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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1816/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. CRIPPA ELISABETTA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA JACOPO PALMA IL VECCHIO 24M BERGAMO presso lo studio dell'avv. CRIPPA ELISABETTA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZERBO CP_1 C.F._3 STEFANO elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 MILANO presso lo studio dell'avv. ZERBO STEFANO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PILLININI CARLO elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in FORO ULPIANO 2 TRIESTE presso lo studio dell'avv. PILLININI CARLO
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio al fine di Parte_2 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, che è stata sottoposta ad Parte_1 intervento di villocentesi praticato dal dott. da cui però si CP_1 sarebbe formato ematoma placentare e perdite vaginali, con algie addominali.
pagina 1 di 9 Hanno dedotto che in conseguenza dei dolori accusati, Parte_1 è stata successivamente ricoverata in urgenza presso l'Ospedale di Udienze dove ha partorito un neonato in epoca gestazione incompatibile con la vita.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile del professionista convenuto per errato intervento e per mancato adempimento degli obblighi informativi, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto in ragione della correttezza dell'operato e dell'insussistenza di un nesso di causalità ascrivibile all'intervento effettuato. In via preliminare ha altresì formulato domanda di chiamata in causa della struttura presso cui è stato effettuato l'esame ecografico, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità.
Si è costituita in giudizio eccependo la nullità dell'atto di CP_2 citazione e l'inesistenza della notifica e, nel merito, deducendo nel senso dell'infondatezza della domanda attorea nonché della chiamata in causa effettuata dal professionista convenuto.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata sia per difetto di prova del nesso di causalità che per difetto di prova della colpa.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che, sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, sicché la sussistenza della prima non dimostra di per sé la derivazione causale del danno dalla stessa, non potendo tale pregiudizio considerarsi in re ipsa per la sola allegazione e prova del comportamento colposo del danneggiante (tra le tantissime C. 26824/2017).
Tale consolidato principio generale, assume particolare rilievo nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica ove, in applicazione di quanto testé dedotto, si è più volte statuito che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove pagina 2 di 9 patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata” (C. 28991/2019).
Tutto quanto testé dedotto si traduce in una stringente articolazione, a carico del danneggiato, sia degli oneri di allegazione che probatori a suo carico, ulteriormente ribaditi e individuati dalle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Al fine di individuarli correttamente e valutarne la relativa incidenza nella fattispecie concreta, occorre infatti rammentare, per come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, che “la causalità attiene al collegamento naturalistico fra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico- inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e fra quest'ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell'evento (cfr. Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576 pag. 13 e Cass. 11 luglio 2017, n. 17084), mentre su un piano diverso si colloca la dimensione soggettiva dell'imputazione. Quest'ultima corrisponde all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall'inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o il dolo in quell'aquiliana (salvo i casi di imputazione oggettiva dell'evento nell'illecito aquiliano - artt. 2049, 2050, 2051 e 2053 c.c.)” (C. 28992/2019).
La ratio sottesa alla succitata distinzione è da rinvenirsi nel distinguo, a monte, tra interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (valutabile ai sensi dell'art 1174 c.c.) e interesse alla tutela del diritto alla salute (tutelato dall'art 32 Cost.).
Ed invero, se la violazione del rapporto obbligatorio presuppone e comporta ex se la lesione dell'interesse alla corretta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto contrattuale tra le parti, affinché sia configurabile una responsabilità civilistica discendente dalla suddetta violazione è tuttavia necessario un quid pluris da tutelare rappresentato dalla relazionalità, alla stregua dei canoni sopra enunciati, tra condotta inadempitiva e interesse presupposto a quello contrattualmente regolato, rappresentato dall'interesse alla guarigione dalla patologia e/o alla preclusione di un aggravamento della stessa situazione patologica.
pagina 3 di 9 Tale interesse, pertanto, è da intendersi come interesse primario del creditore rispetto al quale l'interesse sopra indicato come corrispondente alla prestazione è solo strumentale.
Logico corollario di tale distinzione è che “Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute” (C. cit).
Benché guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione (conformemente alla distinzione concettuale tra obbligazioni di mezzi e di risultato), esse non costituiscono un motivo soggettivo che resta estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perché la possibilità del loro soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale.
