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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2024, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5019/2022 R.G. avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Catania, via V. Brancati n. 12, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Fabio Pelleriti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Catania, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Puglisi ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via B. Grassi n.7 nonché indirizzo pec:
giusta procura in atti telematici Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.06.2022 premesso di essere Parte_1
dipendente a tempo indeterminato della a far data dal 6.04.2001, adibito CP_1
Pagina 1 all'espletamento di mansioni di sorvegliante di livello 4 del CCNL di settore, in estrema sintesi, ha esposto:
- che la società datrice di lavoro ha stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria il
20.05.2019 un accordo integrativo di secondo livello, avente prot. n.3240, con il quale è stato previsto, in favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, un premio di produttività variabile, su più livelli, basato su prestazione individuale e di gruppo;
- che la misura massima del premio è stata determinata in complessivi € 1362,00 lordi e rappresenta il valore medio spettante al 4° livello del C.C.N.L. di settore, composta dalla somma di € 953,40, prevista per la prestazione individuale (70%), e di € 408,60, prevista per la prestazione di gruppo (30%);
- che, nello specifico, il premio individuale di € 953,40 è stato determinato avendo riguardo a tre parametri e, più precisamente, quello dell'“assenteismo” in misura del 45% pari ad €
429,03, quello della “valutazione prestazione” in misura del 35% per un importo complessivo di € 333,69 e quello dei “provvedimenti” disciplinari in misura del 20% per un importo di €
190,68;
- che, nell'applicazione dei predetti parametri, sono state previste riduzioni in virtù del numero delle assenze, della professionalità e del senso di attaccamento all'azienda mostrato dal dipendente nonché alla gravità dell'eventuale infrazione disciplinare notificata allo stesso;
- che il premio di gruppo è stato calcolato sulla base della “Carta e Guida ai Servizi”, relativa all'anno di competenza dell'aeroporto di Catania, restando erogato soltanto in caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Carta per i settori PRM e SECURITY;
- che nel richiamato accordo è stata inserita anche una clausola di salvaguardia in caso di eventi eccezionali che dovessero incidere in maniera sensibile sull'andamento dei parametri per valutare l'eventuale adozione dei necessari correttivi;
- che lo stesso, nell'anno 2020, avendo totalizzato 13 gg. di malattia e non avendo ricevuto la notifica di alcun provvedimento disciplinare, ha richiesto la scheda della prestazione e la
Carta e Guida ai servizi che, tuttavia, non sono state fornite dalla società: dal che deve inferirsi che le rispettive performance sono state raggiunte;
- che lo stesso ha infruttuosamente richiesto il pagamento del premio aziendale di produttività variabile per l'anno 2020, pari ad € 1.147,48 lordi, di cui € 738,88 per la prestazione individuale (€ 214,51 + 333,69 + 190,69) ed € 408,60 per la prestazione di gruppo.
Su tali premesse, il ricorrente ha convenuto in giudizio per sentire testualmente CP_1
“1) … DICHIARARE che … ha diritto al pagamento del premio aziendale di produttività variabile previsto per l'anno 2020 giusta accordo integrativo secondo livello del 20 maggio
Pagina 2 2019, atteso che sussistono tutti i parametri previsti;
2) CONDANNARE conseguentemente la
… al pagamento in (suo) favore … della somma lorda di € 1147,48, di cui € Controparte_1
738,88 per la prestazione individuale ed € 408,60 per la prestazione di gruppo. Con rifusione delle spese e degli onorari del presente giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 23.01.2023 si è ritualmente costituita la
[...]
contestando la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, al riguardo, deducendo: CP_1
- che l'art. 5.2 dell'accordo integrativo aziendale prevede un “cancello di ingresso” per ciascun lavoratore (“al fine di perseguire la logica premiante posta a base dell'accordo”), pari a n. 20 giorni di assenza annui e “ai fini del computo delle giornate di effettiva presenza, non verranno conteggiate esclusivamente le assenze per ferie;
ogni altra assenza, a qualunque titolo effettuata dal lavoratore, darà luogo alla decurtazione del premio …”;
- che il 70% del premio è correlato alla prestazione individuale e, in particolare il 45% rapportato alla presenza in servizio;
il 35% in base alla valutazione della prestazione e il 20% in relazione ai provvedimenti disciplinari, laddove il rimanente 30% è correlato ad obiettivi di gruppo, rappresentati dai tempi di attesa previsti dalla carta dei servizi per i settori security e prm;
- che la clausola di salvaguardia di cui all'art.8 consente l'adozione di correttivi ritenuti utili nel caso in cui “intervenissero eventi eccezionali che dovessero incidere in maniera sensibile sull'andamento dei parametri posti a riferimento dei criteri di calcolo del premio di risultato”;
- che a causa della straordinaria emergenza epidemiologica derivata dalla diffusione del virus covid-19, a decorrere dal mese di marzo 2020, si è verificata una consistente contrazione dell'attività aziendale per cui la stessa si è trovata nella oggettiva impossibilità di continuare a ricevere la prestazione di lavoro dei dipendenti per fatto alla medesima non imputabile, sicché è stata costretta ad avviare un programma di sospensioni/riduzioni di lavoro, secondo i criteri concordati con le OO.SS, con collocamento del personale in cassa integrazione guadagni straordinaria per evento improvviso ed imprevisto, dal 30.3.2020 al 29.3.2021, ex art. 21 comma 1 lett. b) del d. lgs. 148/2015 e art. 2 comma 3 del DM del 13.1.2016 n.94033;
- che nel periodo ricompreso dall'1.01.2020 al 31.12.2020 il ricorrente ha sforato il
“cancello di ingresso”, in quanto, senza considerare il periodo di ferie, è stato assente dal servizio per n. 48 giornate, di cui: - n. 13 giorni per malattia;
- n. 1 giorno per visita specialistica;
n. 34 giorni per cassa integrazione guadagni straordinaria, ragion per cui lo stesso non ha diritto a beneficiare del premio per cui è causa;
- che, peraltro, l'eventuale erogazione di premi sganciati dal raggiungimento degli analitici obiettivi previsti nell'integrativo aziendale espone la medesima società e il lavoratore al rischio
Pagina 3 di un recupero fiscale e contributivo essendo in spregio per i dipendenti delle società partecipate pubbliche al principio di “onnicomprensività” della retribuzione e alle vigenti disposizioni di legge che prevedono il contenimento dei costi (d. lgs. 175/2016).
- che, comunque, dopo vari incontri in sede sindacale, la stessa società ha riconosciuto ai lavoratori –tra cui il ricorrente- svariati benefit quali: - l'utilizzo del parcheggio a titolo gratuito da parte del personale per il periodo 1.04.2020-30.06.2020; - l'erogazione una tantum a tutto il personale dell'importo netto di € 70,00 a titolo di buono carburante;
- disponibilità temporanea a concedere prestiti fino a € 2.000,00 su istanze dei lavoratori;
- erogazione di una ulteriore una tantum a titolo di buono carburante, parametrato in base al numero di giornate di sospensione per cassa integrazione;
Conseguentemente, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e CP_1
compensi di giudizio.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
___________________________
Pacifico tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del quale espleta le mansioni di “sorvegliante” di livello 4 del CCNL Logistica e che Pt_1 quest'ultimo nell'anno 2020 non ha percepito alcun “premio aziendale” di produttività, oggetto della presente controversia è se il mancato pagamento di detto premio a favore del ricorrente costituisce, per la società datrice di lavoro, inadempimento agli obblighi contratti da quest'ultima nell'accordo integrativo di secondo livello, sottoscritto il 20.05.2019 tra la stessa convenuta e le di categoria , , Controparte_3 CP_4 CP_5
UGL TA con efficacia dall'1.01.2019 al 31.12.2021. CP_6
Nel condurre l'indagine in parola, innanzi tutto, giova osservare che l'accordo in parola è stato concluso in sede sindacale nel 2019 muovendo dalla manifestata intenzione del“ (di) conferma(re) l'importanza attribuita ai propri lavoratori ed al Parte_2 patrimonio di competenze e professionalità … specie in un momento in cui l'aeroporto di
Catania è caratterizzato da un significativo trend di crescita” ed altresì di voler “conferma(re) il proprio impegno a mantenere elevati i livelli di qualità nei servizi prestati (Security e
P.R.M.) in conformità alla Carta dei Servizi del settore Trasporti. La corresponsione del premio di seguito disciplinato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 38 del CCNL di
Pagina 4 settore, è strettamente correlata al conseguimento di incrementi di produttività, efficienza e qualità, nell'ottica del miglioramento della competitività aziendale”, restando chiarito altresì che “L'azienda e le OO.SS. con il presente accordo intendono introdurre meccanismi imparziali di misurazione dei risultati, in grado di assicurare un sistema premiante oggettivo e trasparente”.
