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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/06/2024, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2415/2019 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv. GISMONDI MARIO e FEDERICO Parte_1
GISMONDI;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
e nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro qualità di eredi dell'Avv. , rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Gatti Persona_1
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
:
Avv. MARCHISIO Francesco, in proprio
-PARTE CONVENUTA-
con l'intervento di
, rappresentata e difesa dall'Avv. FOSSATI MASSIMO Controparte_4
-TERZA CHIAMATA- avente per oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice ( come rassegnate nel ricorso in riassunzione: Parte_1
“ Voglia il Tribunale Ill.mo
- in via istruttoria, ordinare ai convenuti l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei fascicoli di parte
[...] nei procedimenti r.g. 2872/08 innanzi al Tribunale di Asti e r.g. 1808/13 innanzi alla Parte_2
Corte d'Appello di Torino;
- nel merito, condannare gli avv.ti e Francesco Marchisio, in solido tra loro, a Persona_1 risarcire alla in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € Parte_1
154.158,94, o altro importo meglio ritenuto dal Giudice;
- con vittoria delle spese e degli onorari di causa”
Per la parte convenuta (eredi Avv. , come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta: ER
pagina 1 di 6 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e premesse le declaratorie del caso,
Respingere la domanda attorea siccome infondata ed indimostrata.
Con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Con riserva di precisare, integrare e/o modificare la domanda, dedurre e produrre, ai sensi dell'art.183, sesto comma, c.p.c., anche in conseguenza delle eventuali difese svolte dalle altre parti.
Con ogni migliore riserva.”
Per la parte convenuta (Avv. Marchisio), come rassegnate nel foglio di precisazione conclusioni
“ Voglia il Giudice adito, previ gli accertamenti e le pronunce del caso,
NEL MERITO
- respingere le domande di parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti, oltreché indimostrate, assolvendo la presente parte convenuta da ogni richiesta di risarcimento;
in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui venisse ravvisata comunque una responsabilità in capo alla presente parte convenuta, condannare la terza chiamata a manlevare il Controparte_4 convenuto avv. Francesco Marchisio per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare, nei limiti del giusto e del provato, in favore della parte attrice;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.”
Per la terza chiamata ( come rassegnate nel foglio di precisazione conclusioni Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per le ragioni esposte in Parte_1 atti da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda proposta dalla nei confronti dell'Avv. Francesco Parte_1
Marchisio, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
Rigettare la domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare la non indennizzabilità dei fatti oggetto di giudizio per i motivi esposti in atti, che si intendono, in questa sede, integralmente trascritti, e, conseguentemente,
Respingere la domanda proposta dall'Avv. Francesco Marchisio nei confronti di Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Accertare le quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili in capo all'Avv. Francesco Marchisio
e all'Avv. in persona dei suoi eredi, rapportando, di conseguenza, l'onere della Persona_1 manleva, in capo a al solo residuo grado di responsabilità, ascrivibile al Controparte_4 proprio assicurato, nella somma da determinarsi sulle risultanze di causa, al netto dei pagamenti già corrisposti da e, comunque, entro le condizioni ed i limiti di efficacia Controparte_5
pagina 2 di 6 contemplati dal contratto assicurativo n. 37015106, previa applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattuali.
Con spese di lite in tutto o, quantomeno in parte, compensate.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle attoree domande e di condanna di Controparte_4 alla manleva dell'Avv. Francesco Marchisio, Dichiarare, sin d'ora, tenuti e condannare gli eredi dell'Avv. a rimborsare, ai Persona_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c., a le somme che, in ragione del vincolo di Controparte_4 solidarietà esistente con l'Avv. Francesco Marchisio, fosse tenuta ad erogare all'attrice, in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità imputabile al proprio assicurato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/07/2019, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, Sig. , citava in giudizio gli Avv.ti Francesco Marchisio e Parte_1 Persona_1 chiedendo accertarsi la loro responsabilità professionale e condannarsi gli stessi al
[...] risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della propria domanda parte attrice allegava che in giudizio celebratosi innanzi al tribunale di Asti (RG 2872/2008), e poi proseguito in grado di appello e innanzi alla Corte di
Cassazione, i due legali non esercitavano il mandato conferito da essa attrice con la dovuta diligenza.
In particolare parte attrice lamentava che nel suddetto giudizio, in cui essa attrice era convenuta in giudizio, unitamente ad altre parti, per il risarcimento dei danni conseguente alla responsabilità da crollo di un fabbricato durante l'esecuzione di lavori su un edificio adiacente, i due legali omettevano di chiamare in manleva la compagnia assicuratrice, al fine di tenere indenne l'odierna attrice (in quel giudizio convenuta) dalla richiesta risarcitoria.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale con sentenza non definitiva n. 102/2012 accertava le quote di responsabilità ascrivibile alle parti convenute, individuando nella quota del 21% la percentuale di responsabilità ascrivibile in capo alla e con sentenza definitiva Parte_1
n.406/2013 accertava e liquidava in complessivi euro 556.688,20 oltre a rivalutazione, interessi e spese legali il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dai soggetti lesi, per un totale di euro
556.688,20.
Inoltre, lamentava l'odierna attrice che, in grado di appello, i legali odierni convenuti omettevano di impugnare il capo di sentenza relativo all'erronea quantificazione di alcune voci di danno, con l'effetto che la Corte d'Appello, con la sentenza n. 164/2015 di parziale riforma della sentenza definitiva di primo grado, riconosceva la riduzione (per l'eliminazione di alcune voci di danno) del risarcimento liquidato in primo grado solo in relazione alle altri parti convenute. Tale sentenza veniva impugnata dai legali odierni convenuti in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, rigettava il ricorso con ordinanza n. 11266/2018, di talché la sentenza diveniva definitiva.
L'odierna attrice, quindi, nel presente giudizio deduceva che le omissioni imputabili agli Avv.ti
Marchisio e le avevano provocato un pregiudizio economico per essere stata la stessa ER condannata in quel giudizio al pagamento di importi non dovuti alle controparti in causa.
Ciò premesso l'odierna attrice invocava il risarcimento dell'importo complessivo di euro 154.158,94, o veriore somma, nei confronti dei due legali.
pagina 3 di 6 Si costituivano in giudizio tempestivamente, con separate difese, gli avvocati Marchisio e ER contestando quanto ex adverso dedotto. Inoltre l'avv. Marchisio veniva autorizzato dal giudice alla chiamata in manleva della propria compagnia assicuratrice la quale si costituiva Controparte_4 in giudizio, da un lato rilevando la non indennizzabilità del sinistro per omessa denuncia da parte del proprio Assicurato e, inoltre, nel merito, deducendo non essere stato assolto l'onere della prova, incombente su parte attrice, in ordine alla richiesta condanna risarcitoria nei confronti dei due legali.
A sua volta la compagnia assicuratrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Avv.
Cavassa Maurizio (ulteriore legale che assisteva, in grado di appello, l'odierna attrice), per l'esercizio di domanda di regresso in caso di condanna, richiesta che però veniva rigettata dal giudice.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 30/11/2021.
In tale sede, veniva dato atto dell'intervenuto decesso dell'Avv. di talchè il Persona_1
Giudice dichiarava l'interruzione del processo, che veniva in seguito riassunto ex art. 303 e ss. c.p.c., dalla parte attrice. Costituitesi nel giudizio riassunto tutte le parti, il giudice, a seguito di fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è un'azione di responsabilità professionale esercitata dall'odierno attore nei confronti dei due avvocati che lo hanno assistito in precedente giudizio. Parte attrice ha dedotto che i due legali non avrebbero adempiuto con la dovuta diligenza al mandato loro conferito, cagionandogli così un danno, in conseguenza degli inadempimenti ed omissioni posti in essere nell'esercizio della professione, pari ad euro 154.158,94.
Tale cifra viene quantificata da parte attrice facendo riferimento al maggiore importo liquidato nella sentenza di appello (avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni dell'odierna attrice, convenuta in quel giudizio) conseguente all'omessa impugnazione di alcuni capi della sentenza di primo grado da parte dei due legali, odierni convenuti.
Afferma parte attrice di aver, quindi, subito un pregiudizio pari al maggiore importo (imputabile, appunto alla condotta inadempiente dei legali) del danno da risarcire posto a suo carico oggetto della sentenza di condanna della Corte d'Appello.
Afferma, altresì, parte attrice che l'importo oggetto della condanna risarcitoria sarebbe stato oggetto di procedure esecutive nei suoi confronti da parte dei soggetti lesi in quel giudizio. A sostegno di tale affermazione parte attrice ha prodotto in giudizio atto di precetto e verbale di pignoramento, rispettivamente il primo datato 18.7.15 (in disparte ogni considerazione in relazione all'efficacia probatoria del documento prodotto, privo di ogni sottoscrizione quandanche elettronica) ed il secondo notificato nell'aprile 2015.
Deve osservarsi che per costante giurisprudenza di legittimità,
"La responsabilità professionale dell'avvocato, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Ne discende che la responsabilità del legale non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se pagina 4 di 6 un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone." (in tal senso fra le innumerevoli altre Cass. 2014
n. 16690).
Ciò comporta che, affinché possa essere affermata la responsabilità dell'esercente la professione legale è necessario che il cliente provi la condotta negligente dell'avvocato, il danno subito, nonché il nesso causale tra la negligenza posta in essere ed il concreto pregiudizio patito.
Tale elemento, relativamente al pregiudizio concretamente sofferto, è soggetto, pertanto sia all'onere di allegazione che all'onere della prova, incombente sulla parte attrice, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c.
In ossequio a tali principi, quindi, nel giudizio risarcitorio in ordine al nesso causale devono essere effettuati due diversi accertamenti:
- in primo luogo, l'accertamento della causalità cd. materiale, ossia del collegamento tra comportamento e danno-evento;
- in secondo luogo, quale posterius rispetto a quello precedente, l'accertamento della causalità cd. giuridica, ossia del nesso tra evento lesivo e danno-conseguenza, inteso come conseguenze di ordine economico, ricollegate alla condotta dannosa. Tale accertamento consente di individuare le singole conseguenze dannose - le quali, si precisa, costituiscono il solo oggetto dell'obbligazione risarcitoria -, in funzione di delimitazione dei confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria.
Il danno in oggetto ex art. 1223 cod. civ. deve, poi, essere dimostrato in concreto e consistere in una diminuzione patrimoniale.
Sotto tale profilo non può non rilevarsi come non sia in atti alcuna prova del concreto pregiudizio subito dalla parte attrice nella propria sfera patrimoniale
Nel caso di specie parte attrice ha omesso non solo di provare, ma quant'anche di allegare, quale sia stato l'effettivo pregiudizio economico sofferto, al di là della statuizione in sentenza, posto che non ha fornito né l'indicazione né la prova degli effettivi esborsi sostenuti in conseguenza della maggiorazione degli importi liquidati nella sentenza di condanna.
Parte attrice ha, infatti, formulato la propria richiesta di condanna con riferimento al maggior importo liquidato in appello nella pronuncia di condanna a suo carico, senza né allegare, né provare se il danno derivante da quella pronuncia si sia effettivamente concretizzato in un esborso economico (per effetto del pagamento degli importi dovuti, o per l'esperimento e conclusione di una procedura esecutiva nei suoi confronti). Si rileva, peraltro, quanto al documento relativo al pignoramento di automezzi, ed al precetto in atti, che gli stessi non possono costituire prove dell'effettivo nocumento subito dall'attrice, non essendovi né allegazione né prova di una qualche conseguenza pregiudizievole conseguente a tali atti nel patrimonio del debitore (in disparte ogni considerazione in relazione all'efficacia probatoria dei documenti prodotti).
Deve, inoltre, evidenziarsi, che parte attrice, nel presente giudizio, ha omesso di formulare domande concernenti il danno patito in conseguenza del sorgere di un debito, domande eventualmente volte, ove formulate, a tenerla indenne da future richieste risarcitorie conseguenti alla pronuncia sfavorevole subita, limitandosi a individuare e quantificare il proprio pregiudizio con mero riferimento alla pronuncia in sé considerata. pagina 5 di 6 Per le ragioni sopra esposte, e dunque per la carenza dei presupposti in termini di allegazione e prova con riguardo al “danno conseguenza“ da intendersi quale pregiudizio effettivamente e concretamente patito dall'attore, la domanda della deve essere rigettata. Parte_1
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630).
Il rigetto della domanda principale esonera questo Giudice dall'esaminare la domanda di manleva dispiegata da uno dei convenuti nei confronti della propria compagnia assicuratrice da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55 del 2022 e successive modifiche, con riguardo alla natura ed alla complessità della causa.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASTI, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2415/19 proposta da contro gli eredi dell'Avv. e contro l'avv. Parte_1 Persona_1
Francesco Marchisio, nonché con l'intervento della terza chiamata nel Controparte_4 contraddittorio delle parti, così provvede;
Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice Parte_1
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta “eredi Avv.
che si liquidano in Euro 7.052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese ER generali nella misura del 15% degli onorari;
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta Avv.
