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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3991/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GIRALDO EMANUELA , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
ZAMPIERI ELISABETTA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il
sig. e la sig.ra in data 24.04.1994 a Parte_1 CP_1
Campodarsego (PD), atto trascritto al n. 5 p. II, seria A del Registro Atti di
Stato Civile del medesimo Comune, con ogni conseguente relativo ordine di
trascrizione;
2) disporsi a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra Parte_1
di un assegno divorzile una tantum dell'importo di € 10.000,00 CP_1
(diecimila) da versarsi con bonifico bancario al conto corrente intestato alla
sig.ra entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della CP_1
sentenza di divorzio;
3) Spese legali interamente compensate tra le parti con espressa riserva in
favore della sig.ra di depositare istanza per la liquidazione del CP_1
Patrocinio a Spese dello Stato ove ne sussistano ancora i presupposti
economici;
4) darsi atto che le parti rinunciano espressamente ad ogni ulteriore diversa
domanda rassegnata negli atti introduttivi del presente giudizio e che
rinunciano altresì espressamente al deposito di memorie conclusionali;
5) darsi atto della volontà delle parti di rinunciare espressamente sin d'ora
all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti danno atto di convenire sul fatto che con l'effettiva corresponsione
della somma di € 10.000,00 di cui al punto n. 2), si è inteso definire ogni
pagina 2 di 4 reciproca pretesa economica derivante dal matrimonio compresi, a titolo
esemplificativo, importi derivanti dalla separazione coniugale come
aggiornamenti Istat.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 03/06/25,
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, autorizzato dal giudice tutelare in data 27/03/25, e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che, alla luce delle risultanze processuali, anche la concordata corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile appare equa e va recepita dal Collegio;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a PADOVA (PD), il 11/10/1971, CF. Parte_1
e , n. a CAMPOSAMPIERO (PD), il C.F._1 CP_1
22/08/1971, CF. celebrato il 24/04/1994 e trascritto C.F._2
pagina 3 di 4 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CAMPODARSEGO (PD)
al Num.
5 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1994;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di CAMPODARSEGO (PD);
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GIRALDO EMANUELA , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
ZAMPIERI ELISABETTA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il
sig. e la sig.ra in data 24.04.1994 a Parte_1 CP_1
Campodarsego (PD), atto trascritto al n. 5 p. II, seria A del Registro Atti di
Stato Civile del medesimo Comune, con ogni conseguente relativo ordine di
trascrizione;
2) disporsi a carico del sig. la corresponsione in favore della sig.ra Parte_1
di un assegno divorzile una tantum dell'importo di € 10.000,00 CP_1
(diecimila) da versarsi con bonifico bancario al conto corrente intestato alla
sig.ra entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della CP_1
sentenza di divorzio;
3) Spese legali interamente compensate tra le parti con espressa riserva in
favore della sig.ra di depositare istanza per la liquidazione del CP_1
Patrocinio a Spese dello Stato ove ne sussistano ancora i presupposti
economici;
4) darsi atto che le parti rinunciano espressamente ad ogni ulteriore diversa
domanda rassegnata negli atti introduttivi del presente giudizio e che
rinunciano altresì espressamente al deposito di memorie conclusionali;
5) darsi atto della volontà delle parti di rinunciare espressamente sin d'ora
all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti danno atto di convenire sul fatto che con l'effettiva corresponsione
della somma di € 10.000,00 di cui al punto n. 2), si è inteso definire ogni
pagina 2 di 4 reciproca pretesa economica derivante dal matrimonio compresi, a titolo
esemplificativo, importi derivanti dalla separazione coniugale come
aggiornamenti Istat.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 03/06/25,
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, autorizzato dal giudice tutelare in data 27/03/25, e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che, alla luce delle risultanze processuali, anche la concordata corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile appare equa e va recepita dal Collegio;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a PADOVA (PD), il 11/10/1971, CF. Parte_1
e , n. a CAMPOSAMPIERO (PD), il C.F._1 CP_1
22/08/1971, CF. celebrato il 24/04/1994 e trascritto C.F._2
pagina 3 di 4 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CAMPODARSEGO (PD)
al Num.
5 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1994;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di CAMPODARSEGO (PD);
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4