Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 2
Il giudice, cui compete la qualificazione giuridica dell'azione e l'attribuzione del "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, esorbita dai suoi poteri solo quando proceda ad un mutamento della domanda sostituendo la "causa petendi" dedotta con una basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti.(Nella specie, vertendosi in tema di retrocessione resa impossibile dall'assoggettamento a nuova e diversa espropriazione dei beni relitti, la Corte ha ritenuto che non incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che qualifichi il diritto dedotto in giudizio in termini risarcitori, come diritto dell'espropriato alla restituzione dell'indennità percepita dal primo espropriante per la successiva espropriazione).
Quando i beni relitti, non utilizzati nella realizzazione dell'opera per la quale sono stati espropriati, abbiano formato oggetto di una successiva espropriazione per una diversa opera pubblica, il diritto alla retrocessione si estingue e il proprietario originario può pretendere dal primo espropriante solo il pagamento dell'indennità di espropriazione da lui ricevuta, previo versamento del prezzo che sarebbe stato tenuto a corrispondere nel caso in cui la retrocessione fosse stata possibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8057 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NAZIONALE STRADE - A.N.A.S., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
S.a.s. STABILIMEMO DI IC DI EL MO (già s.a.s. Stabilimento di ZA di AR NA & C.), in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita, n. 278, presso l'avv. Stefano Giove, che unitamente all'avv. Mario Benedetti la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
SOCIETÀ COSTRUZIONI E CONCESSIONI AUTOSTRADE S.p.A.;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 104 pubblicata il 17 febbraio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Sergio LAPORTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 1985 la s.a.s. Stabilimento di ZA di AR NA & C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la S.p.A. Concessioni e Costruzioni Autostrade per sentir ordinare la retrocessione di un'area di mq. 1.240, espropriata unitamente ad altra maggior superficie per la sistemazione della bretella di accesso al casello di Bergamo dell'autostrada "Serenissima", con condanna della società convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo di giudizio;
in via subordinata, ne chiedeva la condanna al solo risarcimento dei danni qualora fosse rimasta accertata la impossibilità della retrocessione dell'area, che, destinata originariamente alla costruzione di un impianto di rifornimento di carburante rimasto ineseguito, era stata poi espropriata dal Comune di Bergamo per la costruzione di capannoni artigianali e commerciali a seguito di approvazione di variante del piano regolatore generale secondo le previsioni del piano particolareggiato per insediamenti produttivi.
La società convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il decreto di espropriazione era stato emesso in favore dell'A.N.A.S., della quale veniva autorizzata la chiamata in causa.
Costituitasi in giudizio, l'A.N.A.S. eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, appartenendo la causa alla competenza del giudice da individuarsi secondo le regole del foro erariale, operanti nella specie.
Con ordinanza del 18 aprile 1988 il giudice istruttore dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Brescia, dinanzi al quale il giudizio veniva tempestivamente riassunto. Quindi, con sentenza 24 marzo - 22 settembre 1993, il tribunale condannava l'A.N.A.S. al pagamento della somma di L. 116.304.165 nei confronti della società attrice e rigettava la domanda da questa proposta nei confronti della S.p.A. Concessioni e Costruzioni Autostrade per difetto di legittimazione passiva.
Su gravame dell'A.N.A.S. - in favore della qua le spiegava intervento adesivo la S.p.A. Concessioni e Costruzioni Autostrade - la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 28 gennaio - 17 febbraio 1998, dichiarava inammissibile l'impugnazione adesiva così qualificando l'intervento della predetta società e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'A.N.A.S. al pagamento della somma di L. 89.706.260, pari all'importo della indennità di espropriazione liquidata in L. 95.000.000, detratte le somme ricevute dalla società in misura di complessive L.
6.043.740 per la prima espropriazione di detta area, con gli interessi legali dal 22 giugno 1988 al saldo.
Respinta preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto - come già affermato dal giudice di primo grado - nella specie doveva ritenersi superfluo l'avviso di inservibilità dell'area relitta o il sostitutivo decreto prefettizio poiché la sopraggiunta espropriazione di detta area da parte del Comune di Bergamo aveva reso del tutto impossibile la realizzazione integrale dell'opera pubblica programmata, la Corte affermava che ciò aveva determinato la nascita del diritto della società espropriata di ottenere dall'A.N.A.S. l'indennità da essa percepita per la seconda espropriazione essendosi il diritto alla retrocessione dell'area relitta convertito nel diritto al pagamento dell'indennità liquidata per la seconda espropriazione, senza necessità di alcun pagamento del prezzo del relitto successivamente espropriato poiché di esso non aveva riottenuto la disponibilità; precisava inoltre che, trattandosi di debito di valuta, l'obbligazione dell'A.N.A.S. si estingueva con la restituzione del danaro nel suo valore nominale senza alcuna rivalutazione, salva restando l'aggiunta degli interessi legali.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Ente Nazionale Strade - A.N.A.S. con quattro motivi.
Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la s.a.s. Stabilimento di ZA di AN RI & C., già s.a.s. Stabilimento di ZA di AR NA.
Con sentenza del 4 maggio - 7 agosto 2001 le Sezioni Unite della Suprema Corte, respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, hanno rigettato il secondo motivo di ricorso, ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario in base alla considerazione che l'intervenuta destinazione a una diversa opera di pubblica utilità di parte dei beni espropriati e non utilizzati dal primo espropriante consentiva di prescindere dalla dichiarazione d'inservibilità dei relitti da parte dell'espropriante o della autorità prefettizia e comportava l'applicazione a tali beni del meccanismo della tutela giurisdizionale del diritto alla retrocessione secondo lo schema della retrocessione totale;
hanno rimesso quindi a questa sezione l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
La società controricorrente ha depositato ulteriore memoria. Motivi della decisione
L'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza in giudizio dell'Ente Nazionale Strade e per intervenuta acquiescenza dell'ente soccombente, riproposte dalla società controricorrente nella seconda memoria illustrativa, resta precluso dalla pronuncia delle Sezioni Unite, cui è stato devoluto l'esame del secondo motivo di ricorso.
Passando all'esame delle ulteriori censure mosse contro la sentenza impugnata, con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 60 e 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, dello stesso codice, e si sostiene che erroneamente sarebbe stato ravvisato nella specie il di ritto della società attrice alla retrocessione, non essendo ipotizzabile la retrocessione di un bene da parte dell'espropriante che ne abbia perduto la disponibilità per essere stato a sua volta espropriato;
si afferma, inoltre, che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione avendo accolto una domanda diversa da quella proposta dalla società attrice, la quale aveva chiesto in via gradata, nell'ipotesi di ritenuta impossibilità della retrocessione, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni.
Con il terzo motivo, che per la portata delle censure articolate può formare oggetto di trattazione congiunta, viene denunciata la violazione dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in relazione all'art, 360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore avendo negato l'obbligo dell'originario proprietario di corrispondere all'espropriante il prezzo della retrocessione poiché, ove dovesse escludersi nella specie ogni riferimento al fenomeno della retrocessione, l'azione proposta non potrebbe trovare altra giustificazione se non quella di azione risarcitoria o di arricchimento indebito, dovendo escludersi la risoluzione dell'avvenuta espropriazione.
Le censure meritano accoglimento nei limiti che saranno meglio precisate in prosieguo.
Va considerato innanzi tutto che la prospettazione posta a fondamento del primo profilo del motivo di ricorso in esame si richiama alla costruzione formulata dalla dottrina secondo cui il diritto alla retrocessione, per la sua natura di diritto potestativo ad esercizio giudiziale, si sostanzia in una aspettativa reale, e cioè in una situazione preliminare la cui funzione è quella di preservare la nascita di un diritto reale.
Tale posizione giuridica - che viene talora definita come Ius ad rem per sottolinearne taluni caratteri di realità - pur comportando l'inopponibilità all'espropriato di qualsiasi atto di disposizione del bene compiuto dall'espropriante (c.d. diritto di seguito), non si configura tuttavia come un diritto reale e non può esser fatta rientrare perciò nelle previsioni dell'art. 52 della legge n. 2359 del 1865, secondo cui, pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti che insistano sul fondo possono farsi valere solo sull'indennità che lo rappresenta.
Da ciò viene fatta discendere l'inammissibilità della conversione del diritto alla retrocessione in un diritto di credito all'indennità fissata per il secondo esproprio, in quanto la retrocessione dà luogo ad un nuovo trasferimento, del tutto autonomo e svincolato dall'originario trasferimento coattivo, come può desumersi dall'avvenuta abrogazione del terzo comma dell'art. 60 della legge del 1865, per il quale il prezzo dei fondi retrocessi non poteva eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo che vi fossero dall'espropriante eseguite opere nuove che ne avessero aumentato il valore.
Orbene, l'affermazione che il diritto alla retrocessione resta paralizzato per l'impossibilità della restituzione del bene relitto, espropriato per una nuova finalità di interesse pubblico, e sì estingue definitivamente non ha tuttavia trovato consenso nella giurisprudenza, che ha sempre posto a fondamento delle sue pronunce in materia l'affermazione della conversione del diritto alla retrocessione nel diritto all'indennità stabilita per la seconda espropriazione.
Tale orientamento merita di essere ribadito, seppur con opportune precisazioni, perché, non può non concordarsi con l'affermazione che il diritto alla retrocessione si estingue nell'ipotesi in cui l'area relitta, che non sia stata impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica cui era originariamente destinata, non possa più essere retrocessa in quanto espropriata per la realizzazione di una diversa opera pubblica.
Va considerato, peraltro, che l'espropriazione dell'area relitta non comporta soltanto l'effetto di estinguere il diritto di proprietà del primo espropriante, ma determina anche l'estinzione del di ritto potestativo dell'originario proprietario alla retrocessione dell'area relitta, della quale è rimasta definitivamente esclusa l'utilizzabilità per la realizzazione dell'opera pubblica cui era originariamente destinata. Il sacrificio del diritto alla retrocessione, se, da un lato esclude che possa verificarsi una sua automatica conversione nel diritto all'indennità corrisposta dal secondo espropriante al primo e spropriante - come ritenuto dalla sentenza impugnata - poiché non è ipotizzabile una reviviscenza della prima espropriazione dopo che la vicenda espropriativa si è ormai esaurita con il pagamento dell'indennità, non può tuttavia neppure restare senza ristoro da parte del primo espropriante che avrebbe dovuto soggiacere alla domanda di retrocessione: tale ristoro non può essere superiore all'importo dell'indennità ricevuta dal primo espropriante il quale, non essendo in alcun modo responsabile dell'estinzione del diritto alla retrocessione, non può essere tenuto oltre i limiti dell'importo dell'indennità ricevuta dal secondo espropriante, fermo restando il suo diritto alla corresponsione del prezzo che avrebbe ottenuto per la retrocessione, qualora questa fosse stata possibile, a fronte della perdita definitiva dell'area relitta. Al riguardo deve ritenersi insussistente il denunciato vizio di extrapetizione alternativamente prospettato dal ricorrente con riferimento alla pronuncia restitutoria dell'indennità originaria emessa in accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata dalla società attrice, poiché il giudice, cui appartiene il potere di qualificazione giuridica della domanda dedotta in giudizio, esorbita dai limiti della mera qualificazione della domanda solo quando proceda a un mutamento della stessa sostituendo la causa petendi dedotta in giudizio con una differente, basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. Tale situazione non si verifica nella specie essendosi limitato il giudice di merito a qualificare il diritto derivante dalla sopravvenuta impossibilità della retrocessione, dedotto in giudizio dalla società attrice come diritto al risarcimento del danno, in termini di obbligazione restitutoria dell'indennità percepita dall'A.N.A.S. per l'espropriazione dell'area relitta senza procedere ad alcuna immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda. Deve perciò concludersi nel senso che il proprietario che non possa più ottenere la retrocessione dell'area relitta a causa della sua espropriazione per la realizzazione di una diversa opera pubblica ha diritto al versamento dell'indennità corrisposta al primo espropriante previo pagamento del prezzo che avrebbe dovuto pagare per la retrocessione, ove questa fosse stata possibile secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1757 del 20 maggio 1969. L'accoglimento per quanto di ragione del primo e del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame della censura proposta col quarto motivo, avente natura subordinata, con la quale si denuncia l'omessa rivalutazione dell'indennità liquidata per la primitiva espropriazione.
In conclusione il ricorso merita accoglimento e,
conseguentemente, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui allorquando i beni relitti, non utilizzati nella realizzazione dell'opera per la quale sono stati espropriati, abbiano formato oggetto di una successiva espropriazione per una diversa opera pubblica il diritto alla retrocessione si estingue e il proprietario originario può pretendere dal primo espropriante solo il pagamento dell'indennità di espropriazione da lui ricevuta previo versamento del prezzo che sarebbe stato tenuto a corrispondere nel caso in cui la retrocessione fosse stata possibile.
Al giudice di rinvio viene altresì rimessa la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002