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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1537/2019 R.G., avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc);
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Biondo Ernesto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fuscaldo (CS), alla Via M. Vaccari, n.8;
ATTORE OPPONENTE
E
(già , in p.l.r.p.t., (PI ) e, per essa, Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leopoldo Conti e Controparte_2
Daniela Di Vasto ed elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), Corso Fera 93, presso lo studio dell'avv. Daniela Di Vasto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.8.21;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 4.10.19, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 295/2019 (R.G. 995/2019), emesso in data 25.6.19 e notificato il 25.7.19, con il quale il Tribunale di Paola gli ingiungeva il pagamento, in favore della ricorrente, , della somma complessiva di € 5.331,74, oltre interessi come da domanda CP_1
e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate complessivamente in €445,50, di cui €145,50 per esborsi ed €300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, come per legge, deducendo: in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata indicazione del Giudice cui il ricorso era diretto nonché della denominazione dell'atto medesimo con conseguente violazione dell'art. 125 c.p.c.; nel merito, il difetto di prova del rapporto contrattuale e la violazione dell'onere della prova, in particolare,
l'opponente, affermava di aver stipulato, in data 18.2.14, il contratto di credito al consumo n.
1874890, con la , finalizzato all'acquisto di beni CP_3 Parte_2 mobili, che, con atto del 5.6.17, la creditrice originaria aveva ceduto pro soluto il proprio credito alla che provvedeva a notificargli l'intervenuta cessione del credito con contestuale CP_4 intimazione di pagamento, tuttavia, la Banca ricorrente non aveva in alcun modo documentato la sua pretesa creditoria, pari ad euro 5.331,74, oltre interessi al tasso legale, pertanto, l'opponente contestava l'ammontare del credito ingiunto non essendogli noti, il piano di ammortamento, le quietanze, i termini, le condizioni e le modalità in ossequio ai quali il rapporto si era effettivamente sviluppato;
da ultimo veniva eccepita la nullità della clausola relativa al tasso degli interessi convenzionali per superamento del tasso soglia di usura di cui alla legge 108/1996;
In ragione di tanto, parte opponente, domandava: in via preliminare, dichiararsi la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c. e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi convenzionali per superamento del tasso soglia di cui alla legge
108/1996 e successivi D.M.; accertarsi e dichiararsi l'avvenuta estinzione della somma ingiunta e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.5.20, si costituiva in giudizio CP_1
la quale domandava: in via preliminare principale, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria
[...] esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
in via preliminare subordinata, , pronunciarsi ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di € 5331.74, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, ricorrendo i presupposti di cui all'artt. 633, n.1 e 634 c.p.c., essendo il credito fondato su prova scritta ed interamente provato, quanto ai titoli giustificativi e quanto all'ammontare, in ragione anche del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; in linea principale, ritenersi e dichiararsi infondata in fatto ed in diritto l'opposizione, rigettandola in toto e confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine, ritenersi e dichiararsi che il signor è debitore in Parte_1 solido nei confronti di della somma di € 5331,74, e, comunque, di quella maggiore o CP_1 minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio;
conseguentemente condannarsi l'opponente al pagamento della somma di € 5331,74 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come richiesti in sede monitoria, maturati al saldo effettivo ed alle spese;
con vittoria di spese e compenso professionale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.8.21, si costituiva in giudizio
[...] in p.l.r.p.t., e, per essa, quale mandataria, a Controparte_1 Controparte_2 seguito di mutamento di denominazione della facendo proprie tutte le difese svolte Controparte_1 da . CP_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, disattesa le istanze ex artt. 648 e 186 ter avanzate dalla società opposta, espletata la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata documentazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.2.25, le parti precisavano le conclusioni,
e la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dal compendio probatorio in atti, risulta che la domanda avanzata da parte opponente, appare infondata e va, pertanto, rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, priva di plauso si appalesa l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, per violazione dell'art. 125 c.p.c.
