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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17014 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 47610 dell'anno 2020
TRA
Parte_1 (rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Roma al Viale dei Consoli n.11)
ATTORE
Debitore opponente
CONTRO
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Luponio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Piazzale Don Giovanni Minzoni 9) CONVENUTA CONTUMACE
Creditore opposto
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29)
CONVENUTO CP_3 ex art.102 c.p.c. terzo pignorato
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel proc. rge 2623/2019 (cui è riunito rge 2810/2019) CONCLUSIONI: "Respingere ogni e qualsiasi eventuale difesa avversaria e, per l'effetto, Annullare e/o revocare e/o dichiarare CP_4 e/o di nessun effetto il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., con cod. identificativo fasc. n. 097/2018/1016421- contraddistinto dal N. 2623/2019
R.g.e., a cui è riunito il N. 2810/2019, deciso con Ord.za del G.E. della fase cautelare Dott. Salvati, mai comunicato o altrimenti notificato, attesa la sua illegittima attivazione per tutte le illegittimità rilevate-mancata osservanza della soglia di legge del preteso credito- autoliquidazione di somme non dovute- mancata sottoscrizione dell'atto- misura usuraria degli interessi, spese e compensi di riscossione non dovuti oltre tutto quanto dedotto nella parte "Diritto" circa l'annullamento giudiziale delle "cartelle" e "avvisi /intimazioni" qui sottesi- e comunque dell'annullamento giudiziale e/o rottamazione di tutte le cartelle ed avvisi sottesi;
instando per il deposito contestuale ex adverso della documentazione (notificazioni) e dei ruoli afferenti l'odierna pretesa, anche ai fini della verifica dell'illegittimità rilevata. E dichiari nullo e di nessun effetto e/o, improcedibile, inammissibile, improseguibile l'atto impugnato (Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi con codice identificativo fascicolo 97/2018/1016421 del 14.01.2019) e di ogni altro Atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa, e- comunque- per inesistenza e/o incertezza e/o illiquidità del credito per cui si è proceduto" MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1 haCon ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi l'Avv. contestato la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi avviato nei suoi confronti dall' Controparte_1 rubricato nel proc. rge 2623/2019 rge cui è stato successivamente riunito il numero rge 2810/2019, iscritto dal debitore esecutato.
Ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. ha eccepito a) la mancanza della sottoscrizione dell'atto di pignoramento;
- ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.: b) la parziale impignorabilità delle somme staggite;
c) l'insussistenza del credito per interessi;
d) l'improcedibilità dell'esecuzione in quanto successiva ad un'altra, attualmente sospesa;
e) l'intervenuto annullamento di tutte le cartella di pagamento (eccetto la cartella n. 097 2018 006155047 000) e dell'avviso di accertamento TD9010100850/2015 con sentenze della CTP di Vibo Valentia n. 440/2/2018, n. 2/2018 e n.
772/2018 e del Giudice di Pace di Vibo Valentia del 19.10.2017; f) l'intervenuto pagamento della somma richiesta con la cartella n. 097 2017 0005396973 000. Con Il ha respinto l'istanza di sospensione e per l'effetto ha adottato l'ordinanza di assegnazione delle somme per € 14.863,87, non impugnata.
Il debitore opponente ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito riproponendo le eccezioni avanzate in sede sommaria.
Si è costituita l' CP_6 eccependo in rito l'incompetenza per materia e per territorio, il parziale difetto di giurisdizione sulle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari e nel merito, ribadito la rinuncia con riferimento ai crediti di cui alle cartelle nn. 097 2014 0091193067 000 (tributario), 097 2016
0181406568 001 (sanzioni amministrative) e 097 2017 0106971472 000 (tributario), ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
E' stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato CP_2 quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. che nel costituirsi ha rappresentato che l'Ente veniva chiamato a rendere la dichiarazione di terzo all'udienza del 20.11.2019 e, per mero refuso, veniva indicata quale debitrice la Sig. (anzichè che entrambe Parte_2 Parte_1 " nate il 27.10.1963, essendo sorelle e che gli importi di cui era debitrice ed indicati nella dichiarazione si riferivano alle competenze liquidate in favore dell'Avv. Parte_1 a titolo di compensi professionali. La causa, istruita documentalmente all'esito della concessione delle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c., è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.06.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza fissata con le modalità cartolari per la precisazione delle conclusioni.
Quanto alle eccezioni di rito esse sono infondate in quanto a) la competenza per materia in materia di opposizione agli atti esecutivi spetta al tribunale e non al giudice di pace) (da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3. 21829/2025; ex multis, Cass. Sez. 6, 04/02/2022, n. 3582; Cass. Sez.
6, 28/09/2016, n. 19051) b) ed ai sensi dell'art. 27 c.p.c. è competente territorialmente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione che nella specie è, ai sensi dell'art. 26 bis comma 2 c.p.c., il Tribunale di Roma essendo il debitore esecutato residente a [...], luogo in cui risulta infatti notificato l'atto di pignoramento.
Nel merito, a) la contestazione formale circa la mancata sottoscrizione dell'atto di pignoramento è infondata poiché l'atto di pignoramento è stato sottoscritto dal “dipendente delegato" [...] Parte_3 con firma digitale, come riscontrabile dal margine inferiore della seconda pagina dell'atto, a destra;
b) l'eccezione di impignorabilità è destituita di fondamento essendo il limite di 1/5 di cui all'art 543 c.p.c. circoscritto ai crediti di prestazioni di lavoro e non può ritenersi estensibile, per il principio di tassatività delle ipotesi di impignorabilità, ai crediti per compensi professionali quale difensore antistatario come quelli di specie (come riconosciuti dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 2137/2017) c) il rilievo circa l'insussistenza del credito per interessi è assorbito dall'intervenuta adozione dell'ordinanza di assegnazione nei limiti della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, pari a € 14.863,87, inferiore alla somma richiesta ai fini dell'assegnazione (€ 17.814,40) d) circa l'eccezione di improcedibilità dell'esecuzione in quanto successiva ad un'altra, attualmente sospesa, essa non può essere accolta poiché la sussistenza del diritto a promuovere l'esecuzione forzata permane fino a che il creditore non veda soddisfatto il proprio credito a nulla rilevando l'eventuale disposta sospensione di un precedente pignoramento avviato nei confronti di un altro terzo pignorato.
Quanto ai restanti motivi, è stato documentalmente comprovato che tutte le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento aventi ad oggetto i crediti tributari (n09720180061550457000,
69716013066898001) sono stati annullati giudizialmente con sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale competente Sentenza 4257/2021 e 6866/2021 in data successiva alla notifica dell'atto di pignoramento e dell'introduzione del presente giudizio. Il venir meno dei titoli sottesi al pignoramento determina l'illegittimità del pignoramento in parte qua, con conseguente assorbimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione (virtualmente fondata tanto in ordine all'eccezione di omessa o mancata notifica degli atti presupposti, si veda SS.UU. Cass. n. 13913/2017, SS.UU. Cass. n. 7822/2020 quanto in ordine all'eccezione di prescrizione Cass. Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 e SS.UU. n. 2098/2025 del 29.01.2025.
In ordine ai crediti di natura amministrativa non vi è prova agli atti del perfezionamento della notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 cit. 09720189097846836000 comprendente le cartelle n. 09720150177865414000, n. 09720160070707456000, n. 09720170005396973000, n.
09720180061550457000 non essendo stata depositata in atti la raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art 7 della legge n. 890/1982 prevista in caso di consegna dell'atto al portiere (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020, Sez. 5 -
Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022).
L'esecuzione, in mancanza di prova di valida notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 dpr 602 del 1973 quale atto prodromico e necessario all'avvio della procedura, è stata dunque illegittimamente avviata anche in parte qua, con conseguente nullità dell'ordinanza di assegnazione, nullità espressamente richiesta dalla parte nelle conclusioni dell'atto così formulate “dichiari nullo e di nessun effetto e/o, improcedibile, inammissibile, improseguibile l'atto impugnato (Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi con codice identificativo fascicolo 97/2018/1016421 del
14.01.2019) e di ogni altro Atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa, e- comunque- per inesistenza e/o incertezza e/o illiquidità del credito per cui si è proceduto".
Va dunque dichiarato l'insussistenza del diritto d Ader a procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto disposta la revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa nel proc. rge 2623/2019 cui è stato successivamente riunito il numero rge 2810/2019.
Le spese di lite si intendono compensate in ragione della infondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e dell'accoglimento dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c in parte per ragioni sopravvenute all'avvio della procedura esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
Dichiara l'insussistenza del diritto di CP_6 a procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione emessa rge 2623/2019 cui è stato successivamente riunito il numero rge 2810/2019;
Compensa le spese di lite.
Roma, 03.12.2025
Il Giudice
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 47610 dell'anno 2020
TRA
Parte_1 (rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Roma al Viale dei Consoli n.11)
ATTORE
Debitore opponente
CONTRO
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Luponio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Piazzale Don Giovanni Minzoni 9) CONVENUTA CONTUMACE
Creditore opposto
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29)
CONVENUTO CP_3 ex art.102 c.p.c. terzo pignorato
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel proc. rge 2623/2019 (cui è riunito rge 2810/2019) CONCLUSIONI: "Respingere ogni e qualsiasi eventuale difesa avversaria e, per l'effetto, Annullare e/o revocare e/o dichiarare CP_4 e/o di nessun effetto il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., con cod. identificativo fasc. n. 097/2018/1016421- contraddistinto dal N. 2623/2019
R.g.e., a cui è riunito il N. 2810/2019, deciso con Ord.za del G.E. della fase cautelare Dott. Salvati, mai comunicato o altrimenti notificato, attesa la sua illegittima attivazione per tutte le illegittimità rilevate-mancata osservanza della soglia di legge del preteso credito- autoliquidazione di somme non dovute- mancata sottoscrizione dell'atto- misura usuraria degli interessi, spese e compensi di riscossione non dovuti oltre tutto quanto dedotto nella parte "Diritto" circa l'annullamento giudiziale delle "cartelle" e "avvisi /intimazioni" qui sottesi- e comunque dell'annullamento giudiziale e/o rottamazione di tutte le cartelle ed avvisi sottesi;
instando per il deposito contestuale ex adverso della documentazione (notificazioni) e dei ruoli afferenti l'odierna pretesa, anche ai fini della verifica dell'illegittimità rilevata. E dichiari nullo e di nessun effetto e/o, improcedibile, inammissibile, improseguibile l'atto impugnato (Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi con codice identificativo fascicolo 97/2018/1016421 del 14.01.2019) e di ogni altro Atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa, e- comunque- per inesistenza e/o incertezza e/o illiquidità del credito per cui si è proceduto" MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1 haCon ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi l'Avv. contestato la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi avviato nei suoi confronti dall' Controparte_1 rubricato nel proc. rge 2623/2019 rge cui è stato successivamente riunito il numero rge 2810/2019, iscritto dal debitore esecutato.
Ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. ha eccepito a) la mancanza della sottoscrizione dell'atto di pignoramento;
- ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.: b) la parziale impignorabilità delle somme staggite;
c) l'insussistenza del credito per interessi;
d) l'improcedibilità dell'esecuzione in quanto successiva ad un'altra, attualmente sospesa;
e) l'intervenuto annullamento di tutte le cartella di pagamento (eccetto la cartella n. 097 2018 006155047 000) e dell'avviso di accertamento TD9010100850/2015 con sentenze della CTP di Vibo Valentia n. 440/2/2018, n. 2/2018 e n.
772/2018 e del Giudice di Pace di Vibo Valentia del 19.10.2017; f) l'intervenuto pagamento della somma richiesta con la cartella n. 097 2017 0005396973 000. Con Il ha respinto l'istanza di sospensione e per l'effetto ha adottato l'ordinanza di assegnazione delle somme per € 14.863,87, non impugnata.
Il debitore opponente ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito riproponendo le eccezioni avanzate in sede sommaria.
Si è costituita l' CP_6 eccependo in rito l'incompetenza per materia e per territorio, il parziale difetto di giurisdizione sulle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari e nel merito, ribadito la rinuncia con riferimento ai crediti di cui alle cartelle nn. 097 2014 0091193067 000 (tributario), 097 2016
0181406568 001 (sanzioni amministrative) e 097 2017 0106971472 000 (tributario), ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
E' stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato CP_2 quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. che nel costituirsi ha rappresentato che l'Ente veniva chiamato a rendere la dichiarazione di terzo all'udienza del 20.11.2019 e, per mero refuso, veniva indicata quale debitrice la Sig. (anzichè che entrambe Parte_2 Parte_1 " nate il 27.10.1963, essendo sorelle e che gli importi di cui era debitrice ed indicati nella dichiarazione si riferivano alle competenze liquidate in favore dell'Avv. Parte_1 a titolo di compensi professionali. La causa, istruita documentalmente all'esito della concessione delle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c., è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.06.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza fissata con le modalità cartolari per la precisazione delle conclusioni.
Quanto alle eccezioni di rito esse sono infondate in quanto a) la competenza per materia in materia di opposizione agli atti esecutivi spetta al tribunale e non al giudice di pace) (da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3. 21829/2025; ex multis, Cass. Sez. 6, 04/02/2022, n. 3582; Cass. Sez.
