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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAMBIASE ENRICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEPRI MITIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti, oltre ad insistere nelle istanze istruttorie, precisavano le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
pagina 1 di 11 “ Piaccia al Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis e previa le declaratorie del caso in rito e merito, voglia:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Come di Busto Arsizio al N. 38 P. 1 anno 2019), con ogni conseguente provvedimento;
2) respingere la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) respingere tutte le domande di carattere economico formulate dalla SI , in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto;
4) dare atto dell'indipendenza economica dei coniugi e dichiarare che alcun contributo economico è dovuto;
5) con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Parte resistente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Busto Arsizio al n.
[...]
38 P.1 anno 2019);
Pronunciare l'addebito della separazione al signor ai sensi dell'art 151 Parte_1
C.C., comma 2;
Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere mensilmente alla SI Parte_1
a far tempo dalla domanda, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge più debole CP_1
economicamente, la somma di euro 2.000,00= o quella diversa che risultasse dovuta in esito agli accertamenti istruttori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
Condannare il signor al versamento a favore della SI dell'ulteriore Parte_1 CP_1 somma di euro 50.000,00=, o la diversa misura che sarà ritenuta equa al termine dell'istruttoria, per il danno morale subito a seguito di comportamenti illeciti del signor , palesemente Parte_1
incompatibili con il sano e normale andamento della vita di coppia ,ed il1 rispetto della dignità personale della convenuta.
- In ogni caso con vittoria delle spese processuali di causa, oltre alle spese generali e a tutte le successive occorrende”.
pagina 2 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I IGg.ri e contraevano matrimonio il 18.05.2019 in Busto Arsizio Parte_1 CP_1
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il adiva il Tribunale chiedendo pronunciarsi la Parte_1 separazione stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La si costituiva aderendo alla domanda di separazione, chiedendone però l'addebito al marito CP_1
per violazione del dovere di fedeltà e per condotte violente, con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificare in € 50.000.
Domandava, altresì, riconoscersi un assegno di mantenimento di € 2.000 al mese.
Il ricorrente si opponeva all'accoglimento di dette domande.
Esaurita l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò premesso, deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale e nell'adesione a tale domanda da parte della resistente. Peraltro le parti, di fatto, cessavano di convivere già nel 2023.
Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Tribunale che debbano essere accolte le domande di addebito e risarcimento (da liquidare, però, in misura inferiore a quanto richiesto) e che debba essere respinta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della CP_1
In relazione alla domanda di addebito, si premette che all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che il ricorrente abbia commesso ai danni della moglie almeno un episodio di violenza fisica. Si ricorda che le condotte violente nei confronti del coniuge, di per sé sole, “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (nella fattispecie di cui ci si occupa mancanti)1.
La Corte di legittimità ha più volte ribadito che “i comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”2.
Nel caso di specie, deve ritenersi dimostrato che fra maggio e giugno 2022 il marito colpiva la moglie con un rotolo di alluminio preso in cucina, procurandole un livido sul gluteo. Trattasi dell'unica circostanza per la quale vi è un riscontro ulteriore oltre alle dichiarazioni dei testi di parte resistente.
All'udienza del 19.2.2025 venivano escussi i testi di parte resistente, come da verbale che si ritrascrive limitatamente alle dichiarazioni dei testi:
“Sono e mi chiamo sono nato a [...] il [...]. Sono residente in [...]
Arsizio, in Via Pantelleria n. 7 bis. Svolgo la professione di infermiera. Conosco i signori perché sono miei vicini di casa, è capitato di frequentarli, in particolare che io e mio marito siamo andati a pranzo da loro. Lavorando su turni non è capitato spesso, l'ultima volta che sono stata a casa loro è stata a
Pasquetta 2022. Io e la SI siamo amiche da sempre, andavamo anche a scuola insieme alle medie. Frequento ancora la SI occasionalmente dato che siamo vicine di casa. Non ci vediamo tutti i giorni, dato che lavoro, ma se sono di riposo è capitato che trascorressimo la giornata insieme”.
Cap. 7: È vero che “gli episodi (di violenza) si fecero via più pesanti sino a giungere nell' ottobre
2021, a Senigallia quando il signor durante un pranzo si alzò di scatto dalla sedia Parte_1
scaraventò a terra la moglie e premette il suo viso con forza su pavimento per poi urlare alla stessa, che si era alzata e si trovava in prossimità del balcone: “Ora buttati giù! Perché non ti butti??”?
ADR: “Sì, lo so, perché mi aveva telefonato perché era molto spaventata perché il marito CP_1
l'aveva malmenata. L'aveva picchiata e le aveva intimato di buttarsi dal balcone. Lei era molto intimorita da questa situazione e io le ho detto che non era accettabile che il marito si comportasse cosi con lei”.
Cap. 8: È vero che “Un simile atto di violenza fu subito dalla SI nel maggio del 2022 a Busto
Arsizio quando, sempre senza alcun motivo, il marito si avvicinò brandendo un rotolo di alluminio preso in cucina ed inseguita la SI la colpisce con forza, procurandole un fortissimo dolore ed un livido sul gluteo destro. Non si recò al pronto soccorso per timore della reazione del marito che
l'aveva espressamente minacciata: ' Non sai cosa ti aspetta se parli' Queste le sue precise parole”?
