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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15919/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Rossana C.F._2
Tavani del Foro di Bologna e dall'avv. Nadia Di Sabato del Foro di Foggia
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e nel verbale dell'odierna udienza e che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, disponga la prosecuzione del giudizio
1 per la pronuncia della sentenza di divorzio, disponendo altresì la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 23 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 13 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 9 settembre 2023 a Conversano (Bari) e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 13 maggio
2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“4) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi
2 dell'art. 1376 c.c., i SInori e intendono effettuare i seguenti Parte_2 Parte_1
trasferimenti immobiliari:
4.1) Consenso ed oggetto
Il SInor cede e trasferisce alla SInora che Parte_1 Parte_2
accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla via Nino Bertocchi n. 63 costituita da un appartamento al piano primo con annessa, quale pertinenza, una cantina al piano secondo interrato il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Bologna al:
- Foglio 103, particella 973 subalterno 16, cat. A/3, Classe 2, Consistenza 4,0 vani superficie catastale totale mq. 72, totale escluse aree scoperte mq. 72 RC. Euro 526,79
(appartamento);
- Foglio 103, particella 973, subalterno 17, piano S2, z.c. 2, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 6, superficie catastale totale mq. 7, R.C. Euro 24,79 (cantina).
In confine con mura perimetrali esterne da tre lati, vano scala comune e beni CP_1
o aventi causa.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
4.2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio Dott.ssa in data 25/07/2024 repertorio n. 1718 Persona_1
raccolta n. 1149, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bologna il
01/08/2024 al N. 37026 Serie 1T e trascritto a Bologna il 01/08/2024 al Reg. Gen.
38598 - Reg. Part. 28830.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di
3 condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
4.3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 02.08.2024 al Registro Particolare 6285 Registro Generale 38798 a garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo sottoscritto in data 25/07/2024 a favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, ipoteca nota e tollerata.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
4.4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente SInor
[...]
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 Parte_1
dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che le opere relative al fabbricato di cui fa parte la porzione immobiliare oggetto del presente atto, nonché alla stessa nella sua consistenza, sono iniziate anteriormente al 1 settembre 1967.
Più precisamente dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune di Bologna in data 14 luglio
1966 prot. gen. n. 35588/63 del 19 giugno 1963 e prot. gen. n. 82432/1964 del 12
4 ottobre 1966 e successiva licenza edilizia per variante in corso d'opera rilasciata in data
26 novembre 1966 prot. gen. n. 60922/1966 del 12 ottobre 1966, seguite da autorizzazione di abitabilità e usabilità rilasciata in data 20 dicembre 1966, vista la domanda in data 5 ottobre 1966 prot. gen. n. 59555/1966;
- in data 29 marzo 2023 è stata presentata al Comune di Bologna C.I.L.A. a sanatoria prot. gen. n. 210186/2023 per opere consistenti in un diverso dimensionamento degli ambienti attraverso la demolizione e la realizzazione di un divisorio privo di carattere portante;
- in data 22 maggio 2023 è stata presentata al Comune di Bologna C.I.L.A. ordinaria per manutenzione straordinaria prot. gen. n. 366646/2023;
- le unità immobiliari in oggetto non hanno subito altri interventi o modifiche che potessero richiedere, in conformità delle normative edilizie ed urbanistiche, specifiche licenze, concessioni, permessi di costruire, autorizzazioni, dichiarazioni di inizio attività ed in generale ulteriori titoli abilitativi;
- le aree cortilive e gli spazi oggetto del trasferimento, quali pertinenze condominiali, sono complessivamente inferiori a cinquemila metri quadrati.
4.5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente SInor Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto in data
29/04/2024 protocollo n. BO0054298 e 27/03/2023 protocollo n. BO0041746 che si allegano sub A);
- dichiara, e la cessionaria SInora ne prende atto, che i dati Parte_2
catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
5 - dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
4.6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) la copia con attestazione di conformità rilasciata dal notaio dott.ssa dell'attestato di prestazione energetica Per_1
dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 10341-534685-2024 rilasciato in data
26/02/2024 dal geom. quale tecnico abilitato. Controparte_2
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
4.7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
4.8) TU
La SI.ra , quale parte mutuataria del contratto di mutuo sottoscritto in data Parte_2
25/07/2024 con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a ministero notaio Dott.ssa
[...]
dell'ammontare residuo, al mese di maggio 2025, di euro 155.593,09, Per_1
continuerà a pagare le rate del mutuo in favore della Banca come fatto sinora.
Si precisa che il SI. è intervenuto nel contratto di mutuo solamente quale Parte_1
parte terza datrice della sopra citata ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 02.08.2024 al Registro Particolare 6285 Registro Generale 38798.
4.9) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente SInor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
6 4.10) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
4.11) Richiesta di esenzioni fiscali
I ORi e intendono avvalersi dell'esenzione Parte_1 Parte_2
dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
4.12) Rinuncia alla R.T.I.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
4.13) Dichiarazione di valore dell'immobile
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 63.707,50”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 29 aprile 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
7 ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Napoli) il 19 aprile 1988 e , nata a [...] il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio a Conversano (Bari) il 9 settembre 2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 98, parte II, serie C, uff. 1, dell'anno 2023;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Conversano di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Separazione e casa coniugale
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Il OR , con il consenso della moglie, è già uscito dalla casa familiare nel Parte_1
mese di novembre scorso e ha provveduto a spostare la sua residenza dal 30/12/2024 in Pompei (NA), Via Aldo Moro Seconda Traversa n. 99.
Il SI. ha già ritirato i beni presenti nella casa coniugale elencati nella Parte_1
scrittura privata sottoscritta dallo stesso e dalla SI.ra in data 11 gennaio Parte_2
2025.
Le spese per il trasferimento immobiliare saranno ripartite tra i coniugi al 50%.
2) Beni mobili registrati
8 L'autovettura modello Dacia Sandero targata GB490JG, acquistata da entrambi i coniugi ed intestata alla SI.ra rimarrà nella disponibilità della medesima. Parte_2
Lo scooter modello Piaggio targato FK99380, acquistato da entrambi i coniugi e che era stato intestato alla SI.ra , è stato venduto al SI. in data 10 Parte_2 Parte_1
gennaio 2025 per il prezzo di euro 2.600,00. Le spese del passaggio di proprietà dello scooter sono state sostenute interamente dal SI. . Parte_1
3) Altri patti
Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, fatte salve le obbligazioni assunte nel ricorso e nel presente verbale.
I coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata.
4) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c.”, “il SInor cede e trasferisce alla SInora Parte_1 [...]
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il Parte_2
cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: - porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna alla via Nino Bertocchi n. 63 costituita da un appartamento al piano primo con annessa, quale pertinenza, una cantina al piano secondo interrato il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al: -
Foglio 103, particella 973 subalterno 16, cat. A/3, Classe 2, Consistenza 4,0 vani superficie catastale totale mq. 72, totale escluse aree scoperte mq. 72 RC. Euro 526,79
(appartamento); - Foglio 103, particella 973, subalterno 17, piano S2, z.c. 2, categoria
C/2, classe 1, consistenza mq. 6, superficie catastale totale mq. 7, R.C. Euro 24,79
(cantina). In confine con mura perimetrali esterne da tre lati, vano scala comune e beni
9 o aventi causa. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà CP_1
pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”.
“Le parti” “dichiarano che” “per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “La parte cedente SInor rinuncia Parte_1
all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 63.707,50”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 13 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
5) TU
“La SI.ra , quale parte mutuataria del contratto di mutuo sottoscritto in Parte_2
data 25/07/2024 con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a ministero notaio Dott.ssa
[...]
dell'ammontare residuo, al mese di maggio 2025, di euro 155.593,09, Per_1
continuerà a pagare le rate del mutuo in favore della Banca come fatto sinora.
Si precisa che il SI. è intervenuto nel contratto di mutuo solamente quale Parte_1
parte terza datrice della sopra citata ipoteca volontaria iscritta all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 02.08.2024 al Registro Particolare 6285 Registro Generale 38798”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile, il giorno
20 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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