Se dunque il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita da qualsivoglia inadempimento del personale sanitario. Quest'ultimo, infatti, sempre per come ribadito dai recenti arresti giurisprudenziali, “coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto”, ,di talché allegare un mero inadempimento “non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”.
Se dunque l'allegazione di un mero inadempimento comporta ex se l'allegazione della lesione dell'interesse strumentale dedotto nell'obbligazione, tale generica allegazione, tuttavia, non vale ex se a ritenere causalmente riconducibile allo stesso anche la produzione del danno evento, da intendersi come interesse presupposto rispetto a quello strumentale della prestazione dedotta nell'obbligazione.
La suddetta distinzione, pertanto, tra interessi giuridicamente rilevanti all'interno di una fattispecie di responsabilità medica (alla base della ricordata distinzione tra inadempimento e nesso di causalità) si traduce, per come indicato in premessa, in una stringente ripartizione e configurazione sia degli oneri probatori che di quelli alligatori.
pagina 4 di 9 In particolare, sotto il profilo probatorio, per quel che interessa il caso di specie, sul piano strettamente eziologico, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a cui deve essere assicurata continuità), “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (ex multis C. 27606/2019; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01).
In breve, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, “è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicchè, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01).
Va infatti precisato, coerentemente a quanto sopra premesso, che il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili (v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Le suddette considerazioni in ambito probatorio sono suscettibili di incidere inevitabilmente nel caso di specie ove la risultanze istruttorie in atti hanno evidenziato il difetto assoluto di prova di un qualsivoglia nesso di causalità materiale lamentato a carico del professionista convenuto in relazione alle cure prestate all'odierno attore, oltre che l'insussistenza di una condotta colposa dei sanitari che l'ebbero in cura.
Ed invero, sia per quel che concerne l'attività propedeutica all'esecuzione della villocentesi sia per quel che concerne l'attività diagnostica effettuata , appaiono condivisibili le conclusioni a cui è giunto il nominato CTU il quale, con valutazione esente da vizi logici e motivazionali, ha escluso l'esistenza di profili colposi nonché di qualsivoglia nesso di causalità tra il comportamento tenuto dal personale sanitario e la verificazione del danno evento dedotto in causa. pagina 5 di 9 Con riferimento al trattamento del paziente nelle fasi relative all'esecuzione della villocentesi , per come riconosciuto dal collegio peritale, nella disamina della vicenda clinica, sono state adottate dal professionista convenuto, metodiche di intervento perfettamente coerenti e raccomandate a fronte del quadro clinico del paziente. .
Ed invero, è stato riscontrato che “l'esecuzione della villocentesi avvenne rispettando le linee guida:
- venne eseguita a 11+2 settimane di gestazione, ove l'intervallo in cui eseguire il prelievo è tra 10 e 13 settimane di gestazione;
- venne eseguita una consulenza pre-esame in cui venne informata la paziente, come da documento datato e firmato e presente in atti;
- venne eseguita una ecografia prima del prelievo che diagnosticò la regolare evoluzione della gravidanza e la localizzazione della placenta sulla parete anteriore dell'utero;
- venne eseguito il prelievo con ago da 20G come previsto da linee guida”
Il collegio peritale ha pertanto accertato, sul piano strettamente esecutivo, l'inesistenza di qualsivoglia profilo colposo dell'equipe medica nella stesa effettuazione dell'intervento in questione.
Ne consegue che, la corretta metodologia adottata dalle strutture mediche che ebbero in cura il paziente, unita alle evidenze cliniche sopra indicate, non consentono di ritenere che il parto prematuro, in difetto di evidenze scientifiche di segno contrario, possa ritenersi causalmente riconducibile all'operato dei sanitari piuttosto che a cause del tutto estranee allo specifico intervento praticato.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, precipitato logico di quanto testé dedotto in punto di ripartizione dell'onere probatorio, che, anche in presenza di accertata verificazione dell'evento dannoso dedotto, ove, tuttavia, sia rimasta incerta/ignota la causa del danno stesso, la domanda deve essere rigettata, in quanto carente di elementi di prova da cui desumerne la derivazione causale dall'inadempimento lamentato (ex multis C. 26700/2018; C. 3704/2018; C. 29315/2017).
Parimenti, con riferimento al nesso di causalità materiale all'attività comunque effettuata dal professionista convenuto, è
pagina 6 di 9 stato riscontrato che “l'esame istologico della placenta diagnosticò un quadro di corioamniosite associata a funisite acuta” che rappresenta “una infezione sostenuta da batteri di origine vaginale che […] è stata con ragionevole probabilità la causa della rottura prematura delle membrane nel caso della gravidanza della sig.ra
” e che, pertanto, esclude qualsivoglia nesso di causalità Pt_1 con la villocentesi praticata.
Per come compiutamente osservato dal collegio peritale, infatti,
“l'intervallo temporale tra l'esecuzione della villocentesi, avvenuta in data 27 Giugno 2017 e la diagnosi di pPROM in data 13 agosto 2017 permette di escludere con certezza che la procedura di villocentesi sia in nesso di causa con la rottura prematura delle membrane nelle gravidanze pretermine”.
Conformemente alla lettura scientifica sul punto, invero, è stato compiutamente riferito che “le complicanze da villocentesi risalgono nelle ore o nei giorni successivi o comunque si verificano al massimo entro 2 settimane dall'esecuzione e agli atti non risulta che la signora abbia avuto alcuna complicanza in seguito alla villocentesi. Risulta che la signora si rivolse al pronto soccorso per la prima volta a 15 settimane, ossia dopo circa 4 settimane dall'esecuzione della villocentesi”.
Né tantomeno l'ematoma discendente dalla puntura effettuata ha contribuito all'evento dedotto. Ed invero, sempre per come riferito dal collegio peritale, “se l'ematoma fosse progredito aumentando per dimensioni e fosse esitato in una emorragia acuta esterna da distacco massivo della placenta, avrebbe avuto un ruolo causale nella perdita della gravidanza. Nella documentazione in atti non vi è menzione di emorragia acuta da distacco di placenta né viene evidenziata la presenza dell'ematoma dall'esame istologico della placenta”.
In questo contesto probatorio è da ritenersi parimenti accertato il corretto adempimento degli obblighi informativi a carico del professionista convenuto posto che, per come evidenziato dal collegio peritale, “il consenso informato firmato dalla signora è Pt_1 stato formulato attenendosi alle indicazioni delle linee guida SIEOG sul consenso all'effettuazione del prelievo dei villi coriali per via transaddominali: in entrambi viene indicato genericamente il rischio di aborto come complicazione con la stessa incidenza”. Inoltre è stato ulteriormente attestato, come da documentazione presa in esame, che “la stessa [i.e. la sig.ra ] ha sostenuto con il dott. Pt_1
un colloquio pre-test in cui sono state fornite ulteriori CP_1 informazioni rispetto a quanto scritto nel consenso all'esecuzione della villocentesi”.
Alla luce di tutto quanto testé dedotto, pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto assoluto di prova pagina 7 di 9 della colpa e del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento dei sanitari della struttura convenuta e le condizioni di salute del periziando, posto che il difetto di allegazione di elementi ulteriori (per come sopra indicati) non consente di ricondurre le complicazioni alla condotta dei sanitari che hanno trattato il paziente.
Sul piano della regolamentazione delle spese di lite, l'applicabilità del principio di soccombenza, da interpretarsi alla stregua della corretta applicazione del principio di causalità, implica, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012); di contro, il rimborso delle spese del terzo rimane a carico del chiamante laddove l'iniziativa del chiamante si sia rivelata infondata e/o arbitraria (C. 4195/2018).
Alla luce dei suddetti consolidati principi giurisprudenziali, devono ritenersi a carico della parte attrice sia le spese sostenute da parte convenuta che le spese sostenute dalla chiamata in causa di
, essendo la relativa chiamata giustificata in ragione del CP_2 rapporto di lavoro esistente tra il professionista convenuto e la struttura in cui sono state eseguite le prestazioni sanitarie contestate, con conseguente astratta operatività del disposto di cui all'art 1228 c.c.
Ai fini della liquidazione, infine, occorrerà avere riguardo al valore della domanda risarcitoria pretesa pari a euro 1.400.000,00 (essendo stata formulata pretesa economica di euro 700.000,00 in favore di e di euro 700.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
).
[...]
