Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 92
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tempestività della notifica

    La Corte ritiene che la notifica sia stata tempestiva, applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica, non quella di conoscenza da parte del contribuente. La notifica è stata ritenuta effettuata nel termine di decadenza quinquennale.

  • Rigettato
    Esenzione TARI per locali adibiti a palestra

    La Corte rileva che le ipotesi di esenzione o riduzione tariffaria sono previste dalla legge e richiedono, per essere riconosciute, la presentazione della dichiarazione e la dimostrazione dell'effettivo utilizzo dell'immobile. Il contribuente non ha assolto all'obbligo dichiarativo né fornito adeguata prova dell'uso dei locali, neanche tramite la perizia di parte. L'inapplicabilità del tributo è condizionata all'assolvimento dell'obbligo dichiarativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 92
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo