Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana sussiste non solo quando il convenuto ha la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, ma anche quando è domiciliato nel territorio dello Stato italiano, dovendosi intendere la nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 del cod. civ., cioè come il luogo nel quale il convenuto ha la sede principale dei suoi affari ed interessi (nella specie, sulla base di tale principio, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione italiana, con riferimento ad un'azione proposta, dal Ministero dell'Interno, quale autorità intermediaria designata, ai sensi della Convenzione Internazionale di New York del 20 giugno 1956 per il riconoscimento all'estero delle obbligazioni alimentari, per sentir dichiarare efficace nell'ordinamento italiano una sentenza svedese passata in cosa giudicata, di condanna al pagamento di un contributo di mantenimento di una figlia, nei riguardi di un convenuto, il quale, essendo cittadino della Repubblica di San Marino ed in essa residente, svolgeva, tuttavia, in Italia una propria attività commerciale e non aveva contestato d'essere domiciliato nel luogo del suo svolgimento, ma si era limitato a negare la giurisdizione del giudice italiano soltanto per il fatto di non avere cittadinanza e residenza italiane).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA CO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 367/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 14/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario VIGNALE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1994, l'Amministrazione dell'Interno, quale Istituzione Intermediaria designata ai sensi dell'art.2 della Convenzione Internazionale di New York del 20.6.56 per il riconoscimento all'estero delle obbligazioni alimentari, convenne innanzi alla Corte d'appello di Bologna RC ER per sentire dichiarare efficace nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza 30 gennaio 1992 del Tribunale di Prima Istanza di Motala (Svezia), passata in giudicato, nella parte in cui aveva condannato l'ER a pagare a TA EA OH un contributo per il mantenimento della figlia CA, nata nel 1987.
L'ER eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere egli cittadino della Repubblica di S.Marino e qui residente.
La Corte d'appello adita, con decisione del 23 febbraio-14 marzo 1996, su conforme richiesta del P.G., dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Osservato che l'ER risultava cittadino della Repubblica di S.Marino residente in questo Stato e che l'obbligo alimentare di cui alla sentenza svedese non era sorto ne' doveva eseguirsi in Italia, rilevò che non sussisteva nessun momento di collegamento che consentisse di affermare la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia promossa con l'azione della p.a..
Contro tale sentenza, l'Amministrazione dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi illustrati da una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'Amministrazione ricorrente ribadisce che il giudice italiano ha giurisdizione sulla domanda di delibazione de qua. A suo giudizio, il sistema delineato dall'art.3 della legge n.218 del 1995 pone il principio che la cittadinanza del convenuto sopravvive come criterio di collegamento solo in alcune materie, mentre è il suo domicilio l'elemento idoneo a radicare, in alternativa alla residenza in Italia giurisdizione italiana. Secondo il ricorrente, ciò emerge anche dal successivo art.45 della stessa legge, il quale dispone che le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973, resa esecutiva in Italia con legge n.745 del 1980, la quale non fa nessun riferimento alla residenza del debitore dell'obbligazione alimentare. Quindi, a giudizio dell'Amministrazione, correttamente l'atto di citazione per la delibazione della sentenza straniera è stato notificato all'ER nel suo domicilio in Italia (Rimini), dove egli gestisce un esercizio commerciale.
Con il secondo motivo, l'Amministrazione rinnova il richiamo alla suddetta Convenzione dell'Aja, secondo la quale il Trattato stesso si applica senza tener conto del carattere nazionale o internazionale della domanda di alimenti e qualunque sia la nazionalità o la residenza abituale delle parti. Rileva, ancora, che il sistema suddetto è coerente con quanto già disponeva la Convenzione di New York sugli obblighi alimentari del 20 giugno 1956, ratificata in Italia con legge 23 marzo 1958 n.338 e sottoscritta anche dalla Repubblica di S.Marino.
È opportuno esaminare congiuntamente le due censure, data la loro stretta connessione.
Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto enunciato nella sentenza impugnata, certamente sussiste un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda.
Ed invero, dal I co. dell'art.3 legge 31 maggio 1995 n.218, emerge che la giurisdizione italiana non sussiste solo quando il convenuto ha la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, ma anche quando è domiciliato nel territorio dello Stato Pertanto, la circostanza che il convenuto sia cittadino di un altro Stato (in questo caso, Repubblica di S.Marino) e che ivi abbia fissato la propria residenza non è sufficiente ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, quando, come nella specie, venga dedotto che in Italia egli abbia il proprio domicilio, inteso, ai sensi dell'art.43 cod.civ., come il luogo dove ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Ed è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui, mentre il ricorrente Ministero dell'Interno ha affermato che il convenuto ER, svolgendo nel nostro Paese (città di Rimini) una propria attività commerciale, deve ritenersi abbia il domicilio in Italia, d'altro canto, l'ER non ha contestato, come dato di fatto, tale assunto e, al fine di negare la giurisdizione del giudice italiano, si è limitato ad opporre la circostanza irrilevante di non avere nel nostro Paese nè la cittadinanza ne' la residenza.
Deve concludersi, pertanto che la conoscenza della domanda formulata dal ricorrente Ministero appartiene, nel caso di specie, alla giurisdizione italiana. Il ricorso va, allora, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte, accogliendo il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999