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 20.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- condanna parte attrice a rifondere alla terza chiamata le spese di lite che liquida in euro 20.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge pagina 8 di 9 - pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1816/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. CRIPPA ELISABETTA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA JACOPO PALMA IL VECCHIO 24M BERGAMO presso lo studio dell'avv. CRIPPA ELISABETTA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZERBO CP_1 C.F._3 STEFANO elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 MILANO presso lo studio dell'avv. ZERBO STEFANO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PILLININI CARLO elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in FORO ULPIANO 2 TRIESTE presso lo studio dell'avv. PILLININI CARLO
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio al fine di Parte_2 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, che è stata sottoposta ad Parte_1 intervento di villocentesi praticato dal dott. da cui però si CP_1 sarebbe formato ematoma placentare e perdite vaginali, con algie addominali.
pagina 1 di 9 Hanno dedotto che in conseguenza dei dolori accusati, Parte_1 è stata successivamente ricoverata in urgenza presso l'Ospedale di Udienze dove ha partorito un neonato in epoca gestazione incompatibile con la vita.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile del professionista convenuto per errato intervento e per mancato adempimento degli obblighi informativi, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto in ragione della correttezza dell'operato e dell'insussistenza di un nesso di causalità ascrivibile all'intervento effettuato. In via preliminare ha altresì formulato domanda di chiamata in causa della struttura presso cui è stato effettuato l'esame ecografico, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità.
Si è costituita in giudizio eccependo la nullità dell'atto di CP_2 citazione e l'inesistenza della notifica e, nel merito, deducendo nel senso dell'infondatezza della domanda attorea nonché della chiamata in causa effettuata dal professionista convenuto.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata sia per difetto di prova del nesso di causalità che per difetto di prova della colpa.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che, sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa e il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti, sicché la sussistenza della prima non dimostra di per sé la derivazione causale del danno dalla stessa, non potendo tale pregiudizio considerarsi in re ipsa per la sola allegazione e prova del comportamento colposo del danneggiante (tra le tantissime C. 26824/2017).
Tale consolidato principio generale, assume particolare rilievo nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica ove, in applicazione di quanto testé dedotto, si è più volte statuito che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove pagina 2 di 9 patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata” (C. 28991/2019).
Tutto quanto testé dedotto si traduce in una stringente articolazione, a carico del danneggiato, sia degli oneri di allegazione che probatori a suo carico, ulteriormente ribaditi e individuati dalle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Al fine di individuarli correttamente e valutarne la relativa incidenza nella fattispecie concreta, occorre infatti rammentare, per come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, che “la causalità attiene al collegamento naturalistico fra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico- inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e fra quest'ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell'evento (cfr. Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576 pag. 13 e Cass. 11 luglio 2017, n. 17084), mentre su un piano diverso si colloca la dimensione soggettiva dell'imputazione. Quest'ultima corrisponde all'effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall'inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o il dolo in quell'aquiliana (salvo i casi di imputazione oggettiva dell'evento nell'illecito aquiliano - artt. 2049, 2050, 2051 e 2053 c.c.)” (C. 28992/2019).
La ratio sottesa alla succitata distinzione è da rinvenirsi nel distinguo, a monte, tra interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (valutabile ai sensi dell'art 1174 c.c.) e interesse alla tutela del diritto alla salute (tutelato dall'art 32 Cost.).
Ed invero, se la violazione del rapporto obbligatorio presuppone e comporta ex se la lesione dell'interesse alla corretta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto contrattuale tra le parti, affinché sia configurabile una responsabilità civilistica discendente dalla suddetta violazione è tuttavia necessario un quid pluris da tutelare rappresentato dalla relazionalità, alla stregua dei canoni sopra enunciati, tra condotta inadempitiva e interesse presupposto a quello contrattualmente regolato, rappresentato dall'interesse alla guarigione dalla patologia e/o alla preclusione di un aggravamento della stessa situazione patologica.
pagina 3 di 9 Tale interesse, pertanto, è da intendersi come interesse primario del creditore rispetto al quale l'interesse sopra indicato come corrispondente alla prestazione è solo strumentale.
Logico corollario di tale distinzione è che “Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute” (C. cit).
Benché guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione (conformemente alla distinzione concettuale tra obbligazioni di mezzi e di risultato), esse non costituiscono un motivo soggettivo che resta estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perché la possibilità del loro soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale.
