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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 12759/2023 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f.: ), elett.te dom.to alla RG AL DE ET
[...] P.IVA_1
18 ROMA presso lo studio dell'Avv. PASQUALINI FABIO (c.f.: ) dal C.F._1
quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), è rappr.to e difeso dall'Avv. D'ERCOLE STEFANO CP_1 P.IVA_2
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento a Bo- C.F._2 logna, Corte Isolani n. 8, presso lo studio dell'avv. Piero Salituro (C.F.: , in C.F._3
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“A) Voglia l'On. le Tribunale adito, dichiarare nulle o annulabili le fatture e i negozi giuri- dici richiamati ex adverso ex artt. 1418-1425 c.c. 3, comunque, per la violazione di legge ex art. 3
D.L. 115/2022 e ex artt. 1341 cc. e segg. Della società convenuta, in via subordinata, previo accer- tamento degli effettivi consumi di energia da parte di in p.l.r.p.t., de- Controparte_2
terrminare le reali somme di dare/avere tra le parti, con conseguente annullamento delle fatture pagate in eccesso e illegittimamente ex art. 3 D.L. 115/2022 ed ex art. 1341 c.c. e segg e condanna- re alla restituzione delle somme indebitamente riscosse;
Controparte_1
B) in ogni caso, respingere le domande riconvenzionalmente avanzate dalla società conve- nura per la loro totale infondatezza in fatto e in diritto.
Vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara
1
antistatario.
In via istruttoria, si chiede di amettere le istanze così come articolate nella memoria ex art.
1717 ter c.p.c. n. 2 e in particolare la C.T.U. per accertare i veri consumi elettrici e il dare-avere tra le parti alla luce dei prezzi applicabili secondo contratto e secondo legge".
L'opposta così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al D.I. 3599/2023 emesso in data
4.9.2023, in seno al procedimento n. RG. 11072\2023;
- nel merito, respingere l'opposizione avversaria in quanto manifestamente infondata, pre- testuosa e, comunque, non provata;
per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo il decreto in- giuntivo n. 3599/2023 emesso in data 4.9.2023, in seno al procedimento n. RG. 11072\2023 notifi- cato il 2.10.2023 e, comunque, condannare la
[...]
(P.I. ) al pagamento dell'importo Controparte_3 P.IVA_1
ingiunto, per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
1.
La società opponeva il Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 3599/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 4.9.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 11072/2023 promosso dalla società con il quale le era stato ingiun- Controparte_1 to il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 132.540,55 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'assenza di prova in ordine alla rilevazione dei con- sumi riportati nelle fatture azionate;
consumi che allegava essere stati aumentati in maniera illegit- tima da (precisamente, sosteneva che tali consumi fossero tre volte superiori al corrispondente CP_1
periodo pregresso) e come tali vietati ex art. 3 D.L. 115/2022 e, in ogni caso, ex artt. 1341 c.c. De- duceva pertanto che le fatture in questione dovevano essere ritenute nulle e/o inopponibili.
Contestava inoltre l'idoneità delle sole fatture a dare piena prova del credito in esse riporta- to.
1.1.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse disposta la revoca del decreto ingiuntivo oppo-
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sto e, in ogni caso, la risoluzione del contratto. Tale domanda veniva modificata e integrata in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. laddove l'opponente chiedeva che venissero dichiarate nulle o annullabile ex art. 1418 -125 c.c. o, comunque, per la violazione dell'art. 3 d.l. 115/2022 ex artt.
1341 c.c. e ss., le fatture azionate dall'opposta; in via subordinata chiedeva che venissero determi- nate le reali somme di dare/avere tra le parti, con conseguente annullamento delle fatture pagate in eccesso e illegittimamente ex art. 3 d.l. 115/2022 ed ex artt. 1341 c.c. e ss. e che l'opposta venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. In ogni caso, chiedeva che venis- sero respinte le domande riconvenzionalmente avanzate dalla opposta in quanto infondate in fatto e in diritto.
Dette domande venivano reiterate anche in sede di note conclusive.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale si opponeva alle avverse deduzioni.
[...]
In particolare, eccepiva l'estrema genericità e pretestuosità delle contestazioni sollevate dall'opponente rispetto alla prova del credito e alla vessatorietà delle clausole contrattuali. Deduce- va, infatti, che controparte aveva regolarmente sottoscritto il contratto e le condizioni ad esso alle- gate e che, con due comunicazioni avvenute il 12.8.2022 e il 29.12.2022, aveva richiesto rispetti- vamente l'invio delle fatture all'indirizzo mail (ciò che Email_1 CP_1 aveva proceduto a fare), e la rateizzazione di due fatture di valore complessivo superiore ad €
60.000,00.
Contestava altresì l'eccezione relativa alla eccessività dei consumi allegando che tutto quan- to fatturato derivava dalla rilevazione e validazione dei consumi effettuati dal distributore locale e comunicati alla stessa per la loro traduzione in corrispettivo monetario. CP_1
2.1.
L'opposta, pertanto, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzio- ne del decreto ingiuntivo;
in via principale, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto.
3.
Con ordinanza del 20.6.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo e, fatto esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente, veniva fisata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 3 maggio 2025 con concessione di termine alle parti fino al 2 maggio 2025 per il deposito di note conclusive, successivamente rinviata al 3 giungo 2025. Ad esito dell'udienza la causa veniva tratte-
3
nuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
***
4.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fase di opposizio- ne a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, bensì come “ordinario giu- dizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, se- condo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti co- stitutivi posti a fondamento della propria pretesa. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n.
5071/2009). Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo ido- neo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modifica- tivo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, nel caso di specie, è stata regolarmente raggiunta la prova del titolo posto a fonda- mento della pretesa creditoria di CP_1
L'opponente, infatti, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con che CP_1
anzi ha riconosciuto;
essa ha genericamente contestato la vessatorietà di alcune, non meglio precisa- te, “clausole che prevedono l'aumento del prezzo”.
a fronte di tale eccezione, ha prodotto il contratto di fornitura dell'energia elettrica e le CP_1
allegate condizioni, il tutto regolarmente timbrato e sottoscritto dalla opponente;
a pag. 8 delle con- dizioni generali di contratto, in particolare, è riportata, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la dupli- ce sottoscrizione e timbratura da parte della opponente, sicchè l'eccezione da quest'ultima sollevata non può che ritenersi infondata.
2.
Altresì infondata è l'ulteriore eccezione con cui la società ha contestato Parte_1
l'eccessivo ammontare dei consumi fatturati dall'opposta, deducendo che essi erano tre volte supe-
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riori al corrispondente periodo pregresso.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di consumi vige una pre- sunzione semplice di veridicità in conseguenza della quale in capo al fornitore sorge l'onere di pro- vare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione specifica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del
6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n.
18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante conta- tore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemen- te vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
Ebbene, nel rispetto del richiamato principio, nonostante la non specifica contestazione da parte del cliente, ha prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo Integrato comprovate CP_1 dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 7), documentazione sufficiente ad at- testare la corretta fornitura del servizio di energia elettrica e la conseguente regolarità della fattura- zione.
L'opponente, invece, ha ribadito la sua eccezione senza tuttavia produrre alcun documento, né dedurre alcun capitolo di prova orale idoneo a provare la lamentata sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli del richiamato “periodo pregresso”, del quale non è stata fornita alcuna evidenza che permetta di effettuare una comparazione con il periodo di fatturazione oggetto di cau- sa.
In assenza di qualsivoglia elemento di prova al riguardo, non può ritenersi rilevante la ri- chiesta di C.T.U. reiterata dall'opponente in sede di note conclusive. È noto, infatti, che “La consu- lenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di spe- cifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qua- lora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non prova- ti” (Cass. civ., ord. n. 30281 del 15.12.2017)
3.
Del tutto inconferenti sono poi le domande di risoluzione del contratto, nonchè quelle su-
5
bordinate di condanna della convenuta alla restituzione di asserite somme indebitamente riscosse, e di rigetto delle “domande riconvenzionalmente avanzate dalla opposta”.
3.1.
La domanda di risoluzione contrattuale è stata avanzata dall'opponente con l'atto di opposi- zione e non è stata ribadita nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., ove la stessa ha proceduto ad emendare le proprie richieste, confermate in sede di note conclusive.
Essa deve pertanto ritenersi rinunciata.
Ad ogni buon conto, occorre evidenziare che alcun grave inadempimento dell'obbligazione di fornitura dell'energia elettrica è mai stato specificamente allegato dall'opponente.
3.2.
Con riguardo, poi, alla domanda di restituzione delle somme indebitamente riscosse da CP_1
deve osservarsi che tale richiesta risulta completamente sfornita di qualsivoglia argomentazione, non essendo stato dedotto dall'opponente in maniera specifica e circostanziata alcun pagamento in eccesso in favore dell'opposta, nè quale sarebbe l'ammontare di dette somme indebite, né a quali periodi dovrebbero riferirsi.