Francesco Marchisio, che si liquidano in Euro 7.052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata
[...]
che si liquidano in Euro 7052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per CP_4 spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Così deciso in ASTI, il 6.6.24
IL GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2415/2019 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv. GISMONDI MARIO e FEDERICO Parte_1
GISMONDI;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
e nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro qualità di eredi dell'Avv. , rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Gatti Persona_1
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
:
Avv. MARCHISIO Francesco, in proprio
-PARTE CONVENUTA-
con l'intervento di
, rappresentata e difesa dall'Avv. FOSSATI MASSIMO Controparte_4
-TERZA CHIAMATA- avente per oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice ( come rassegnate nel ricorso in riassunzione: Parte_1
“ Voglia il Tribunale Ill.mo
- in via istruttoria, ordinare ai convenuti l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei fascicoli di parte
[...] nei procedimenti r.g. 2872/08 innanzi al Tribunale di Asti e r.g. 1808/13 innanzi alla Parte_2
Corte d'Appello di Torino;
- nel merito, condannare gli avv.ti e Francesco Marchisio, in solido tra loro, a Persona_1 risarcire alla in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € Parte_1
154.158,94, o altro importo meglio ritenuto dal Giudice;
- con vittoria delle spese e degli onorari di causa”
Per la parte convenuta (eredi Avv. , come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta: ER
pagina 1 di 6 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e premesse le declaratorie del caso,
Respingere la domanda attorea siccome infondata ed indimostrata.
Con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Con riserva di precisare, integrare e/o modificare la domanda, dedurre e produrre, ai sensi dell'art.183, sesto comma, c.p.c., anche in conseguenza delle eventuali difese svolte dalle altre parti.
Con ogni migliore riserva.”
Per la parte convenuta (Avv. Marchisio), come rassegnate nel foglio di precisazione conclusioni
“ Voglia il Giudice adito, previ gli accertamenti e le pronunce del caso,
NEL MERITO
- respingere le domande di parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in atti, oltreché indimostrate, assolvendo la presente parte convenuta da ogni richiesta di risarcimento;
in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui venisse ravvisata comunque una responsabilità in capo alla presente parte convenuta, condannare la terza chiamata a manlevare il Controparte_4 convenuto avv. Francesco Marchisio per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare, nei limiti del giusto e del provato, in favore della parte attrice;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.”
Per la terza chiamata ( come rassegnate nel foglio di precisazione conclusioni Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per le ragioni esposte in Parte_1 atti da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda proposta dalla nei confronti dell'Avv. Francesco Parte_1
Marchisio, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
Rigettare la domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare la non indennizzabilità dei fatti oggetto di giudizio per i motivi esposti in atti, che si intendono, in questa sede, integralmente trascritti, e, conseguentemente,
Respingere la domanda proposta dall'Avv. Francesco Marchisio nei confronti di Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Accertare le quote di responsabilità rispettivamente ascrivibili in capo all'Avv. Francesco Marchisio
e all'Avv. in persona dei suoi eredi, rapportando, di conseguenza, l'onere della Persona_1 manleva, in capo a al solo residuo grado di responsabilità, ascrivibile al Controparte_4 proprio assicurato, nella somma da determinarsi sulle risultanze di causa, al netto dei pagamenti già corrisposti da e, comunque, entro le condizioni ed i limiti di efficacia Controparte_5
pagina 2 di 6 contemplati dal contratto assicurativo n. 37015106, previa applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattuali.
Con spese di lite in tutto o, quantomeno in parte, compensate.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle attoree domande e di condanna di Controparte_4 alla manleva dell'Avv. Francesco Marchisio, Dichiarare, sin d'ora, tenuti e condannare gli eredi dell'Avv. a rimborsare, ai Persona_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c., a le somme che, in ragione del vincolo di Controparte_4 solidarietà esistente con l'Avv. Francesco Marchisio, fosse tenuta ad erogare all'attrice, in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità imputabile al proprio assicurato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/07/2019, la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, Sig. , citava in giudizio gli Avv.ti Francesco Marchisio e Parte_1 Persona_1 chiedendo accertarsi la loro responsabilità professionale e condannarsi gli stessi al
[...] risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della propria domanda parte attrice allegava che in giudizio celebratosi innanzi al tribunale di Asti (RG 2872/2008), e poi proseguito in grado di appello e innanzi alla Corte di
Cassazione, i due legali non esercitavano il mandato conferito da essa attrice con la dovuta diligenza.
