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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 130/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 130/2019 R.G. pendente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessio Luca C.F._3
Bonafine e Santo Lamoglie ed elettivamente domiciliati in Viggianello alla via Gallizzi n. 51
PARTE ATTRICE
E
(già (P. IVA in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Gracchi n. 320.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...] chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“dichiarare la convenuta compagnia assicuratrice obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni subiti dagli attori per la perdita del danno parentale nella misura sopra specificata (sub § IV.2) e comunque in quella che sarà ritenuta equa in applicazione delle c.d. tabelle di Milano per tutte le ragioni indicate in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori per dichiarazione di anticipazione.” pagina 1 di 8 In punto di fatto, gli attori premettevano che in data 07.08.2012, alle ore 22:00 circa, sull'autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria, al km 121+060, in territorio di Lagonegro, l'autovettura condotta da CP_3
e con a bordo la moglie ( ) e le due figlie ( e ), per cause
[...] Parte_1 Per_2 Per_3
imprecisate, sbandava finendo contro le barriere di protezione e, a causa del violento impatto, perdevano la vita il conducente, la di lui moglie e la figlia minore . Per_2
Rappresentavano che per i descritti fatti, con la sentenza n. 273 del 01.10.2018 (R.G. n. 11/2013), il
Tribunale di Lagonegro, accogliendo la domanda proposta dall'unica sopravvissuta ( ), Parte_3
aveva condannato la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa subiti per la perdita del rapporto parentale, oltre a quelli spettanti a titolo di danno biologico e patrimoniale.
Esponevano di essere legati alle vittime del descritto sinistro in forza dei seguenti vincoli parentali:
è madre di , nonna di e suocera di e Parte_1 CP_3 Persona_4 Parte_1 Parte_2
è fratello di zio di e cognato di , precisando di agire
[...] CP_3 Persona_4 Parte_1
anche quali eredi pro quota di , padre di , nonno di e suocero Persona_1 CP_3 Persona_4
di . Parte_1
In punto di diritto, invocavano il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con le vittime del sinistro deducendo, in quanto parenti, l'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, oltre che alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia;
nonché un pregiudizio da rottura di un vincolo affettivo di chiara rilevanza giuridica, consistente nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare.
Con riferimento alla richiesta avanzata da , anche quale erede del marito Parte_1 [...]
, deducevano, da una parte, l'intensità del vincolo parentale e l'intrinseco pregiudizio Per_1 arrecato dalla perdita della relazione interpersonale con il figlio;
dall'altra, l'importanza CP_3
del legame nonni-nipoti, anche in assenza di convivenza;
infine, l'esistenza di un reale legame affettivo con la OR , richiamando la giurisprudenza sul punto e l'ampia interpretazione del Parte_1 diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU.
Ritenevano altresì sussistente la legittimazione ad agire per i danni da perdita del vincolo familiare anche in capo a , evidenziando la rilevanza e vicinanza affettiva con fratello, nipote e Parte_2
cognata deceduti.
pagina 2 di 8 Sostenevano di aver subito un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, specificando che la perdita dei familiari scomparsi aveva inciso profondamente sulla propria qualità di vita, poiché, nonostante la distanza fisica, mantenevano con gli stessi dei rapporti particolarmente intensi, improntati ad affetto e solidarietà, come, a loro avviso, peraltro dimostrato dalla circostanza che il sinistro si era verificato mentre la famiglia, residente ad Olgiate Olona (VA), stava facendo rientro a Viggianello (PZ) per trascorrervi le ferie estive coi parenti come faceva ogni anno e non solo durante il periodo estivo.
In particolare, evidenziavano che i loro solidi e duraturi rapporti, improntati a vicendevoli attenzioni, si caratterizzavano per lo scambio di regali, erano conservati anche tramite contatti telefonici giornalieri e, quando la famiglia rientrava a Viggianello, trascorrevano molto tempo insieme, ad esempio Pt_1
giocando a carte, intrattenendosi davanti alla tv, pranzando e cenando insieme, oltre che raccontandosi spesso vita, successi e difficoltà e scambiandosi reciprocamente consigli.
