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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 127 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via F. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Ivan Cittadino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellante contro
(P.I. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via Reno n. 10, presso lo studio dell'avv. Caterina Flora
Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Francesco
Carnovale Scalzo e Salvatore Leone in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta delibera della Giunta Comunale n. 33/2021; appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace dli Lamezia Terme n. 139/2022 depositata il 24.01.2022 risarcimento danni ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.. CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio davanti al Giudice Parte_1 di Pace di Lamezia Terme il in persona del Sindaco p.t., per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni. Nel libello introduttivo della lite l'attore esponeva: che il giorno 28.12.2020, alle ore 5:00 circa, mentre percorreva Via Fortunato D'Amico Perugini, in Lamezia Terme (CZ), loc. S. Eufemia, nei pressi dell'imbocco della via imbarco, direzione aeroporto, alla guida della propria autovettura, modello Lancia Y tg FJ865JC si imbatteva in una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile e ricoperta di acqua ristagnata;
che a causa della predetta buca l'autovettura dell'attore riportava danni allo pneumatico anteriore sx e la foratura di quello posteriore sx che potevano essere quantificati in euro 266,11 come da fattura emessa dall'autofficina ”; che Parte_2 la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali residuati erano da attribuirsi esclusivamente alla carenza di manutenzione, da parte del del manto Controparte_1 stradale per cui ne chiedeva la condanna. Si costituiva il con comparsa di costituzione e risposta del 21.5.2021 Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea rilevando l'insussistenza dei requisiti dell'insidia o del trabocchetto in quanto il sinistro doveva imputarsi alla condotta negligente dell'attore rappresentato dalla mancanza di attenzione, prudenza e perizia per cui chiedeva il rigetto della domanda, in subordine dichiararsi il concorso di colpa. Con sentenza n. 139/2022 del 07.01.2022, depositata in data 24.1.2022, il Giudice di Pace rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello eccependo la violazione e la falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 D.lgs. 285/1992 avendo il giudice di prime cure ritenuto non provato il nesso eziologico fra l'evento dannoso ed i danni patiti senza considerare che la responsabilità della pubblica amministrazione viene valutata senza nessun apprezzamento dell'elemento soggettivo della colpa, giacché l'art. 2051 c.c. esclude la responsabilità in capo alla detta amministrazione esclusivamente in presenza del caso fortuito mentre, nel caso di specie, il non aveva neppure provato di aver apposto la segnaletica stradale Controparte_1 attestante la presenza dell'insidia; chiedeva pertanto la riforma della sentenza. Resisteva allo spiegato gravame il il quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c. sia dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, assumeva l'infondatezza del gravame, la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, l'inammissibilità delle nuove richieste istruttorie chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dal
[...] per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. CP_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa. L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica. In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello. Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla parte appellata. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione del di inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.. Tale norma processuale, di recente conio legislativo, prevede testualmente: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”. Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013). In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione. La censura è destituita di pregio e, dunque, va disattesa. Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito illustrati. Come è noto, l'art. 2051 c.c prevede che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Presupposti della responsabilità per danni da cose in cusodia sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Si tratta di una disposizione che pone un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di "cosa" in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno. Inoltre, perché possa applicarsi la fattispecie di responsabilità in esame, occorre che sussista il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, nel senso che il primo deve costituire concretizzazione del rischio intrinseco al dinamismo della cosa o frutto dell'interazione della cosa con fattori esterni. L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Corte Cost. ord. n. 2481/2018). In sostanza l'art. 2051 c.c. sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito e postula "che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento" (Cass. civ. sent. n. 24804/08). La Suprema Corte ha, in particolare, chiarito, quanto alla prova del nesso di causalità, che spetta all'attore dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. ex multis Cass. sent. n. 5910/011, n. 15389/011 n. 8005/010), mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. "La responsabilità per i danni cagionati da cose qualora si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)" (Cass. Civ. sent. n. 6306/13). Il Giudice di prime cure ha, difatti, correttamente esaminato i fatti di causa, le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. A tale proposito si ritiene che il giudice a quo abbia giustamente ricondotto la fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. che regolamenta la responsabilità da cose in custodia e non piuttosto a quella di cui all'art. 2043 c.c.. Trattasi di norma che, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, presuppone, imprescindibilmente, che il danneggiato dimostri l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso denunciato e la sua riconducibilità causale alla res. Ove, poi, la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è, altresì, tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno;
occorre anche verificare la cautela nel comportamento tenuto, in correlazione alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Tanto in considerazione del necessario contemperamento delle diverse istanze ed esigenze sottese alla fattispecie di responsabilità in contestazione e, segnatamente, la necessità di operare un bilanciamento tra l'obbligo di custodia, che incombe sul presunto danneggiante, e l'obbligo di prudenza, comunque esistente in capo al fruitore della cosa (Cass. civ., sez. VI, 9/5/2018, n. 11024; Cass. civ., sez. VI, 11/5/2017, n. 11526). Dal canto suo il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a dedurre e provare che l'evento lesivo è, invece, imputabile al caso fortuito, ossia ad un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che può essere costituito anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. L'incidenza del comportamento del danneggiato nella causazione del sinistro può, una volta prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del caso fortuito, essere esaminata dal Giudice anche d'ufficio (Cass. civ., sez. VI, 30/9/2014, n. 20619). Trattasi, per inciso, di principi che sono il diretto portato di quanto disposto dall' art. 2051 c.c., derivandone la relativa ripartizione degli oneri probatori prescritti a carico delle parti. Incombeva quindi sulla parte attrice l'onere di fornire la prova sugli accadimenti dedotti (cfr. Cass. n. 35991/2023), attraverso una circostanziata descrizione del fatto, della relativa dinamica e del contesto, e sul rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o dalle caratteristiche intrinseche della prima (tra tutte, Cass. Ord. n. 1896/2015; Cass., sez. III, sent. n. 2480/2018; Cass., sez. III, sent. n. 2481/2018; Cass. SSUU, Ord. n. 20943/2022), dovendo esser il custode a fornire la prova liberatoriai sulla sussistenza del caso fortuito, peraltro apprezzabile, anche in caso di comportamento del danneggiato incidente sull'accaduto, ex officio dal Giudice. Il giudice di prime cure ha rilevato la mancanza di idonei supporti probatori a sostegno della domanda, in quanto carente di precisazioni anche sul punto in cui si è verificato il sinistro, rilevando non avere la parte neppure prodotto rappresentazioni fotografiche originali, con data certa, rappresentanti i punti di impatto. A già si aggiunge che le dichiarazioni scritte allegate al fascicolo dell'attrice, non potevano fornire idonei riscontri, perché non confermate da dichiarazioni testimoniali. Va considerato, poi, che, anche a voler dare per assunto quanto dedotto sull'avvenuto sinistro sulla strada de qua, alcun idoneo riscontro è dato ricavare sulla dinamica dell'occorso, oltre che sul punto/zona di impatto;
mancano specifici supporti descrittivi, non essendovi riscontri testimoniali utilizzabili. Appare così rilevante la mancanza di dimostrazione e configurabilità del fatto, tra l'altro avvenuto al di fuori del perimetro urbano. Tanto già costituisce di per sé, un deficit dimostrativo non sormontabile che comporta la conseguente valutazione di infondatezza della domanda, e dei correlati motivi di doglianza oggetto dell'appello. Va al riguardo considerato che poiché spetta al soggetto danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia, non può ritenersi affatto sufficiente ed idonea la mera allegazione dell'avvenuto sinistro sulla strada de qua. Il danneggiato non può, come nel caso di specie, limitarsi a sostenere che è sufficiente, ai fini della relativa prova, la mera correlazione tra i danni all'autovettura e la strada sulla quale è avvenuta - e la dedotta pericolosità -, sostenendo per implicito che non sarebbe quindi necessario provare la dinamica del fatto e le relative modalità. La responsabilità ex art. 2051 c.c. è sì oggettiva, ma richiede, ai fini della relativa configurabilità, la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa (cfr. Cass. 35991/2023). Non può quindi ritenersi sufficiente la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in una determinata area, e che il sinistro e la cosa in custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo necessario, invece, dimostrare che l'evento sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. Ciò significa che "è sempre necessario che sia allegata e provata dal soggetto danneggiato la dinamica del fatto, dinamica intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti". Pertanto "la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente va correttamente considerata come decisiva al fine di escludere che possa ritenersi fornita dalla persona danneggiata la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso". La carenza di riscontri specifici sulle caratteristiche dello stato dei luoghi, non consentono di poter formulare valutazioni sul collegamento causale tra la res in custodia ed il sinistro verificatosi. L'appellante avrebbe dovuto quindi supportare il proprio assunto, riferito alle condizioni di pericolosità della strada ed alla irregolarità-scivolosità, avendo in particolare riguardo al punto/zona dell'impatto della ruota nella buca. Il danneggiato avrebbe, anche al fine di escludere valutazioni afferenti alla scarsa o inadeguata cautela nell'atteggiamento tenuto nella specie, dovuto non solo dedurre -vista la condizione statica ed inerte della res in custodia- ma dimostrare che lo (specifico) stato dei luoghi si presentava in condizioni tali da indurre il sinistro, e che quanto occorso non sarebbe stato evitabile anche con comportamento cauto e diligente. Tale dimostrazione non è stata data, non potendosi ritenere utili le mere e scarne allegazioni fotografiche e la fattura rilasciata dall'autofficina al fine verificare la effettiva dinamica dei fatti. Resta in definitiva, fermo che, anche a prescindere dalla ascrivibilità dell'accaduto a fatto e colpa dell'odierno appellante -sub specie di caso fortuito-, assume valore dirimente ai fini della decisione, la mancanza in radice di supporti dimostrativi sulla dinamica dell'occorso, del punto di impatto, e sulla riconducibilità causale. L'appello, pertanto, deve essere rigettato. Le spese vengono compensate in considerazione del mancato accoglimento delle eccezioni preliminari formulate dal Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in persona del e, per ottenere la riforma integrale della Controparte_1 CP_2 sentenza n. 139/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, così provvede:
-rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e dichiara l'ammissibilità del gravame;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 139/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme;
- compensa interamente tra le parti le spese e competenze del doppio grado di giudizio. Lamezia Terme, 18 giugno 2025
Il giudice Teresa Valeria Grieco