Articolo 25 della Legge 11 agosto 2014, n. 125
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29 agosto 2014
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1 marzo 2020
Art. 25. Regioni ed enti locali 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo.
Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia puo' concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9. ((I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata)) .
Entrata in vigore il 1 marzo 2020