Art. 8.
La facolta' accordata da specifici provvedimenti legislativi per la conservazione nel conto dei residui di somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilita' generale dello Stato viene in ogni caso a cessare con il termine del 31 dicembre 1977.
La facolta' accordata da specifici provvedimenti legislativi per la conservazione nel conto dei residui di somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilita' generale dello Stato viene in ogni caso a cessare con il termine del 31 dicembre 1977.