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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 287. Liquidazione giudiziale di gruppo 1. Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. ((Il tribunale puo' in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo.)) 3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalita' del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente e' quello dinanzi al quale e' stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da piu' imprese dello stesso gruppo, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall' articolo 2497-bis del codice civile , esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la piu' elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. ((Il tribunale puo' in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo.)) 3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalita' del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente e' quello dinanzi al quale e' stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da piu' imprese dello stesso gruppo, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall' articolo 2497-bis del codice civile , esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la piu' elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.
Commentari • 9
- 1. Correzione dell'errore materialehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Cos'è la correzione dell'errore materiale Se nelle sentenze o nelle ordinanze è presente un errore o un'omissione di carattere materiale che non incidono sulla volontà o sul giudizio del giudice ma che sono rappresentati da sviste, disattenzioni o errori di calcolo, il nostro ordinamento pone a disposizione delle parti uno specifico rimedio, disciplinato dagli articoli 287, 288 e 289 del codice di procedura civile: il procedimento di correzione dell'errore materiale. Esso si riferisce espressamente solo alle sentenze e alle ordinanze ma la sua applicabilità è estensibile per analogia anche ai decreti. Ipotesi in cui è ammessa la correzione Il procedimento di correzione, tuttavia, non si …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2024, n. 5792Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 5792 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 05/03/2024 terza sezione della Corte ha ritenuto che i primi tre motivi ponessero la questione del travisamento del contenuto oggettivo 4 di 44 della prova, e che al riguardo vi fosse un contrasto giurisprudenziale, rimettendo perciò gli atti per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite alla Prima Presidente, che ha provveduto in conformità. 7. ― In vista dell'odierna udienza, nella quale il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità e rigetto del terzo motivo del ricorso, con restituzione degli atti alla sezione semplice, sono state depositate …Leggi di più...
- travisamento della prova·
- rimedi·
- presupposti e limiti·
- nozione·
- ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c·
- ammissibilità·
- revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c·
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