Richiamavano la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di prova, ritiene sufficiente l'allegazione del danno da perdita del rapporto parentale e legittima il ricorso a presunzioni, incombendo sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria, e quantificavano il danno subito nella complessiva somma di € 1.096.230,00, in applicazione dei valori massimi delle c.d. tabelle di
Milano e personalizzando la valutazione per le modalità della perdita e l'aggravamento del proprio dolore e chiedendo, invece, la liquidazione equitativa del danno patito da per la perdita Parte_2
del rapporto parentale con la cognata . Parte_1
Alla luce di tali premesse, concludevano rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.05.2019, si costituiva in giudizio la convenuta premettendo di aver proposto appello (R.G. n. 161/2019) avverso la sentenza (n. 279/2018) di accoglimento resa nel giudizio instaurato da e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_3 conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale: a) accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori, nonché b) l'inammissibilità delle domande proposte c) nel merito: rigettare le domande delle controparti perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di condanna della CP_1
contenere la condanna della Compagnia entro i limiti del massimale di polizza sottoscritto dall'assicurato pari ad Euro 3.000.000,00 e tenuto conto della somme già corrisposte dalla esponente
Compagnia per un ammontare complessivo di Euro 713.420,70. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
In particolare, la convenuta eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva degli attori sostenendo che la esclusiva responsabilità del conducente ( ) nella causazione dell'evento, CP_3
pagina 3 di 8 come emersa dal rapporto della Polizia di Stato, non consente di riconoscere alcun risarcimento in favore dei genitori ( e ) e del fratello ( ); che nel rapporto Parte_1 Persona_1 Parte_2
nonni-nipoti è richiesta la prova della convivenza e/o della particolare intensità del vincolo affettivo e che non vi è alcun riferimento normativo e nelle tabelle milanesi al rapporto con la OR/cognata e con la nipote ex fratre.
Eccepiva poi la inammissibilità tanto dell'atto di citazione ex artt. 164, co. 4 e 163, co. 2, nn. 3, 4 e 5
c.p.c., perché asseritamente privo della causa petendi; quanto della domanda di risarcimento perché proposta cumulativamente ex artt. 144 e 141 del Codice delle Assicurazioni, evidenziando che si tratta invece di azioni alternative e soggette ad un diverso regime probatorio.
Precisava che l'azione ai sensi dell'art. 141 Cod Ass. era inammissibile poiché era il CP_3
conducente del veicolo e non il terzo traportato;
mancava lo scontro tra due veicoli e la domanda di risarcimento non era stata proposta dal terzo trasportato.
Riteneva in ogni caso inammissibile ed infondata anche la domanda ex art. 144 Cod. Ass. osservando che, alla luce della imputabilità del sinistro a fatto e colpa esclusiva di e della necessità che CP_3 questi sia parte del giudizio nei confronti dell'impresa di assicurazione, i suoi eredi rivestono in tale giudizio al contempo due figure tra loro incompatibili, ossia quelle di danneggiato e di responsabile civile.
Nel merito, escludeva che alcun risarcimento potesse essere richiesto alla compagnia di assicurazione essendo il sinistro stradale de quo imputabile, alternativamente, alla condotta colposa del conducente ovvero (anche) alla negligenza dell'Ente gestore della strada.
Contestava il quantum debeatur, rilevando anche la mancata allegazione e prova sia dell'effettivo pregiudizio patito per la perdita subita, sia del vincolo affettivo esistente con le vittime del sinistro e rassegnava le suesposte conclusioni.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del
22.03.2021 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta ed articolata dalla parte attrice.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 04.02.2022 si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore di in sostituzione dell'avv. , l'avv. Santo Parte_2 Controparte_4
Lamoglie, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 18.02.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.02.2022 dal magistrato nelle more subentrato nel ruolo, veniva revocata l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 22.03.2021, rigettate tutte le richieste istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 8 Dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, la causa è stata assegnata a sentenza, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 04.02.2025, emesso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 03.02.2025.
Depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusivi, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente, ai fini decisionali è necessario operare una preliminare operazione di qualificazione giuridica della domanda dispiegata in questa sede.
Sul punto, deve osservarsi come l'art. 113 c.p.c., in applicazione del principio espresso dal noto brocardo iura novit curia, attribuisce al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trovando il solo limite – pena il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o diversa causa petendi, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagine (Cass. 8082/2005), o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti (Cass. 15925/2007) e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio (Cass. 3980/2004;
Cass. 8057/2002; Cass. 6712/2001); specularmente, nella stessa direzione logico-giuridica, si è ritenuto che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass.
2209/2016; Cass. 11289/2018).
Nell'esercizio di tale attività doverosa ed officiosa, e cioè nel valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, il giudice deve prendere in esame “il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto” (Cass. 3041/2007, conformi, Cass. 18653/2004; Cass. 10840/2003).
Ebbene, procedendo nell'analisi della domanda entro il perimetro ermeneutico di principio per come sin qui delineato, dal complessivo esame delle deduzioni e allegazioni sviluppate dagli attori, risulta evidente come gli stessi abbiano inteso dispiegare una azione ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005
- che, come noto, prevede che "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di
pagina 5 di 8 assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145" – e non, invece, un'azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 C.d.A. come invece sostenuto dagli attori nei propri scritti difensivi anche conclusivi.
La norma di cui all'art. 141 C.d.A. ha introdotto una novità rilevante, prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale egli era a bordo. Lo scopo del legislatore è quello, evidentemente, di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La riconducibilità della domanda attorea nell'alveo applicativo dell'art. 141 C.d.A. è palesata dalla narrazione fattuale veicolata dagli attori, i quali individuano la causa nel sinistro non già nella condotta di guida del vettore, quanto piuttosto in “cause imprecisate”, così dimostrando di voler prescindere dall'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo al conducente. Invero, tale ultima circostanza – ovverosia la mancata allegazione delle modalità del sinistro e, più nello specifico, di eventuali profili di colpa del vettore nella causazione dell'evento sinistroso – osta irrimediabilmente alla qualificazione della presente fattispecie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144
C.d.A., norme che, contrariamente a quanto accade con il meccanismo previsto dall'art. 141 C.d.A., presuppongono (in via logica, prima ancora che giuridica) un addebito di responsabilità, in chiave, quantomeno, di richiesta di relativo accertamento (Cass. 13/02/2013 n. 3296).
Ciò posto, la domanda attorea appare irrimediabilmente inammissibile quantomeno sotto due profili.
In primo luogo, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la tutela “rafforzata” dicui all'art. 141 C.d.A. presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (cfr. Cass., Sez. Un., n.
pagina 6 di 8 35318 del 30.11.2022). Difatti, l'intero meccanismo disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno casualmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ebbene, le considerazioni che precedono, dalle quali il Tribunale non ritiene di doversi discostare, conducono ad una dichiarazione di inammissibilità della domanda attorea, essendo pacifico e non contestato che nel sinistro oggetto di causa sia stato coinvolto il solo veicolo condotto da , CP_3
con la conseguenza che non ricorrono, nel caso di specie, i requisiti richiesti dall'art. 141 C.d.A.
In secondo luogo, il meccanismo previsto dall'art. 141 del Codice Assicurazioni è attivabile solo ed esclusivamente da parte del soggetto che rivesta la qualifica di “terzo trasportato” (vd. Cass. civ. sez.