Se dunque il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita da qualsivoglia inadempimento del personale sanitario. Quest'ultimo, infatti, sempre per come ribadito dai recenti arresti giurisprudenziali, “coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto”, ,di talché allegare un mero inadempimento “non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”.
Se dunque l'allegazione di un mero inadempimento comporta ex se l'allegazione della lesione dell'interesse strumentale dedotto nell'obbligazione, tale generica allegazione, tuttavia, non vale ex se a ritenere causalmente riconducibile allo stesso anche la produzione del danno evento, da intendersi come interesse presupposto rispetto a quello strumentale della prestazione dedotta nell'obbligazione.
La suddetta distinzione, pertanto, tra interessi giuridicamente rilevanti all'interno di una fattispecie di responsabilità medica (alla base della ricordata distinzione tra inadempimento e nesso di causalità) si traduce, per come indicato in premessa, in una stringente ripartizione e configurazione sia degli oneri probatori che di quelli alligatori.
pagina 4 di 9 In particolare, sotto il profilo probatorio, per quel che interessa il caso di specie, sul piano strettamente eziologico, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a cui deve essere assicurata continuità), “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (ex multis C. 27606/2019; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01).
In breve, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, “è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicchè, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01).
Va infatti precisato, coerentemente a quanto sopra premesso, che il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili (v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Le suddette considerazioni in ambito probatorio sono suscettibili di incidere inevitabilmente nel caso di specie ove la risultanze istruttorie in atti hanno evidenziato il difetto assoluto di prova di un qualsivoglia nesso di causalità materiale lamentato a carico del professionista convenuto in relazione alle cure prestate all'odierno attore, oltre che l'insussistenza di una condotta colposa dei sanitari che l'ebbero in cura.
Ed invero, sia per quel che concerne l'attività propedeutica all'esecuzione della villocentesi sia per quel che concerne l'attività diagnostica effettuata , appaiono condivisibili le conclusioni a cui è giunto il nominato CTU il quale, con valutazione esente da vizi logici e motivazionali, ha escluso l'esistenza di profili colposi nonché di qualsivoglia nesso di causalità tra il comportamento tenuto dal personale sanitario e la verificazione del danno evento dedotto in causa. pagina 5 di 9 Con riferimento al trattamento del paziente nelle fasi relative all'esecuzione della villocentesi , per come riconosciuto dal collegio peritale, nella disamina della vicenda clinica, sono state adottate dal professionista convenuto, metodiche di intervento perfettamente coerenti e raccomandate a fronte del quadro clinico del paziente. .
Ed invero, è stato riscontrato che “l'esecuzione della villocentesi avvenne rispettando le linee guida:
- venne eseguita a 11+2 settimane di gestazione, ove l'intervallo in cui eseguire il prelievo è tra 10 e 13 settimane di gestazione;
- venne eseguita una consulenza pre-esame in cui venne informata la paziente, come da documento datato e firmato e presente in atti;
- venne eseguita una ecografia prima del prelievo che diagnosticò la regolare evoluzione della gravidanza e la localizzazione della placenta sulla parete anteriore dell'utero;
- venne eseguito il prelievo con ago da 20G come previsto da linee guida”
Il collegio peritale ha pertanto accertato, sul piano strettamente esecutivo, l'inesistenza di qualsivoglia profilo colposo dell'equipe medica nella stesa effettuazione dell'intervento in questione.
Ne consegue che, la corretta metodologia adottata dalle strutture mediche che ebbero in cura il paziente, unita alle evidenze cliniche sopra indicate, non consentono di ritenere che il parto prematuro, in difetto di evidenze scientifiche di segno contrario, possa ritenersi causalmente riconducibile all'operato dei sanitari piuttosto che a cause del tutto estranee allo specifico intervento praticato.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, precipitato logico di quanto testé dedotto in punto di ripartizione dell'onere probatorio, che, anche in presenza di accertata verificazione dell'evento dannoso dedotto, ove, tuttavia, sia rimasta incerta/ignota la causa del danno stesso, la domanda deve essere rigettata, in quanto carente di elementi di prova da cui desumerne la derivazione causale dall'inadempimento lamentato (ex multis C. 26700/2018; C. 3704/2018; C. 29315/2017).