Parte opponente, nella specie, si duole che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla
[...]
non reca l'intestazione dell'ufficio giudiziario adito, quindi la dicitura, “Tribunale di CP_1
Paola” e quella di “Ricorso per emissione di decreto ingiuntivo”.
Invero, giova rammentare che l'art. 125 c.p.c., indica il contenuto minimo che un atto processuale promanante dalle parti deve avere, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria, delle parti, dell'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, ossia le richieste formulate all'autorità giudiziaria.
Per quanto interessa in questa sede, per ufficio giudiziario si deve intendere l'Autorità giudiziaria davanti alla quale l'atto è proposto, tale requisito assolve la funzione di individuare il giudice al quale si propone la domanda.
Il primo comma della norma in esame indica, dunque, il contenuto minimo indispensabile che devono avere i principali atti processuali di parte, menzionando l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto, in assenza di una espressa sanzione per il caso di omissione di uno dei requisiti prescritti, si ritiene che debba trovare applicazione il disposto di cui all' art. 156 c.p.c.
La norma si riferisce ai c.d. vizi formali, ovvero quei vizi che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali. Si tratta cioè sia delle forme previste per il compimento degli atti processuali, sia dei requisiti non strettamente formali, quali la competenza del giudice, la capacità processuale, il potere rappresentativo e la legittimazione processuale. In particolare, l'art. 156, comma 1, c.p.c., è espressione del principio della c.d. tassatività delle nullità, in virtù del quale la nullità si determina solamente quando viene espressamente prevista dalla legge.
Il comma 2, dell'art. 156, c.p.c. in base al quale: “ può tuttavia (la nullità) essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” è espressione del principio della inidoneità allo scopo, in virtù del quale, la nullità si determina quando l'atto, in astratto, non si presenta idoneo a conseguire la funzione per cui è stato previsto dalla legge.
La norma si riferisce allo scopo dell'atto, inteso non in senso soggettivo come finalità di colui che lo compie, ma in senso oggettivo, ovvero finalità prevista dalla legge, nello specifico si parla di funzione tipica che la legge ha assegnato all'atto all'interno del processo.
Tanto premesso, è pacifico che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da non CP_1 reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito.
È vero anche, però, che in virtù dell'art. art. 156 c.p.c., sulla rilevanza della nullità, questa può essere pronunciata solo se comminata dalla legge e quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Mai può essere pronunciata, conclude l'articolo, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
In virtù di tale principio, un atto che manchi dell'intestazione formale del tribunale adito o del titolo dell'atto, non è affetto da nullità qualora il contenuto complessivo dell'atto stesso consenta l'individuazione del giudice adito e dell'oggetto della domanda.
Nel caso di specie, il ricorso monitorio, seppur privo di intestazione formale, è stato depositato presso il Tribunale competente e contiene gli elementi essenziali a identificare la pretesa azionata, le parti ed il petitum, di conseguenza, non può esserne pronunciata la nullità, per come preteso dalla parte opponente, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato.
A tale riguardo si cita l'orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo Tribunale ritiene uniformarsi, secondo il quale: “L'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6194 del 29 marzo 2004).
Ad ulteriore conferma si cita anche l'orientamento della giurisprudenza di merito, fra le tante,
Tribunale di Cassino, sentenza n. 529 del 21.04.2022. La sentenza in commento, richiamando il conforme orientamento in materia della Corte di Cassazione (cfr sentenza n.1229/1992) afferma correttamente come la mancata indicazione nell'atto di precetto dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale il creditore procedente intenderebbe procedere esecutivamente nonché la forma di esecuzione della quale lo stesso creditore intenderebbe avvalersi non comporta la nullità dell'atto stesso.
Deve, peraltro, aggiungersi che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il debitore opponente non possa limitarsi a dedurre soltanto l'irregolarità formale dell'atto in sé considerata, come rilevato in questo caso, ma debba altresì tassativamente indicare quale pregiudizio effettivo egli abbia subito a causa della lamentata irregolarità a pena dell'inammissibilità della proposta opposizione.
La sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina, infatti, tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. La suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio, pertanto, qualsiasi denuncia di un vizio formale dell'atto o di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (cfr tra le più recenti, Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n.
3967 del 12/02/2019, Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del
09/08/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016).
Se ne deduce che, la parte che intende far valere la nullità dell'atto deve indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Venendo al caso di specie, l'attività processuale svolta ha dimostrato che l'atto, inequivocabilmente diretto all'autorità competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, ha pienamente raggiunto il suo scopo e che non risulti alcuna lesione al diritto di difesa dell'opponente.
L'eccezione, pertanto, risulta infondata oltre che inammissibile e va respinta.
La proposta opposizione, si appalesa infondata e, dunque meritevole di rigetto, anche nel merito.
Considerato l'oggetto del contendere è opportuno, in primo luogo, rilevare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria.
Le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. al riguardo, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale Lucca del 2.12.2015 n. 2095,
Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017).
Con specifico riferimento, poi, al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nella specie) la contestazione di un credito, l'istituto bancario, quale creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto posto a base del credito da esso vantato e, nel caso di contratto di conto corrente, degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Quindi, a fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti ex adverso prodotti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'infondatezza del credito vantato nei suoi confronti e l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr. in proposito, ex multis, Tribunale
Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
Invero, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, l'esame della fondatezza o meno (al momento della decisione) della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002).
Alla luce della Giurisprudenza richiamata, anzitutto non meritevole di plauso risulta l'eccezione relativa all'inesistenza di un valido rapporto contrattuale tra l'opponente e la parte opposta.
Dal compendio probatorio in atti, e per stessa ammissione della parte opponente, risulta incontestato che, in data 18.2.14, stipulava con la Parte_1 Controparte_5 il contratto di credito al consumo n. 1874890 finalizzato all'acquisto di beni mobili.
E' altresì dimostrato per tabulas che, La , con atto del 5.6.17, Parte_2 cedeva pro soluto il proprio credito alla sicché la Banca cessionaria provvedeva a CP_4 notificare al debitore ceduto l'intervenuta cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento del saldo a debito risultante dall'estratto conto allegato in atti, pari ad € 5.331,74, oltre interessi al tasso legale. La appartenente al Gruppo e soggetta all'attività di direzione e controllo CP_1 CP_4 dello stesso gruppo, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS SPA, diveniva titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo d'azienda in data 29.6.18 n. 80866 Rep./n. 15510
Racc.
Tuttavia, secondo l'opponente, l'importo richiesto non è dovuto per diversi motivi.
Anzitutto, parte opposta, in relazione al rapporto predetto, non avrebbe in alcun modo documentato la propria pretesa, risultando ignoti il piano di ammortamento, le quietanze, i termini, le condizioni e le modalità in ossequio ai quali il rapporto si sarebbe effettivamente sviluppato nel tempo.
Ora, come già ut supra evidenziato, l'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina prevede che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena del primo grado di giudizio, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n.
8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova.
Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto in corso di causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).Ebbene, sviluppate le dovute premesse, parte opposta, è tenuta a dimostrare l'esistenza del titolo fondante la propria pretesa creditoria, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere di fornire prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione assunta.
Nella controversia che ci occupa, come risulta dalla disamina del fascicolo monitorio, deve ritenersi che la banca procedente abbia assolto pienamente al suo onere probatorio, mediante la produzione del contratto n. 1874890 di erogazione di prestito personale, debitamente sottoscritto dall'attore opponente e da questi, peraltro, non disconosciuto;
del modulo di adesione alla copertura assicurativa “salvarata”; della prova della notifica a mezzo raccomandata a/r del 5.6.17, dell'avvenuta cessione del credito;
dell'estratto conto, pratica n. 1874890, intestato a
[...]
