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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04785/2025REG.PROV.COLL.
N. 09368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9368 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sarteschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Pistoia, Agenzia delle Entrate, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Seconda) n. 00464/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha inoltrato istanza di rinnovo di permesso di soggiorno in data 27.07.2022 a seguito della scadenza del precedente titolo, avvenuta in data 27.4.2020.
1.1. L’istanza è stata presentata come domanda di permesso di lungo periodo, ed è stata successivamente modificata, su impulso del richiedente, formalizzato il 3.08.2022 a seguito di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
1.2. L’amministrazione ha rigettato l’istanza, per il mancato inserimento sociale del richiedente, desunto dal disinteresse mostrato nel regolarizzare la propria posizione, dall’inconsistente attività lavorativa e dall’insussistenza di diritti soggettivi degni di tutela
2. Il Tar, adito in primo grado, ha respinto il gravame ritenendolo infondato in quanto:
“ Dal quadro fattuale complessivo, pertanto, emerge con evidenza che nel lungo tempo di permanenza in Italia (circa 14 anni) il ricorrente non è stato in grado di stabilizzare i propri rapporti socio economici ed in particolare né di avviare rapporti di lavoro in grado di garantirgli adeguato mantenimento né una sistemazione alloggiativa stabile. Ciò ragionevolmente indica il mancato inserimento sociale di un individuo.
Ciò premesso occorre evidenziare che lo scrutinio dei provvedimenti come quello impugnato onera il giudice amministrativo di sindacare in ordine alla spendita di un potere ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione. In via generale, infatti, tutte le valutazioni effettuate dall'amministrazione ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione dell'Interno, sindacabile soltanto se affetta da palesi vizi logici, evidente irragionevolezza o travisamento dei fatti…
Alla luce di tali indicazioni ermeneutiche non può considerarsi affetta da palese irragionevolezza o travisamento dei fatti la valutazione della Questura che, nell’esaminare l’intera vita lavorativa del ricorrente nonché le uniche prospettive presentate (il contratto a tempo determinato in scadenza al 30.04.2023), ha evidenziato la inadeguatezza dei livelli retributivi percepiti che restano ben al di sotto dell’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998.
A ciò si aggiunga che anche l’apprezzamento sul lungo lasso di tempo (circa un anno) trascorso tra la scadenza del precedente titolo di soggiorno e la domanda per il rinnovo, sebbene di per sé non indicativo di mancato interesse alla permanenza sul territorio nazionale, non può dirsi irragionevolmente considerato dall’amministrazione che lo ha inserito come uno degli elementi sintomatici nell’ambito del globale giudizio sul mancato inserimento sociale del ricorrente ”.
3. Con l’appello qui in scrutinio, il ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza del Giudice di prime cure che, al pari della Questura, avrebbe “ dovuto avere riguardo ad altri fattori, quali:
- la lunga permanenza in Italia (dal 2009), con una posizione sempre regolare;
- la perfetta conoscenza della lingua italiana, con conseguimento, nel maggio 2009, della certificazione C1 di competenza linguistica;
- l’ampia e documentata esperienza lavorativa e di formazione, con il conseguimento di attestati di frequenza di corsi professionalizzanti per le figure lavorative di manovale, conducente di carrelli industriali, addetto antincendio e supervisore per la sicurezza igienica degli alimenti;
- i preesistenti legami familiari stretti a seguito del matrimonio con cittadina italiana, matrimonio poi sciolto, ma rimasto comunque un’esperienza che ha contribuito a far sì che il medesimo si sia concretamente inserito nel tessuto sociale, economico e culturale italiano;
- il fatto di essersi curato e informato della correttezza della documentazione da presentare per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, prendendo contatti con la Questura e interloquendo con quest’ultima: anche questo, a ben vedere, è indice di una forte integrazione sociale e della conoscenza, da parte del Sig. -OMISSIS-, delle procedure e delle modalità per formulare istanze alla pubblica amministrazione.
Le circostanze sopra evidenziate – e già rilevate nel ricorso introduttivo – avrebbero dovuto portare il Giudice di primo grado ad una diversa valutazione circa l’integrazione sociale dell’odierno appellante e la rete di relazioni da questo instaurate ”.
4. L’Amministrazione si è costituita in data 7 gennaio 2025 e ha depositato una nota della Questura di Pistoia in data 7 aprile 2025.
5. In sede cautelare, con ord. n. 00059/2025, è stata disposta la sospensione della sentenza impugnata:
“Ritenuto che, sul piano del periculum in mora, e nella comparazione tra gli opposti interessi, nelle more del giudizio di merito e fatta salva ogni decisione, vada adeguatamente valutato il rischio di danno grave ed irreparabile per l’interessato ”.
6. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio di Stato, con decreto n. 11/2025 ha ammesso l’appellante al gratuito patrocinio:
“ RITENUTO che, sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono non manifestamente infondate ”.
7. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre rilevare, come eccepito dal legale dell’appellante nel corso dell’udienza, che il deposito di documenti dell’Amministrazione in data 7.4.2025 è tardivo, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Non risponde a lealtà processuale depositare memorie e documenti a pochi giorni di distanza dall’udienza, perché questo viola il contraddittorio non dando alla controparte il tempo necessario per verificare il contenuto della documentazione e se si tratti o meno di nuovi documenti.
E in difetto di qualsivoglia spiegazione, che era onere del depositante fornire, non è compito del Collegio, a fronte di un tardivo deposito, verificarne il contenuto e l’utilità.
2. Venendo al merito, l’appello è fondato.
2.1. Per costante giurisprudenza della Sezione il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno richiede una motivazione che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
2.2. Nel caso di specie, la lunga permanenza in Italia dell’appellante, le sue vicende personali, i corsi effettuati e le esperienze lavorative, sia pur precarie, sono un chiaro indice del desiderio di integrarsi nel nostro tessuto sociale.
3. Ne consegue che le argomentazioni del ricorrente sono fondate e che l’Amministrazione non ha proceduto ad una compiuta istruttoria per l’adozione del provvedimento oggetto di impugnazione.
4. In conclusione l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, e sono poste a carico dell’Amministrazione appellata nella misura di euro 4.500 (quattromilacinquecento), onnicomprensivi di accessori di legge.
5. Il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 11/2025. Il Collegio liquida in favore del difensore la somma di euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, per il grado di appello, mentre alla liquidazione per il primo grado si è già provveduto da parte del Tar.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
(a) accoglie l’appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato;
(b) condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in complessivi euro 4.500 (quattromilacinquecento), onnicomprensivi di accessori di legge, per il doppio grado di giudizio; ai sensi dell’art. 133 t.u. spese di giustizia, l’Amministrazione appellata provvederà al pagamento di tale importo a favore del capitolo di spesa della giustizia amministrativa;
(c) liquida in favore del difensore dell’appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’importo di euro 3.000 (tremila) per il presente grado di giudizio;
(d) demanda alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente decisione al Segretario Generale della giustizia amministrativa per quanto di eventuale competenza in relazione al punto (b) del presente dispositivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di goni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO