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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente dott.ssa Francesca Ajello Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4736/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISCIA ENRICO, domiciliatario Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , IN PERSONA DEL Ministro pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“in via principale, previa nomina, da parte dell'Ill.mo Presidente del Tribunale, del Giudice relatore per la trattazione del procedimento e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia annullare il provvedimento di rigetto del Questore di Trieste Cat. A12/2023/Uff. Immigraz.2^Sez.ne Decr. n. 214 del 3 ottobre 2023 e conseguentemente rilasciare un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
d.lgs. n. 286/1998”.
La parte resistente ha così concluso: pagina 1 di 5 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Pakistan di 27 anni, ha formulato, in data 26.05.2022, istanza di rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Trieste ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 03.10.2023 e notificato il
13.10.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi tempestivamente impugnato il provvedimento sopra indicato, proponendo Parte_1 altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata respinta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte.
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il
D.L. 130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra
Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs.
pagina 2 di 5 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio peraltro la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
pagina 3 di 5 1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore
(Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale,.
La disciplina sino ad ora esaminata è applicabile al caso di specie in forza dell'art. 7 D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, il quale al comma 2 stabilisce l'applicabilità della stessa a tutte le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del Decreto 20/2023 e, a comma 3, stabilisce espressamente che “resta ferma la facoltà del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge”.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia da fine ottobre 2019. Parte_1
Il GN , dopo qualche mese ha trovato un'occupazione dapprima presso la pizzeria La Pt_1
Spiga d'oro con contratto a tempo determinato;
nello stesso periodo ha prestato attività lavorativa occasionale presso la pizzeria El Diablo. Da ultimo, è stato assunto presso il ristorante Caprese, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, trasformato poi in contratto a tempo pieno e indeterminato, come risulta dalle lettere di assunzione e dalle buste paga allegate al ricorso. Suddetta professione gli consente, inoltre, un adeguato sostentamento e di mantenersi autonomamente.
Egli dispone di un alloggio, essendo stato, prima ospitato presso la struttura d'accoglienza
“Papa Francesco” della Fondazione Caritas, e, successivamente, presso l'abitazione di un proprio connazionale, nonché amico, con contratto di ospitalità.
pagina 4 di 5 Quanto alla conoscenza della lingua italiana, si rileva che il GN , nel corso Pt_1 dell'interrogatorio libero svoltosi in udienza, ha parlato senza l'ausilio di un interprete, dimostrando una buona comprensione e conoscenza della lingua italiana.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai più di tre anni), dell'attività lavorativa che presta regolarmente da quasi tre anni nello stesso settore, dalla conoscenza della lingua italiana e dall'impegno dimostrato nell'intesse di costruire nuove relazioni sociali e nella volontà di costruirsi un futuro sul territorio nazionale.
5. Sulle spese
Le spese possono essere integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto anche sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 4736/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , C.U.I Parte_1 C.F._2
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice estensore Dott.ssa Francesca Ajello
Il Presidente Dott.ssa Carmen Giuffrida
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente dott.ssa Francesca Ajello Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4736/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISCIA ENRICO, domiciliatario Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , IN PERSONA DEL Ministro pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“in via principale, previa nomina, da parte dell'Ill.mo Presidente del Tribunale, del Giudice relatore per la trattazione del procedimento e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia annullare il provvedimento di rigetto del Questore di Trieste Cat. A12/2023/Uff. Immigraz.2^Sez.ne Decr. n. 214 del 3 ottobre 2023 e conseguentemente rilasciare un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, del
d.lgs. n. 286/1998”.
La parte resistente ha così concluso: pagina 1 di 5 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Pakistan di 27 anni, ha formulato, in data 26.05.2022, istanza di rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Trieste ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 03.10.2023 e notificato il
13.10.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi tempestivamente impugnato il provvedimento sopra indicato, proponendo Parte_1 altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata respinta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 proposte.
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il
D.L. 130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra
Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs.
pagina 2 di 5 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio peraltro la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
pagina 3 di 5 1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore
(Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale,.
La disciplina sino ad ora esaminata è applicabile al caso di specie in forza dell'art. 7 D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, il quale al comma 2 stabilisce l'applicabilità della stessa a tutte le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del Decreto 20/2023 e, a comma 3, stabilisce espressamente che “resta ferma la facoltà del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge”.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia da fine ottobre 2019. Parte_1
Il GN , dopo qualche mese ha trovato un'occupazione dapprima presso la pizzeria La Pt_1
Spiga d'oro con contratto a tempo determinato;
nello stesso periodo ha prestato attività lavorativa occasionale presso la pizzeria El Diablo. Da ultimo, è stato assunto presso il ristorante Caprese, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, trasformato poi in contratto a tempo pieno e indeterminato, come risulta dalle lettere di assunzione e dalle buste paga allegate al ricorso. Suddetta professione gli consente, inoltre, un adeguato sostentamento e di mantenersi autonomamente.
Egli dispone di un alloggio, essendo stato, prima ospitato presso la struttura d'accoglienza
“Papa Francesco” della Fondazione Caritas, e, successivamente, presso l'abitazione di un proprio connazionale, nonché amico, con contratto di ospitalità.
pagina 4 di 5 Quanto alla conoscenza della lingua italiana, si rileva che il GN , nel corso Pt_1 dell'interrogatorio libero svoltosi in udienza, ha parlato senza l'ausilio di un interprete, dimostrando una buona comprensione e conoscenza della lingua italiana.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (ormai più di tre anni), dell'attività lavorativa che presta regolarmente da quasi tre anni nello stesso settore, dalla conoscenza della lingua italiana e dall'impegno dimostrato nell'intesse di costruire nuove relazioni sociali e nella volontà di costruirsi un futuro sul territorio nazionale.
5. Sulle spese
Le spese possono essere integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto anche sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 4736/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , C.U.I Parte_1 C.F._2
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice estensore Dott.ssa Francesca Ajello
Il Presidente Dott.ssa Carmen Giuffrida
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