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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/01/2024, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 65999/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo
Oggi 30 gennaio 2024, alle ore 09.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio Sanchioni, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. E' presente in collegamento l'Avv. Elisa Guaraccio in sostituzione dell'Avv. Alessandra Lazzeri la quale dichiara la propria identità e di essere avvocato della parte opponente ed è presente in collegamento l'Avv. Lucia Vinci e l'Avv. Francesca Tosti le quali dichiarano la propria identità e di essere le legali della parte convenuta. I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento e che l'udienza non sarà registrata.
L'Avv. Elisa Guaraccio si riporta alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia.
L'Avv. l'Avv. Lucia Vinci e l'Avv. Francesca Tosti si riportano alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento della domanda e delle conclusioni già rassegnate, ed espongono la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia.
Il giudice letti tutti gli atti delle parti, decide come da provvedimento che viene depositato telematicamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo la Camera di Consiglio, unitamente al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 16,35
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 1 di 13 N. R.G. 65999/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, ex art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al RGN 65999 / 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. LAZZERI ALESSANDRA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in o in Fucecchio (FI), Via Prov.le
Fiorentina 13; - Opponente-
E
in persona dell'Amministratore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti TOSTI FRANCESCA e VINCI LUCIA
elettivamente domiciliato presso il loro studio in n Perugia, via XX Settembre, 74;
- Opposto –
pagina 2 di 13 Oggetto: Opposizione a e , impugnazione di delibera CP_2 CP_3
assembleare - spese condominiali
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 13/12/2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale Civile di Roma, la Controparte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, per sentire accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: ““Voglia il Tribunale Adito, dichiarare nullo e revocare per i motivi indicati in narrativa l'opposto decreto n. 15916/2022 (Rg 52529/22) e accogliere la presente opposizione accertato che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t., per spese Controparte_4
relative alla comunione così come indicate in decreto. Vinte le spese.”. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le eccezioni di controparte in fatto ed in CP_1
diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
di Roma, contrariis reiectis: In via preliminare, - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - rigettare l'eccezione di legittimazione passiva e confermare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la titolarità dei beni per cui è
causa al sig. ; In via principale nel merito, - rigettare le domande Parte_1
spiegate dal sig. e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua Parte_1
parte per tutti i motivi esposti in narrativa..” La causa veniva istruita, non veniva pagina 3 di 13 concessa la provvisoria esecutività del decreto venivano depositate le note ex art. 183
cpc sesto comma e la documentazione. Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 13/12/2023. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30/01/2024 ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per note conclusive. In tale udienza la causa veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., con dispositivo da intendersi parte integrante del verbale d'udienza. La domanda di parte opponente non può essere accolta. Infatti, deve essere rigettata l'eccezione dell'opponente di carenza di legittimazione passiva, in quanto nell'estratto conto allegato al ricorso sono ben specificati ed individuati sia l'appartamento che i periodi di godimento (appartamento
B4D 13 – periodi 30 e 31), ne consegue la correttezza dell'imputazione delle spese e la legittimazione del che risulta proprietario dei diritti di godimento sopra Parte_1
indicati. Inoltre, che dalla visura catastale aggiornata emerge chiaramente l'intestazione dei beni all'opponente. Devono essere rigettate le eccezioni dell'opponente in relazione all'asserita carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore della Comunione,
infatti, tale legittimazione è espressamente contemplata dalle norme codicistiche, dalle pronunzie della Suprema Corte e dal Regolamento contrattuale della Comunione stessa,
in atti, ove all'art. 12 è previsto che “ L'Amministratore può agire e resistere in giudizio,
sia nei confronti dei P.P. sia nei confronti di terzi, nominando avvocati e procuratori ad lites.” In relazione all'atto di rinunzia abdicativa, dell'opponente, formalizzata il
28.07.2015 davanti al Notaio si rileva che in virtù delle peculiari caratteristiche Per_1
della multiproprietà la rinuziabilità ex art. 1104 c.c., quale disposizione normativa pagina 4 di 13 prevista per disciplinare gli obblighi dei partecipanti alla comunione stessa, non può
applicarsi in via estensiva alla fattispecie della multiproprietà reale, come sostenuto anche dalla giurisprudenza che in tema della rinuncia abdicativa ex art. 1104 c.c.
nell'ambito delle multiproprietà, ha concluso che, le peculiarità caratterizzanti la comproprietà multiproprietaria rendono inammissibile l'applicazione del negozio dismissivo a tale fattispecie, (Trib. Lecce sent. n. 3482/2019, Trib. Trento, 13.12.2018;
Giudice di Pace di Treviso, sent. n. 575/2022). Benché le varie prospettazioni giuridiche dell'istituto della multiproprietà abbiano consentito di ricondurlo all'interno di un'impostazione, per certi versi, simile a quella della comunione,
deve ritenersi che la rinuziabilità ex art. 1104 c.c., quale disposizione normativa prevista per disciplinare gli obblighi dei partecipanti alla comunione stessa, non possa applicarsi in via estensiva alla fattispecie della multiproprietà reale. Pur
nella sua peculiarità, costituita da un patto di utilizzo turnario del bene comune, le norme che disciplinano il funzionamento del rapporto sono mutuabili dalla disciplina della comproprietà solo in quanto compatibili con la sua ratio. Se detto accostamento tra multiproprietà e comunione è intanto possibile in quanto sia individuabile un diritto esercitabile in forma di contitolarità, le due realtà
divengono meno aderenti e compatibili ove si consideri che la turnarietà del godimento del bene, unitamente ad altri obblighi – quale ad esempio quello di non modificare l'alloggio – rappresentano connotati tipici della multiproprietà al cui rispetto il titolare contrattualmente si obbliga ai sensi dell'art. 1322 c.c. Si tratta, a pagina 5 di 13 ben guardare, di un momento che si pone al di qua di una immaginaria linea di separazione tra una natura reale e una obbligatoria del rapporto, che necessariamente anticipa la prima, e che governa l'intero svolgimento del rapporto stesso. È proprio all'interno di questa fase a contenuto obbligatorio che il multiproprietario si impegna contrattualmente ad accettare, in buona sostanza, due distinti regolamenti: di comunione e di condominio. Col primo vengono regolati i rapporti direttamente riconducibili alla multiproprietà in senso stretto;
col secondo, tutto ciò che attenga ai rapporti tra i multiproprietari in relazione alle parti comuni dell'edificio. Alla generale rinunziabilità dei diritti reali, fanno eccezione tutte quelle situazioni in cui risultano ben individuabili dei profili obbligatori che, in quanto tali, non possono essere dismessi in assenza di una norma che esplicitamente lo consenta o, al più, del consenso altrui. Proprio tale ultima considerazione stride con la natura giuridica della rinunzia abdicativa quale negozio unilaterale non recettizio, poiché non richiede la conoscenza, né
l'accettazione di altri soggetti, né di essere comunque portata a conoscenza di soggetti terzi. Ebbene, se può concordemente propendersi per una generale rinunziabilità dei diritti derivanti dall'esecuzione di un determinato tipo di rapporto, altrettanto non può dirsi avuto riguardo agli obblighi che da tale rap porto discendono, tantomeno quando le posizioni giuridiche soggettive sono disciplinate all'interno di un rapporto sinallagmatico. In ogni contesto in cui sia riscontrabile la bilateralità del rapporto – da cui consegue l'assunzione di obblighi a contenuto pagina 6 di 13 economico – deve escludersi la possibilità di ricorrere all'esercizio di diritti potestativi, quale è la rinunzia abdicativa, che possano avere l'effetto di alterare unilateralmente l'equilibrio del sinallagma contrattuale. Atteso che la ratio di tale istituto è insita nella volontà di dismettere una determinata situazione giuridica,
esso non può spiegare i suoi effetti laddove finisca con l'inserirsi all'interno di una logica di scambio. È certamente da siffatta prospettiva che deve essere valutata la predisposizione di un “regolamento di comunione” in cui, tra le altre cose, si specifica l'obbligo di contribuzione di ciascun comproprietario alle spese di conservazione, manutenzione, godimento e amministrazione della proprietà
comune, alla gestione dei servizi, alla partecipazione all'assemblea dei comproprietari da convocarsi periodicamente ad opera dell'amministratore da essi nominato. Muovendo da tali connotati prettamente contrattualistici, non può
individuarsi, nella unilateralità del negozio abdicativo, l'approdo risolutivo di un rapporto che è nato (nel momento in cui è avvenuto il trasferimento dell'unità
immobiliare) e si è evoluto (allorché siano stati stipulati gli accordi poi trasfusi nel regolamento) sulla base di un filo conduttore di tipo consensualistico che non può
essere reciso. L'impossibilità di estendere la portata applicativa dell'art. 1104 c.c.
alla fattispecie della multiproprietà è rinvenibile inoltre nelle peculiarità che connotano il rapporto. Tale assunto aderisce a quell'orientamento che vede nel diritto reale del soggetto contitolare, una proprietà comunque piena, esclusiva e perpetua ancorché esercitata in via temporanea solo in periodi di tempo pagina 7 di 13 predeterminati nell'arco dell'anno.Il vincolo di natura contrattuale di cui si è detto trova dunque concretizzazione ogniqualvolta il titolare esercita il suo diritto di proprietà in modo pieno ed esclusivo proprio in quei periodi prefissati e conseguentemente, se si ritenesse ammissibile la rinunzia abdicativa, verrebbe meno l'intera essenza del vincolo stesso. È proprio in quei periodi infatti che il soggetto, da un lato, usufruisce dei diritti che discendono dal suo essere titolare di una porzione del bene, dall'altro assolve all'impegno – assunto a livello di regolamento di comunione – di partecipare alla ripartizione delle spese, alla manutenzione e alla gestione dei servizi, senza che a ciò possa sottrarsi mediante un atto dispositivo a carattere unilaterale. Né tanto meno sarebbe possibile, in quanto strettamente connesse al godimento della porzione di proprietà individuale,
rinunciare al diritto – e conseguentemente ai relativi oneri – sulle parti comuni,
essendo le stesse peculiari e necessarie al godimento della porzione di proprietà
individuale. In definitiva, il rapporto di multiproprietà è caratterizzato da un diritto di godimento pieno ed esclusivo di una determinata unità immobiliare, che si esercita in ragione di un accordo di natura contrattuale rinvenibile all'interno del regolamento pattizio. In relazione alla eccezione relativa alla presunta prescrizione del credito si rileva che tale eccezione doveva essere sollevata dall'opponente, in sede di opposizione alla delibera alla base del decreto ingiuntivo opposto nei modi e nei termini perentori di legge, trenta giorni dal momento nella quale l'opponente è venuto a conoscenza delle delibere alla base del DI opposto e pertanto dal momento della notifica pagina 8 di 13 del detto decreto. Infatti il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base dei bilanci preventivo e consuntivo, approvati dall'assemblea ed allegati al ricorso. Il
decreto ingiuntivo opposto è basato su delibere non precedentemente impugnate, ne sospese ne dichiarate nulle o annullate. L'opponente solleva nell'opposizione eccezioni relative alle delibere alla base del decreto ingiuntivo opposto, tali eccezioni, che eventualmente comporterebbero l'annullamento delle delibere, avrebbero dovuto essere sollevate nei termini di legge e non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il
condomino che voglia contestare la delibera deve però impugnare la delibera dell'assemblea entro 30 giorni dalla sua adozione. Scaduto tale termine l'impugnazione della delibera non può avvenire successivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal . La Suprema Corte si è richiamata al principio, CP_3
ormai consolidato all'interno della giurisprudenza, secondo cui, per contestare gli oneri condominiali è necessario prima impugnare la delibera dell'assemblea che approva e ripartisce gli oneri stessi tra i vari proprietari. Pertanto il che fa scadere i CP_3
termini e non impugna la delibera di approvazione del consuntivo è tenuto a pagare quanto richiesto. Se l'amministratore, dopo la regolare approvazione del consuntivo nel corso della riunione condominiale, chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento degli insoluti, il condomino debitore non può più proporre opposizione alla delibera in quanto è ormai fuori termine. Doveva prima far annullare la delibera entro i termini di legge. La Cassazione, ha più volte ribadito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il pagina 9 di 13 giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate. Ove dunque la delibera non sia stata impugnata, ha concluso la Cassazione,
essa assume efficacia vincolante e l'addebito, ad esempio erroneamente contabilizzato,
va fatto valere appunto con l'impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo. (Cass. ord. n. 8685/19 del 28.03.2019). La Corte
di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 8685/2019, nel dar conto della sua decisione, ha osservato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state o dovevano essere impugnate (Corte di Cassazione, n. 4672 del 2017; Corte di Cassazione, n. 3354
del 2016; Corte di Cassazione, n. 17014 del 2010). Ove, dunque, la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa non sia stata impugnata,
come nella specie, essa assume efficacia vincolante e l'addebito, va fatto valere appunto con l'impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il secondo (Corte di Cassazione, n. 10816 del 2009). L'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, ristretto alla sola verifica pagina 10 di 13 dell'esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Corte di Cassazione, n. 24658 del 2009). Le delibera alla base alla base del D.I. Opposto non è stata impugnata pertanto la somma portata nel decreto ingiuntivo opposto è dovuta dalla opponente. Infatti, la somma portata dal decreto ingiuntivo si basa su delibera dell'assemblea condominiale, tale delibera non è
mai stata impugnata nei termini di legge, ne sospesa, ne annullata. La opponente era a conoscenza della delibera alla base del Decreto Ingiuntivo, (ne è venuta comunque a conoscenza con la notifica del D. I.), avverso tale delibera infatti ha sollevato eccezioni nel corpo dell'opposizione, contestando gli importi richiesti, ma non ha impugnato tale delibera nei modi e nei termini di legge. Tale delibera costituisce pertanto prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “ai sensi dell'art.63 disp. att. cod. civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto” (Cass. n. 27292/05 e n.
2387/03). Parte opponente ha contestato la pretesa del contestando il CP_3
contenuto della delibera alla base dell'opposizione. Tali contestazioni appaiono infatti improponibili in questo giudizio, in quanto esse si risolvono in una censura avverso la delibera che ha approvato la spesa e l'ha posta, approvando il relativo piano di riparto, a carico, pro quota, all'opponente, censure che avrebbero dovuto essere proposte a mezzo pagina 11 di 13 di specifica impugnazione della stessa delibera, vale a dire formulando apposita domanda di annullamento. Costituisce principio di diritto vivente la massima secondo cui le censure avverso le delibere dell'assemblea del condominio possono essere proposte e sono esaminabili dal giudice soltanto nel giudizio che segue all'impugnativa della delibera stessa, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., e non anche in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in cui il controllo del giudice è limitato, sotto questo profilo, alla sola verifica della perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera. Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'attualità del debito del singolo condomino per il pagamento dei relativi oneri non è subordinato alla validità della deliberazione di spesa, ma solo alla sua perdurante operatività, in quanto non sospesa nel giudizio riguardante la sua legittimità, con l'effetto che, nell'ipotesi in cui l'amministratore del promuova il procedimento monitorio per la riscossione CP_3
degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà
riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, non anche la validità
della deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che può
essere contestata unicamente con l'impugnazione di cui all'art. 1137 del codice civile
(Cass. S.U. n. 26629 del 2009; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. n. 17206 del 2005; Cass.
n. 305, del 12.01.2016). Nel caso di specie non risulta né è stato dedotto che la delibera condominiale e/o della comunione alla base del D.I. sia stata annullata o sospesa in via pagina 12 di 13 giurisdizionale ovvero revocate dalla stessa assemblea. Le eccezioni solevate avverso le delibere alla base dell'esecuzione non possono pertanto trovare accoglimento nel presente procedimento e le somme ingiunte sono dovute dall'opponente e dovranno essere dallo stesso versate al condominio, oltre onorari e spese liquidate nel D.I.
opposto. Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa, rigetta la domanda di parte opponente. Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 15916/2022, emesso dall'intestato
Tribunale nell'ambito del procedimento R.G. 52529/2022. Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio, in favore della parte opposta, per un importo di € 3.000,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende
Così deciso in Roma, il 30/01/2024
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Ex art 127 bis cpc – collegamento audiovisivo
Oggi 30 gennaio 2024, alle ore 09.30 innanzi al Giudice dott. Fabrizio Sanchioni, viene trattata la causa in epigrafe, tramite collegamento audiovisivo ex art.127 bis cpc. E' presente in collegamento l'Avv. Elisa Guaraccio in sostituzione dell'Avv. Alessandra Lazzeri la quale dichiara la propria identità e di essere avvocato della parte opponente ed è presente in collegamento l'Avv. Lucia Vinci e l'Avv. Francesca Tosti le quali dichiarano la propria identità e di essere le legali della parte convenuta. I legali presenti in collegamento assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento e che l'udienza non sarà registrata.
L'Avv. Elisa Guaraccio si riporta alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ed espone la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia.
L'Avv. l'Avv. Lucia Vinci e l'Avv. Francesca Tosti si riportano alle note conclusionali ed agli scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento della domanda e delle conclusioni già rassegnate, ed espongono la situazione di diritto e di fatto relativa alla controversia.
Il giudice letti tutti gli atti delle parti, decide come da provvedimento che viene depositato telematicamente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo la Camera di Consiglio, unitamente al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 16,35
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 1 di 13 N. R.G. 65999/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, ex art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al RGN 65999 / 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. LAZZERI ALESSANDRA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in o in Fucecchio (FI), Via Prov.le
Fiorentina 13; - Opponente-
E
in persona dell'Amministratore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti TOSTI FRANCESCA e VINCI LUCIA
elettivamente domiciliato presso il loro studio in n Perugia, via XX Settembre, 74;
- Opposto –
pagina 2 di 13 Oggetto: Opposizione a e , impugnazione di delibera CP_2 CP_3
assembleare - spese condominiali
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 13/12/2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale Civile di Roma, la Controparte_1
in persona dell'Amministratore pro tempore, per sentire accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: ““Voglia il Tribunale Adito, dichiarare nullo e revocare per i motivi indicati in narrativa l'opposto decreto n. 15916/2022 (Rg 52529/22) e accogliere la presente opposizione accertato che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore p.t., per spese Controparte_4
relative alla comunione così come indicate in decreto. Vinte le spese.”. Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le eccezioni di controparte in fatto ed in CP_1
diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
di Roma, contrariis reiectis: In via preliminare, - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - rigettare l'eccezione di legittimazione passiva e confermare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la titolarità dei beni per cui è
causa al sig. ; In via principale nel merito, - rigettare le domande Parte_1
spiegate dal sig. e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua Parte_1
parte per tutti i motivi esposti in narrativa..” La causa veniva istruita, non veniva pagina 3 di 13 concessa la provvisoria esecutività del decreto venivano depositate le note ex art. 183
cpc sesto comma e la documentazione. Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 13/12/2023. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30/01/2024 ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per note conclusive. In tale udienza la causa veniva decisa con provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c., con dispositivo da intendersi parte integrante del verbale d'udienza. La domanda di parte opponente non può essere accolta. Infatti, deve essere rigettata l'eccezione dell'opponente di carenza di legittimazione passiva, in quanto nell'estratto conto allegato al ricorso sono ben specificati ed individuati sia l'appartamento che i periodi di godimento (appartamento
B4D 13 – periodi 30 e 31), ne consegue la correttezza dell'imputazione delle spese e la legittimazione del che risulta proprietario dei diritti di godimento sopra Parte_1
indicati. Inoltre, che dalla visura catastale aggiornata emerge chiaramente l'intestazione dei beni all'opponente. Devono essere rigettate le eccezioni dell'opponente in relazione all'asserita carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore della Comunione,
infatti, tale legittimazione è espressamente contemplata dalle norme codicistiche, dalle pronunzie della Suprema Corte e dal Regolamento contrattuale della Comunione stessa,
in atti, ove all'art. 12 è previsto che “ L'Amministratore può agire e resistere in giudizio,
sia nei confronti dei P.P. sia nei confronti di terzi, nominando avvocati e procuratori ad lites.” In relazione all'atto di rinunzia abdicativa, dell'opponente, formalizzata il
28.07.2015 davanti al Notaio si rileva che in virtù delle peculiari caratteristiche Per_1
della multiproprietà la rinuziabilità ex art. 1104 c.c., quale disposizione normativa pagina 4 di 13 prevista per disciplinare gli obblighi dei partecipanti alla comunione stessa, non può
applicarsi in via estensiva alla fattispecie della multiproprietà reale, come sostenuto anche dalla giurisprudenza che in tema della rinuncia abdicativa ex art. 1104 c.c.
nell'ambito delle multiproprietà, ha concluso che, le peculiarità caratterizzanti la comproprietà multiproprietaria rendono inammissibile l'applicazione del negozio dismissivo a tale fattispecie, (Trib. Lecce sent. n. 3482/2019, Trib. Trento, 13.12.2018;
Giudice di Pace di Treviso, sent. n. 575/2022). Benché le varie prospettazioni giuridiche dell'istituto della multiproprietà abbiano consentito di ricondurlo all'interno di un'impostazione, per certi versi, simile a quella della comunione,
deve ritenersi che la rinuziabilità ex art. 1104 c.c., quale disposizione normativa prevista per disciplinare gli obblighi dei partecipanti alla comunione stessa, non possa applicarsi in via estensiva alla fattispecie della multiproprietà reale. Pur
nella sua peculiarità, costituita da un patto di utilizzo turnario del bene comune, le norme che disciplinano il funzionamento del rapporto sono mutuabili dalla disciplina della comproprietà solo in quanto compatibili con la sua ratio. Se detto accostamento tra multiproprietà e comunione è intanto possibile in quanto sia individuabile un diritto esercitabile in forma di contitolarità, le due realtà
divengono meno aderenti e compatibili ove si consideri che la turnarietà del godimento del bene, unitamente ad altri obblighi – quale ad esempio quello di non modificare l'alloggio – rappresentano connotati tipici della multiproprietà al cui rispetto il titolare contrattualmente si obbliga ai sensi dell'art. 1322 c.c. Si tratta, a pagina 5 di 13 ben guardare, di un momento che si pone al di qua di una immaginaria linea di separazione tra una natura reale e una obbligatoria del rapporto, che necessariamente anticipa la prima, e che governa l'intero svolgimento del rapporto stesso. È proprio all'interno di questa fase a contenuto obbligatorio che il multiproprietario si impegna contrattualmente ad accettare, in buona sostanza, due distinti regolamenti: di comunione e di condominio. Col primo vengono regolati i rapporti direttamente riconducibili alla multiproprietà in senso stretto;
col secondo, tutto ciò che attenga ai rapporti tra i multiproprietari in relazione alle parti comuni dell'edificio. Alla generale rinunziabilità dei diritti reali, fanno eccezione tutte quelle situazioni in cui risultano ben individuabili dei profili obbligatori che, in quanto tali, non possono essere dismessi in assenza di una norma che esplicitamente lo consenta o, al più, del consenso altrui. Proprio tale ultima considerazione stride con la natura giuridica della rinunzia abdicativa quale negozio unilaterale non recettizio, poiché non richiede la conoscenza, né
l'accettazione di altri soggetti, né di essere comunque portata a conoscenza di soggetti terzi. Ebbene, se può concordemente propendersi per una generale rinunziabilità dei diritti derivanti dall'esecuzione di un determinato tipo di rapporto, altrettanto non può dirsi avuto riguardo agli obblighi che da tale rap porto discendono, tantomeno quando le posizioni giuridiche soggettive sono disciplinate all'interno di un rapporto sinallagmatico. In ogni contesto in cui sia riscontrabile la bilateralità del rapporto – da cui consegue l'assunzione di obblighi a contenuto pagina 6 di 13 economico – deve escludersi la possibilità di ricorrere all'esercizio di diritti potestativi, quale è la rinunzia abdicativa, che possano avere l'effetto di alterare unilateralmente l'equilibrio del sinallagma contrattuale. Atteso che la ratio di tale istituto è insita nella volontà di dismettere una determinata situazione giuridica,
esso non può spiegare i suoi effetti laddove finisca con l'inserirsi all'interno di una logica di scambio. È certamente da siffatta prospettiva che deve essere valutata la predisposizione di un “regolamento di comunione” in cui, tra le altre cose, si specifica l'obbligo di contribuzione di ciascun comproprietario alle spese di conservazione, manutenzione, godimento e amministrazione della proprietà
comune, alla gestione dei servizi, alla partecipazione all'assemblea dei comproprietari da convocarsi periodicamente ad opera dell'amministratore da essi nominato. Muovendo da tali connotati prettamente contrattualistici, non può
individuarsi, nella unilateralità del negozio abdicativo, l'approdo risolutivo di un rapporto che è nato (nel momento in cui è avvenuto il trasferimento dell'unità
immobiliare) e si è evoluto (allorché siano stati stipulati gli accordi poi trasfusi nel regolamento) sulla base di un filo conduttore di tipo consensualistico che non può
essere reciso. L'impossibilità di estendere la portata applicativa dell'art. 1104 c.c.
alla fattispecie della multiproprietà è rinvenibile inoltre nelle peculiarità che connotano il rapporto. Tale assunto aderisce a quell'orientamento che vede nel diritto reale del soggetto contitolare, una proprietà comunque piena, esclusiva e perpetua ancorché esercitata in via temporanea solo in periodi di tempo pagina 7 di 13 predeterminati nell'arco dell'anno.Il vincolo di natura contrattuale di cui si è detto trova dunque concretizzazione ogniqualvolta il titolare esercita il suo diritto di proprietà in modo pieno ed esclusivo proprio in quei periodi prefissati e conseguentemente, se si ritenesse ammissibile la rinunzia abdicativa, verrebbe meno l'intera essenza del vincolo stesso. È proprio in quei periodi infatti che il soggetto, da un lato, usufruisce dei diritti che discendono dal suo essere titolare di una porzione del bene, dall'altro assolve all'impegno – assunto a livello di regolamento di comunione – di partecipare alla ripartizione delle spese, alla manutenzione e alla gestione dei servizi, senza che a ciò possa sottrarsi mediante un atto dispositivo a carattere unilaterale. Né tanto meno sarebbe possibile, in quanto strettamente connesse al godimento della porzione di proprietà individuale,
rinunciare al diritto – e conseguentemente ai relativi oneri – sulle parti comuni,
essendo le stesse peculiari e necessarie al godimento della porzione di proprietà
individuale. In definitiva, il rapporto di multiproprietà è caratterizzato da un diritto di godimento pieno ed esclusivo di una determinata unità immobiliare, che si esercita in ragione di un accordo di natura contrattuale rinvenibile all'interno del regolamento pattizio. In relazione alla eccezione relativa alla presunta prescrizione del credito si rileva che tale eccezione doveva essere sollevata dall'opponente, in sede di opposizione alla delibera alla base del decreto ingiuntivo opposto nei modi e nei termini perentori di legge, trenta giorni dal momento nella quale l'opponente è venuto a conoscenza delle delibere alla base del DI opposto e pertanto dal momento della notifica pagina 8 di 13 del detto decreto. Infatti il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base dei bilanci preventivo e consuntivo, approvati dall'assemblea ed allegati al ricorso. Il
decreto ingiuntivo opposto è basato su delibere non precedentemente impugnate, ne sospese ne dichiarate nulle o annullate. L'opponente solleva nell'opposizione eccezioni relative alle delibere alla base del decreto ingiuntivo opposto, tali eccezioni, che eventualmente comporterebbero l'annullamento delle delibere, avrebbero dovuto essere sollevate nei termini di legge e non in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il
condomino che voglia contestare la delibera deve però impugnare la delibera dell'assemblea entro 30 giorni dalla sua adozione. Scaduto tale termine l'impugnazione della delibera non può avvenire successivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal . La Suprema Corte si è richiamata al principio, CP_3
ormai consolidato all'interno della giurisprudenza, secondo cui, per contestare gli oneri condominiali è necessario prima impugnare la delibera dell'assemblea che approva e ripartisce gli oneri stessi tra i vari proprietari. Pertanto il che fa scadere i CP_3
termini e non impugna la delibera di approvazione del consuntivo è tenuto a pagare quanto richiesto. Se l'amministratore, dopo la regolare approvazione del consuntivo nel corso della riunione condominiale, chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento degli insoluti, il condomino debitore non può più proporre opposizione alla delibera in quanto è ormai fuori termine. Doveva prima far annullare la delibera entro i termini di legge. La Cassazione, ha più volte ribadito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il pagina 9 di 13 giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate. Ove dunque la delibera non sia stata impugnata, ha concluso la Cassazione,
essa assume efficacia vincolante e l'addebito, ad esempio erroneamente contabilizzato,
va fatto valere appunto con l'impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo. (Cass. ord. n. 8685/19 del 28.03.2019). La Corte
di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 8685/2019, nel dar conto della sua decisione, ha osservato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state o dovevano essere impugnate (Corte di Cassazione, n. 4672 del 2017; Corte di Cassazione, n. 3354
del 2016; Corte di Cassazione, n. 17014 del 2010). Ove, dunque, la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa non sia stata impugnata,
come nella specie, essa assume efficacia vincolante e l'addebito, va fatto valere appunto con l'impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il secondo (Corte di Cassazione, n. 10816 del 2009). L'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, ristretto alla sola verifica pagina 10 di 13 dell'esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Corte di Cassazione, n. 24658 del 2009). Le delibera alla base alla base del D.I. Opposto non è stata impugnata pertanto la somma portata nel decreto ingiuntivo opposto è dovuta dalla opponente. Infatti, la somma portata dal decreto ingiuntivo si basa su delibera dell'assemblea condominiale, tale delibera non è
mai stata impugnata nei termini di legge, ne sospesa, ne annullata. La opponente era a conoscenza della delibera alla base del Decreto Ingiuntivo, (ne è venuta comunque a conoscenza con la notifica del D. I.), avverso tale delibera infatti ha sollevato eccezioni nel corpo dell'opposizione, contestando gli importi richiesti, ma non ha impugnato tale delibera nei modi e nei termini di legge. Tale delibera costituisce pertanto prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “ai sensi dell'art.63 disp. att. cod. civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto” (Cass. n. 27292/05 e n.
2387/03). Parte opponente ha contestato la pretesa del contestando il CP_3
contenuto della delibera alla base dell'opposizione. Tali contestazioni appaiono infatti improponibili in questo giudizio, in quanto esse si risolvono in una censura avverso la delibera che ha approvato la spesa e l'ha posta, approvando il relativo piano di riparto, a carico, pro quota, all'opponente, censure che avrebbero dovuto essere proposte a mezzo pagina 11 di 13 di specifica impugnazione della stessa delibera, vale a dire formulando apposita domanda di annullamento. Costituisce principio di diritto vivente la massima secondo cui le censure avverso le delibere dell'assemblea del condominio possono essere proposte e sono esaminabili dal giudice soltanto nel giudizio che segue all'impugnativa della delibera stessa, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., e non anche in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in cui il controllo del giudice è limitato, sotto questo profilo, alla sola verifica della perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera. Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'attualità del debito del singolo condomino per il pagamento dei relativi oneri non è subordinato alla validità della deliberazione di spesa, ma solo alla sua perdurante operatività, in quanto non sospesa nel giudizio riguardante la sua legittimità, con l'effetto che, nell'ipotesi in cui l'amministratore del promuova il procedimento monitorio per la riscossione CP_3
degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà
riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, non anche la validità
della deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che può
essere contestata unicamente con l'impugnazione di cui all'art. 1137 del codice civile
(Cass. S.U. n. 26629 del 2009; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. n. 17206 del 2005; Cass.
n. 305, del 12.01.2016). Nel caso di specie non risulta né è stato dedotto che la delibera condominiale e/o della comunione alla base del D.I. sia stata annullata o sospesa in via pagina 12 di 13 giurisdizionale ovvero revocate dalla stessa assemblea. Le eccezioni solevate avverso le delibere alla base dell'esecuzione non possono pertanto trovare accoglimento nel presente procedimento e le somme ingiunte sono dovute dall'opponente e dovranno essere dallo stesso versate al condominio, oltre onorari e spese liquidate nel D.I.
opposto. Assorbita ogni altra eccezione di merito. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra eccezione disattesa, rigetta la domanda di parte opponente. Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 15916/2022, emesso dall'intestato
Tribunale nell'ambito del procedimento R.G. 52529/2022. Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio, in favore della parte opposta, per un importo di € 3.000,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende
Così deciso in Roma, il 30/01/2024
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
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