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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ROBERTO, Presidente
NO GA, OR
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cologno Monzese - Via Mazzini, 9 20093 Cologno Monzese MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3021/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2521 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2501/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 3021/2024, ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento TARI per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e complessivi euro 8.042,00 emesso dal comune di Cologno Monzese a seguito dell'omessa denuncia di cui all'art. 1, comma 684 della legge 147/2013.
La Corte di primo grado ha ritenuto che l'avviso impugnato è stato tempestivamente notificato, stante che il Comune ha provveduto agli adempimenti necessari per la notifica in data 19 dicembre 2023. La Corte ha anche ritenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione, con l'indicazione dei motivi specifici per ottenere l'esenzione dall'imposta TARI, legittima il Comune al recupero dell'omesso versamento dell'imposta dovuta, non potendosi prendere in considerazione la perizia postumamente effettuata.
Condanna alle spese di euro 2.200,00 oltre oneri di legge.
Il contribuente ha eccepito che i giudici di primo grado avrebbero erroneamente dato applicazione al principio dello sdoppiamento dei termini di notifica, non applicabile in caso di notifica eseguita a mezzo di messo comunale. Il contribuente ha eccepito, poi, che i locali adibiti a palestra sarebbero esentati per prassi consolidata conforme alla legge, che prevede l'esenzione per le aree in cui non si producono rifiuti solidi urbani. Il contribuente ha, anche, eccepito essere provato il diritto all'esenzione dalla perizia versata in atti e ha domandato, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Il comune di Cologno Monzese controdeduce che gli accertamenti sarebbero tempestivi considerando la data in cui il contribuente avrebbe dovuto assolvere all'obbligo dichiarativo e, comunque, avuto riguardo alla scissione dei termini di notificazione e alla sospensione dei termini di cui all'art. 67 del dl 18/2020. Il
Comune controdeduce, poi, che l'inassolvimento dell'obbligo dichiarativo comporterebbe l'inapplicabilità della pretesa esenzione, ricadendo sul contribuente l'onere di provarne il presupposto. Il Comune domanda, in conclusione, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Con memoria successiva il contribuente ha argomentato che le superfici tassate non assoggettabili all'imposta per carenza del presupposto oggettivo e non per applicazione di un regime agevolativo, restando di conseguenza sua facoltà dimostrarne l'uso per attività sportive.
Il Comune ha poi ribadito i propri motivi con successiva memoria, senza nulla aggiungere al contenuto delle proprie deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla tempestività dell'accertamento, deve rilevarsi che la Corte di legittimità ha riaffermato, ancora con l'ordinanza 12390/2025, Il principio statuito con la sentenza Cass. SS.UU. n.
40543/2021, secondo cui: < notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, così che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.)>>.
Atteso che, a norma dell'art. 1, comma 684, della l. 147/2013, la dichiarazione ai fini TARI deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, la notifica eseguita sulla base della trasmissione ai messi del comune di Fino Mornasco in data
14/12/2023 è stata regolarmente effettuata, per tutte le annualità accertate, nel termine di decadenza quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006.
Per il resto, il contribuente eccepisce che il computo del detto termine andrebbe stabilito con riferimento alla data di inizio della detenzione dell'immobile, senza però provare né la data di inizio della locazione, né l'assolvimento del conseguente obbligo dichiarativo.
Nel merito della controversia, il contribuente fonda la pretesa di esenzione sulla circostanza che l'immobile di cui è causa sarebbe improduttivo di rifiuti solidi urbani in quanto adibito a palestra.
Il Collegio osserva preliminarmente che le ipotesi di esenzione o riduzioni tariffarie per i contribuenti soggetti alla TA sono previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge 147/2013. Il primo prevede che i comuni possano prevedere con proprio regolamento riduzioni tariffarie o esenzioni dall'imposta nei seguenti casi: a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti. Il secondo prevede che i comuni, previa previsione della copertura finanziaria, possano prevedere ulteriori riduzioni o agevolazioni.
Il Collegio osserva ulteriormente che, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, come nell'ordinanza SC 11130/2021, << Questa Corte ha più volte affermato che alla TA sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la RS e la TIA
(cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019)>>, l'onere della prova del diritto ad usufruire delle dette riduzioni e esenzioni è regolato dall'art. 62 del D.Lgs. 507/93 nei seguenti termini: <
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione>>.
Pacifico che, oltre che provare il presupposto per l'esenzione, il contribuente deve, preliminarmente, dichiarare il proprio diritto ad ottenerne il riconoscimento, il Collegio rileva che, come sopra osservato, il contribuente non ha allegato alcuna prova dell'assolvimento dell'obbligo dichiarativo.
Non avendo il contribuente dichiarato il proprio diritto all'esenzione, non vi è stata possibilità per il
Comune di controllare la sussistenza dei presupposti di legge. Tale mancanza non può peraltro ritenersi colmata dalla presentazione della perizia versata in atti.
A riguardo, occorre ancora osservare che l'inapplicabilità del tributo, pur nei casi in cui derivi dall'uso dell'immobile, è pur sempre condizionata dall'assolvimento dell'obbligo dichiarativo e alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo dell'immobile, dimostrazione che manca anche tenendo conto della perizia di parte.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 2.400,00 oltre accessori di legge
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ROBERTO, Presidente
NO GA, OR
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cologno Monzese - Via Mazzini, 9 20093 Cologno Monzese MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3021/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 08/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2521 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2501/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 3021/2024, ha respinto il ricorso di Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento TARI per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e complessivi euro 8.042,00 emesso dal comune di Cologno Monzese a seguito dell'omessa denuncia di cui all'art. 1, comma 684 della legge 147/2013.
La Corte di primo grado ha ritenuto che l'avviso impugnato è stato tempestivamente notificato, stante che il Comune ha provveduto agli adempimenti necessari per la notifica in data 19 dicembre 2023. La Corte ha anche ritenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione, con l'indicazione dei motivi specifici per ottenere l'esenzione dall'imposta TARI, legittima il Comune al recupero dell'omesso versamento dell'imposta dovuta, non potendosi prendere in considerazione la perizia postumamente effettuata.
Condanna alle spese di euro 2.200,00 oltre oneri di legge.
Il contribuente ha eccepito che i giudici di primo grado avrebbero erroneamente dato applicazione al principio dello sdoppiamento dei termini di notifica, non applicabile in caso di notifica eseguita a mezzo di messo comunale. Il contribuente ha eccepito, poi, che i locali adibiti a palestra sarebbero esentati per prassi consolidata conforme alla legge, che prevede l'esenzione per le aree in cui non si producono rifiuti solidi urbani. Il contribuente ha, anche, eccepito essere provato il diritto all'esenzione dalla perizia versata in atti e ha domandato, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Il comune di Cologno Monzese controdeduce che gli accertamenti sarebbero tempestivi considerando la data in cui il contribuente avrebbe dovuto assolvere all'obbligo dichiarativo e, comunque, avuto riguardo alla scissione dei termini di notificazione e alla sospensione dei termini di cui all'art. 67 del dl 18/2020. Il
Comune controdeduce, poi, che l'inassolvimento dell'obbligo dichiarativo comporterebbe l'inapplicabilità della pretesa esenzione, ricadendo sul contribuente l'onere di provarne il presupposto. Il Comune domanda, in conclusione, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Con memoria successiva il contribuente ha argomentato che le superfici tassate non assoggettabili all'imposta per carenza del presupposto oggettivo e non per applicazione di un regime agevolativo, restando di conseguenza sua facoltà dimostrarne l'uso per attività sportive.
Il Comune ha poi ribadito i propri motivi con successiva memoria, senza nulla aggiungere al contenuto delle proprie deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla tempestività dell'accertamento, deve rilevarsi che la Corte di legittimità ha riaffermato, ancora con l'ordinanza 12390/2025, Il principio statuito con la sentenza Cass. SS.UU. n.
40543/2021, secondo cui: < notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, così che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.)>>.
Atteso che, a norma dell'art. 1, comma 684, della l. 147/2013, la dichiarazione ai fini TARI deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, la notifica eseguita sulla base della trasmissione ai messi del comune di Fino Mornasco in data
14/12/2023 è stata regolarmente effettuata, per tutte le annualità accertate, nel termine di decadenza quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006.
Per il resto, il contribuente eccepisce che il computo del detto termine andrebbe stabilito con riferimento alla data di inizio della detenzione dell'immobile, senza però provare né la data di inizio della locazione, né l'assolvimento del conseguente obbligo dichiarativo.
Nel merito della controversia, il contribuente fonda la pretesa di esenzione sulla circostanza che l'immobile di cui è causa sarebbe improduttivo di rifiuti solidi urbani in quanto adibito a palestra.
Il Collegio osserva preliminarmente che le ipotesi di esenzione o riduzioni tariffarie per i contribuenti soggetti alla TA sono previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge 147/2013. Il primo prevede che i comuni possano prevedere con proprio regolamento riduzioni tariffarie o esenzioni dall'imposta nei seguenti casi: a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti. Il secondo prevede che i comuni, previa previsione della copertura finanziaria, possano prevedere ulteriori riduzioni o agevolazioni.
Il Collegio osserva ulteriormente che, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, come nell'ordinanza SC 11130/2021, << Questa Corte ha più volte affermato che alla TA sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la RS e la TIA
(cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019)>>, l'onere della prova del diritto ad usufruire delle dette riduzioni e esenzioni è regolato dall'art. 62 del D.Lgs. 507/93 nei seguenti termini: <
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione>>.
Pacifico che, oltre che provare il presupposto per l'esenzione, il contribuente deve, preliminarmente, dichiarare il proprio diritto ad ottenerne il riconoscimento, il Collegio rileva che, come sopra osservato, il contribuente non ha allegato alcuna prova dell'assolvimento dell'obbligo dichiarativo.
Non avendo il contribuente dichiarato il proprio diritto all'esenzione, non vi è stata possibilità per il
Comune di controllare la sussistenza dei presupposti di legge. Tale mancanza non può peraltro ritenersi colmata dalla presentazione della perizia versata in atti.
A riguardo, occorre ancora osservare che l'inapplicabilità del tributo, pur nei casi in cui derivi dall'uso dell'immobile, è pur sempre condizionata dall'assolvimento dell'obbligo dichiarativo e alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo dell'immobile, dimostrazione che manca anche tenendo conto della perizia di parte.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 2.400,00 oltre accessori di legge