Articolo 10 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 luglio 1913
Art. 10.

Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle borse l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di borsa.

Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'articolo 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le borse del Regno.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913