ADR: “Io ricordo un aneddoto della Pasquetta dello stesso anno, alla quale eravamo stati invitati a casa loro. Quando lei gli ha chiesto se andassimo alla festa, lui è andato in escandescenze e voleva metterle le mani addosso, fortunatamente c'erano il fratello e mio marito che l'hanno calmato. Inoltre, 2Cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011, v. anche le più recenti Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017 e Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016 pagina 4 di 11 ricordo che in un'altra occasione lei è venuta a casa mia piangendo e mi aveva fatto vedere un livido che lui le aveva provocato con la carta stagnola sul gluteo”.
Cap. d (memorie ex art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c. dell'11.05.2024): È vero che “Durante la giornata di
Pasquetta 2022, alla presenza dei signori e il signor Testimone_1 Controparte_2
confessava di avere una relazione sentimentale con la SI , iniziata Parte_1 Parte_2 nel 2021 e in corso”?
ADR: “lui mi ha confessato di avere questa relazione, lui mi riferiva anche altre cose, di un'altra pensione che aveva in Cina e mi ha anche detto di avere quest'altra relazione al di fuori del matrimonio. Non so se la SI lo sapesse, ho visto la reazione della SI, ma non so se fosse dovuta al fatto che non fosse a conoscenza di questa relazione o che abbia reagito così al fatto che il marito lo raccontasse. Non ne abbiamo più discusso perché non mi sentivo di chiedere altro alla SI. Aggiungo che, invece, rispetto alla lite avvenuta in Senigallia io ho espresso il mio punto di vista dicendo che non avrei mai sopportato tutto questo”.
Su richiesta dell'avvocato di parte ricorrente aggiunge:
“Mi sono trasferita nella casa in Via Pantelleria nel 2020, poco dopo il matrimonio. Prima che mi trasferissi lì non avevo ripreso i rapporti con la IGnora dalle scuole medie, che avevano frequentato assieme, poi ci siamo riconosciute e abbiamo ripreso i rapporti”.
“Sono e mi chiamo , sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]
Busto Arsizio, Largo Giardino n.
1. Faccio il farmacista. Con la SI ho un rapporto di amicizia sincera e profonda, che risale all'adolescenza. Mi stette molto vicino quando nel 2009 persi mia mamma. Fu l'unica persona che mi è stata accanto. Frequento la SI occasionalmente, per i compleanni, feste, qualche ricorrenza. Non c'è una frequentazione regolare. Il signore l'ho conosciuto quando mi ha comunicato che si sarebbe sposata. L'ho frequentato poi in qualche occasione, CP_1 in qualche pizza di sera”.
Cap. 7: È vero che “gli episodi (di violenza) si fecero via più pesanti sino a giungere nell' ottobre
2021, a Senigallia quando il signor durante un pranzo si alzò di scatto dalla sedia Parte_1
scaraventò a terra la moglie e premette il suo viso con forza su pavimento per poi urlare alla stessa, che si era alzata e si trovava in prossimità del balcone: “Ora buttati giù! Perché non ti butti??”?
ADR: “Avendo questo rapporto di amicizia profonda con la SI sono venuto a conoscenza di molti episodi di violenza negli ultimi anni, tra cui questo. Sono venuto a conoscenza dell'episodio in vivavoce, praticamente in diretta. mi ha chiamato dicendomi che il marito l'aveva gettata in CP_1 terra spingendole con la testa sul pavimento. Sentivo il marito gridare “se dici ancora una parola ti faccio fuori”. Non è finita. andò fuori dal balcone e sentì lui gridare “perché non ti butti CP_1
pagina 5 di 11 giù!”. La SI in quell'occasione non mi chiese di avvisare la polizia. Io glielo chiesi, ma SI mi disse di no, perché non fare agitare ulteriormente il marito”.
Cap. 8: È vero che “Un simile atto di violenza fu subito dalla SI nel maggio del 2022 a Busto
Arsizio quando, sempre senza alcun motivo, il marito si avvicinò brandendo un rotolo di alluminio preso in cucina ed inseguita la SI la colpisce con forza, procurandole un fortissimo dolore ed un livido sul gluteo destro. Non si recò al pronto soccorso per timore della reazione del marito che
l'aveva espressamente minacciata: ' Non sai cosa ti aspetta se parli' Queste le sue precise parole”?
ADR: “Ricordo che nel maggio 2022 ci fu una lite tra la SI e il marito. Sono a conoscenza della lite perché proprio in quel periodo mi diede ospitalità mentre casa mia era in CP_1
ristrutturazione. La casa aveva pareti sottilissimi e ricordo in quella domenica di maggio che sentì delle grida e che implorava il marito di smetterla perché le stava facendo male. Sentivo anche CP_1 dei colpi secchi. Feci in tempo per vedere lei che usciva dall'abitazione in macchina. Ero preoccupato non solo per le violenze ma anche perché si stava mettendo alla guida in stato di forte agitazione. L'ho raggiunta e mi ha raccontato cosa è avvenuto e il risultato di quella lite, facendomi vedere il segno della percossa sul gluteo. Ero in casa loro da circa una settimana”.
L'avvocato di parte ricorrente chiede al teste di precisare quando il teste abbia raggiunto la IGnora.
“Preciso di essere uscito a cercare la SI e di averla trovata in un boschetto dopo circa quindici minuti, mezz'ora”.
Cap. d (memorie ex art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c. dell'11.05.2024): È vero che “Durante la giornata di
Pasquetta 2022, alla presenza dei signori e il signor Testimone_1 Controparte_2
confessava di avere una relazione sentimentale con la SI , iniziata Parte_1 Parte_2 nel 2021 e in corso”?
ADR: “ero con loro a Pasquetta del 2022, c'erano anche la IG.ra , il marito ed altre persone Tes_1 che non conosco. In quell'occasione si parlò un po' di tutto, la conversazione spaziava su vari temi, tra cui il fatto che percepisse due pensioni di cui una in Cina, del lavoro, dicendo di aver trovato lavoro alla e della relazione extraconiugale che intratteneva. La SI sapeva già della relazione da CP_3
un anno. Questa dichiarazione è stata fatta alla presenza di altre persone, tra cui la IG.ra , il Tes_1 marito e chi altro era lì presente. Mi ha fatto vedere anche le foto della SI”.
Il giudice chiede al teste di precisare perché riferisca della pensione, dato che non era oggetto di domanda.
ADR: “perché si è parlato anche di quello ed uno degli argomenti era proprio questo. L'ha introdotto proprio lui”.
pagina 6 di 11 I testi, quindi, confermavano la versione della Non si può, però, non rilevare che vi sono forti CP_1 dubbi sull'attendibilità dei testi. Entrambi, infatti, riferivano che il percepiva una pensione Parte_1
dalla Cina. Detta circostanza, di particolare interesse per la resistente, non formava però oggetto del capitolo né era pertinente con i temi trattati (violenza e infedeltà coniugale), nè venivano chiesti chiarimenti sul punto da parte del Giudice o dei legali.
Ancora, la teste era a conoscenza degli episodi dedotti dalla resistente. Stupisce, però, che a Tes_1 fronte di tale intimità fra la e la (diversamente, quest'ultima non avrebbe riferito Tes_1 CP_1
proprio alla gli episodi oggetto di giudizio), la teste e la non abbiano mai parlato in Tes_1 CP_1
separata sede dell'infedeltà del e che la dopo Pasquetta 2022, non abbia più Parte_1 Tes_1
pranzato dalla CP_1
Quanto al teste si deve necessariamente osservare che a gennaio 2024 in sede di SIT Tes_2 riportava diversamente ai Carabinieri l'episodio della percossa sul gluteo:
Dette circostanze inducono forti perplessità sull'attendibilità dei testi, tanto che veniva domandata l'archiviazione per entrambi i procedimenti penali.
L'episodio del domopak, però, emergeva non solo dalle dichiarazioni dei testi, bensì anche da quanto riferito dalla al PS di Senigallia a settembre 2022, cioè in un periodo in cui i coniugi avevano CP_1
ancora una relazione e una vita sessuale, tanto che la non voleva che si procedesse nei confronti CP_1
del marito e non si presentava dai Carabinieri per essere escussa (si veda la richiesta di archiviazione depositata nel procedimento n. 5924/22 RGNR mod. 21).
Più nel dettaglio, dagli atti del procedimento penale risulta che il 12.9.2022 la accedeva al PS di CP_1
Senigallia a seguito di una pratica sessuale che le aveva cagionato dolore al seno e nell'occasione riferiva di essere stata colpita alcune settimane prima sul gluteo dal marito. Al PS veniva effettivamente riscontrata iperemia cutanea regione gluteo.
Peraltro nel fascicolo n. 5924/22 RGNR mod. 21 veniva chiesta l'archiviazione non perché non risultava l'episodio in questione bensì in quanto:
pagina 7 di 11 Pertanto, anche nel presente giudizio, non possono ravvisarsi gli estremi del reato di maltrattamenti, mentre deve ritenersi dimostrato almeno un episodio di violenza fisica, con conseguente accoglimento della domanda di addebito (l'accoglimento della domanda di addebito rende superflua la verifica dell'avvenuto tradimento, considerato peraltro che non veniva proposta alcuna domanda risarcitoria per violazione del dovere di fedeltà. Rectius, a fondamento della domanda risarcitoria la allegava CP_1
che le amanti del marito avessero pubblicato dei messaggi di scherno, ma detti messaggi non venivano prodotti).
Deve, poi, essere accolta la domanda risarcitoria formulata dalla resistente, a fronte dell'episodio descritto, che deve essere liquidata in € 3.000.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato da giugno 2022 alla pubblicazione della presente sentenza.
Su detto importo devono, inoltre, essere riconosciuti gli interessi compensativi che dovranno essere calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla pronuncia. Da tale momento sino al saldo effettivo spettano gli interessi di mora nella misura legale.
Il danno non può essere liquidato nella misura richiesta dalla resistente atteso che, per le ragioni già esposte, può ritenersi provato solo l'episodio del domopak.
