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Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/08/2024, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. 2721/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2721/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
, (CF: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Alessandra R n Prato Via Arcivescovo Martini n.6, per procura allegata al ricorso, ai sensi dell'art.83 III comma cpc e art. 10 DPR 123/2001; Pec: vvocati.prato.it Email_1
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]
.F.: ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. RE PARIGI con studio in Prato Via Fra' Bartolomeo n.36, per procura allegata al ricorso, ai sensi dell'art.83 III comma cpc e art. 10 DPR 123/2001; Pec: vvocati.prato.it Email_2
Ricorrenti
Visto del Pubblico Ministero del 18.3.2024 Oggetto: separazione consensuale. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023, e CP_1
proponevano domanda di separazione allegando: Controparte_2
- di avere contratto matrimonio concordatario a Barberino Val D'Elsa il 29/04/2000;
- di avere optato per il regime di comunione dei beni;
- che dall'unione sono nati in data 12.06.2001, a Prato, il figlio RE ed in data 17.01.2006, a Prato, la GL;
- che la avora come insegnante, è proprietaria dell'immobile sito CP_1 in Prato, Via Roma n. 306/M, attualmente adibito ad abitazione sua e dei
1 due figli conviventi e percepisce il reddito complessivo di cui alle allegate dichiarazioni pari a € 36.643,00 lordi (Unico 2022);
- che il avora come dipendente presso la CP_2 Controparte_3
ed è proprietario di immobile sito in Via Ferrucci n.91/C Cecina (LI)
[...]
e percepisce il reddito complessivo di cui alle allegate dichiarazioni pari a € 42.744,29 lordi (Unico 2022);
- che della comunione fanno parte le seguenti giacenze liquide giacenti c/o Banca Ifis: fondo deposito di Euro.10.000,00= con scadenza 17.01.2024, fondo deposito di Euro.35.000,00= con scadenza 02.03.2024, oltre all'autovettura KIA tg. FX 925 JE attualmente in uso al CP_2 dando atto che i loro altri rapporti bancari si riferiscono a beni personali fuori dalla comunione;
- che i coniugi hanno maturato l'intenzione di separarsi e. a CP_2 mesi (inizio Aprile 2023) ha lasciato la casa familiare portando con sé i beni di sua spettanza;
- che attualmente pende procedimento penale (n.2327/2023 RGNR) in seguito a denunce del 17 e 14 giugno 2023 sporte dalla a dalla CP_1 GL nei confronti del tuttora il fascicolo è in fase di CP_2 indagini;
- che entrambi i figli studiano, RE fa l'Università (Facoltà di Ingegneria - Corso Magistrale) attualmente a Milano (Politecnico), frequenta il quarto anno dell'Istituto Tecnico Buzzi a Prato, dunque non sono autonomi dal punto di vista economico;
- che, attesa la situazione, i coniugi, avevano trovato accordo e deciso consensualmente di presentare un ricorso congiunto per la loro separazione consensuale alle condizioni tutte concordate in questo ricorso. Su tali premesse chiedevano congiuntamente pronunciare la separazione consensuale alle condizioni concordate che si seguito vengono riportate e di cui , per gli aspetti di natura patrimoniale ulteriori rispetto alla assegnazione della casa familiare ed in tema di mantenimento, il Tribunale si limita a prendere atto, rilevando -quanto al punto 2- che nel corso del procedimento la GL è divenuta maggiorenne, così che non v'è luogo a provvedere al suo affidamento e collocazione:
“CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) lo stato attuale dei rapporti fra le parti e le ragioni stesse che li hanno determinati rendono preferibile nell'interesse della GL , ancora ER
2 minorenne (anche se per pochi mesi) che ne venga disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con la quale la ragazza manterrà la collocazione prevalente, e la sospensione momentanea delle visite paterne;
3) la sig.ra ontinuerà a vivere con entrambi i figli nella casa di sua CP_1 proprietà s Prato Via Roma n. 306/M nella quale si è trasferita da Luglio 2023;