6, 28/09/2016, n. 19051) b) ed ai sensi dell'art. 27 c.p.c. è competente territorialmente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione che nella specie è, ai sensi dell'art. 26 bis comma 2 c.p.c., il Tribunale di Roma essendo il debitore esecutato residente a [...], luogo in cui risulta infatti notificato l'atto di pignoramento.
Nel merito, a) la contestazione formale circa la mancata sottoscrizione dell'atto di pignoramento è infondata poiché l'atto di pignoramento è stato sottoscritto dal “dipendente delegato" [...] Parte_3 con firma digitale, come riscontrabile dal margine inferiore della seconda pagina dell'atto, a destra;
b) l'eccezione di impignorabilità è destituita di fondamento essendo il limite di 1/5 di cui all'art 543 c.p.c. circoscritto ai crediti di prestazioni di lavoro e non può ritenersi estensibile, per il principio di tassatività delle ipotesi di impignorabilità, ai crediti per compensi professionali quale difensore antistatario come quelli di specie (come riconosciuti dalla Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 2137/2017) c) il rilievo circa l'insussistenza del credito per interessi è assorbito dall'intervenuta adozione dell'ordinanza di assegnazione nei limiti della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, pari a € 14.863,87, inferiore alla somma richiesta ai fini dell'assegnazione (€ 17.814,40) d) circa l'eccezione di improcedibilità dell'esecuzione in quanto successiva ad un'altra, attualmente sospesa, essa non può essere accolta poiché la sussistenza del diritto a promuovere l'esecuzione forzata permane fino a che il creditore non veda soddisfatto il proprio credito a nulla rilevando l'eventuale disposta sospensione di un precedente pignoramento avviato nei confronti di un altro terzo pignorato.
Quanto ai restanti motivi, è stato documentalmente comprovato che tutte le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento aventi ad oggetto i crediti tributari (n09720180061550457000,
69716013066898001) sono stati annullati giudizialmente con sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale competente Sentenza 4257/2021 e 6866/2021 in data successiva alla notifica dell'atto di pignoramento e dell'introduzione del presente giudizio. Il venir meno dei titoli sottesi al pignoramento determina l'illegittimità del pignoramento in parte qua, con conseguente assorbimento dell'eccezione di carenza di giurisdizione (virtualmente fondata tanto in ordine all'eccezione di omessa o mancata notifica degli atti presupposti, si veda SS.UU. Cass. n. 13913/2017, SS.UU. Cass. n. 7822/2020 quanto in ordine all'eccezione di prescrizione Cass. Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 e SS.UU. n. 2098/2025 del 29.01.2025.
In ordine ai crediti di natura amministrativa non vi è prova agli atti del perfezionamento della notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 cit. 09720189097846836000 comprendente le cartelle n. 09720150177865414000, n. 09720160070707456000, n. 09720170005396973000, n.
09720180061550457000 non essendo stata depositata in atti la raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art 7 della legge n. 890/1982 prevista in caso di consegna dell'atto al portiere (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020, Sez. 5 -
Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022).
L'esecuzione, in mancanza di prova di valida notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 dpr 602 del 1973 quale atto prodromico e necessario all'avvio della procedura, è stata dunque illegittimamente avviata anche in parte qua, con conseguente nullità dell'ordinanza di assegnazione, nullità espressamente richiesta dalla parte nelle conclusioni dell'atto così formulate “dichiari nullo e di nessun effetto e/o, improcedibile, inammissibile, improseguibile l'atto impugnato (Atto di Pignoramento dei crediti presso terzi con codice identificativo fascicolo 97/2018/1016421 del
14.01.2019) e di ogni altro Atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa, e- comunque- per inesistenza e/o incertezza e/o illiquidità del credito per cui si è proceduto".
Va dunque dichiarato l'insussistenza del diritto d Ader a procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto disposta la revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa nel proc. rge 2623/2019 cui è stato successivamente riunito il numero rge 2810/2019.
Le spese di lite si intendono compensate in ragione della infondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e dell'accoglimento dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c in parte per ragioni sopravvenute all'avvio della procedura esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
Dichiara l'insussistenza del diritto di CP_6 a procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione emessa rge 2623/2019 cui è stato successivamente riunito il numero rge 2810/2019;
Compensa le spese di lite.
Roma, 03.12.2025
Il Giudice