Si precisa che la domanda deve essere accolta nonostante all'udienza del 21.5.2024 fosse stato rilevato
“che, allo stato, la domanda risarcitoria è inammissibile per difetto di connessione forte”, in quanto l'art. 4573bis c.p.c., come modificato dal d.lgs. 164 del 31.10.2024 prevede l'applicabilità del rito famiglia alle domande risarcitoria del danno conseguente a violazioni dei doveri familiari. L'art. 7, comma 1, di detto d.lgs. prevede espressamente l'applicabilità di detta disposizione ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023 e, dunque, anche al presente.
Si osserva, inoltre, che il ricorrente non aveva eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria e, quando il Giudice ne rilevava la possibile inammissibilità, i termini per la formulazione delle istanze istruttorie e delle istanze a prova contraria erano già decorsi.
Deve, invece, essere respinta la domanda della resistente di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
pagina 8 di 11 Si premette che l'assegno di mantenimento è finalizzato a consentire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale nonostante la separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita.
Nel caso di specie, l'assegno di mantenimento non può essere riconosciuto considerate le condizioni complessive delle parti, per quanto era possibile accertare, attesa la scarsa trasparenza di entrambe, che deve essere presa in considerazione ex artt. 116 e 473bis.18 c.p.c.
In particolare, il risiede ad Oristano e risulta percepire una pensione mensile dagli USA di Parte_1
$ 1.923 (doc. 10) e dover sostenere un canone di locazione di € 600 (doc. 11).
Dichiarava di non essere proprietario di immobili, azioni, investimenti, polizze e negava di percepire una pensione in Cina, come sostenuto dalla resistente.
Quest'ultima evidenziava che il ricorrente era titolare anche di una carta di credito -diversa da quella che risultava dagli e/c del ricorrente - di cui riportava gli estremi sub doc. 19.
Si deve, però, rilevare che, come risulta anche dal doc. 19 della resistete, detta carta scadeva a gennaio
2021.
Quanto alla resistente, quest'ultima percepisce una pensione di € 343,66 ed è proprietaria esclusiva della casa ove risiede in via Pantelleria 11 a Busto Arsizio, con relativi accessori, di un'abitazione in
Senigallia, Strada Sesta di Cesario, 60 e di un monolocale a Milano in Viale Sabotino, oltre che di un mezzo di un altro immobile in Busto Arsizio cointestato con il sig. e di quote Tes_2
infinitesimali di altri immobili in Senigallia (9334/100000- doc. 4 del ricorrente).
Il 18.2.2025 la depositava una scrittura privata sottoscritta da lei e dal in data CP_1 Tes_2
28.7.2021 nella quale si dava atto che gli immobili intestati alla erano stati acquistati con fondi CP_1
del e, pertanto, pur essendo di proprietà della quest'ultima non poteva gestirli, Tes_2 CP_1
affittarli, alienarli fino al decesso del in quanto fino a detto momento sarebbero stati nel Tes_2
possesso del Tes_2
pagina 9 di 11 Non può tenersi conto di detta scrittura in quanto priva di data certa e prodotta oltre i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., previsti a pena di decadenza, posto che la domanda ha ad oggetto un diritto disponibile.
Peraltro dagli atti risulta che la frequentemente si recava e permaneva, da sola o con il marito, CP_1 nell'immobile di Senigallia.
A ciò si aggiunga che la resistente ha un conto corrente sul quale a fine 2024 risultavano presenti CP_4
€ 114.242 e dal quale emerge il pagamento di un canone per una cassetta di sicurezza di contenuto ignoto (doc. 24 della resistente). Risultano, poi, giroconti di assoluto rilievo provenienti dal conto cointestato con il anche in costanza di matrimonio, oltre a versamenti di assegni. Tes_2
Nel 2021 € 7.800 di giroconti ed € 5.178 di assegni. Per il 2023 mancano gli e/c nonostante l'ordine di esibizione. Nel 2024 risulta un giroconto di € 30.000.
La ha, inoltre, un conto cointestato con il sig. A gennaio 2022 il saldo era di € CP_1 Tes_2
282.000, a gennaio 2023 di € 207.000 e a dicembre 2023 di € 51.871. Nel primo trimestre del 2024 il conto veniva sostanzialmente svuotato, ma mancano gli e/c relativi a detto periodo.
Infine la resistente ha un conto Poste Pay dove le viene accreditata la pensione e che non è stato possibile esaminare, in quanto non prodotto nonostante l'ordine del GD.
Parte resistente all'udienza del 19.2.2025 dichiarava di non aver prodotto quanto richiesto a causa del furto subito il 5.6.2024. Non è, però, chiaro per quale ragione non abbia chiesto alle Poste l'estratto degli ultimi anni.
In detto contesto, non essendo possibile ricostruire esattamente il patrimonio ed il reddito della CP_1
a causa della scarsa trasparenza di quest'ultima, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento non può essere accolta, atteso che era onere della richiedente dimostrare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
*
Le spese di lite devono essere compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei IGg.ri e Parte_1 Controparte_1
coniugatisi il 18.05.2019 in Busto Arsizio (trascritto nel registro degli Atti si Matrimonio del
Come di Busto Arsizio al N. 38 P. 1 anno 2019), con addebito al ricorrente;
pagina 10 di 11 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente di € 3.000, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento danni;
4) rigetta le ulteriori domande;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 pagina 3 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAMBIASE ENRICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEPRI MITIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti, oltre ad insistere nelle istanze istruttorie, precisavano le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
pagina 1 di 11 “ Piaccia al Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis e previa le declaratorie del caso in rito e merito, voglia:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Come di Busto Arsizio al N. 38 P. 1 anno 2019), con ogni conseguente provvedimento;
2) respingere la domanda di addebito della separazione in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) respingere tutte le domande di carattere economico formulate dalla SI , in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto;
4) dare atto dell'indipendenza economica dei coniugi e dichiarare che alcun contributo economico è dovuto;
5) con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Parte resistente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Busto Arsizio al n.
[...]
38 P.1 anno 2019);
Pronunciare l'addebito della separazione al signor ai sensi dell'art 151 Parte_1
C.C., comma 2;
Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere mensilmente alla SI Parte_1
a far tempo dalla domanda, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge più debole CP_1
economicamente, la somma di euro 2.000,00= o quella diversa che risultasse dovuta in esito agli accertamenti istruttori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
Condannare il signor al versamento a favore della SI dell'ulteriore Parte_1 CP_1 somma di euro 50.000,00=, o la diversa misura che sarà ritenuta equa al termine dell'istruttoria, per il danno morale subito a seguito di comportamenti illeciti del signor , palesemente Parte_1
incompatibili con il sano e normale andamento della vita di coppia ,ed il1 rispetto della dignità personale della convenuta.
- In ogni caso con vittoria delle spese processuali di causa, oltre alle spese generali e a tutte le successive occorrende”.
pagina 2 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I IGg.ri e contraevano matrimonio il 18.05.2019 in Busto Arsizio Parte_1 CP_1
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il adiva il Tribunale chiedendo pronunciarsi la Parte_1 separazione stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
La si costituiva aderendo alla domanda di separazione, chiedendone però l'addebito al marito CP_1
per violazione del dovere di fedeltà e per condotte violente, con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale subito, da quantificare in € 50.000.
Domandava, altresì, riconoscersi un assegno di mantenimento di € 2.000 al mese.
Il ricorrente si opponeva all'accoglimento di dette domande.
Esaurita l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò premesso, deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale e nell'adesione a tale domanda da parte della resistente. Peraltro le parti, di fatto, cessavano di convivere già nel 2023.
Quanto alle ulteriori domande, ritiene il Tribunale che debbano essere accolte le domande di addebito e risarcimento (da liquidare, però, in misura inferiore a quanto richiesto) e che debba essere respinta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della CP_1
In relazione alla domanda di addebito, si premette che all'esito dell'istruttoria deve ritenersi che il ricorrente abbia commesso ai danni della moglie almeno un episodio di violenza fisica. Si ricorda che le condotte violente nei confronti del coniuge, di per sé sole, “costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (nella fattispecie di cui ci si occupa mancanti)1.
La Corte di legittimità ha più volte ribadito che “i comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”2.
Nel caso di specie, deve ritenersi dimostrato che fra maggio e giugno 2022 il marito colpiva la moglie con un rotolo di alluminio preso in cucina, procurandole un livido sul gluteo. Trattasi dell'unica circostanza per la quale vi è un riscontro ulteriore oltre alle dichiarazioni dei testi di parte resistente.
All'udienza del 19.2.2025 venivano escussi i testi di parte resistente, come da verbale che si ritrascrive limitatamente alle dichiarazioni dei testi:
“Sono e mi chiamo sono nato a [...] il [...]. Sono residente in [...]
Arsizio, in Via Pantelleria n. 7 bis. Svolgo la professione di infermiera. Conosco i signori perché sono miei vicini di casa, è capitato di frequentarli, in particolare che io e mio marito siamo andati a pranzo da loro. Lavorando su turni non è capitato spesso, l'ultima volta che sono stata a casa loro è stata a
Pasquetta 2022. Io e la SI siamo amiche da sempre, andavamo anche a scuola insieme alle medie. Frequento ancora la SI occasionalmente dato che siamo vicine di casa. Non ci vediamo tutti i giorni, dato che lavoro, ma se sono di riposo è capitato che trascorressimo la giornata insieme”.
Cap. 7: È vero che “gli episodi (di violenza) si fecero via più pesanti sino a giungere nell' ottobre
2021, a Senigallia quando il signor durante un pranzo si alzò di scatto dalla sedia Parte_1
scaraventò a terra la moglie e premette il suo viso con forza su pavimento per poi urlare alla stessa, che si era alzata e si trovava in prossimità del balcone: “Ora buttati giù! Perché non ti butti??”?
ADR: “Sì, lo so, perché mi aveva telefonato perché era molto spaventata perché il marito CP_1
l'aveva malmenata. L'aveva picchiata e le aveva intimato di buttarsi dal balcone. Lei era molto intimorita da questa situazione e io le ho detto che non era accettabile che il marito si comportasse cosi con lei”.
Cap. 8: È vero che “Un simile atto di violenza fu subito dalla SI nel maggio del 2022 a Busto
Arsizio quando, sempre senza alcun motivo, il marito si avvicinò brandendo un rotolo di alluminio preso in cucina ed inseguita la SI la colpisce con forza, procurandole un fortissimo dolore ed un livido sul gluteo destro. Non si recò al pronto soccorso per timore della reazione del marito che
l'aveva espressamente minacciata: ' Non sai cosa ti aspetta se parli' Queste le sue precise parole”?