L'estrema genericità della domanda e, altresì, delle deduzioni poste a suo fondamento (di fatto assenti) ne comportano, pertanto, il rigetto.
3.3.
Del pari inconferente è, da ultimo, la domanda con cui l'opponente ha chiesto il rigetto delle
“domande riconvenzionalmente avanzate dalla opposta”: a ben guardare, non ha sollevato al- CP_1
cuna domanda riconvenzionale, essendosi piuttosto limitata a chiedere il rigetto della opposizione e la condanna di al pagamento della somma ingiunta. Parte_1
4. Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decre- to ingiuntivo n. 3599/2023 confermato in ogni sua parte.
5. Con riferimento alle spese, è necessario osservare che il carattere pretestuoso e temerario dell'azione promossa dall'opponente, come emergente dalla estrema genericità e manifesta infonda- tezza delle argomentazioni poste alla base delle domande formulate (alcune di esse evidentemente inconferenti) del tutto prive di supporto probatorio, e comunque agevolmente smentite dal contenu- to della documentazione prodotta dall'opposta, rende evidente l'uso distorto (defatigante, disfun- zionale e dilatorio) dello strumento processuale.
9.1. Ciò costituisce obiettivo danno tanto per la opposta, che ha dovuto sopportare una in- giustificata dilazione della propria pretesa creditoria, tanto per la funzionalità del sistema giustizia, pretestuosamente attivato, sanzionabile quale abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con conseguente condanna dell'opponente a pagare: alla convenuta una somma che in via equitativa si
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quantifica in 1/4 delle spese di giudizio liquidate a favore della stessa;
alla cassa delle ammende, considerata la non complessità della vicenda giudiziaria e la sua esigua durata (processo instaurato a ottobre 2023), una somma di € 500,00.
9.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo sca- glione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e nel valo- re minimo per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società Controparte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 3599/2023 emesso dal Tribunale di Bologna
[...] in data 4.9.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 11072/2023 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la società a Controparte_4 pagare, in favore di le spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compenso, Controparte_1
oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
- visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna la società Controparte_5
a pagare in favore di la somma di € 2.285,50, oltre
[...] Controparte_1
interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo;
- visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna la società Controparte_5
a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 500,00.
[...]
Bologna, 20 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 12759/2023 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
(c.f.: ), elett.te dom.to alla RG AL DE ET
[...] P.IVA_1
18 ROMA presso lo studio dell'Avv. PASQUALINI FABIO (c.f.: ) dal C.F._1
quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), è rappr.to e difeso dall'Avv. D'ERCOLE STEFANO CP_1 P.IVA_2
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento a Bo- C.F._2 logna, Corte Isolani n. 8, presso lo studio dell'avv. Piero Salituro (C.F.: , in C.F._3
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“A) Voglia l'On. le Tribunale adito, dichiarare nulle o annulabili le fatture e i negozi giuri- dici richiamati ex adverso ex artt. 1418-1425 c.c. 3, comunque, per la violazione di legge ex art. 3
D.L. 115/2022 e ex artt. 1341 cc. e segg. Della società convenuta, in via subordinata, previo accer- tamento degli effettivi consumi di energia da parte di in p.l.r.p.t., de- Controparte_2
terrminare le reali somme di dare/avere tra le parti, con conseguente annullamento delle fatture pagate in eccesso e illegittimamente ex art. 3 D.L. 115/2022 ed ex art. 1341 c.c. e segg e condanna- re alla restituzione delle somme indebitamente riscosse;
Controparte_1
B) in ogni caso, respingere le domande riconvenzionalmente avanzate dalla società conve- nura per la loro totale infondatezza in fatto e in diritto.
Vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara
1
antistatario.
In via istruttoria, si chiede di amettere le istanze così come articolate nella memoria ex art.
1717 ter c.p.c. n. 2 e in particolare la C.T.U. per accertare i veri consumi elettrici e il dare-avere tra le parti alla luce dei prezzi applicabili secondo contratto e secondo legge".
L'opposta così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al D.I. 3599/2023 emesso in data
4.9.2023, in seno al procedimento n. RG. 11072\2023;
- nel merito, respingere l'opposizione avversaria in quanto manifestamente infondata, pre- testuosa e, comunque, non provata;
per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo il decreto in- giuntivo n. 3599/2023 emesso in data 4.9.2023, in seno al procedimento n. RG. 11072\2023 notifi- cato il 2.10.2023 e, comunque, condannare la
[...]
(P.I. ) al pagamento dell'importo Controparte_3 P.IVA_1
ingiunto, per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
1.
