Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8057
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il giudice, cui compete la qualificazione giuridica dell'azione e l'attribuzione del "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, esorbita dai suoi poteri solo quando proceda ad un mutamento della domanda sostituendo la "causa petendi" dedotta con una basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.(Nella specie, vertendosi in tema di retrocessione resa impossibile dall'assoggettamento a nuova e diversa espropriazione dei beni relitti, la Corte ha ritenuto che non incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che qualifichi il diritto dedotto in giudizio in termini risarcitori, come diritto dell'espropriato alla restituzione dell'indennità percepita dal primo espropriante per la successiva espropriazione).

Quando i beni relitti, non utilizzati nella realizzazione dell'opera per la quale sono stati espropriati, abbiano formato oggetto di una successiva espropriazione per una diversa opera pubblica, il diritto alla retrocessione si estingue e il proprietario originario può pretendere dal primo espropriante solo il pagamento dell'indennità di espropriazione da lui ricevuta, previo versamento del prezzo che sarebbe stato tenuto a corrispondere nel caso in cui la retrocessione fosse stata possibile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8057
    Data del deposito : 4 giugno 2002

    Testo completo