ADR: “Io ricordo un aneddoto della Pasquetta dello stesso anno, alla quale eravamo stati invitati a casa loro. Quando lei gli ha chiesto se andassimo alla festa, lui è andato in escandescenze e voleva metterle le mani addosso, fortunatamente c'erano il fratello e mio marito che l'hanno calmato. Inoltre, 2Cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011, v. anche le più recenti Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017 e Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016 pagina 4 di 11 ricordo che in un'altra occasione lei è venuta a casa mia piangendo e mi aveva fatto vedere un livido che lui le aveva provocato con la carta stagnola sul gluteo”.
Cap. d (memorie ex art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c. dell'11.05.2024): È vero che “Durante la giornata di
Pasquetta 2022, alla presenza dei signori e il signor Testimone_1 Controparte_2
confessava di avere una relazione sentimentale con la SI , iniziata Parte_1 Parte_2 nel 2021 e in corso”?
ADR: “lui mi ha confessato di avere questa relazione, lui mi riferiva anche altre cose, di un'altra pensione che aveva in Cina e mi ha anche detto di avere quest'altra relazione al di fuori del matrimonio. Non so se la SI lo sapesse, ho visto la reazione della SI, ma non so se fosse dovuta al fatto che non fosse a conoscenza di questa relazione o che abbia reagito così al fatto che il marito lo raccontasse. Non ne abbiamo più discusso perché non mi sentivo di chiedere altro alla SI. Aggiungo che, invece, rispetto alla lite avvenuta in Senigallia io ho espresso il mio punto di vista dicendo che non avrei mai sopportato tutto questo”.
Su richiesta dell'avvocato di parte ricorrente aggiunge:
“Mi sono trasferita nella casa in Via Pantelleria nel 2020, poco dopo il matrimonio. Prima che mi trasferissi lì non avevo ripreso i rapporti con la IGnora dalle scuole medie, che avevano frequentato assieme, poi ci siamo riconosciute e abbiamo ripreso i rapporti”.
“Sono e mi chiamo , sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]
Busto Arsizio, Largo Giardino n.
1. Faccio il farmacista. Con la SI ho un rapporto di amicizia sincera e profonda, che risale all'adolescenza. Mi stette molto vicino quando nel 2009 persi mia mamma. Fu l'unica persona che mi è stata accanto. Frequento la SI occasionalmente, per i compleanni, feste, qualche ricorrenza. Non c'è una frequentazione regolare. Il signore l'ho conosciuto quando mi ha comunicato che si sarebbe sposata. L'ho frequentato poi in qualche occasione, CP_1 in qualche pizza di sera”.
Cap. 7: È vero che “gli episodi (di violenza) si fecero via più pesanti sino a giungere nell' ottobre
2021, a Senigallia quando il signor durante un pranzo si alzò di scatto dalla sedia Parte_1
scaraventò a terra la moglie e premette il suo viso con forza su pavimento per poi urlare alla stessa, che si era alzata e si trovava in prossimità del balcone: “Ora buttati giù! Perché non ti butti??”?
ADR: “Avendo questo rapporto di amicizia profonda con la SI sono venuto a conoscenza di molti episodi di violenza negli ultimi anni, tra cui questo. Sono venuto a conoscenza dell'episodio in vivavoce, praticamente in diretta. mi ha chiamato dicendomi che il marito l'aveva gettata in CP_1 terra spingendole con la testa sul pavimento. Sentivo il marito gridare “se dici ancora una parola ti faccio fuori”. Non è finita. andò fuori dal balcone e sentì lui gridare “perché non ti butti CP_1
pagina 5 di 11 giù!”. La SI in quell'occasione non mi chiese di avvisare la polizia. Io glielo chiesi, ma SI mi disse di no, perché non fare agitare ulteriormente il marito”.
Cap. 8: È vero che “Un simile atto di violenza fu subito dalla SI nel maggio del 2022 a Busto
Arsizio quando, sempre senza alcun motivo, il marito si avvicinò brandendo un rotolo di alluminio preso in cucina ed inseguita la SI la colpisce con forza, procurandole un fortissimo dolore ed un livido sul gluteo destro. Non si recò al pronto soccorso per timore della reazione del marito che
l'aveva espressamente minacciata: ' Non sai cosa ti aspetta se parli' Queste le sue precise parole”?
ADR: “Ricordo che nel maggio 2022 ci fu una lite tra la SI e il marito. Sono a conoscenza della lite perché proprio in quel periodo mi diede ospitalità mentre casa mia era in CP_1
ristrutturazione. La casa aveva pareti sottilissimi e ricordo in quella domenica di maggio che sentì delle grida e che implorava il marito di smetterla perché le stava facendo male. Sentivo anche CP_1 dei colpi secchi. Feci in tempo per vedere lei che usciva dall'abitazione in macchina. Ero preoccupato non solo per le violenze ma anche perché si stava mettendo alla guida in stato di forte agitazione. L'ho raggiunta e mi ha raccontato cosa è avvenuto e il risultato di quella lite, facendomi vedere il segno della percossa sul gluteo. Ero in casa loro da circa una settimana”.
L'avvocato di parte ricorrente chiede al teste di precisare quando il teste abbia raggiunto la IGnora.
“Preciso di essere uscito a cercare la SI e di averla trovata in un boschetto dopo circa quindici minuti, mezz'ora”.
Cap. d (memorie ex art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c. dell'11.05.2024): È vero che “Durante la giornata di
Pasquetta 2022, alla presenza dei signori e il signor Testimone_1 Controparte_2
confessava di avere una relazione sentimentale con la SI , iniziata Parte_1 Parte_2 nel 2021 e in corso”?
ADR: “ero con loro a Pasquetta del 2022, c'erano anche la IG.ra , il marito ed altre persone Tes_1 che non conosco. In quell'occasione si parlò un po' di tutto, la conversazione spaziava su vari temi, tra cui il fatto che percepisse due pensioni di cui una in Cina, del lavoro, dicendo di aver trovato lavoro alla e della relazione extraconiugale che intratteneva. La SI sapeva già della relazione da CP_3
un anno. Questa dichiarazione è stata fatta alla presenza di altre persone, tra cui la IG.ra , il Tes_1 marito e chi altro era lì presente. Mi ha fatto vedere anche le foto della SI”.
Il giudice chiede al teste di precisare perché riferisca della pensione, dato che non era oggetto di domanda.
ADR: “perché si è parlato anche di quello ed uno degli argomenti era proprio questo. L'ha introdotto proprio lui”.
pagina 6 di 11 I testi, quindi, confermavano la versione della Non si può, però, non rilevare che vi sono forti CP_1 dubbi sull'attendibilità dei testi. Entrambi, infatti, riferivano che il percepiva una pensione Parte_1
dalla Cina. Detta circostanza, di particolare interesse per la resistente, non formava però oggetto del capitolo né era pertinente con i temi trattati (violenza e infedeltà coniugale), nè venivano chiesti chiarimenti sul punto da parte del Giudice o dei legali.
Ancora, la teste era a conoscenza degli episodi dedotti dalla resistente. Stupisce, però, che a Tes_1 fronte di tale intimità fra la e la (diversamente, quest'ultima non avrebbe riferito Tes_1 CP_1
proprio alla gli episodi oggetto di giudizio), la teste e la non abbiano mai parlato in Tes_1 CP_1
separata sede dell'infedeltà del e che la dopo Pasquetta 2022, non abbia più Parte_1 Tes_1
pranzato dalla CP_1
Quanto al teste si deve necessariamente osservare che a gennaio 2024 in sede di SIT Tes_2 riportava diversamente ai Carabinieri l'episodio della percossa sul gluteo:
Dette circostanze inducono forti perplessità sull'attendibilità dei testi, tanto che veniva domandata l'archiviazione per entrambi i procedimenti penali.
L'episodio del domopak, però, emergeva non solo dalle dichiarazioni dei testi, bensì anche da quanto riferito dalla al PS di Senigallia a settembre 2022, cioè in un periodo in cui i coniugi avevano CP_1
ancora una relazione e una vita sessuale, tanto che la non voleva che si procedesse nei confronti CP_1
del marito e non si presentava dai Carabinieri per essere escussa (si veda la richiesta di archiviazione depositata nel procedimento n. 5924/22 RGNR mod. 21).
Più nel dettaglio, dagli atti del procedimento penale risulta che il 12.9.2022 la accedeva al PS di CP_1
Senigallia a seguito di una pratica sessuale che le aveva cagionato dolore al seno e nell'occasione riferiva di essere stata colpita alcune settimane prima sul gluteo dal marito. Al PS veniva effettivamente riscontrata iperemia cutanea regione gluteo.
Peraltro nel fascicolo n. 5924/22 RGNR mod. 21 veniva chiesta l'archiviazione non perché non risultava l'episodio in questione bensì in quanto:
pagina 7 di 11 Pertanto, anche nel presente giudizio, non possono ravvisarsi gli estremi del reato di maltrattamenti, mentre deve ritenersi dimostrato almeno un episodio di violenza fisica, con conseguente accoglimento della domanda di addebito (l'accoglimento della domanda di addebito rende superflua la verifica dell'avvenuto tradimento, considerato peraltro che non veniva proposta alcuna domanda risarcitoria per violazione del dovere di fedeltà. Rectius, a fondamento della domanda risarcitoria la allegava CP_1
che le amanti del marito avessero pubblicato dei messaggi di scherno, ma detti messaggi non venivano prodotti).
Deve, poi, essere accolta la domanda risarcitoria formulata dalla resistente, a fronte dell'episodio descritto, che deve essere liquidata in € 3.000.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato da giugno 2022 alla pubblicazione della presente sentenza.
Su detto importo devono, inoltre, essere riconosciuti gli interessi compensativi che dovranno essere calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla pronuncia. Da tale momento sino al saldo effettivo spettano gli interessi di mora nella misura legale.
Il danno non può essere liquidato nella misura richiesta dalla resistente atteso che, per le ragioni già esposte, può ritenersi provato solo l'episodio del domopak.
Si precisa che la domanda deve essere accolta nonostante all'udienza del 21.5.2024 fosse stato rilevato
“che, allo stato, la domanda risarcitoria è inammissibile per difetto di connessione forte”, in quanto l'art. 4573bis c.p.c., come modificato dal d.lgs. 164 del 31.10.2024 prevede l'applicabilità del rito famiglia alle domande risarcitoria del danno conseguente a violazioni dei doveri familiari. L'art. 7, comma 1, di detto d.lgs. prevede espressamente l'applicabilità di detta disposizione ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023 e, dunque, anche al presente.
Si osserva, inoltre, che il ricorrente non aveva eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria e, quando il Giudice ne rilevava la possibile inammissibilità, i termini per la formulazione delle istanze istruttorie e delle istanze a prova contraria erano già decorsi.
Deve, invece, essere respinta la domanda della resistente di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
pagina 8 di 11 Si premette che l'assegno di mantenimento è finalizzato a consentire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale nonostante la separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita.
Nel caso di specie, l'assegno di mantenimento non può essere riconosciuto considerate le condizioni complessive delle parti, per quanto era possibile accertare, attesa la scarsa trasparenza di entrambe, che deve essere presa in considerazione ex artt. 116 e 473bis.18 c.p.c.
In particolare, il risiede ad Oristano e risulta percepire una pensione mensile dagli USA di Parte_1
$ 1.923 (doc. 10) e dover sostenere un canone di locazione di € 600 (doc. 11).
Dichiarava di non essere proprietario di immobili, azioni, investimenti, polizze e negava di percepire una pensione in Cina, come sostenuto dalla resistente.
Quest'ultima evidenziava che il ricorrente era titolare anche di una carta di credito -diversa da quella che risultava dagli e/c del ricorrente - di cui riportava gli estremi sub doc. 19.
Si deve, però, rilevare che, come risulta anche dal doc. 19 della resistete, detta carta scadeva a gennaio
2021.
Quanto alla resistente, quest'ultima percepisce una pensione di € 343,66 ed è proprietaria esclusiva della casa ove risiede in via Pantelleria 11 a Busto Arsizio, con relativi accessori, di un'abitazione in
Senigallia, Strada Sesta di Cesario, 60 e di un monolocale a Milano in Viale Sabotino, oltre che di un mezzo di un altro immobile in Busto Arsizio cointestato con il sig. e di quote Tes_2
infinitesimali di altri immobili in Senigallia (9334/100000- doc. 4 del ricorrente).
Il 18.2.2025 la depositava una scrittura privata sottoscritta da lei e dal in data CP_1 Tes_2
28.7.2021 nella quale si dava atto che gli immobili intestati alla erano stati acquistati con fondi CP_1
del e, pertanto, pur essendo di proprietà della quest'ultima non poteva gestirli, Tes_2 CP_1
affittarli, alienarli fino al decesso del in quanto fino a detto momento sarebbero stati nel Tes_2
possesso del Tes_2
pagina 9 di 11 Non può tenersi conto di detta scrittura in quanto priva di data certa e prodotta oltre i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., previsti a pena di decadenza, posto che la domanda ha ad oggetto un diritto disponibile.
Peraltro dagli atti risulta che la frequentemente si recava e permaneva, da sola o con il marito, CP_1 nell'immobile di Senigallia.
A ciò si aggiunga che la resistente ha un conto corrente sul quale a fine 2024 risultavano presenti CP_4
€ 114.242 e dal quale emerge il pagamento di un canone per una cassetta di sicurezza di contenuto ignoto (doc. 24 della resistente). Risultano, poi, giroconti di assoluto rilievo provenienti dal conto cointestato con il anche in costanza di matrimonio, oltre a versamenti di assegni. Tes_2
Nel 2021 € 7.800 di giroconti ed € 5.178 di assegni. Per il 2023 mancano gli e/c nonostante l'ordine di esibizione. Nel 2024 risulta un giroconto di € 30.000.
La ha, inoltre, un conto cointestato con il sig. A gennaio 2022 il saldo era di € CP_1 Tes_2
282.000, a gennaio 2023 di € 207.000 e a dicembre 2023 di € 51.871. Nel primo trimestre del 2024 il conto veniva sostanzialmente svuotato, ma mancano gli e/c relativi a detto periodo.
Infine la resistente ha un conto Poste Pay dove le viene accreditata la pensione e che non è stato possibile esaminare, in quanto non prodotto nonostante l'ordine del GD.
Parte resistente all'udienza del 19.2.2025 dichiarava di non aver prodotto quanto richiesto a causa del furto subito il 5.6.2024. Non è, però, chiaro per quale ragione non abbia chiesto alle Poste l'estratto degli ultimi anni.
In detto contesto, non essendo possibile ricostruire esattamente il patrimonio ed il reddito della CP_1
a causa della scarsa trasparenza di quest'ultima, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento non può essere accolta, atteso che era onere della richiedente dimostrare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
*
Le spese di lite devono essere compensate attesa la reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei IGg.ri e Parte_1 Controparte_1
coniugatisi il 18.05.2019 in Busto Arsizio (trascritto nel registro degli Atti si Matrimonio del
Come di Busto Arsizio al N. 38 P. 1 anno 2019), con addebito al ricorrente;
pagina 10 di 11 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente di € 3.000, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento danni;
4) rigetta le ulteriori domande;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 pagina 3 di 11