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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 185/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_2 difeso, dall'Avvocato PULLLARA Ignazio
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ discute la causa in Controparte_2 oggetto e chiede che la stessa venga posta in decisione con le conclusioni di cui all'atto introduttivo” oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/05/2022, , quale legale rappresentante della Parte_2
società in epigrafe, ha impugnato le Ordinanze di Ingiunzione n. 01-000178052 di euro 19.006,60,
Ordinanza di Ingiunzione n.01-000183088 di euro 22.506,50, Ordinanza di Ingiunzione n. 01-
000389174 di euro 27.506,60, e ordinanza di Ingiunzione n. 01-000474389 di euro 32.006,60, tutte notificate in data 28.04.2022 e relative a ritenute previdenziali degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Ha contestato:
1. VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE E DELLA COSTITUZIONE.
L'avviso di addebito non indica né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione del provvedimento. Non si rinviene inoltre alcuna indicazione in ordine alle motivazioni che hanno portato alla richiesta contenuta nell'atto stesso. Non vengono indicate le presunte omissioni contributive, ovvero i fatti da cui tali omissioni sarebbero derivate. Non vi è alcun riferimento agli elementi di fatto sulla base dei quali vengono richiesti contributi somme aggiuntive e sanzioni.
Le violazioni contestate non possono dunque essere individuate con certezza.
2. IN PARTICOLARE, MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO. CONSEGUENZE: NULLITA' DELLE ORDINANZE IMPUGNATE
3. PRESCRIZIONE DELL'EVENTUALE DIRITTO DELL' AL RECUPERO DEI CP_3
CONTRUBUTI, SOMME AGGIUNTIVE, SANZIONI.
In relazione al pagamento di tutti i contributi riferiti ad un periodo anteriore ai cinque anni antecedenti la notifica dell'avviso di addebito
4. AVVENUTA CESSAZIONE ATTIVITA' ANNO 2015.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i diversi CP_3
motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie la prescrizione, iniziata a decorrere solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. CP_ 8/2016, è stata interrotta dall' con la notifica dell'atto di accertamento e successivamente con quella dell'ordinanza-ingiunzione
4. Sull'omissione contributiva.
Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione contributiva, al di là CP_ di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato.
Ha anche prodotto i provvedimenti in autotutela con i quali ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata per tutti gli anni.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 18/12/2024.
*********** Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione essendo stato il ricorso depositato il 27/05/2022 avverso le n.4 ordinanze ingiunzioni tutte notificate in data 28.04.2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma
1- bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Tanto premesso, va evidenziato che, nella specie, il ricorso proposto risulta essere infondato.
L' ha documentato la rituale notifica degli atti di accertamento, avvenuti rispettivamente in data CP_3
4/2/2014, 12/1/2015, 23/5/2015 e 27/7/2015. L'unico atto propedeutico all'ordinanza-ingiunzione è costituito dall'accertamento della violazione, accertamento che, nella specie, è stato effettuato dall'Istituto con notifiche dirette a mezzo posta, ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a mezzo raccomandata AR pervenute rispettivamente nei confronti dell'azienda Il Marcket del risparmio Madonna del Buon consiglio s.a.s e nei confronti del legale rappresentante esattamente in data 19.07.2017, Parte_2
21.07.2017. 16.11.2017 e 22.12.2017.
Sostiene la Suprema Corte che , affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Il suddetto procedimento amministrativo sanzionatorio, ha inizio con l'emissione di un atto di accertamento della violazione, che deve essere necessariamente notificato al soggetto che ha commesso la violazione.
L'atto di accertamento deve indicare le omissioni, le annualità cui si riferiscono, con contestuale comunicazione della sanzione ridotta.
L'atto deve, altresì, contenere l'invito a provvedere al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi e l'avvertimento che in caso di puntuale e corretto pagamento è prevista la non punibilità del trasgressore.
E' chiara, quindi, l'importanza della notifica dell'atto di accertamento che consente al datore di lavoro, avvisato della irregolarità, di evitare sanzioni penali o civili attraverso un comportamento diligente, successivo alla precedente omissione.
Lo spontaneo pagamento delle ritenute, entro i tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, costituisce una causa di non punibilità ovvero il datore non è punibile né assoggettabile alle sanzioni amministrative o penali, laddove provveda al versamento nel termine previsto.
Da quanto sopra esposto, si evince, chiaramente, la centralità e l'essenzialità della notifica dell'atto di accertamento, che consente al datore di lavoro di recedere dal comportamento omissivo, dovuto a dimenticanza o a scarsa disponibilità economica ed evitare la sanzione amministrativa o addirittura la condanna alla reclusione da uno a tre anni, nel caso l'omissione ovvero il mancato versamento delle ritenute sia superiore a 10.000,00 annue.
La mancata notifica dell'accertamento o di un atto equipollente impedisce di fatto al soggetto obbligato di usufruire di una causa di non punibilità oltre che impedire allo stesso la possibilità del pagamento in misura ridotta di quanto dovuto. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata).
Secondo la giurisprudenza della Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale “avviso di accertamento – ingiunzione di pagamento”.
Nel caso de quo l' ha documentato la rituale notifica degli atti di accertamento CP_3
CP_ Priva di pregio giuridico è da ritenersi anche l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con l'impugnata ordinanza ingiunzione.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16 agosto
2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Ebbene , nel caso di specie , se è vero che l' non ha documentato la data della trasmissione degli CP_3 atti ad opera dell'autorità giudiziaria , ciò non di meno esso non avrebbe potuto azionare il proprio credito se non dopo l'entrata in vigore del d.lgs.8/2016 e quindi dal 6 febbraio 2016 e i termini prescrizionali sono stati ritualmente interrotti con la notifica dell'atto di accertamento , avvenuta nel
2017 e allorquando venivano notificate le ordinanze ingiunzioni oggi opposte, il 28.4.2022, non era ancora decorso l'ulteriore termine prescrizionale di cinque anni.
Quanto detto dovrebbe portare al rigetto della domanda proposta avverso le 4 ordinanze sopra richiamate, anche considerato che l'opponente non ha inteso aderire alla richiesta formulata dalla controparte di estinguere l'obbligazione con il pagamento della sanzione come rideterminata;
ciò non di meno il rigetto della domanda poterebbe ad una conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte che, invece, vanno comunque annullate perché recano una sanzione superata dalla successiva normativa .
Va infatti evidenziato che è intervenuta di recente una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Ritiene il giudicante che la norma in esame debba trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti
“Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno
1976.
Ritiene inoltre il giudicante che lo jus superveniens portato dal nuovo testo dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, sia immediatamente applicabile alle fattispecie pregresse, anche in assenza di una specifica deduzione e/o domanda in tal senso della parte interessata.
Nessun rilievo assume la richiesta di sospensione dell'attività inoltrata nel 2015 risultando le omissioni antecedenti al 2015.
L'esito complessivo della causa induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, rigetta l'opposizione proposta, ma, in applicazione della nuova normativa in materia di sanzioni amministrative, annulla comunque le ordinanze ingiunzioni n. 01-000178052, n.01-000183088 , n.
01- 000389174 e n. 01-000474389 e condanna l'opponente al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura ridotta, salvo applicazione del regime di maggior favore previsto dall'art. 9 , co.5 , d.lgs.8/2016 ; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Sciacca, 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini