Decreto cautelare 17 marzo 2025
Sentenza breve 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 15/05/2025, n. 9267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9267 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3255 del 2025, proposto da:
IE NG, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfredo Piazza, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
in parte qua, con istanza sospensiva o altro idoneo provvedimento cautelare anche monocratico:
1. del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 09/08/2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti al ricorrente; con corrispondente peggioramento della sua posizione in graduatoria in posizione non utile.
3. dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
4. dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
5. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente, ivi compreso espressamente, in parte qua, il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 19.08.2024 Prot. N. 2206 con cui è stata rettificata (PER NON MEGLIO IDENTIFICATI ERRORI MATERIALI) la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, come da allegato, che fa parte integrante del detto decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’ Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dell’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della decisione della causa nel merito, con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, trasposto in sede giurisdizionale ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 ed art. 48 c.p.a. la ricorrente agisce per l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui, all’esito della procedura selettiva indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con decreto nr. 79720 del 29.12.2023 cui aveva preso parte, si collocava nella graduatoria al posto nr. 1906, con punti 6,70 che ritiene insufficienti, per l’illegittimo mancato riconoscimento di punti “1” cui afferma che avrebbe avuto diritto in forza del possesso del titolo di specializzazione per il “sostegno agli studenti portatori di handicap” conseguito presso l’UNICAL in data 18.05.2004; precisa che tale punteggio le avrebbe consentito il raggiungimento della posizione nr. 1195, titolo che inizialmente sarebbe stato riconosciuto nel relativo elenco, salvo poi essere omesso al momento della stesura della graduatoria.
Più precisamente, deduce a fondamento dell’azione quanto segue.
Sosterrebbe le ragioni della ricorrente il disposto di cui dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 che definisce la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti di cui all’articolo 2 dello stesso decreto, regolando (art. 9) la formazione della graduatoria nazionale sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione (massimo 10 punti) e dei titoli valutabili come da Tabella A allegata al DM n. 138/2017 (massimo 30 punti), salvi i titoli di precedenza a parità di punteggio.
La tabella A allegata al Dm 138/2017 prevede una griglia di titoli valutabili con un punteggio per ogni tipo di titolo specificando che per “la valutazione dei titoli del corso-concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, il totale è di 30 punti, inclusi sia i titoli culturali che quelli di servizio e professionali: secondo parte ricorrente, la ratio di tale disposizione sarebbe quella di volere attribuire peso preponderante ai titoli a discapito dei punteggi ottenuti nelle prove, venendo in rilievo una sanatoria, con conseguente “graduatoria ad esaurimento” nella quale si vorrebbe dare più peso ai titoli che al risultato delle prove, all’evidente fine di consentire che il candidato con più titoli e, quindi, più anzianità, abbia la possibilità di essere immesso in ruolo e di essere assunto prima di andare in pensione.
In contrasto con tale finalità, il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 ha previsto la conversione in decimali anche dei punteggi per titoli, in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui prevede che: “ Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente… ”.
La ricorrente argomenta circa il fatto che illegittimamente il Ministero, anziché attenersi a quanto disposto dal D.M. 107 dell’8.6.2023, il quale prevedeva la somma del punteggio ridotto in decimali della prova (scritta o orale) di accesso, al punteggio dei titoli secondo la Tabella A del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 con una disciplina compiuta (art 9, già richiamato), avrebbe introdotto con il provvedimento di approvazione della graduatoria del 9.8.2024, un criterio nuovo non previsto in alcuna norma del D.L. che ha istituito la procedura, né ancor meno nel citato D.M. 107, posto che l’Amministrazione ha ridotto in decimali anche il punteggio per titoli.
Invoca la ratio che andrebbe ravvisata nel fatto che la Legge (il D.L. 198/2022) prima ed il D.M. 107 dell’8.6.2023 poi hanno delineato la procedura di che trattasi per soddisfare esigenze del tutto diverse rispetto alle ordinarie procedure concorsuali per l’arruolamento di personale, essendo prevalenti in questo caso le finalità di una verifica tendenzialmente di tipo idoneativo più che propriamente concorsuali e di scelta del migliore candidato, tant’è che il D.M. 107/2023 ha previsto la formazione di un “elenco graduato” (e non di una “graduatoria” vera e propria).
A sostegno dell’azione, su tali premesse, articola quindi i seguenti motivi di ricorso.