III sent. 16181/2015 e Cass. III sez. Ord. 16477/2017); i congiunti di una vittima di un sinistro stradale, sul veicolo in qualità di terzo trasportato, possono tuttalpiù chiedere il risarcimento ex art. 141 C.d.A. ma solo in qualità di eredi senza poter agire, in base a tale titolo, per i danni loro direttamente causati, ovvero quelli c.d. riflessi / di rimbalzo (cfr. Trib. Caltanissetta 2014 e Trib. Oristano sent. n. 564/2016).
Non è peraltro possibile procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di terzo trasportato, esclusa sulla base del dato letterale dell'art. 141 che, tanto nella sua intitolazione quanto nella sua previsione normativa, focalizza la propria portata semantica unicamente alla posizione del terzo trasportato, data anche la natura eccezionale e di stretta interpretazione della tutela ivi prevista in base alla quale è sempre coinvolto l'assicuratore del mezzo sul quale viaggia il terzo, indipendentemente da profili di responsabilità del suo assicurato (in deroga alla regola generale del risarcimento per colpa).
Nel caso di specie, gli attori, familiari del vettore e dei traportati, hanno, in tesi, erroneamente esercitato un diritto e un'azione diretta di risarcimento del danno chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, pur non essendo terzi trasportati. L'azione ex art. 141 è dunque inammissibile sotto questo ulteriore profilo. La tutela azionata ex art. 141 Codice delle Assicurazioni si riferisce, infatti, solo alla vittima “principale” del sinistro (terzo trasportato) in quanto per le “vittime secondarie” (genitori e altri parenti) il D. Lgs. 209/2005 prevede altre possibilità di tutela, quale quella prevista dall'art. 144 (azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del responsabile civile). Tale azione, tuttavia, per quanto detto, non risulta esperita nel presente giudizio, non essendo stato richiesto al Tribunale alcun accertamento in merito alla responsabilità del conducente nella verificazione dell'accaduto.
pagina 7 di 8 L'inammissibilità sotto il duplice profilo evidenziato della domanda attorea assorbe ogni ulteriore questione.
Le oscillazioni giurisprudenziali in merito a punti decisivi della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 23.05.2025
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 130/2019 R.G. pendente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di (C.F. C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessio Luca C.F._3
Bonafine e Santo Lamoglie ed elettivamente domiciliati in Viggianello alla via Gallizzi n. 51
PARTE ATTRICE
E
(già (P. IVA in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Gracchi n. 320.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...] chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“dichiarare la convenuta compagnia assicuratrice obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni subiti dagli attori per la perdita del danno parentale nella misura sopra specificata (sub § IV.2) e comunque in quella che sarà ritenuta equa in applicazione delle c.d. tabelle di Milano per tutte le ragioni indicate in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori per dichiarazione di anticipazione.” pagina 1 di 8 In punto di fatto, gli attori premettevano che in data 07.08.2012, alle ore 22:00 circa, sull'autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria, al km 121+060, in territorio di Lagonegro, l'autovettura condotta da CP_3
e con a bordo la moglie ( ) e le due figlie ( e ), per cause
[...] Parte_1 Per_2 Per_3
imprecisate, sbandava finendo contro le barriere di protezione e, a causa del violento impatto, perdevano la vita il conducente, la di lui moglie e la figlia minore . Per_2
Rappresentavano che per i descritti fatti, con la sentenza n. 273 del 01.10.2018 (R.G. n. 11/2013), il
Tribunale di Lagonegro, accogliendo la domanda proposta dall'unica sopravvissuta ( ), Parte_3
aveva condannato la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa subiti per la perdita del rapporto parentale, oltre a quelli spettanti a titolo di danno biologico e patrimoniale.
Esponevano di essere legati alle vittime del descritto sinistro in forza dei seguenti vincoli parentali:
è madre di , nonna di e suocera di e Parte_1 CP_3 Persona_4 Parte_1 Parte_2
è fratello di zio di e cognato di , precisando di agire
[...] CP_3 Persona_4 Parte_1
anche quali eredi pro quota di , padre di , nonno di e suocero Persona_1 CP_3 Persona_4
di . Parte_1
In punto di diritto, invocavano il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con le vittime del sinistro deducendo, in quanto parenti, l'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, oltre che alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia;
nonché un pregiudizio da rottura di un vincolo affettivo di chiara rilevanza giuridica, consistente nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare.