La società opponeva il Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 3599/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 4.9.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 11072/2023 promosso dalla società con il quale le era stato ingiun- Controparte_1 to il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 132.540,55 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'assenza di prova in ordine alla rilevazione dei con- sumi riportati nelle fatture azionate;
consumi che allegava essere stati aumentati in maniera illegit- tima da (precisamente, sosteneva che tali consumi fossero tre volte superiori al corrispondente CP_1
periodo pregresso) e come tali vietati ex art. 3 D.L. 115/2022 e, in ogni caso, ex artt. 1341 c.c. De- duceva pertanto che le fatture in questione dovevano essere ritenute nulle e/o inopponibili.
Contestava inoltre l'idoneità delle sole fatture a dare piena prova del credito in esse riporta- to.
1.1.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse disposta la revoca del decreto ingiuntivo oppo-
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sto e, in ogni caso, la risoluzione del contratto. Tale domanda veniva modificata e integrata in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. laddove l'opponente chiedeva che venissero dichiarate nulle o annullabile ex art. 1418 -125 c.c. o, comunque, per la violazione dell'art. 3 d.l. 115/2022 ex artt.
1341 c.c. e ss., le fatture azionate dall'opposta; in via subordinata chiedeva che venissero determi- nate le reali somme di dare/avere tra le parti, con conseguente annullamento delle fatture pagate in eccesso e illegittimamente ex art. 3 d.l. 115/2022 ed ex artt. 1341 c.c. e ss. e che l'opposta venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. In ogni caso, chiedeva che venis- sero respinte le domande riconvenzionalmente avanzate dalla opposta in quanto infondate in fatto e in diritto.
Dette domande venivano reiterate anche in sede di note conclusive.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1
la quale si opponeva alle avverse deduzioni.
[...]
In particolare, eccepiva l'estrema genericità e pretestuosità delle contestazioni sollevate dall'opponente rispetto alla prova del credito e alla vessatorietà delle clausole contrattuali. Deduce- va, infatti, che controparte aveva regolarmente sottoscritto il contratto e le condizioni ad esso alle- gate e che, con due comunicazioni avvenute il 12.8.2022 e il 29.12.2022, aveva richiesto rispetti- vamente l'invio delle fatture all'indirizzo mail (ciò che Email_1 CP_1 aveva proceduto a fare), e la rateizzazione di due fatture di valore complessivo superiore ad €
60.000,00.
Contestava altresì l'eccezione relativa alla eccessività dei consumi allegando che tutto quan- to fatturato derivava dalla rilevazione e validazione dei consumi effettuati dal distributore locale e comunicati alla stessa per la loro traduzione in corrispettivo monetario. CP_1
2.1.
L'opposta, pertanto, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzio- ne del decreto ingiuntivo;
in via principale, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto.
3.
Con ordinanza del 20.6.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo e, fatto esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente, veniva fisata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 3 maggio 2025 con concessione di termine alle parti fino al 2 maggio 2025 per il deposito di note conclusive, successivamente rinviata al 3 giungo 2025. Ad esito dell'udienza la causa veniva tratte-
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nuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fase di opposizio- ne a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, bensì come “ordinario giu- dizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, se- condo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti co- stitutivi posti a fondamento della propria pretesa. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n.
5071/2009). Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo ido- neo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modifica- tivo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, nel caso di specie, è stata regolarmente raggiunta la prova del titolo posto a fonda- mento della pretesa creditoria di CP_1
L'opponente, infatti, non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con che CP_1
anzi ha riconosciuto;
essa ha genericamente contestato la vessatorietà di alcune, non meglio precisa- te, “clausole che prevedono l'aumento del prezzo”.
a fronte di tale eccezione, ha prodotto il contratto di fornitura dell'energia elettrica e le CP_1
allegate condizioni, il tutto regolarmente timbrato e sottoscritto dalla opponente;
a pag. 8 delle con- dizioni generali di contratto, in particolare, è riportata, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la dupli- ce sottoscrizione e timbratura da parte della opponente, sicchè l'eccezione da quest'ultima sollevata non può che ritenersi infondata.
2.
Altresì infondata è l'ulteriore eccezione con cui la società ha contestato Parte_1
l'eccessivo ammontare dei consumi fatturati dall'opposta, deducendo che essi erano tre volte supe-
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riori al corrispondente periodo pregresso.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di consumi vige una pre- sunzione semplice di veridicità in conseguenza della quale in capo al fornitore sorge l'onere di pro- vare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione specifica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del
6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n.