In particolare parte attrice lamentava che nel suddetto giudizio, in cui essa attrice era convenuta in giudizio, unitamente ad altre parti, per il risarcimento dei danni conseguente alla responsabilità da crollo di un fabbricato durante l'esecuzione di lavori su un edificio adiacente, i due legali omettevano di chiamare in manleva la compagnia assicuratrice, al fine di tenere indenne l'odierna attrice (in quel giudizio convenuta) dalla richiesta risarcitoria.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale con sentenza non definitiva n. 102/2012 accertava le quote di responsabilità ascrivibile alle parti convenute, individuando nella quota del 21% la percentuale di responsabilità ascrivibile in capo alla e con sentenza definitiva Parte_1
n.406/2013 accertava e liquidava in complessivi euro 556.688,20 oltre a rivalutazione, interessi e spese legali il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dai soggetti lesi, per un totale di euro
556.688,20.
Inoltre, lamentava l'odierna attrice che, in grado di appello, i legali odierni convenuti omettevano di impugnare il capo di sentenza relativo all'erronea quantificazione di alcune voci di danno, con l'effetto che la Corte d'Appello, con la sentenza n. 164/2015 di parziale riforma della sentenza definitiva di primo grado, riconosceva la riduzione (per l'eliminazione di alcune voci di danno) del risarcimento liquidato in primo grado solo in relazione alle altri parti convenute. Tale sentenza veniva impugnata dai legali odierni convenuti in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, rigettava il ricorso con ordinanza n. 11266/2018, di talché la sentenza diveniva definitiva.
L'odierna attrice, quindi, nel presente giudizio deduceva che le omissioni imputabili agli Avv.ti
Marchisio e le avevano provocato un pregiudizio economico per essere stata la stessa ER condannata in quel giudizio al pagamento di importi non dovuti alle controparti in causa.
Ciò premesso l'odierna attrice invocava il risarcimento dell'importo complessivo di euro 154.158,94, o veriore somma, nei confronti dei due legali.
pagina 3 di 6 Si costituivano in giudizio tempestivamente, con separate difese, gli avvocati Marchisio e ER contestando quanto ex adverso dedotto. Inoltre l'avv. Marchisio veniva autorizzato dal giudice alla chiamata in manleva della propria compagnia assicuratrice la quale si costituiva Controparte_4 in giudizio, da un lato rilevando la non indennizzabilità del sinistro per omessa denuncia da parte del proprio Assicurato e, inoltre, nel merito, deducendo non essere stato assolto l'onere della prova, incombente su parte attrice, in ordine alla richiesta condanna risarcitoria nei confronti dei due legali.
A sua volta la compagnia assicuratrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Avv.
Cavassa Maurizio (ulteriore legale che assisteva, in grado di appello, l'odierna attrice), per l'esercizio di domanda di regresso in caso di condanna, richiesta che però veniva rigettata dal giudice.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 30/11/2021.
In tale sede, veniva dato atto dell'intervenuto decesso dell'Avv. di talchè il Persona_1
Giudice dichiarava l'interruzione del processo, che veniva in seguito riassunto ex art. 303 e ss. c.p.c., dalla parte attrice. Costituitesi nel giudizio riassunto tutte le parti, il giudice, a seguito di fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è un'azione di responsabilità professionale esercitata dall'odierno attore nei confronti dei due avvocati che lo hanno assistito in precedente giudizio. Parte attrice ha dedotto che i due legali non avrebbero adempiuto con la dovuta diligenza al mandato loro conferito, cagionandogli così un danno, in conseguenza degli inadempimenti ed omissioni posti in essere nell'esercizio della professione, pari ad euro 154.158,94.
Tale cifra viene quantificata da parte attrice facendo riferimento al maggiore importo liquidato nella sentenza di appello (avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni dell'odierna attrice, convenuta in quel giudizio) conseguente all'omessa impugnazione di alcuni capi della sentenza di primo grado da parte dei due legali, odierni convenuti.
Afferma parte attrice di aver, quindi, subito un pregiudizio pari al maggiore importo (imputabile, appunto alla condotta inadempiente dei legali) del danno da risarcire posto a suo carico oggetto della sentenza di condanna della Corte d'Appello.
Afferma, altresì, parte attrice che l'importo oggetto della condanna risarcitoria sarebbe stato oggetto di procedure esecutive nei suoi confronti da parte dei soggetti lesi in quel giudizio. A sostegno di tale affermazione parte attrice ha prodotto in giudizio atto di precetto e verbale di pignoramento, rispettivamente il primo datato 18.7.15 (in disparte ogni considerazione in relazione all'efficacia probatoria del documento prodotto, privo di ogni sottoscrizione quandanche elettronica) ed il secondo notificato nell'aprile 2015.