, con la descrizione delle singole rate di finanziamento, il preciso riferimento temporale ed Pt_1 il relativo importo.
Deve inoltre rilevarsi che, nel capitolato tecnico della cessione pro-soluto del portafoglio dei crediti, risulta specificamente il credito oggetto della presente controversia, per un valore capitale pari ad
€4.975,65, oltre ad interessi di mora dal dovuto al saldo.
Inoltre, parte opposta, nel presente giudizio a cognizione piena, ad integrazione delle prove già offerte nella fase monitoria, ha prodotto il piano di ammortamento della pratica n. 1874890, indicante le rate ed i relativi importi, le scadenze, il capitale, gli interessi, il capitale residuo ed il residuo debito;
la prova dell'avvenuto pagamento della somma pattuita, tramite bonifico bancario, a beneficio del sig. ; l'avviso di decadenza dal beneficio del termine debitamente Parte_1 notificato.
A fronte di ciò, l'opponente si è, invece, limitato a prospettare doglianze oltre che infondate, vaghe e generiche, ovvero non idonee a revocare in dubbio la fondatezza del credito vantato nei suoi confronti. Come già rilevato, infatti, l'opponente al fine di adempiere gli oneri posti a suo carico, avrebbe dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c, i fatti costitutivi delle eventuali illegittimità riscontrate (e provare, altresì, tra l'altro, gli eventuali pagamenti eseguiti in favore della società opposta), così debitamente cristallizzando (anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa) il thema decindendum e probandum (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n. 15979).
Priva di fondamento, si è dimostrata altresì anche la doglianza della parte opponente relativa alla eccepita nullità della clausola relativa al tasso degli interessi convenzionali per superamento del tasso soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996 e successivi D.M. All'uopo è appena il caso di evidenziare che nella consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data
13.7.21, dal perito nominato dal Tribunale, Dr. , ha concluso che: “Il TEG applicato, Persona_1 pari al 18,48%, seppur superiore al tasso pattuito al momento della sottoscrizione del contratto, non supera il tasso soglia vigente, pari al 18,9875%.” …. In definitiva, non configurandosi il caso di superamento del tasso soglia, è possibile affermare che il debitore rimane tale nei confronti dell'istituto di credito per la complessiva somma di €5.828,62, di cui: €4.596,64 per quota capitale residua;
€ 805,36 per quota interessi residua;
€ 356,09 per interessi di mora al tasso effettivamente applicato del 13,0168% sulle rate rimaste impagate;
€ 70,54 per interessi corrispettivi al tasso legale dal 29.09.2016 al 17.06.2021”.
Tali conclusioni venivano confermate anche a seguito della richiesta di chiarimenti rispetto alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opposta, precisando, infine, che il TEG indicato in perizia è comprensivo anche del costo assicurativo e che non si ravvisa nel piano di ammortamento alla francese alcun anatocismo.
Alla luce dei riscontri probatori emersi in corso di causa e della relazione tecnica d'ufficio, pertanto,
l'opposizione, così come formulata nell'interesse di parte opponente, sig. , deve Parte_1 essere rigettata, con conseguente conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione da €5.201 ad €26.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1537/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 295/2019 (R.G. 995/2019), emesso in data 25.6.19 e notificato in data 25.7.19, dichiarandone l'esecutorietà;
3) NN , al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
5.077,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) PONE le spese di CTU, nella misura liquidata nel corso del giudizio, definitivamente a carico di . Parte_1
Paola, lì 10.06.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1537/2019 R.G., avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc);
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Biondo Ernesto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fuscaldo (CS), alla Via M. Vaccari, n.8;
ATTORE OPPONENTE
E
(già , in p.l.r.p.t., (PI ) e, per essa, Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leopoldo Conti e Controparte_2
Daniela Di Vasto ed elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), Corso Fera 93, presso lo studio dell'avv. Daniela Di Vasto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.8.21;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 4.10.19, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 295/2019 (R.G. 995/2019), emesso in data 25.6.19 e notificato il 25.7.19, con il quale il Tribunale di Paola gli ingiungeva il pagamento, in favore della ricorrente, , della somma complessiva di € 5.331,74, oltre interessi come da domanda CP_1
e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate complessivamente in €445,50, di cui €145,50 per esborsi ed €300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, come per legge, deducendo: in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata indicazione del Giudice cui il ricorso era diretto nonché della denominazione dell'atto medesimo con conseguente violazione dell'art. 125 c.p.c.; nel merito, il difetto di prova del rapporto contrattuale e la violazione dell'onere della prova, in particolare,
l'opponente, affermava di aver stipulato, in data 18.2.14, il contratto di credito al consumo n.
