Articolo 5 della Legge 11 aprile 1974, n. 138
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 maggio 1974
Art. 5.
E' vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico o mangimi nei quali sia presente tale latte.
Entrata in vigore il 8 maggio 1974