Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 21.1.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2146 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Di Domenico presso cui el.te dom.to in Avellino alla Parte_1 via S. Soldi 38
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Carmen De Mattia presso cui el.te dom.ta in Avellino alla via D. Controparte_1
Capuano 24
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 110 del 31.1.2024 che aveva rigettato la sua domanda di pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della parte appellata.
Con un unico motivo di ricorso , l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato per un deficit di valutazione dell'istruttoria sia documentale che testimoniale che invece al contrario avrebbe dovuto portare a ritenere provato il predetto rapporto.
Si costituiva la parte appellata ed eccepiva l'infondatezza e chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell' udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
si recava presso i domicili per il ritiro delle pratiche che poi portava agli uffici di Avellino”. Pt_1
Co L'altro teste ascoltato ( ) ha dichiarato che l'appellante lavorava per la che in un'occasione Testimone_2 aveva parlato con il sig. . Pt_2
Anche la documentazione prodotta non supporta la tesi del rapporto di lavoro subordinato perché è relativa a pagamenti come rimborso spese oltre alla durata del rapporto e alla continuità dello stesso con la gestione di un ufficio periferico che nulla ha di rilevante ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato.
Infatti le direttive di cui parlava un teste non sono state specificate nel loro contenuto, né gl'incontri con il sig. , tre volte in tutto, possono essere considerati sufficienti a fondare la domanda di condanna Pt_2 dell'appellante poiché il loro contenuto non è stato chiarito . La stessa natura delle somme versate depongono per un rapporto di lavoro autonomo. Nessuna retribuzione per le ore di lavoro, nessun orario da rispettare o assenze da giustificare o ferie da godere o ancora permessi da richiedere . Nulla che provasse la Co sottoposizione dell'appellante al poter gerarchico disciplinare della tramite poi un certo sig. il cui Pt_2 ruolo all'interno dell'organizzazione sindacale non è stato mai specificatamente provato come preposto dal datore di lavoro ai rapporti con i dipendenti.
In assenza di tali significative prove cui era onerato l'allora ricorrente anche la mancanza di prove da parte del datore di lavoro non può far ritenere fondata la domanda ordinaria . Le spese di questo grado di giudizio si compensano data la particolarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 21.1.2025
Il Presidente rel