4) a titolo di concorso al mantenimento dei figli il sig. erogherà CP_2 alla sig.ra la somma complessiva di € 900,00 (€ r ciascun CP_1 figlio) en giorno cinque di ogni mese. Tale somma verrà automaticamente adeguata ogni anno in base all'indice Istat a far data dal mese di Aprile 2023 (primo adeguamento Aprile 2024). Il sig. CP_2 si farà, inoltre, carico di corrispondere al 100% le spese di psicologico della GL , con la specifica che queste ultime sono già ER state approvate, men e altre spese mediche, sia ordinarie che straordinarie, dei figli saranno suddivise al 50% fra i genitori, fermo restando il godimento ei benefici della polizza assicurativa familiare prevista dal contratto di lavori del sig. Le spese di Controparte_2 carattere straordinario diverse dalle medi ivise al 50% fra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Prato che le parti danno atto di conoscere;
i genitori danno atto di avere già concordato che il figlio RE frequenti l'Università (Facoltà Ingegneria - Politecnico) a Milano, ove ha locato un alloggio, dunque tutti i costi conseguenti tale scelta si danno per concordati e che lo stesso frequenti una palestra a Milano;
, invece, ER continuerà a frequentare gli Scout, attività che si dà per con ta;
5) i coniugi non prevedono reciproci concorsi di mantenimento non ricorrendone i presupposti;
6) i fondi deposito del valore di 45 mila Euro, alla loro rispettiva scadenza, verranno suddivisi fra loro al 50% con impegno reciproco, da notificare all'Istituto bancario, di non procedere prima di tali suddivisioni ad alcuna operazione;
dopo quel momento i coniugi provvederanno a chiudere il c/c attualmente cointestato conto Rendimax 00244046 c/o
) sul quale tali giacenze confluiranno alla loro scadenza;
a scioglimento della comunione, oltre alla attribuzione delle somme come prevista al precedente punto 6), in relazione all'autovettura KIA pur riconoscendole l'appartenenza alla comunione i coniugi prevedono che questa rimanga intestata al sig. il quale, nel caso di vendita CP_2 di tale bene, corrisponderà alla si il 50% del ricavato;
8) CP_1
l'autovettura CLIO intestata al non verrà intestata Parte_1 personalmente alla sig. ma so esclusivo e nel caso CP_1 di vendita di tale mezzo le parti concorderanno, eventualmente, la ripartizione fra di loro dell'importo realizzato. 9) spese compensate.
3
Ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, così che sussistono le condizioni per la pronuncia della separazione consensuale, nulla opponendo il PM;
P.Q.M.
AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e CP_4 la separazione consensuale de nata a [...] il CP_1
16/04/1971, residente a [...]
, nato a nato a [...] il [...], residente a [...]in Via B.
[...]
n. 4, uniti in matrimonio concordatario celebrato a Barberino Val D'Elsa il 29/04/2000, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di PRATO al n.67, P II, serie B anno 2000, alle condizioni riportate in motivazione, ad esclusione delle condizioni di affidamento nei confronti della GL , nelle more divenuta maggiorenne;
ORDINA l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui la trasmissione del provvedimento all'Ufficiale di stato civile del detto comune, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Così deciso in data 31 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2721/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
, (CF: ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Alessandra R n Prato Via Arcivescovo Martini n.6, per procura allegata al ricorso, ai sensi dell'art.83 III comma cpc e art. 10 DPR 123/2001; Pec: vvocati.prato.it Email_1
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]
.F.: ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. RE PARIGI con studio in Prato Via Fra' Bartolomeo n.36, per procura allegata al ricorso, ai sensi dell'art.83 III comma cpc e art. 10 DPR 123/2001; Pec: vvocati.prato.it Email_2
Ricorrenti
Visto del Pubblico Ministero del 18.3.2024 Oggetto: separazione consensuale. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023, e CP_1
proponevano domanda di separazione allegando: Controparte_2
- di avere contratto matrimonio concordatario a Barberino Val D'Elsa il 29/04/2000;
- di avere optato per il regime di comunione dei beni;
- che dall'unione sono nati in data 12.06.2001, a Prato, il figlio RE ed in data 17.01.2006, a Prato, la GL;
- che la avora come insegnante, è proprietaria dell'immobile sito CP_1 in Prato, Via Roma n. 306/M, attualmente adibito ad abitazione sua e dei
1 due figli conviventi e percepisce il reddito complessivo di cui alle allegate dichiarazioni pari a € 36.643,00 lordi (Unico 2022);
- che il avora come dipendente presso la CP_2 Controparte_3
ed è proprietario di immobile sito in Via Ferrucci n.91/C Cecina (LI)
[...]
e percepisce il reddito complessivo di cui alle allegate dichiarazioni pari a € 42.744,29 lordi (Unico 2022);
- che della comunione fanno parte le seguenti giacenze liquide giacenti c/o Banca Ifis: fondo deposito di Euro.10.000,00= con scadenza 17.01.2024, fondo deposito di Euro.35.000,00= con scadenza 02.03.2024, oltre all'autovettura KIA tg. FX 925 JE attualmente in uso al CP_2 dando atto che i loro altri rapporti bancari si riferiscono a beni personali fuori dalla comunione;
- che i coniugi hanno maturato l'intenzione di separarsi e. a CP_2 mesi (inizio Aprile 2023) ha lasciato la casa familiare portando con sé i beni di sua spettanza;
- che attualmente pende procedimento penale (n.2327/2023 RGNR) in seguito a denunce del 17 e 14 giugno 2023 sporte dalla a dalla CP_1 GL nei confronti del tuttora il fascicolo è in fase di CP_2 indagini;
- che entrambi i figli studiano, RE fa l'Università (Facoltà di Ingegneria - Corso Magistrale) attualmente a Milano (Politecnico), frequenta il quarto anno dell'Istituto Tecnico Buzzi a Prato, dunque non sono autonomi dal punto di vista economico;
- che, attesa la situazione, i coniugi, avevano trovato accordo e deciso consensualmente di presentare un ricorso congiunto per la loro separazione consensuale alle condizioni tutte concordate in questo ricorso. Su tali premesse chiedevano congiuntamente pronunciare la separazione consensuale alle condizioni concordate che si seguito vengono riportate e di cui , per gli aspetti di natura patrimoniale ulteriori rispetto alla assegnazione della casa familiare ed in tema di mantenimento, il Tribunale si limita a prendere atto, rilevando -quanto al punto 2- che nel corso del procedimento la GL è divenuta maggiorenne, così che non v'è luogo a provvedere al suo affidamento e collocazione:
“CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) lo stato attuale dei rapporti fra le parti e le ragioni stesse che li hanno determinati rendono preferibile nell'interesse della GL , ancora ER
2 minorenne (anche se per pochi mesi) che ne venga disposto l'affidamento esclusivo alla madre, con la quale la ragazza manterrà la collocazione prevalente, e la sospensione momentanea delle visite paterne;
3) la sig.ra ontinuerà a vivere con entrambi i figli nella casa di sua CP_1 proprietà s Prato Via Roma n. 306/M nella quale si è trasferita da Luglio 2023;
4) a titolo di concorso al mantenimento dei figli il sig. erogherà CP_2 alla sig.ra la somma complessiva di € 900,00 (€ r ciascun CP_1 figlio) en giorno cinque di ogni mese. Tale somma verrà automaticamente adeguata ogni anno in base all'indice Istat a far data dal mese di Aprile 2023 (primo adeguamento Aprile 2024). Il sig. CP_2 si farà, inoltre, carico di corrispondere al 100% le spese di psicologico della GL , con la specifica che queste ultime sono già ER state approvate, men e altre spese mediche, sia ordinarie che straordinarie, dei figli saranno suddivise al 50% fra i genitori, fermo restando il godimento ei benefici della polizza assicurativa familiare prevista dal contratto di lavori del sig. Le spese di Controparte_2 carattere straordinario diverse dalle medi ivise al 50% fra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Prato che le parti danno atto di conoscere;
i genitori danno atto di avere già concordato che il figlio RE frequenti l'Università (Facoltà Ingegneria - Politecnico) a Milano, ove ha locato un alloggio, dunque tutti i costi conseguenti tale scelta si danno per concordati e che lo stesso frequenti una palestra a Milano;
, invece, ER continuerà a frequentare gli Scout, attività che si dà per con ta;
5) i coniugi non prevedono reciproci concorsi di mantenimento non ricorrendone i presupposti;
6) i fondi deposito del valore di 45 mila Euro, alla loro rispettiva scadenza, verranno suddivisi fra loro al 50% con impegno reciproco, da notificare all'Istituto bancario, di non procedere prima di tali suddivisioni ad alcuna operazione;
dopo quel momento i coniugi provvederanno a chiudere il c/c attualmente cointestato conto Rendimax 00244046 c/o
) sul quale tali giacenze confluiranno alla loro scadenza;
a scioglimento della comunione, oltre alla attribuzione delle somme come prevista al precedente punto 6), in relazione all'autovettura KIA pur riconoscendole l'appartenenza alla comunione i coniugi prevedono che questa rimanga intestata al sig. il quale, nel caso di vendita CP_2 di tale bene, corrisponderà alla si il 50% del ricavato;
8) CP_1
l'autovettura CLIO intestata al non verrà intestata Parte_1 personalmente alla sig. ma so esclusivo e nel caso CP_1 di vendita di tale mezzo le parti concorderanno, eventualmente, la ripartizione fra di loro dell'importo realizzato. 9) spese compensate.
3
Ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, così che sussistono le condizioni per la pronuncia della separazione consensuale, nulla opponendo il PM;
P.Q.M.
AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e CP_4 la separazione consensuale de nata a [...] il CP_1
16/04/1971, residente a [...]
, nato a nato a [...] il [...], residente a [...]in Via B.
[...]
n. 4, uniti in matrimonio concordatario celebrato a Barberino Val D'Elsa il 29/04/2000, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di PRATO al n.67, P II, serie B anno 2000, alle condizioni riportate in motivazione, ad esclusione delle condizioni di affidamento nei confronti della GL , nelle more divenuta maggiorenne;
ORDINA l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui la trasmissione del provvedimento all'Ufficiale di stato civile del detto comune, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c..
Così deciso in data 31 luglio 2024, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
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