Parimenti, con riferimento al nesso di causalità materiale all'attività comunque effettuata dal professionista convenuto, è
pagina 6 di 9 stato riscontrato che “l'esame istologico della placenta diagnosticò un quadro di corioamniosite associata a funisite acuta” che rappresenta “una infezione sostenuta da batteri di origine vaginale che […] è stata con ragionevole probabilità la causa della rottura prematura delle membrane nel caso della gravidanza della sig.ra
” e che, pertanto, esclude qualsivoglia nesso di causalità Pt_1 con la villocentesi praticata.
Per come compiutamente osservato dal collegio peritale, infatti,
“l'intervallo temporale tra l'esecuzione della villocentesi, avvenuta in data 27 Giugno 2017 e la diagnosi di pPROM in data 13 agosto 2017 permette di escludere con certezza che la procedura di villocentesi sia in nesso di causa con la rottura prematura delle membrane nelle gravidanze pretermine”.
Conformemente alla lettura scientifica sul punto, invero, è stato compiutamente riferito che “le complicanze da villocentesi risalgono nelle ore o nei giorni successivi o comunque si verificano al massimo entro 2 settimane dall'esecuzione e agli atti non risulta che la signora abbia avuto alcuna complicanza in seguito alla villocentesi. Risulta che la signora si rivolse al pronto soccorso per la prima volta a 15 settimane, ossia dopo circa 4 settimane dall'esecuzione della villocentesi”.
Né tantomeno l'ematoma discendente dalla puntura effettuata ha contribuito all'evento dedotto. Ed invero, sempre per come riferito dal collegio peritale, “se l'ematoma fosse progredito aumentando per dimensioni e fosse esitato in una emorragia acuta esterna da distacco massivo della placenta, avrebbe avuto un ruolo causale nella perdita della gravidanza. Nella documentazione in atti non vi è menzione di emorragia acuta da distacco di placenta né viene evidenziata la presenza dell'ematoma dall'esame istologico della placenta”.
In questo contesto probatorio è da ritenersi parimenti accertato il corretto adempimento degli obblighi informativi a carico del professionista convenuto posto che, per come evidenziato dal collegio peritale, “il consenso informato firmato dalla signora è Pt_1 stato formulato attenendosi alle indicazioni delle linee guida SIEOG sul consenso all'effettuazione del prelievo dei villi coriali per via transaddominali: in entrambi viene indicato genericamente il rischio di aborto come complicazione con la stessa incidenza”. Inoltre è stato ulteriormente attestato, come da documentazione presa in esame, che “la stessa [i.e. la sig.ra ] ha sostenuto con il dott. Pt_1
un colloquio pre-test in cui sono state fornite ulteriori CP_1 informazioni rispetto a quanto scritto nel consenso all'esecuzione della villocentesi”.
Alla luce di tutto quanto testé dedotto, pertanto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per difetto assoluto di prova pagina 7 di 9 della colpa e del nesso di causalità tra il lamentato inadempimento dei sanitari della struttura convenuta e le condizioni di salute del periziando, posto che il difetto di allegazione di elementi ulteriori (per come sopra indicati) non consente di ricondurre le complicazioni alla condotta dei sanitari che hanno trattato il paziente.
Sul piano della regolamentazione delle spese di lite, l'applicabilità del principio di soccombenza, da interpretarsi alla stregua della corretta applicazione del principio di causalità, implica, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012); di contro, il rimborso delle spese del terzo rimane a carico del chiamante laddove l'iniziativa del chiamante si sia rivelata infondata e/o arbitraria (C. 4195/2018).
Alla luce dei suddetti consolidati principi giurisprudenziali, devono ritenersi a carico della parte attrice sia le spese sostenute da parte convenuta che le spese sostenute dalla chiamata in causa di
, essendo la relativa chiamata giustificata in ragione del CP_2 rapporto di lavoro esistente tra il professionista convenuto e la struttura in cui sono state eseguite le prestazioni sanitarie contestate, con conseguente astratta operatività del disposto di cui all'art 1228 c.c.
Ai fini della liquidazione, infine, occorrerà avere riguardo al valore della domanda risarcitoria pretesa pari a euro 1.400.000,00 (essendo stata formulata pretesa economica di euro 700.000,00 in favore di e di euro 700.000,00 in favore di Parte_1 Parte_2
).
[...]
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 20.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- condanna parte attrice a rifondere alla terza chiamata le spese di lite che liquida in euro 20.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge pagina 8 di 9 - pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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