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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67805 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(MODENA (MO), 22/02/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI MARINO ROBERTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 01/03/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. PILICHI ANTONIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 19/07/2003 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nasceva la figlia (2003), esponeva che con sentenza Per_1
n. 251 del 2015 il Tribunale di Frosinone pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale alle condizioni ivi indicate in forza delle quali la figlia,
all'epoca minorenne, è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 400,00, onere di ambo le parti di contribuire al pagamento delle spese extra in ragione del 50% ciascuno, obbligo del ricorrente di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento per la stessa di euro
100,00 mensili;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con elisione dell'assegno di mantenimento per la moglie e conferma del pagamento diretto da parte del datore di lavoro del appartenente all'Arma dei Carabinieri. Pt_1 3
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 600,00 mensili e il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava i provvedimenti della separazione e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 16167/2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 17/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed essendo l'unica figlia comune delle parti, (2003), maggiorenne il Tribunale è Per_1
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti il mantenimento di e l'assegno divorzile chiesto dalla . Per_1 CP_1
In ordine a tale ultima domanda, mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle 4
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del 5
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 6
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso di specie il non ha affatto contestato che Pt_1
durante la vita matrimoniale la si sia dedicata alla famiglia e lo CP_1
abbia seguito nei numerosi spostamenti di sede di servizio in ragione della peculiarità del lavoro dal medesimo svolto (appartenente all'Arma dei
Carabinieri).
Dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria espletata è altresì emerso che successivamente alla separazione la si è trasferita a vivere da CP_1
a Roma ove attualmente conduce in locazione un immobile al CP_2
canone mensile di euro 800,00, ha frequentato un corso di 7
dermopigmentazione e allo stato svolge lavori di estetista tanto da aver aperto una partita IVA a gennaio 2024; la stessa inoltre è aiutata economicamente dalla madre e non ha proprietà immobiliari.
Il dal canto suo, divenuto padre di un'altra figlia nata a Pt_1
dicembre 2023, è percettore di uno stipendio pari a circa euro 2.080,00 su dodici mensilità, non ha proprietà immobiliari e abita unitamente alla seconda moglie e alla loro figlia in un immobile a per il quale CP_2
corrisponde il canone mensile di euro 450,00, non avendo, al pari della
, proprietà immobiliari. CP_1
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, tenuto conto della durata legale del matrimonio, pari a diciannove anni, valorizzata la componente assistenziale dell'assegno divorzile e considerato l'importo dell'assegno di mantenimento quale fissato in sede separativa, il collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge, a titolo di Pt_1
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo di euro
100,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Devono, inoltre, essere confermati i vigenti provvedimenti provvisori afferenti il mantenimento della figlia , come, peraltro, richiesto dallo Per_1
stesso atteso che la predetta non ha proseguito gli studi dopo aver Pt_1
conseguito il diploma e attualmente presta attività lavorativa, essendo così
divenuta parzialmente autonoma, circostanza pacifica e non contestata tra le parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. 8
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67805/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che il corrisponda alla Capraru, a titolo di assegno Pt_1
divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, la somma mensile di euro 100,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, fermo il versamento diretto di tale importo da parte del datore di lavoro del Ministero della Difesa;
Pt_2
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2022 (domanda della
), fermo il versamento diretto di tale importo da parte del datore di CP_1
lavoro del Religi – Ministero della Difesa;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo del Per_1
Tribunale di Roma del 17/12/2014;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67805 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(MODENA (MO), 22/02/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI MARINO ROBERTA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 01/03/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. PILICHI ANTONIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 19/07/2003 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nasceva la figlia (2003), esponeva che con sentenza Per_1
n. 251 del 2015 il Tribunale di Frosinone pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale alle condizioni ivi indicate in forza delle quali la figlia,
all'epoca minorenne, è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 400,00, onere di ambo le parti di contribuire al pagamento delle spese extra in ragione del 50% ciascuno, obbligo del ricorrente di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento per la stessa di euro
100,00 mensili;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con elisione dell'assegno di mantenimento per la moglie e conferma del pagamento diretto da parte del datore di lavoro del appartenente all'Arma dei Carabinieri. Pt_1 3
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 600,00 mensili e il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava i provvedimenti della separazione e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 16167/2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 17/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed essendo l'unica figlia comune delle parti, (2003), maggiorenne il Tribunale è Per_1
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti il mantenimento di e l'assegno divorzile chiesto dalla . Per_1 CP_1
In ordine a tale ultima domanda, mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle 4
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del 5
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 6
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso di specie il non ha affatto contestato che Pt_1
durante la vita matrimoniale la si sia dedicata alla famiglia e lo CP_1
abbia seguito nei numerosi spostamenti di sede di servizio in ragione della peculiarità del lavoro dal medesimo svolto (appartenente all'Arma dei
Carabinieri).
Dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria espletata è altresì emerso che successivamente alla separazione la si è trasferita a vivere da CP_1
a Roma ove attualmente conduce in locazione un immobile al CP_2
canone mensile di euro 800,00, ha frequentato un corso di 7
dermopigmentazione e allo stato svolge lavori di estetista tanto da aver aperto una partita IVA a gennaio 2024; la stessa inoltre è aiutata economicamente dalla madre e non ha proprietà immobiliari.
Il dal canto suo, divenuto padre di un'altra figlia nata a Pt_1
dicembre 2023, è percettore di uno stipendio pari a circa euro 2.080,00 su dodici mensilità, non ha proprietà immobiliari e abita unitamente alla seconda moglie e alla loro figlia in un immobile a per il quale CP_2
corrisponde il canone mensile di euro 450,00, non avendo, al pari della
, proprietà immobiliari. CP_1
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, tenuto conto della durata legale del matrimonio, pari a diciannove anni, valorizzata la componente assistenziale dell'assegno divorzile e considerato l'importo dell'assegno di mantenimento quale fissato in sede separativa, il collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge, a titolo di Pt_1
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo di euro
100,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Devono, inoltre, essere confermati i vigenti provvedimenti provvisori afferenti il mantenimento della figlia , come, peraltro, richiesto dallo Per_1
stesso atteso che la predetta non ha proseguito gli studi dopo aver Pt_1
conseguito il diploma e attualmente presta attività lavorativa, essendo così
divenuta parzialmente autonoma, circostanza pacifica e non contestata tra le parti.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. 8
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67805/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dispone che il corrisponda alla Capraru, a titolo di assegno Pt_1
divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, la somma mensile di euro 100,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, fermo il versamento diretto di tale importo da parte del datore di lavoro del Ministero della Difesa;
Pt_2
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2022 (domanda della
), fermo il versamento diretto di tale importo da parte del datore di CP_1
lavoro del Religi – Ministero della Difesa;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo del Per_1
Tribunale di Roma del 17/12/2014;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi