Art. 5.
E' vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico o mangimi nei quali sia presente tale latte.
E' vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico o mangimi nei quali sia presente tale latte.