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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7355 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14316/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14316/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 02/10/25 alle ore 12.24, innanzi al dott. Guido Macripò, è comparso per Parte_1 l'avv. Maria Antonietta Colaprico in sostituzione dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO, giusta
[...] delega orale.
E', altresì, presente ai fini della pratica forense la dott. ssa Persona_1 Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 14316/2025, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 7.4.2025
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Largo Donegani n. 2 presso l'avv.
GI Catavello, che la rappresenta e difende per procura generale in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.I. ), con sede in Pomezia via Mar Controparte_2 P.IVA_2
Arabico n. 16,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: leasing.
pagina 2 di 8 All'udienza del 2.10.2025 l'attrice ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: A) accertare e dichiarare che il contratto di leasing n. 663262 è giunto a naturale scadenza, e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 delle condizioni generali e per tutte le ragioni di cui in premessa condannare (c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Pomezia (RM) via Mar Arabico, n. 16, e/o a chiunque detenga sine titulo il bene, a rilasciare immediatamente libero da persone e cose a favore di l'Immobile Parte_1 già oggetto del contratto di leasing n. 663262, l'immobile costituito dalle seguenti porzioni del fabbricato sito nel comune di Pomezia (RM) avente accesso dalla via Dei Castelli Romani c.n. 41 e 41/a, e precisamente: a) appartamento ad uso ufficio posto al piano secondo della scala A. Distinto con l'interno n. 10/A (dieci a). Composto da due vani e servizio, confinante con vano della scala A, con l'appartamento int. 9 della stessa scala, con distacco esterno e con l'appartamento int. n. 11 della stessa scala, salvo diversi e/o altri confini;
b) locale magazzino posto al piano interrato, distinto con il n. 8/c (otto c), con annesso locale servizio, confinante con il corridoio comune di accesso, con il locale magazzino n. 7/c e con il terrapieno per due lati, salvi altri e/o diversi confini;
c) posto auto coperto al piano interrato, distinto con il n. 54 (cinquantaquattro), confinante con lo spazio comune di accesso e manovra per più lati, con il posto auto 53 e con il terrapieno, salvi diversi e/o altri confini.”; B) condannare (c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Pomezia (RM) via Mare Arabico, n. 16, al pagamento in favore di
[...] dell'importo complessivo di Euro 191.090,06 (di cui Euro 181.588,26 a titolo di Parte_1 indennità di occupazione senza titolo dell'Immobile dal 01.08.2012 alla data della domanda ed Euro 9.501,80 come da saldo estratto acconto prodotto sub doc. 10), e o di quella diversa somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia, oltre mensilità successive sino alla riconsegna dell'Immobile; C) in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa. Con riserva di far valere, anche in separata sede, ogni ragione di credito riveniente da tutti i fatti costitutivi di cui in narrativa. Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 191.090,06 e pertanto il C.U. da versare ammonta ad € 759,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 7.4.2025 la società
a convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_2
esponendo che:
[...]
-in data 17.9.2002 la Locat s.p.a. (oggi ha acquistato alcune Parte_1
porzioni dell'immobile sito nel comune di Pomezia, via dei Castelli Romani n. 41 e 41/a al fine di concederle in locazione finanziaria;
pagina 3 di 8 -con contratto n. IF 663262 il predetto immobile è stato concesso in leasing a CP_3
con previsione di pagamento di un corrispettivo globale pari a euro 177.528,80
[...]
oltre IVA, con canone alla firma di euro 25.822,84 oltre IVA e restanti 119 canoni mensili di euro 1.274,84 oltre IVA;
il prezzo dell'eventuale acquisto finale del bene è di euro 12.911,42 oltre IVA;
-nel corso del rapporto è stata autorizzata la cessione del contratto in favore della società convenuta, senza liberazione del cedente e dell'originario garante;
-il contratto di leasing è giunto a naturale scadenza e l'utilizzatrice non ha inteso avvalersi della facoltà di acquisto dell'immobile, pur rimanendone nella materiale disponibilità.
Parte attrice deduce, in particolare, che:
-ai sensi dell'art. 163 comma 2 n. 3 bis c.p.c. la domanda proposta con il presente atto non è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
-sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 25 del predetto contratto di leasing;
-è indiscussa proprietaria dell'immobile oggetto di causa;
-alla luce dell'art. 19 del contratto di leasing, la decisione dell'utilizzatrice di rinunciare agli effetti dell'opzione di acquisto non si concilia con la scelta di mantenere la materiale disponibilità dell'immobile;
-dalla scadenza del medesimo contratto -avvenuta in data 1.8.2012- ad oggi l'utilizzatrice occupa l'immobile senza corrispondere alcunché alla società di leasing proprietaria e che, pertanto, ha diritto al pagamento di un'indennità di occupazione pari all'importo mensile di euro 1.287,86 oltre IVA.
Pertanto, la società attrice chiede di accertare e dichiarare che il contratto di leasing n.
663262 è giunto a naturale scadenza e di condannare la società convenuta e/o chiunque detenga sine titulo il bene immobile a rilasciarlo immediatamente libero da persone e cose;
chiede, inoltre, di condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo pagina 4 di 8 di euro 191.090,06 e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre le mensilità successive sino alla riconsegna del bene.
In data 9.9.2025, vista la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, è stata dichiarata la contumacia della società Controparte_2
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate.
Dagli atti risulta documentalmente provato che in data 17 settembre 2002 la società
Locat s.p.a. (oggi ha acquistato (v. doc. n. 3), al fine di Parte_1
concedere in locazione finanziaria, gli immobili siti in Pomezia (RM), via dei Castelli
Romani n. 41 e 41/A, e identificati al N.C.E.U. al foglio 9, mappale 989, subalterni 515,
624 e 622 e in particolare:
“a) appartamento ad uso ufficio posto al piano secondo della scala A. Distinto con l'interno n. 10/A (dieci a). Composto da due vani e servizio, confinante con vano della scala A, con l'appartamento int. 9 della stessa scala, con distacco esterno e con l'appartamento int. n. 11 della stessa scala, salvo diversi e/o altri confini;
b) locale magazzino posto al piano interrato, distinto con il n. 8/c (otto c), con annesso locale servizio, confinante con il corridoio comune di accesso, con il locale magazzino n. 7/c e con il terrapieno per due lati, salvi altri e/o diversi confini;
c) posto auto coperto al piano interrato, distinto con il n. 54 (cinquantaquattro), confinante con lo spazio comune di accesso e manovra per più lati, con il posto auto 53 e con il terrapieno, salvi diversi e/o altri confini.”.
Risulta, inoltre, che successivamente la Locat s.p.a. ha stipulato con il Controparte_3
contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF663262 avente ad oggetto i predetti immobili (v. doc. n. 4).
In particolare dagli atti risulta un contratto di leasing stipulato in data 1.8.2002, condizionato, e tuttavia gli immobili locati sono stati acquistati dalla concedente solo in data 17.9.2002 e pertanto il contratto di leasing non può che avere efficacia da tale data.
pagina 5 di 8 Risulta, difatti, documentata la data precisa della immissione in possesso degli immobili locati e in particolare la medesima data del 17.9.2002 come da art. 7 del contratto di vendita (v. doc. n. 3).
Emerge, altresì, che nel corso del rapporto, l'utilizzatore originario ha ottenuto in data
2.11.2009 da l'autorizzazione, condizionata, a cedere il contratto in Parte_1
favore della società (v. doc. n. 5). Controparte_2
Rileva il Tribunale che il contratto è giunto a naturale scadenza in data 17 settembre
2012 ovvero, come da contratto, 120 mesi dopo la consegna e il collaudo.
Non risulta che l'utilizzatrice -nonostante le plurime diffide (v. doc. nn. 8 e 9)- abbia esercitato l'opzione di acquisto né ha comunque proceduto alla restituzione del bene come previsto dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto (“Alla scadenza del contratto l'Utilizzatore potrà procedere all'acquisto finale dell'immobile per il prezzo indicato nelle condizioni particolari, maggiorato delle spese e delle imposte normali e di quelle eventuali successive, a condizione di aver tempestivamente esercitato il diritto di opzione facendone espressa richiesta scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà pervenire al concedente almeno sei mesi prima della scadenza medesima: qualora tale termine non venisse rispettato, l'utilizzatore dovrà essere considerato decaduto dal diritto” e, ancora “Qualora l'Utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo e di quant'altro ancora dovuto al concedente entro i limiti stabiliti nei paragrafi precedenti, sarà tenuto a restituire l'immobile entro e non oltre la scadenza della locazione”).
Risulta provato, pertanto, il diritto dell'attrice alla riconsegna dei beni immobili oggetto del predetto contratto di locazione finanziaria, meglio descritti nell'atto di compravendita in data 17.9.2002 redatto dal notaio dott. ssa Persona_2
repertorio n. 79.381 e raccolta n. 11.958 (v. doc. n. 3).
La domanda di condanna al rilascio svolta dall'attrice merita, dunque, accoglimento;
ne consegue che la società convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della ricorrente, delle unità immobiliari oggetto del contratto, libere e vuote di persone e cose.
pagina 6 di 8 Ritiene, altresì, il Tribunale che sia fondata la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
Ed invero le parti, nella regolamentazione contrattuale, hanno previsto all'art. 22 che “In caso di ritardo nella restituzione, il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore una indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno”.
Ne consegue che l'utilizzatrice avrebbe diritto a percepire l'indennità di occupazione dell'importo di euro 193.179.00 pari all'importo del canone mensile di euro 1.287,86, come da piano di ammortamento, moltiplicato per 150 mesi e in particolare dall'1.10.2012, primo mese successivo alla scadenza del contratto di leasing sino al deposito del ricorso introduttivo (7.4.2025).
Avendo richiesto l'attrice il pagamento della minor somma di euro 181.588,26 a titolo di indennità di occupazione, ne consegue che la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di euro 181.588,26 a titolo di indennità di occupazione.
E', invece, infondata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
9.501,80, asseritamente richiesta per spese relative alla gestione dell'immobile, mora e spese assicurative in quanto formulata in modo del tutto generico, non specificando di quali spese si tratti né di quali contratti di assicurazione ed in ogni caso poiché non documentate in alcun modo.
Tale ultima domanda va, quindi, rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 -condanna la società al rilascio immediato in favore della Controparte_2
società degli immobili, liberi e vuoti di persone e cose, Parte_1
meglio descritti nell'atto di compravendita in data 17.9.2002 redatto dal notaio dott.ssa repertorio n. 79.381 e raccolta n. 11.958; Persona_2
-condanna la società a pagare alla società Controparte_2 [...]
la somma di euro 181.588,26 a titolo di indennità di occupazione;
Parte_1
-condanna la società a rimborsare alla società Controparte_2 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 6.786,00, di Parte_1
cui euro 6.000,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 2.10.2025
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14316/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 02/10/25 alle ore 12.24, innanzi al dott. Guido Macripò, è comparso per Parte_1 l'avv. Maria Antonietta Colaprico in sostituzione dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO, giusta
[...] delega orale.
E', altresì, presente ai fini della pratica forense la dott. ssa Persona_1 Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto introduttivo e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 14316/2025, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 7.4.2025
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Largo Donegani n. 2 presso l'avv.
GI Catavello, che la rappresenta e difende per procura generale in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.I. ), con sede in Pomezia via Mar Controparte_2 P.IVA_2
Arabico n. 16,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: leasing.
pagina 2 di 8 All'udienza del 2.10.2025 l'attrice ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'attrice ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: A) accertare e dichiarare che il contratto di leasing n. 663262 è giunto a naturale scadenza, e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 delle condizioni generali e per tutte le ragioni di cui in premessa condannare (c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Pomezia (RM) via Mar Arabico, n. 16, e/o a chiunque detenga sine titulo il bene, a rilasciare immediatamente libero da persone e cose a favore di l'Immobile Parte_1 già oggetto del contratto di leasing n. 663262, l'immobile costituito dalle seguenti porzioni del fabbricato sito nel comune di Pomezia (RM) avente accesso dalla via Dei Castelli Romani c.n. 41 e 41/a, e precisamente: a) appartamento ad uso ufficio posto al piano secondo della scala A. Distinto con l'interno n. 10/A (dieci a). Composto da due vani e servizio, confinante con vano della scala A, con l'appartamento int. 9 della stessa scala, con distacco esterno e con l'appartamento int. n. 11 della stessa scala, salvo diversi e/o altri confini;
b) locale magazzino posto al piano interrato, distinto con il n. 8/c (otto c), con annesso locale servizio, confinante con il corridoio comune di accesso, con il locale magazzino n. 7/c e con il terrapieno per due lati, salvi altri e/o diversi confini;
c) posto auto coperto al piano interrato, distinto con il n. 54 (cinquantaquattro), confinante con lo spazio comune di accesso e manovra per più lati, con il posto auto 53 e con il terrapieno, salvi diversi e/o altri confini.”; B) condannare (c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Pomezia (RM) via Mare Arabico, n. 16, al pagamento in favore di
[...] dell'importo complessivo di Euro 191.090,06 (di cui Euro 181.588,26 a titolo di Parte_1 indennità di occupazione senza titolo dell'Immobile dal 01.08.2012 alla data della domanda ed Euro 9.501,80 come da saldo estratto acconto prodotto sub doc. 10), e o di quella diversa somma, maggiore
o minore, ritenuta di giustizia, oltre mensilità successive sino alla riconsegna dell'Immobile; C) in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa. Con riserva di far valere, anche in separata sede, ogni ragione di credito riveniente da tutti i fatti costitutivi di cui in narrativa. Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod. si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 191.090,06 e pertanto il C.U. da versare ammonta ad € 759,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 7.4.2025 la società
a convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_2
esponendo che:
[...]
-in data 17.9.2002 la Locat s.p.a. (oggi ha acquistato alcune Parte_1
porzioni dell'immobile sito nel comune di Pomezia, via dei Castelli Romani n. 41 e 41/a al fine di concederle in locazione finanziaria;
pagina 3 di 8 -con contratto n. IF 663262 il predetto immobile è stato concesso in leasing a CP_3
con previsione di pagamento di un corrispettivo globale pari a euro 177.528,80
[...]
oltre IVA, con canone alla firma di euro 25.822,84 oltre IVA e restanti 119 canoni mensili di euro 1.274,84 oltre IVA;
il prezzo dell'eventuale acquisto finale del bene è di euro 12.911,42 oltre IVA;
-nel corso del rapporto è stata autorizzata la cessione del contratto in favore della società convenuta, senza liberazione del cedente e dell'originario garante;
-il contratto di leasing è giunto a naturale scadenza e l'utilizzatrice non ha inteso avvalersi della facoltà di acquisto dell'immobile, pur rimanendone nella materiale disponibilità.
Parte attrice deduce, in particolare, che:
-ai sensi dell'art. 163 comma 2 n. 3 bis c.p.c. la domanda proposta con il presente atto non è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
-sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 25 del predetto contratto di leasing;
-è indiscussa proprietaria dell'immobile oggetto di causa;
-alla luce dell'art. 19 del contratto di leasing, la decisione dell'utilizzatrice di rinunciare agli effetti dell'opzione di acquisto non si concilia con la scelta di mantenere la materiale disponibilità dell'immobile;
-dalla scadenza del medesimo contratto -avvenuta in data 1.8.2012- ad oggi l'utilizzatrice occupa l'immobile senza corrispondere alcunché alla società di leasing proprietaria e che, pertanto, ha diritto al pagamento di un'indennità di occupazione pari all'importo mensile di euro 1.287,86 oltre IVA.
Pertanto, la società attrice chiede di accertare e dichiarare che il contratto di leasing n.
663262 è giunto a naturale scadenza e di condannare la società convenuta e/o chiunque detenga sine titulo il bene immobile a rilasciarlo immediatamente libero da persone e cose;
chiede, inoltre, di condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo pagina 4 di 8 di euro 191.090,06 e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre le mensilità successive sino alla riconsegna del bene.
In data 9.9.2025, vista la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, è stata dichiarata la contumacia della società Controparte_2
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano fondate.
Dagli atti risulta documentalmente provato che in data 17 settembre 2002 la società
Locat s.p.a. (oggi ha acquistato (v. doc. n. 3), al fine di Parte_1
concedere in locazione finanziaria, gli immobili siti in Pomezia (RM), via dei Castelli
Romani n. 41 e 41/A, e identificati al N.C.E.U. al foglio 9, mappale 989, subalterni 515,
624 e 622 e in particolare:
“a) appartamento ad uso ufficio posto al piano secondo della scala A. Distinto con l'interno n. 10/A (dieci a). Composto da due vani e servizio, confinante con vano della scala A, con l'appartamento int. 9 della stessa scala, con distacco esterno e con l'appartamento int. n. 11 della stessa scala, salvo diversi e/o altri confini;
b) locale magazzino posto al piano interrato, distinto con il n. 8/c (otto c), con annesso locale servizio, confinante con il corridoio comune di accesso, con il locale magazzino n. 7/c e con il terrapieno per due lati, salvi altri e/o diversi confini;
c) posto auto coperto al piano interrato, distinto con il n. 54 (cinquantaquattro), confinante con lo spazio comune di accesso e manovra per più lati, con il posto auto 53 e con il terrapieno, salvi diversi e/o altri confini.”.
Risulta, inoltre, che successivamente la Locat s.p.a. ha stipulato con il Controparte_3
contratto di locazione finanziaria immobiliare n. IF663262 avente ad oggetto i predetti immobili (v. doc. n. 4).
In particolare dagli atti risulta un contratto di leasing stipulato in data 1.8.2002, condizionato, e tuttavia gli immobili locati sono stati acquistati dalla concedente solo in data 17.9.2002 e pertanto il contratto di leasing non può che avere efficacia da tale data.
pagina 5 di 8 Risulta, difatti, documentata la data precisa della immissione in possesso degli immobili locati e in particolare la medesima data del 17.9.2002 come da art. 7 del contratto di vendita (v. doc. n. 3).
Emerge, altresì, che nel corso del rapporto, l'utilizzatore originario ha ottenuto in data
2.11.2009 da l'autorizzazione, condizionata, a cedere il contratto in Parte_1
favore della società (v. doc. n. 5). Controparte_2
Rileva il Tribunale che il contratto è giunto a naturale scadenza in data 17 settembre
2012 ovvero, come da contratto, 120 mesi dopo la consegna e il collaudo.
Non risulta che l'utilizzatrice -nonostante le plurime diffide (v. doc. nn. 8 e 9)- abbia esercitato l'opzione di acquisto né ha comunque proceduto alla restituzione del bene come previsto dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto (“Alla scadenza del contratto l'Utilizzatore potrà procedere all'acquisto finale dell'immobile per il prezzo indicato nelle condizioni particolari, maggiorato delle spese e delle imposte normali e di quelle eventuali successive, a condizione di aver tempestivamente esercitato il diritto di opzione facendone espressa richiesta scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà pervenire al concedente almeno sei mesi prima della scadenza medesima: qualora tale termine non venisse rispettato, l'utilizzatore dovrà essere considerato decaduto dal diritto” e, ancora “Qualora l'Utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo e di quant'altro ancora dovuto al concedente entro i limiti stabiliti nei paragrafi precedenti, sarà tenuto a restituire l'immobile entro e non oltre la scadenza della locazione”).
Risulta provato, pertanto, il diritto dell'attrice alla riconsegna dei beni immobili oggetto del predetto contratto di locazione finanziaria, meglio descritti nell'atto di compravendita in data 17.9.2002 redatto dal notaio dott. ssa Persona_2
repertorio n. 79.381 e raccolta n. 11.958 (v. doc. n. 3).
La domanda di condanna al rilascio svolta dall'attrice merita, dunque, accoglimento;
ne consegue che la società convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della ricorrente, delle unità immobiliari oggetto del contratto, libere e vuote di persone e cose.
pagina 6 di 8 Ritiene, altresì, il Tribunale che sia fondata la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
Ed invero le parti, nella regolamentazione contrattuale, hanno previsto all'art. 22 che “In caso di ritardo nella restituzione, il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore una indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno”.
Ne consegue che l'utilizzatrice avrebbe diritto a percepire l'indennità di occupazione dell'importo di euro 193.179.00 pari all'importo del canone mensile di euro 1.287,86, come da piano di ammortamento, moltiplicato per 150 mesi e in particolare dall'1.10.2012, primo mese successivo alla scadenza del contratto di leasing sino al deposito del ricorso introduttivo (7.4.2025).
Avendo richiesto l'attrice il pagamento della minor somma di euro 181.588,26 a titolo di indennità di occupazione, ne consegue che la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di euro 181.588,26 a titolo di indennità di occupazione.
E', invece, infondata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro
9.501,80, asseritamente richiesta per spese relative alla gestione dell'immobile, mora e spese assicurative in quanto formulata in modo del tutto generico, non specificando di quali spese si tratti né di quali contratti di assicurazione ed in ogni caso poiché non documentate in alcun modo.
Tale ultima domanda va, quindi, rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 -condanna la società al rilascio immediato in favore della Controparte_2
società degli immobili, liberi e vuoti di persone e cose, Parte_1
meglio descritti nell'atto di compravendita in data 17.9.2002 redatto dal notaio dott.ssa repertorio n. 79.381 e raccolta n. 11.958; Persona_2
-condanna la società a pagare alla società Controparte_2 [...]
la somma di euro 181.588,26 a titolo di indennità di occupazione;
Parte_1
-condanna la società a rimborsare alla società Controparte_2 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 6.786,00, di Parte_1
cui euro 6.000,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 2.10.2025
Il Giudice
dott. Guido Macripò
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