Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1951, n. 1674
Articolo 2
Versione
26 febbraio 1952
Art. 1.
Le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti, navi, reparti aerei ed unita' similari, disciolti o tuttora esistenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono devoluti alla assistenza degli orfani dei militari di ciascuna di dette Forze armate decorati al valor militare.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1952