Con riferimento alla richiesta avanzata da , anche quale erede del marito Parte_1 [...]
, deducevano, da una parte, l'intensità del vincolo parentale e l'intrinseco pregiudizio Per_1 arrecato dalla perdita della relazione interpersonale con il figlio;
dall'altra, l'importanza CP_3
del legame nonni-nipoti, anche in assenza di convivenza;
infine, l'esistenza di un reale legame affettivo con la OR , richiamando la giurisprudenza sul punto e l'ampia interpretazione del Parte_1 diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU.
Ritenevano altresì sussistente la legittimazione ad agire per i danni da perdita del vincolo familiare anche in capo a , evidenziando la rilevanza e vicinanza affettiva con fratello, nipote e Parte_2
cognata deceduti.
pagina 2 di 8 Sostenevano di aver subito un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, specificando che la perdita dei familiari scomparsi aveva inciso profondamente sulla propria qualità di vita, poiché, nonostante la distanza fisica, mantenevano con gli stessi dei rapporti particolarmente intensi, improntati ad affetto e solidarietà, come, a loro avviso, peraltro dimostrato dalla circostanza che il sinistro si era verificato mentre la famiglia, residente ad Olgiate Olona (VA), stava facendo rientro a Viggianello (PZ) per trascorrervi le ferie estive coi parenti come faceva ogni anno e non solo durante il periodo estivo.
In particolare, evidenziavano che i loro solidi e duraturi rapporti, improntati a vicendevoli attenzioni, si caratterizzavano per lo scambio di regali, erano conservati anche tramite contatti telefonici giornalieri e, quando la famiglia rientrava a Viggianello, trascorrevano molto tempo insieme, ad esempio Pt_1
giocando a carte, intrattenendosi davanti alla tv, pranzando e cenando insieme, oltre che raccontandosi spesso vita, successi e difficoltà e scambiandosi reciprocamente consigli.
Richiamavano la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di prova, ritiene sufficiente l'allegazione del danno da perdita del rapporto parentale e legittima il ricorso a presunzioni, incombendo sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria, e quantificavano il danno subito nella complessiva somma di € 1.096.230,00, in applicazione dei valori massimi delle c.d. tabelle di
Milano e personalizzando la valutazione per le modalità della perdita e l'aggravamento del proprio dolore e chiedendo, invece, la liquidazione equitativa del danno patito da per la perdita Parte_2
del rapporto parentale con la cognata . Parte_1
Alla luce di tali premesse, concludevano rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.05.2019, si costituiva in giudizio la convenuta premettendo di aver proposto appello (R.G. n. 161/2019) avverso la sentenza (n. 279/2018) di accoglimento resa nel giudizio instaurato da e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_3 conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale: a) accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori, nonché b) l'inammissibilità delle domande proposte c) nel merito: rigettare le domande delle controparti perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di condanna della CP_1
contenere la condanna della Compagnia entro i limiti del massimale di polizza sottoscritto dall'assicurato pari ad Euro 3.000.000,00 e tenuto conto della somme già corrisposte dalla esponente
Compagnia per un ammontare complessivo di Euro 713.420,70. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
In particolare, la convenuta eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva degli attori sostenendo che la esclusiva responsabilità del conducente ( ) nella causazione dell'evento, CP_3
pagina 3 di 8 come emersa dal rapporto della Polizia di Stato, non consente di riconoscere alcun risarcimento in favore dei genitori ( e ) e del fratello ( ); che nel rapporto Parte_1 Persona_1 Parte_2
nonni-nipoti è richiesta la prova della convivenza e/o della particolare intensità del vincolo affettivo e che non vi è alcun riferimento normativo e nelle tabelle milanesi al rapporto con la OR/cognata e con la nipote ex fratre.
Eccepiva poi la inammissibilità tanto dell'atto di citazione ex artt. 164, co. 4 e 163, co. 2, nn. 3, 4 e 5
c.p.c., perché asseritamente privo della causa petendi; quanto della domanda di risarcimento perché proposta cumulativamente ex artt. 144 e 141 del Codice delle Assicurazioni, evidenziando che si tratta invece di azioni alternative e soggette ad un diverso regime probatorio.
Precisava che l'azione ai sensi dell'art. 141 Cod Ass. era inammissibile poiché era il CP_3
conducente del veicolo e non il terzo traportato;
mancava lo scontro tra due veicoli e la domanda di risarcimento non era stata proposta dal terzo trasportato.
Riteneva in ogni caso inammissibile ed infondata anche la domanda ex art. 144 Cod. Ass. osservando che, alla luce della imputabilità del sinistro a fatto e colpa esclusiva di e della necessità che CP_3 questi sia parte del giudizio nei confronti dell'impresa di assicurazione, i suoi eredi rivestono in tale giudizio al contempo due figure tra loro incompatibili, ossia quelle di danneggiato e di responsabile civile.
Nel merito, escludeva che alcun risarcimento potesse essere richiesto alla compagnia di assicurazione essendo il sinistro stradale de quo imputabile, alternativamente, alla condotta colposa del conducente ovvero (anche) alla negligenza dell'Ente gestore della strada.
Contestava il quantum debeatur, rilevando anche la mancata allegazione e prova sia dell'effettivo pregiudizio patito per la perdita subita, sia del vincolo affettivo esistente con le vittime del sinistro e rassegnava le suesposte conclusioni.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del
22.03.2021 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta ed articolata dalla parte attrice.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 04.02.2022 si costituiva in giudizio, quale nuovo difensore di in sostituzione dell'avv. , l'avv. Santo Parte_2 Controparte_4
Lamoglie, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 18.02.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.02.2022 dal magistrato nelle more subentrato nel ruolo, veniva revocata l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 22.03.2021, rigettate tutte le richieste istruttorie e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 8 Dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, la causa è stata assegnata a sentenza, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 04.02.2025, emesso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 03.02.2025.
Depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusivi, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente, ai fini decisionali è necessario operare una preliminare operazione di qualificazione giuridica della domanda dispiegata in questa sede.
Sul punto, deve osservarsi come l'art. 113 c.p.c., in applicazione del principio espresso dal noto brocardo iura novit curia, attribuisce al giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trovando il solo limite – pena il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o diversa causa petendi, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagine (Cass. 8082/2005), o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti (Cass. 15925/2007) e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio (Cass. 3980/2004;
Cass. 8057/2002; Cass. 6712/2001); specularmente, nella stessa direzione logico-giuridica, si è ritenuto che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass.
2209/2016; Cass. 11289/2018).
Nell'esercizio di tale attività doverosa ed officiosa, e cioè nel valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, il giudice deve prendere in esame “il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto” (Cass. 3041/2007, conformi, Cass. 18653/2004; Cass. 10840/2003).
Ebbene, procedendo nell'analisi della domanda entro il perimetro ermeneutico di principio per come sin qui delineato, dal complessivo esame delle deduzioni e allegazioni sviluppate dagli attori, risulta evidente come gli stessi abbiano inteso dispiegare una azione ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005
- che, come noto, prevede che "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di
pagina 5 di 8 assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145" – e non, invece, un'azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 C.d.A. come invece sostenuto dagli attori nei propri scritti difensivi anche conclusivi.
