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale di (nata in [...] il Parte_1
20.04.1973) e (nato in Giugliano in [...] il [...]) ai sensi Controparte_1 dell'art 151 primo comma c.c. ;
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (Atto n. 301, Parte 2,
Serie A, Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
pagina 3 di 4 d) MANDA all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione e per le ulteriori incombenze anche ai fini dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile;
e) Nulla per le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
n. 2024/2025 r.g.v.g.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2024 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , nato in Giugliano in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati ed assistiti, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenica D'Alterio, C.F.
e dall'Avv. Raffaela Fontanella, CF. , presso il cui C.F._3 C.F._4 studio elettivamente domiciliano in Giugliano in Campania, in via Micco Spadaro n. 15;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTOREEX LEGE
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha, in data 9 giugno 2025, reso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis-51 c.p.c. depositato il 15 maggio 2025, i ricorrenti e Parte_1 CP_1
rispettivamente, impiegata ed operaio, premesso di aver contratto matrimonio con il rito
[...] concordatario in Giugliano in Campania in data 5 Ottobre 2000, trascritto nei registri atti di matrimonio dello Stato Civile di quel comune con “atto n. 301, parte 2, anno 2000”; che, dalla unione coniugale nascevano due figli: (nato in [...] il [...]) e (nato in Persona_1 Persona_2
Napoli, il 13.04.2007); che avevano optato per il regime della comunione dei beni;
che era venuta meno tra loro la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni riportate in ricorso.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata”, ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c., ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti con le note di trattazione scritta il 29.09.25 ed il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- i figli e affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento esclusivo Per_2 Per_1 presso l'abitazione della madre;
pagina 2 di 4 - quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, ed Per_1
, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con i rispettivi figli, compatibilmente con Per_2 gli impegni scolastici e/o corsi di formazione professionali e sportivi degli stessi;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e dei figli ed;
Per_1 Per_2
- che il figlio , pur essendo maggiorenne non economicamente indipendente, in quanto Per_2 studente;
- che il figlio è maggiorenne lavora ed è economicamente indipendente Per_1
- il sig. corrisponderà, €. 250,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, per il Controparte_1 mantenimento del figlio ed € 100,00 per il figlio Per_2 Per_1
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; - entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli);
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli.
Trattandosi di procedura congiunta nulla va disposto per le spese
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale di (nata in [...] il Parte_1
20.04.1973) e (nato in Giugliano in [...] il [...]) ai sensi Controparte_1 dell'art 151 primo comma c.c. ;
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (Atto n. 301, Parte 2,
Serie A, Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
pagina 3 di 4 d) MANDA all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione e per le ulteriori incombenze anche ai fini dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, cod. civile;
e) Nulla per le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
n. 2024/2025 r.g.v.g.
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