Deve osservarsi che per costante giurisprudenza di legittimità,
"La responsabilità professionale dell'avvocato, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Ne discende che la responsabilità del legale non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se pagina 4 di 6 un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone." (in tal senso fra le innumerevoli altre Cass. 2014
n. 16690).
Ciò comporta che, affinché possa essere affermata la responsabilità dell'esercente la professione legale è necessario che il cliente provi la condotta negligente dell'avvocato, il danno subito, nonché il nesso causale tra la negligenza posta in essere ed il concreto pregiudizio patito.
Tale elemento, relativamente al pregiudizio concretamente sofferto, è soggetto, pertanto sia all'onere di allegazione che all'onere della prova, incombente sulla parte attrice, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c.
In ossequio a tali principi, quindi, nel giudizio risarcitorio in ordine al nesso causale devono essere effettuati due diversi accertamenti:
- in primo luogo, l'accertamento della causalità cd. materiale, ossia del collegamento tra comportamento e danno-evento;
- in secondo luogo, quale posterius rispetto a quello precedente, l'accertamento della causalità cd. giuridica, ossia del nesso tra evento lesivo e danno-conseguenza, inteso come conseguenze di ordine economico, ricollegate alla condotta dannosa. Tale accertamento consente di individuare le singole conseguenze dannose - le quali, si precisa, costituiscono il solo oggetto dell'obbligazione risarcitoria -, in funzione di delimitazione dei confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria.
Il danno in oggetto ex art. 1223 cod. civ. deve, poi, essere dimostrato in concreto e consistere in una diminuzione patrimoniale.
Sotto tale profilo non può non rilevarsi come non sia in atti alcuna prova del concreto pregiudizio subito dalla parte attrice nella propria sfera patrimoniale
Nel caso di specie parte attrice ha omesso non solo di provare, ma quant'anche di allegare, quale sia stato l'effettivo pregiudizio economico sofferto, al di là della statuizione in sentenza, posto che non ha fornito né l'indicazione né la prova degli effettivi esborsi sostenuti in conseguenza della maggiorazione degli importi liquidati nella sentenza di condanna.
Parte attrice ha, infatti, formulato la propria richiesta di condanna con riferimento al maggior importo liquidato in appello nella pronuncia di condanna a suo carico, senza né allegare, né provare se il danno derivante da quella pronuncia si sia effettivamente concretizzato in un esborso economico (per effetto del pagamento degli importi dovuti, o per l'esperimento e conclusione di una procedura esecutiva nei suoi confronti). Si rileva, peraltro, quanto al documento relativo al pignoramento di automezzi, ed al precetto in atti, che gli stessi non possono costituire prove dell'effettivo nocumento subito dall'attrice, non essendovi né allegazione né prova di una qualche conseguenza pregiudizievole conseguente a tali atti nel patrimonio del debitore (in disparte ogni considerazione in relazione all'efficacia probatoria dei documenti prodotti).
Deve, inoltre, evidenziarsi, che parte attrice, nel presente giudizio, ha omesso di formulare domande concernenti il danno patito in conseguenza del sorgere di un debito, domande eventualmente volte, ove formulate, a tenerla indenne da future richieste risarcitorie conseguenti alla pronuncia sfavorevole subita, limitandosi a individuare e quantificare il proprio pregiudizio con mero riferimento alla pronuncia in sé considerata. pagina 5 di 6 Per le ragioni sopra esposte, e dunque per la carenza dei presupposti in termini di allegazione e prova con riguardo al “danno conseguenza“ da intendersi quale pregiudizio effettivamente e concretamente patito dall'attore, la domanda della deve essere rigettata. Parte_1
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630).
Il rigetto della domanda principale esonera questo Giudice dall'esaminare la domanda di manleva dispiegata da uno dei convenuti nei confronti della propria compagnia assicuratrice da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55 del 2022 e successive modifiche, con riguardo alla natura ed alla complessità della causa.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASTI, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2415/19 proposta da contro gli eredi dell'Avv. e contro l'avv. Parte_1 Persona_1
Francesco Marchisio, nonché con l'intervento della terza chiamata nel Controparte_4 contraddittorio delle parti, così provvede;
Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice Parte_1
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta “eredi Avv.
che si liquidano in Euro 7.052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese ER generali nella misura del 15% degli onorari;
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta Avv.
Francesco Marchisio, che si liquidano in Euro 7.052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata
[...]
che si liquidano in Euro 7052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per CP_4 spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Così deciso in ASTI, il 6.6.24
IL GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
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