18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante conta- tore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemen- te vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
Ebbene, nel rispetto del richiamato principio, nonostante la non specifica contestazione da parte del cliente, ha prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo Integrato comprovate CP_1 dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 7), documentazione sufficiente ad at- testare la corretta fornitura del servizio di energia elettrica e la conseguente regolarità della fattura- zione.
L'opponente, invece, ha ribadito la sua eccezione senza tuttavia produrre alcun documento, né dedurre alcun capitolo di prova orale idoneo a provare la lamentata sproporzione dei consumi fatturati rispetto a quelli del richiamato “periodo pregresso”, del quale non è stata fornita alcuna evidenza che permetta di effettuare una comparazione con il periodo di fatturazione oggetto di cau- sa.
In assenza di qualsivoglia elemento di prova al riguardo, non può ritenersi rilevante la ri- chiesta di C.T.U. reiterata dall'opponente in sede di note conclusive. È noto, infatti, che “La consu- lenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di spe- cifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qua- lora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non prova- ti” (Cass. civ., ord. n. 30281 del 15.12.2017)
3.
Del tutto inconferenti sono poi le domande di risoluzione del contratto, nonchè quelle su-
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bordinate di condanna della convenuta alla restituzione di asserite somme indebitamente riscosse, e di rigetto delle “domande riconvenzionalmente avanzate dalla opposta”.
3.1.
La domanda di risoluzione contrattuale è stata avanzata dall'opponente con l'atto di opposi- zione e non è stata ribadita nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., ove la stessa ha proceduto ad emendare le proprie richieste, confermate in sede di note conclusive.
Essa deve pertanto ritenersi rinunciata.
Ad ogni buon conto, occorre evidenziare che alcun grave inadempimento dell'obbligazione di fornitura dell'energia elettrica è mai stato specificamente allegato dall'opponente.
3.2.
Con riguardo, poi, alla domanda di restituzione delle somme indebitamente riscosse da CP_1
deve osservarsi che tale richiesta risulta completamente sfornita di qualsivoglia argomentazione, non essendo stato dedotto dall'opponente in maniera specifica e circostanziata alcun pagamento in eccesso in favore dell'opposta, nè quale sarebbe l'ammontare di dette somme indebite, né a quali periodi dovrebbero riferirsi.
L'estrema genericità della domanda e, altresì, delle deduzioni poste a suo fondamento (di fatto assenti) ne comportano, pertanto, il rigetto.
3.3.
Del pari inconferente è, da ultimo, la domanda con cui l'opponente ha chiesto il rigetto delle
“domande riconvenzionalmente avanzate dalla opposta”: a ben guardare, non ha sollevato al- CP_1
cuna domanda riconvenzionale, essendosi piuttosto limitata a chiedere il rigetto della opposizione e la condanna di al pagamento della somma ingiunta. Parte_1
4. Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decre- to ingiuntivo n. 3599/2023 confermato in ogni sua parte.
5. Con riferimento alle spese, è necessario osservare che il carattere pretestuoso e temerario dell'azione promossa dall'opponente, come emergente dalla estrema genericità e manifesta infonda- tezza delle argomentazioni poste alla base delle domande formulate (alcune di esse evidentemente inconferenti) del tutto prive di supporto probatorio, e comunque agevolmente smentite dal contenu- to della documentazione prodotta dall'opposta, rende evidente l'uso distorto (defatigante, disfun- zionale e dilatorio) dello strumento processuale.
9.1. Ciò costituisce obiettivo danno tanto per la opposta, che ha dovuto sopportare una in- giustificata dilazione della propria pretesa creditoria, tanto per la funzionalità del sistema giustizia, pretestuosamente attivato, sanzionabile quale abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con conseguente condanna dell'opponente a pagare: alla convenuta una somma che in via equitativa si
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quantifica in 1/4 delle spese di giudizio liquidate a favore della stessa;
alla cassa delle ammende, considerata la non complessità della vicenda giudiziaria e la sua esigua durata (processo instaurato a ottobre 2023), una somma di € 500,00.
9.2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo sca- glione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e nel valo- re minimo per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società Controparte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 3599/2023 emesso dal Tribunale di Bologna
[...] in data 4.9.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 11072/2023 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la società a Controparte_4 pagare, in favore di le spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compenso, Controparte_1
oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.;
- visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna la società Controparte_5
a pagare in favore di la somma di € 2.285,50, oltre
[...] Controparte_1
interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo;
- visto l'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna la società Controparte_5
a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 500,00.
[...]
Bologna, 20 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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