I contraenti, dunque, “alla luce delle premesse svolte” e del “confronto (che) ha consentito la definizione dei temi sopra richiamati”, hanno definito le condizioni per l'erogazione del premio aziendale che ci occupa, convenendo espressamente all'art. 5 del citato accordo, per quanto qui interessa, che “5.1 Per l'anno 2019, 2020 e 2021 le parti concordano di istituire un premio di produttività variabile, su più livelli e basato sulla prestazione individuale e di gruppo. Tale premio, per sua natura variabile ed avente la caratteristica dell'incertezza nell'erogazione ed indeterminatezza nella misura, sarà direttamente correlato al raggiungimento degli obiettivi convenuti …
Il premio, ove spettante, sarà riferito alla effettiva prestazione lavorativa nell'anno di competenza …”
Al punto 5.2, rubricato “parametri”, “Al fine di perseguire la logica premiante posta a base del presente accordo, le parti pattuiscono che venga introdotto un c.d. “cancello di ingresso” individuale per la partecipazione al Premio Aziendale, la cui soglia viene fissata in n.21 giornate di assenza annue. Laddove il lavoratore dovesse far registrare, nell'arco temporale, dall'1/1 al 31/12 di ciascun anno, un numero di assenze pari o superiore a quanto stabilito (21 gg.), non si procederà al riconoscimento di alcun premio, sia per la quota legata alla prestazione individuale sia per la quota correlata alla prestazione di gruppo.
Obiettivi individuali e di gruppo. Il premio viene collegato al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi che incideranno sulla misura finale dell'importo stabilito al precedente punto 5.1 secondo le seguenti percentuali: - il 70% del premio sarà basato sulla prestazione individuale;
- il 30% del premio sarà basato sulla prestazione di gruppo …
5.3 … per la determinazione del premio basato sulla prestazione individuale, cui viene dato un peso diverso in funzione dell'importanza data dalle parti all'indicatore … a) Assenteismo –
La quota del premio individuale basato sulle giornate di effettiva presenza in azienda è pari ad
€ 429,03. E' previsto, altresì, un sistema premiante per quei lavoratori che hanno fatto registrare un tasso di assenteismo particolarmente basso. Per ogni giorno di mancata presenza, detto premio è ridotto …
Le parti concordano che ai fini del computo del computo delle giornate di effettiva presenza, non verranno conteggiate esclusivamente le assenze per ferie. Ogni altra assenza, a qualunque
Pagina 5 titolo effettuata dal lavoratore, darà luogo alla decurtazione del premio nelle misure sopra indicate. Per quanto riguarda la fruizione dei permessi, retribuiti e non, al fine di considerare efficiente la giornata i produttività la presenza del lavoratore in azienda, non verrà detratta la giornata di assenza solo ed esclusivamente nel caso di permesso goduto non superiore alle 2 ore giornaliere. Per i dipendenti part –time non verrà detratta la giornata dii assenza solo ed esclusivamente nel caso di permesso goduto non superiore a 1 ora giornaliera.
In caso di superamento di tale limite, la giornata verrà considerata “assenza” ai fini del conteggio del premio.
Tale criterio sarà valido per tutte le assenze che comportano una prestazione lavorativa giornaliera inferiore rispetto all'orario contrattualmente previsto a tempo pieno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno considerati –ai fini del suddetto calcolo- le ex festività ed i permessi per visite specialistiche, donazione sangue, mandati istituzionali, permessi sindacali, permessi studio, ecc.
b) Valutazione delle performance … anche in questo parametro è previsto un sistema premiante per quei lavoratori che si sono distinti per professionalità, collaborazione e senso di attaccamento all'azienda. L'importo del premio viene determinato sulla base della scheda della prestazione formulata a fine anno dal Direttore Generale, dai Coordinatori e dall'Ufficio
Qualità in relazione alle figure da valutare …
c) provvedimenti disciplinari. … Nota Bene. Il premio verrà decurtato anche in ipotesi di impugnativa della sanzione da parte del lavoratore.
5.4. Premio di Gruppo … per la determinazione del premio verrà presa in considerazione la
“Carta e Guida ai Servizi” relativi all'anno di competenza dell'aeroporto di Catania. In particolare, saranno presi in considerazione gli indicatori stabiliti, per l'anno di competenza, dalla Carta dei servizi per i settori PRM e Secutity …. Il sistema premiale legato alla prestazione di gruppo prevede l'erogazione del premio esclusivamente nel caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati annualmente dalla Carta dei Servizi sia per il settore
Security sia per il settore PRM. Se anche uno solo dei due settori non raggiunge questo obiettivo, non verrà erogato il premio di gruppo. …”.
Le parti, inoltre, all'art. 8 hanno introdotto una “clausola di salvaguardia”, a tenore della quale “Qualora intervenissero eventi eccezionali che dovessero incidere in maniera sensibile sull'andamento dei parametri posti a riferimento dei criteri di calcolo del premio di risultato, le parti si riuniranno per valutare l'eventuale adozione dei correttivi che potranno ritenere utili”.
Pagina 6 Nel contesto fattuale considerato, risulta evidente che il premio aziendale per cui è causa è stato originariamente istituito secondo una “logica premiante” dei dipendenti che assume quale referente una situazione produttiva, economica e finanziaria florida ed efficiente della
[...]
grazie al registrato “significativo trend di crescita”: trend che, tuttavia, nell'anno 2020, CP_1
non solo è venuto meno a causa di un evento sopravvenuto, imprevisto ed imprevedibile, di portata mondiale (rectius l'emergenza epidemiologica da covid 19) ma, addirittura, ha provocato la sostanziale paralisi produttiva e la forte contrazione dell'organizzazione del lavoro e del funzionamento della parte datoriale tale da innescare uno stato di crisi che ha imposto a quest'ultima un generale ripensamento delle politiche gestionali nell'ambito delle quali è stato avviato un programma di sospensioni dei rapporti di lavoro.
Così, all'incontro tenutosi il 27.03.2020, il Servizio X CPI di Catania, la parte resistente e le
OO.SS., in collegamento telematico tra loro, hanno proceduto all'esame congiunto dell'“emergenza epidemiologica da covid -19” e degli effetti provocati da tale evento in ambito aziendale, “attese le disposizioni contenute nei DPCM e nei Decreti Legge adottati per contenere la diffusione del virus COVID -19, viste le disposizioni contenute nelle ordinanze del
Presidente della Regione Siciliana e nella nota n.14666 del 17.03.2020 del D.G. Dipartimento
Regionale Lavoro, inerenti l'impossibilità, per gli Uffici, di convocare riunioni e ricevere utenza e la necessità, ove possibile, di attivare … smart working”.
In particolare, durante il predetto incontro, le parti hanno discusso che “… con lettera del
19.03.2020, la società ha avviato la procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 21, co. 1, lett. B), D.l.gs. 148/2015 e art. 2, co. 3, DM del 13.01.2016 … ha illustrato le cause che comportano la necessità di ricorrere allo strumento di integrazione salariale, evidenziando che, in conseguenza della straordinaria ed imprevedibile emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID -19 e della situazione di forza maggiore venutasi a determinare, è stata registrata la drastica ed improvvisa riduzione del volume di attività, con la repentina riduzione del numero di voli e il crollo dei coefficienti di riempimento degli aeromobili;
la società ha evidenziato che, nella prima metà del mese di marzo 2020, la riduzione del traffico è stata di oltre il 67,96% rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, e ciò anche alla luce dei recenti provvedimenti governativi che hanno introdotto il divieto di ingresso e di uscita dall'Italia per finalità turistiche, nonché limitato fortemente la circolazione all'interno dello stesso territorio nazionale, del blocco dei voli adottato da molti governi in altri Paesi e della sospensione dei voli di volti vettori. Tutto ciò ha determinato il sostanziale azzeramento dell'operatività dello scalo e, di conseguenza, delle attività prestate che riguardano oggi
Pagina 7 esclusivamente n.8 voli al giorno, laddove, invece, nello stesso periodo dell'anno, si registravano n.140 voli al giorno, con oggettiva impossibilità, per cause non imputabili all'Azienda e ai lavoratori medesimi, di ricevere la relativa prestazione
Le OO.SS. hanno preso atto di quanto comunicato dall'Azienda …
Tutto ciò premesso, dopo articolata discussione, le parti hanno convenuto sulla opportunità di ricorrere alla CIGS per crisi aziendali per evento improvviso ed imprevisto ex art. 21, co. 1, lett. B), D.l.gs. 148/2015 e art. 2, co. 3, DM 94033 del 13.01.2016, quale strumento più idoneo per la gestione della situazione attuale, tale da garantire all'impresa di disporre di un orizzonte temporale necessario al recupero dei volumi di traffico perduto e al mantenimento degli attuali livelli occupazionali …
Il piano di risanamento è volto a fronteggiare gli squilibri scaturiti dallo stato di crisi indotto dalla drastica riduzione del volume di attività, a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid -19; la situazione appare reversibile nel breve \medio periodo…una volta terminati gli effetti diretti ed indiretti della pandemia …
I lavoratori saranno sospesi a zero ore o ad orario ridotto … compatibilmente alle esigenze aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità dei profili professionali, all'interno dei singoli settori si farà ricorso alla rotazione. Nella collocazione in CIGS verrà data priorità ai lavoratori volontari …”.
E' documentalmente provato che la società resistente ha dato attuazione all'accordo sindacale del 27 marzo 2020 adottando un programma di sospensioni dei rapporti di lavoro secondo criteri precisati nella nota del 4.04.2020 e che, con decreto del 30.04.2020 versato in atti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha “approvato il programma per Crisi aziendale dovuta ad evento improvviso ed imprevisto, relativamente al periodo dal 30/03/2020 al 29/03/2021, della con sede in CATANIA – CATANIA ed unità di CP_1 Controparte_1
- 95100 – CATANIA”, al contempo “autorizza(ndo) la Controparte_2
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla per un massimo di 425 unità lavorative;
previa Parte_3 verifica da parte dell' dell'inquadramento aziendale per il periodo dal 30/03/2020 al CP_7
29/03/2021. …”.
Rispetto a tale sopraggiunta realtà, dunque, l'accordo sindacale del 27.03.2020 si inserisce tra gli interventi correttivi finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale onde evitare una definitiva riduzione della forza lavoro eccedentaria e nell'interpretare ed applicare detto accordo non si può bypassarne la ratio e la funzione, avendo chiarito la Corte di legittimità che
“L'interpretazione degli atti negoziali –che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile
Pagina 8 in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi- va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale” (Cass. 18.01.2021 n.701 che sulla scorta dei richiamati principi ha cassato la decisione dei giudici di merito per aver interpretato le clausole dell'accordo sindacale trascurando la natura e la funzione gestionale ed obbligatoria della particolare tipologia di accordi sindacali stipulati in applicazione di specifiche disposizioni normative).
Ebbene, nell'accordo sindacale del 27.03.2020, l'obiettivo aziendale primario, condiviso dalle OO.SS., non è più il “miglioramento della competitività aziendale” e la condivisione di esso “premiando” i lavoratori che a tal riguardo si sono distinti per professionalità, collaborazione e senso di attaccamento all'azienda sì come tracciato nell'accordo del
20.05.2019, bensì la salvaguardia dei posti di lavoro, rispetto al quale la CIGS “a zero ore o ad orario ridotto” ha rappresentato lo strumento volto a fronteggiare, con flessibilità, gli squilibri scaturiti da uno stato di crisi “in continua evoluzione”, indotto dalla incontestata drastica riduzione del volume delle attività in guisa da consentire alla parte datoriale di ristabilire i traffici aerei “perduti” per ripristinare la normalità produttiva.
Non è secondario evidenziare che la Suprema Corte, sia pure in merito ex art. 4 comma 11 del d.lgs. n. 223/1991, ha già evidenziato che “gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non appartengono alla categoria dei contratti collettivi normativi, con la conseguenza che gli stessi incidono direttamente non già sulla posizione del lavoratore, ma su quella del datore di lavoro, il quale nella scelta dei dipendenti da porre in mobilità deve applicare i criteri concordati (cfr. Cass. n. 3271 del 2000). … La funzione gestionale ed obbligatoria dell'accordo preordinato alla tutela dell'interesse generale
e della salvaguardia dei livelli occupazionali si esprime nella instaurazione di rapporti obbligatori che vincolano le parti collettive e gli imprenditori che li stipulano, anche eventualmente in funzione transattiva di conflitti di diritti o di interessi. … La procedura per la mobilità, regolata dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223, si attua attraverso un complesso iter, diretto ad un esame congiunto tra datore di lavoro ed organismi sindacali, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale, e di ricercare concrete possibilità per evitare (o ridurre al minimo) la messa in mobilità attraverso una diversa utilizzazione del personale dipendente, anche adibendo, in deroga al
Pagina 9 disposto dell'art. 2103 cod. civ., i lavoratori a mansioni diverse o inferiori a quelle svolte in precedenza (art. 4, comma 11, I. n. 223/1991)” (v. in motivazione, Cass. 18.01.2021 n.701).
Fermi i superiori rilievi, allora, è bene sottolineare che l'accordo del 20.05.2019 ha configurato il premio in parola come una posta economica che, lungi dal costituire voce automatica del trattamento economico del dipendente a tempo indeterminato, è “caratterizzata dall'incertezza dell'erogazione” ed è funzionalmente “collegat(a) al raggiungimento di obiettivi individuali e di gruppo” oggetto di specifiche determinazioni annuali da parte della società datrice di lavoro ed altresì suscettibile di subire “correttivi” ove sopraggiungono “eventi eccezionali che dovessero incidere sull'andamento dei parametri posti” per l'erogazione di essa, tra cui, a buon diritto, si ascrive la diffusione pandemica del covid e l'adozione di misure governative finalizzate a contrastarne la diffusione.
La corresponsione del premio aziendale di cui si discute è programmata sulla base dell'effettivo e continuo espletamento di prestazione di lavoro rivolta, nell'anno di competenza, dal dipendente a tempo indeterminato al raggiungimento dei risultati determinati dalla
[...]
in relazione ad obiettivi annuali, ciò implicando la preventiva definizione di questi CP_1
ultimi e la positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti in coerenza con detti obiettivi e, peraltro, è suscettibile di erogazione entro le risorse disponibili all'uopo stanziate dalla parte datoriale. Ancora, l'accordo del 20.05.2019 puntualizza l'inopponibilità della ridotta presenza in azienda del dipendente determinata dalla fruizione delle ex festività o di permessi eccendenti le ore stabilite, nonché delle assenze dal lavoro, quanto anche giustificate, per esser state determinate, ad esempio, da problemi di salute ovvero da esigenze istituzionali oppure sindacali, con il solo limite della fruizione delle ferie.
Nella specie, in disparte che non ha allegato in ricorso gli “obiettivi convenuti” per Pt_1 la valutazione delle performance relative all'anno 2020 né gli “obiettivi prefissati dalla Carta dei servizi” per siffatto anno e neppure ha prodotto alcun atto di riscontro del conseguimento di essi, deve notarsi che, nella specie, l'assenza dal servizio per CIGS è frutto di una sopravvenuta impossibilità della prestazione, la quale sussiste non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.
Così, “Il datore di lavoro che non ottenga il richiesto intervento della cassa integrazione guadagni è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, salva la prova (a carico
Pagina 10 del medesimo) della sussistenza di una situazione d'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.
1256 cod. civ., che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili ne' evitabili ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali e strutturali. Resta salvo, comunque, un eventuale accordo aziendale con cui l'imprenditore e le organizzazioni aziendali operanti nell'azienda pattuiscano, ai fini del ricorso alla cassa integrazione guadagni, una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo, con inequivoco contestuale esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale” (Cass.
19.08.2003 n. 12130).
Alla luce di quanto precede, le previsioni negoziali contenute nell'accordo del 27.03.2020 a fronte della ratio sottostante ad esso, impongono di ricondurre le assenze per CIGS nell'area delle assenze dal lavoro che, malgrado siano giustificate nell'ambito del rapporto di lavoro dal sopraggiungere di un “evento eccezionale”, non assumono valenza neutrale ai fini dell'accesso al cancello di ingresso al premio di cui si discute, trattandosi di un “correttivo” concordato in sede sindacale nell'ambito di una procedura di riassorbimento del personale una volta accertato che la società datrice di lavoro si è venuta a trovare, per causa alla stessa non imputabile, in una improvvisa sopravvenuta crisi economica indotta da una reversibile situazione di stallo dei traffici aerei.
Di qui, il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio una aspettativa derivante da una norma collettiva che ha configurato la spettanza di un emolumento in dipendenza del rendimento del lavoratore e dell'andamento aziendale, essendo stata essa, di fatto, condizionata in chiave applicativa da un successivo accordo collettivo, proprio perché la volontà dei contraenti cristallizzata nell'accordo del 19.05.2019 era quella di premiare i dipendenti che hanno concorso ad affermare la crescita e la competitività aziendale e quindi di perseguire uno scopo, per natura “sensibile” a fattori eccezionali ed imprevedibili, non risolvibili dalla struttura organizzativa e produttiva della parte convenuta quale l'emergenza pandemica da covid 19, che nel 2020, seppure resta intrinseco alla logica imprenditoriale della società resistente, viene scavalcato dal sopravvenuto problema occupazionale.
Non è superfluo ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “i trattamenti retributivi, come la retribuzione di risultato e più in generale i trattamenti accessori non rientrano nella sfera di garanzia dettata dall'art. 36 Cost., comprendendo la
Pagina 11 tutela costituzionale, non tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale (Cass. n. 944/ 2021, Cass. n. 20922/2018, Cass. n.
27138/2013, Cass. n. 162/2009, Cass. n. 15148/ 2008, Cass. n. 10465/ 2000, Cass. n.
3362/1992);
6.2. da tanto deriva che, venendo in rilievo un trattamento accessorio di derivazione collettiva, alcuna lesione al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. può ritenersi consumata per il solo fatto della soppressione del premio in oggetto con riferimento ai lavoratori ai quali era stato erogato fino al momento della disdetta dell'accordo aziendale” (in motivazione, Cass. 11.04.2022 n.11666).
In considerazione di quanto precede, il contesto logico-lessicale del testo delle clausole 5 e 8 dell'accordo sindacale del 20.05.2019, avuto riguardo alla ratio e alla funzione dell'accordo sindacale del 27.03.2020 come sopra ricostruite, vincola l'interprete nel ricondurre i 34 giorni di mancata “effettiva presenza in azienda” del ricorrente per CIGS nel computo del varco del
“cancello di ingresso” del premio aziendale nell'anno di competenza oggetto di causa.
Per completezza, poi, occorre dare atto che in un'ottica compensativa e costruttiva con il personale che a causa della CIGS si è trovato nel non poter “effettivamente” adempiere la prestazione lavorativa pattuita nel contratto di lavoro sì subendo una probabile riduzione delle aspettative di guadagno, la società convenuta ha varato benefici economici di supporto alternativi, quali la concessione di prestiti a tasso zero, dell'utilizzo del posteggio a titolo gratuito, di una tantum per specifiche mensilità a tutto il personale a titolo di buono carburante, ai quali ha avuto accesso il ricorrente (v. infra all. 9 e 10 del fascicolo della . CP_1
Pertanto, assorbita la disamina di ogni ulteriore profilo, le pretese di cui al ricorso vanno rigettate.
Le spese processuali sono compensate per intero tra le parti stante la novità della questione trattata e le connesse difficoltà interpretative
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso a Catania, il 14.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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