La norma di cui all'art. 141 C.d.A. ha introdotto una novità rilevante, prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale egli era a bordo. Lo scopo del legislatore è quello, evidentemente, di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La riconducibilità della domanda attorea nell'alveo applicativo dell'art. 141 C.d.A. è palesata dalla narrazione fattuale veicolata dagli attori, i quali individuano la causa nel sinistro non già nella condotta di guida del vettore, quanto piuttosto in “cause imprecisate”, così dimostrando di voler prescindere dall'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo al conducente. Invero, tale ultima circostanza – ovverosia la mancata allegazione delle modalità del sinistro e, più nello specifico, di eventuali profili di colpa del vettore nella causazione dell'evento sinistroso – osta irrimediabilmente alla qualificazione della presente fattispecie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144
C.d.A., norme che, contrariamente a quanto accade con il meccanismo previsto dall'art. 141 C.d.A., presuppongono (in via logica, prima ancora che giuridica) un addebito di responsabilità, in chiave, quantomeno, di richiesta di relativo accertamento (Cass. 13/02/2013 n. 3296).
Ciò posto, la domanda attorea appare irrimediabilmente inammissibile quantomeno sotto due profili.
In primo luogo, come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la tutela “rafforzata” dicui all'art. 141 C.d.A. presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (cfr. Cass., Sez. Un., n.
pagina 6 di 8 35318 del 30.11.2022). Difatti, l'intero meccanismo disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno casualmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ebbene, le considerazioni che precedono, dalle quali il Tribunale non ritiene di doversi discostare, conducono ad una dichiarazione di inammissibilità della domanda attorea, essendo pacifico e non contestato che nel sinistro oggetto di causa sia stato coinvolto il solo veicolo condotto da , CP_3
con la conseguenza che non ricorrono, nel caso di specie, i requisiti richiesti dall'art. 141 C.d.A.
In secondo luogo, il meccanismo previsto dall'art. 141 del Codice Assicurazioni è attivabile solo ed esclusivamente da parte del soggetto che rivesta la qualifica di “terzo trasportato” (vd. Cass. civ. sez.
III sent. 16181/2015 e Cass. III sez. Ord. 16477/2017); i congiunti di una vittima di un sinistro stradale, sul veicolo in qualità di terzo trasportato, possono tuttalpiù chiedere il risarcimento ex art. 141 C.d.A. ma solo in qualità di eredi senza poter agire, in base a tale titolo, per i danni loro direttamente causati, ovvero quelli c.d. riflessi / di rimbalzo (cfr. Trib. Caltanissetta 2014 e Trib. Oristano sent. n. 564/2016).
Non è peraltro possibile procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di terzo trasportato, esclusa sulla base del dato letterale dell'art. 141 che, tanto nella sua intitolazione quanto nella sua previsione normativa, focalizza la propria portata semantica unicamente alla posizione del terzo trasportato, data anche la natura eccezionale e di stretta interpretazione della tutela ivi prevista in base alla quale è sempre coinvolto l'assicuratore del mezzo sul quale viaggia il terzo, indipendentemente da profili di responsabilità del suo assicurato (in deroga alla regola generale del risarcimento per colpa).
Nel caso di specie, gli attori, familiari del vettore e dei traportati, hanno, in tesi, erroneamente esercitato un diritto e un'azione diretta di risarcimento del danno chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, pur non essendo terzi trasportati. L'azione ex art. 141 è dunque inammissibile sotto questo ulteriore profilo. La tutela azionata ex art. 141 Codice delle Assicurazioni si riferisce, infatti, solo alla vittima “principale” del sinistro (terzo trasportato) in quanto per le “vittime secondarie” (genitori e altri parenti) il D. Lgs. 209/2005 prevede altre possibilità di tutela, quale quella prevista dall'art. 144 (azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del responsabile civile). Tale azione, tuttavia, per quanto detto, non risulta esperita nel presente giudizio, non essendo stato richiesto al Tribunale alcun accertamento in merito alla responsabilità del conducente nella verificazione dell'accaduto.
pagina 7 di 8 L'inammissibilità sotto il duplice profilo evidenziato della domanda attorea assorbe ogni ulteriore questione.
Le oscillazioni giurisprudenziali in merito a punti decisivi della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 23.05.2025
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