1874890, con la , finalizzato all'acquisto di beni CP_3 Parte_2 mobili, che, con atto del 5.6.17, la creditrice originaria aveva ceduto pro soluto il proprio credito alla che provvedeva a notificargli l'intervenuta cessione del credito con contestuale CP_4 intimazione di pagamento, tuttavia, la Banca ricorrente non aveva in alcun modo documentato la sua pretesa creditoria, pari ad euro 5.331,74, oltre interessi al tasso legale, pertanto, l'opponente contestava l'ammontare del credito ingiunto non essendogli noti, il piano di ammortamento, le quietanze, i termini, le condizioni e le modalità in ossequio ai quali il rapporto si era effettivamente sviluppato;
da ultimo veniva eccepita la nullità della clausola relativa al tasso degli interessi convenzionali per superamento del tasso soglia di usura di cui alla legge 108/1996;
In ragione di tanto, parte opponente, domandava: in via preliminare, dichiararsi la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 125 c.p.c. e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi convenzionali per superamento del tasso soglia di cui alla legge
108/1996 e successivi D.M.; accertarsi e dichiararsi l'avvenuta estinzione della somma ingiunta e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.5.20, si costituiva in giudizio CP_1
la quale domandava: in via preliminare principale, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria
[...] esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
in via preliminare subordinata, , pronunciarsi ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell'importo di € 5331.74, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, ricorrendo i presupposti di cui all'artt. 633, n.1 e 634 c.p.c., essendo il credito fondato su prova scritta ed interamente provato, quanto ai titoli giustificativi e quanto all'ammontare, in ragione anche del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; in linea principale, ritenersi e dichiararsi infondata in fatto ed in diritto l'opposizione, rigettandola in toto e confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine, ritenersi e dichiararsi che il signor è debitore in Parte_1 solido nei confronti di della somma di € 5331,74, e, comunque, di quella maggiore o CP_1 minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio;
conseguentemente condannarsi l'opponente al pagamento della somma di € 5331,74 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come richiesti in sede monitoria, maturati al saldo effettivo ed alle spese;
con vittoria di spese e compenso professionale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.8.21, si costituiva in giudizio
[...] in p.l.r.p.t., e, per essa, quale mandataria, a Controparte_1 Controparte_2 seguito di mutamento di denominazione della facendo proprie tutte le difese svolte Controparte_1 da . CP_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, disattesa le istanze ex artt. 648 e 186 ter avanzate dalla società opposta, espletata la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata documentazione e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.2.25, le parti precisavano le conclusioni,
e la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dal compendio probatorio in atti, risulta che la domanda avanzata da parte opponente, appare infondata e va, pertanto, rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, priva di plauso si appalesa l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, per violazione dell'art. 125 c.p.c.
Parte opponente, nella specie, si duole che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla
[...]
non reca l'intestazione dell'ufficio giudiziario adito, quindi la dicitura, “Tribunale di CP_1
Paola” e quella di “Ricorso per emissione di decreto ingiuntivo”.
Invero, giova rammentare che l'art. 125 c.p.c., indica il contenuto minimo che un atto processuale promanante dalle parti deve avere, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria, delle parti, dell'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, ossia le richieste formulate all'autorità giudiziaria.
Per quanto interessa in questa sede, per ufficio giudiziario si deve intendere l'Autorità giudiziaria davanti alla quale l'atto è proposto, tale requisito assolve la funzione di individuare il giudice al quale si propone la domanda.
Il primo comma della norma in esame indica, dunque, il contenuto minimo indispensabile che devono avere i principali atti processuali di parte, menzionando l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto, in assenza di una espressa sanzione per il caso di omissione di uno dei requisiti prescritti, si ritiene che debba trovare applicazione il disposto di cui all' art. 156 c.p.c.
La norma si riferisce ai c.d. vizi formali, ovvero quei vizi che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali. Si tratta cioè sia delle forme previste per il compimento degli atti processuali, sia dei requisiti non strettamente formali, quali la competenza del giudice, la capacità processuale, il potere rappresentativo e la legittimazione processuale. In particolare, l'art. 156, comma 1, c.p.c., è espressione del principio della c.d. tassatività delle nullità, in virtù del quale la nullità si determina solamente quando viene espressamente prevista dalla legge.
Il comma 2, dell'art. 156, c.p.c. in base al quale: “ può tuttavia (la nullità) essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” è espressione del principio della inidoneità allo scopo, in virtù del quale, la nullità si determina quando l'atto, in astratto, non si presenta idoneo a conseguire la funzione per cui è stato previsto dalla legge.
La norma si riferisce allo scopo dell'atto, inteso non in senso soggettivo come finalità di colui che lo compie, ma in senso oggettivo, ovvero finalità prevista dalla legge, nello specifico si parla di funzione tipica che la legge ha assegnato all'atto all'interno del processo.
Tanto premesso, è pacifico che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da non CP_1 reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito.
È vero anche, però, che in virtù dell'art. art. 156 c.p.c., sulla rilevanza della nullità, questa può essere pronunciata solo se comminata dalla legge e quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
Mai può essere pronunciata, conclude l'articolo, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
In virtù di tale principio, un atto che manchi dell'intestazione formale del tribunale adito o del titolo dell'atto, non è affetto da nullità qualora il contenuto complessivo dell'atto stesso consenta l'individuazione del giudice adito e dell'oggetto della domanda.
Nel caso di specie, il ricorso monitorio, seppur privo di intestazione formale, è stato depositato presso il Tribunale competente e contiene gli elementi essenziali a identificare la pretesa azionata, le parti ed il petitum, di conseguenza, non può esserne pronunciata la nullità, per come preteso dalla parte opponente, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato.
A tale riguardo si cita l'orientamento della Corte di Cassazione, al quale questo Tribunale ritiene uniformarsi, secondo il quale: “L'atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria;
mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6194 del 29 marzo 2004).
Ad ulteriore conferma si cita anche l'orientamento della giurisprudenza di merito, fra le tante,
Tribunale di Cassino, sentenza n. 529 del 21.04.2022. La sentenza in commento, richiamando il conforme orientamento in materia della Corte di Cassazione (cfr sentenza n.1229/1992) afferma correttamente come la mancata indicazione nell'atto di precetto dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale il creditore procedente intenderebbe procedere esecutivamente nonché la forma di esecuzione della quale lo stesso creditore intenderebbe avvalersi non comporta la nullità dell'atto stesso.
Deve, peraltro, aggiungersi che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il debitore opponente non possa limitarsi a dedurre soltanto l'irregolarità formale dell'atto in sé considerata, come rilevato in questo caso, ma debba altresì tassativamente indicare quale pregiudizio effettivo egli abbia subito a causa della lamentata irregolarità a pena dell'inammissibilità della proposta opposizione.
La sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina, infatti, tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie. La suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio, pertanto, qualsiasi denuncia di un vizio formale dell'atto o di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (cfr tra le più recenti, Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n.
3967 del 12/02/2019, Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del
09/08/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016).
Se ne deduce che, la parte che intende far valere la nullità dell'atto deve indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità.
Venendo al caso di specie, l'attività processuale svolta ha dimostrato che l'atto, inequivocabilmente diretto all'autorità competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, ha pienamente raggiunto il suo scopo e che non risulti alcuna lesione al diritto di difesa dell'opponente.
L'eccezione, pertanto, risulta infondata oltre che inammissibile e va respinta.
La proposta opposizione, si appalesa infondata e, dunque meritevole di rigetto, anche nel merito.
Considerato l'oggetto del contendere è opportuno, in primo luogo, rilevare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria.
Le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
Sicché, qualora nessun fatto estintivo o modificativo del rapporto dedotto in giudizio risulti specificamente allegato e provato dal debitore opponente, l'opposizione va rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo (cfr. al riguardo, tra le altre, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Tribunale Salerno dell'11.11.2015 n. 4736, Tribunale Lucca del 2.12.2015 n. 2095,
Tribunale Arezzo n. 34 dell'11.01.2017).
Con specifico riferimento, poi, al decreto ingiuntivo avente ad oggetto (come nella specie) la contestazione di un credito, l'istituto bancario, quale creditore, assolve il proprio onere con la produzione del contratto posto a base del credito da esso vantato e, nel caso di contratto di conto corrente, degli estratti conto contenenti le operazioni eseguite, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Quindi, a fronte di ciò, spetta alla parte opponente, quale debitrice, contestare la valenza probatoria dei documenti ex adverso prodotti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, l'infondatezza del credito vantato nei suoi confronti e l'eventuale erroneità delle singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto (cfr. in proposito, ex multis, Tribunale
Roma sez. VI del 13.03.2012 n. 5283).
Invero, l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, l'esame della fondatezza o meno (al momento della decisione) della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002).
Alla luce della Giurisprudenza richiamata, anzitutto non meritevole di plauso risulta l'eccezione relativa all'inesistenza di un valido rapporto contrattuale tra l'opponente e la parte opposta.
Dal compendio probatorio in atti, e per stessa ammissione della parte opponente, risulta incontestato che, in data 18.2.14, stipulava con la Parte_1 Controparte_5 il contratto di credito al consumo n. 1874890 finalizzato all'acquisto di beni mobili.
E' altresì dimostrato per tabulas che, La , con atto del 5.6.17, Parte_2 cedeva pro soluto il proprio credito alla sicché la Banca cessionaria provvedeva a CP_4 notificare al debitore ceduto l'intervenuta cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento del saldo a debito risultante dall'estratto conto allegato in atti, pari ad € 5.331,74, oltre interessi al tasso legale. La appartenente al Gruppo e soggetta all'attività di direzione e controllo CP_1 CP_4 dello stesso gruppo, quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS SPA, diveniva titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo d'azienda in data 29.6.18 n. 80866 Rep./n. 15510
Racc.
Tuttavia, secondo l'opponente, l'importo richiesto non è dovuto per diversi motivi.
Anzitutto, parte opposta, in relazione al rapporto predetto, non avrebbe in alcun modo documentato la propria pretesa, risultando ignoti il piano di ammortamento, le quietanze, i termini, le condizioni e le modalità in ossequio ai quali il rapporto si sarebbe effettivamente sviluppato nel tempo.
Ora, come già ut supra evidenziato, l'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina prevede che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena del primo grado di giudizio, in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n.
8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova.
Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto in corso di causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le relative prove) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).Ebbene, sviluppate le dovute premesse, parte opposta, è tenuta a dimostrare l'esistenza del titolo fondante la propria pretesa creditoria, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere di fornire prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione assunta.
Nella controversia che ci occupa, come risulta dalla disamina del fascicolo monitorio, deve ritenersi che la banca procedente abbia assolto pienamente al suo onere probatorio, mediante la produzione del contratto n. 1874890 di erogazione di prestito personale, debitamente sottoscritto dall'attore opponente e da questi, peraltro, non disconosciuto;
del modulo di adesione alla copertura assicurativa “salvarata”; della prova della notifica a mezzo raccomandata a/r del 5.6.17, dell'avvenuta cessione del credito;
dell'estratto conto, pratica n. 1874890, intestato a
[...]
, con la descrizione delle singole rate di finanziamento, il preciso riferimento temporale ed Pt_1 il relativo importo.
Deve inoltre rilevarsi che, nel capitolato tecnico della cessione pro-soluto del portafoglio dei crediti, risulta specificamente il credito oggetto della presente controversia, per un valore capitale pari ad
€4.975,65, oltre ad interessi di mora dal dovuto al saldo.
Inoltre, parte opposta, nel presente giudizio a cognizione piena, ad integrazione delle prove già offerte nella fase monitoria, ha prodotto il piano di ammortamento della pratica n. 1874890, indicante le rate ed i relativi importi, le scadenze, il capitale, gli interessi, il capitale residuo ed il residuo debito;
la prova dell'avvenuto pagamento della somma pattuita, tramite bonifico bancario, a beneficio del sig. ; l'avviso di decadenza dal beneficio del termine debitamente Parte_1 notificato.
A fronte di ciò, l'opponente si è, invece, limitato a prospettare doglianze oltre che infondate, vaghe e generiche, ovvero non idonee a revocare in dubbio la fondatezza del credito vantato nei suoi confronti. Come già rilevato, infatti, l'opponente al fine di adempiere gli oneri posti a suo carico, avrebbe dovuto specificamente indicare (mediante un congruo supporto motivazionale) nell'atto introduttivo del giudizio o, al più, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c, i fatti costitutivi delle eventuali illegittimità riscontrate (e provare, altresì, tra l'altro, gli eventuali pagamenti eseguiti in favore della società opposta), così debitamente cristallizzando (anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa) il thema decindendum e probandum (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n. 15979).
Priva di fondamento, si è dimostrata altresì anche la doglianza della parte opponente relativa alla eccepita nullità della clausola relativa al tasso degli interessi convenzionali per superamento del tasso soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996 e successivi D.M. All'uopo è appena il caso di evidenziare che nella consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data
13.7.21, dal perito nominato dal Tribunale, Dr. , ha concluso che: “Il TEG applicato, Persona_1 pari al 18,48%, seppur superiore al tasso pattuito al momento della sottoscrizione del contratto, non supera il tasso soglia vigente, pari al 18,9875%.” …. In definitiva, non configurandosi il caso di superamento del tasso soglia, è possibile affermare che il debitore rimane tale nei confronti dell'istituto di credito per la complessiva somma di €5.828,62, di cui: €4.596,64 per quota capitale residua;
€ 805,36 per quota interessi residua;
€ 356,09 per interessi di mora al tasso effettivamente applicato del 13,0168% sulle rate rimaste impagate;
€ 70,54 per interessi corrispettivi al tasso legale dal 29.09.2016 al 17.06.2021”.
Tali conclusioni venivano confermate anche a seguito della richiesta di chiarimenti rispetto alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte opposta, precisando, infine, che il TEG indicato in perizia è comprensivo anche del costo assicurativo e che non si ravvisa nel piano di ammortamento alla francese alcun anatocismo.
Alla luce dei riscontri probatori emersi in corso di causa e della relazione tecnica d'ufficio, pertanto,
l'opposizione, così come formulata nell'interesse di parte opponente, sig. , deve Parte_1 essere rigettata, con conseguente conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione da €5.201 ad €26.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1537/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 295/2019 (R.G. 995/2019), emesso in data 25.6.19 e notificato in data 25.7.19, dichiarandone l'esecutorietà;
3) NN , al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
5.077,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4) PONE le spese di CTU, nella misura liquidata nel corso del giudizio, definitivamente a carico di . Parte_1
Paola, lì 10.06.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Caprioli