1) Omesso esame del titolo per sostegno ed errata attribuzione punti “0” alla voce titoli anziche’ punti 1 come sarebbe stato corretto non valutando i titoli per decimali;
2) Violazione dell’art. 5 comma 11 quinquies del D.L. n. 29 dicembre 2022, n. 198;
3) Violazione degli artt. 6 comma 2 e 9 comma 1 del DM 107/2023, per non avere sommato al punteggio ottenuto dai candidati nella prova di accesso al corso di formazione i titoli espressi in trentesimi secondo l’art. 9 comma 1 del DM 107/2023, violando manifestamente quanto indicato nella Tabella A allegata al DM n. 138/2017 e, nello specifico, anche le voci “A.6” che prevede 1 punti per “sostegno”;
4) Violazione ed errata interpretazione della clausola di cui all’articolo 11 del DM n. 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (…)”;
5) Violazione, errata e inappropriata applicazione dell’art. 8 D.P.R. 09-05-1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi – non essendo la procedura selettiva in oggetto un vero e proprio concorso pubblico, in quanto si tratta di procedura riservata a personale che aveva già sostenuto le prove d’esame del concorso pubblico per dirigente scolastico di cui al bando del novembre 2017;
6) Violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/94 titolato “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” che stabilisce, tra altro, che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”;
7) Violazione degli elementari principi di imparzialità e trasparenza avendo il Ministero proceduto a una tardiva fissazione dei criteri di valutazione nell’ambito della procedura selettiva, dopo avere preso visione dell’elenco degli ammessi e preso visione degli elementi da valutare ai fini dell’elenco graduato erroneamente definito “graduatoria generale nazionale della procedura”;
8) Eccesso di potere per travisamento - sviamento e violazione dell’art. 9 del D.M. n.107/2023, perchè il Ministero avrebbe dovuto approvare un “elenco graduato” e non una “graduatoria”;
9) Eccesso di potere per illogicità manifesta essendo la procedura finalizzata alla costituzione di un elenco funzionale precipuamente individui l’ordine di priorità dei candidati nelle immissioni in ruolo che, secondo quanto stabilito all’art. 9 del d.m. 107/2023, avrebbe dovuto dare peso preponderante ai titoli e non alle prove di accesso, come invece illegittimamente operato da parte dell’amministrazione;
10) Eccesso di potere per violazione della par condicio tra i concorrenti mediante enucleazione, in coda alla procedura selettiva, di nuovi parametri di valutazione, con evidente imparzialità dell’operato dell’Amministrazione.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso e deduce quanto segue.
Eccepisce la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad un reale controinteressato: la ricorrente (collocata in graduatoria al n. 1906) ha notificato il ricorso alla candidata ON ER AN (collocata in graduatoria al n. 183), tacendo sul profilo di comparazione con quest’ultima, che non sembrerebbe realmente portatrice di un interesse a contraddire in quanto, pur nell’ipotesi di accoglimento della domanda, non sarebbe pregiudicata dalla modifica della graduatoria.
Nel merito, rileva l’Amministrazione che l’istante ha dichiarato nella domanda di partecipazione acclusa un solo titolo culturale, ripetuto in due sezioni: trattasi del titolo di specializzazione per il “sostegno agli studenti portatori di handicap”, conseguito presso L’UNICAL in data 18.05.2004, il quale è stato riconosciuto dalla Commissione con l’attribuzione 1 punto, sia nell’elenco graduato provvisorio, sia nella graduatoria definitiva, ove la candidata riporta il punteggio di 6,70.
Il punteggio complessivo, correttamente attribuito, di 6,70 è derivante dalla somma, convertita su base decimale, tra il punteggio dei titoli (punti 1) ed il punteggio della prova scritta (punti 66).
Circa la riduzione a decimale dei punteggi dei titoli, viene richiamata la giurisprudenza cautelare del Tribunale, confermata in appello, secondo cui la procedura in esame avrebbe carattere concorsuale vero e proprio e sarebbe soggetta anche alle norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanze nn. 4569/2024, 4605/2024, 4610/2024, 4768/2024, 5496/2024, 5013/2024 e 5019/2024).
Nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito, con sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti presenti in camera di consiglio.
Il Collegio ritiene l’orientamento cautelare invocato dall’Avvocatura non solo meritevole di conferma, ma anche sufficientemente stabilizzato per poterne accogliere le conclusioni ai fini di una decisione di merito sulla questione sollevata dalla odierna parte ricorrente.
La domanda di quest’ultima si fonda invero su di un unico presupposto di fatto e di diritto costituito dalla pretesa “specialità” della disciplina di cui al DM 107/2023, che, come tale, non ammetterebbe l’integrazione delle regole generali in materia concorsuale fissate dal D.P.R. n. 487/1994 (il cui art. 8 impone la conversione in decimali dei punti previsti per i titoli).
Si tratta di un presupposto esegetico che, seppure giustificabile per via di riferimenti testuali non del tutto inequivoci rinvenibili nel DM 107/2023 (e, precisamente, la circostanza che quest’ultimo preveda esplicitamente la conversione in decimali dei punti delle prove, ma non di quelli dei titoli, così da ingenerare il dubbio che “ubi lex voluit, ipse dixit”), non regge all’esame più approfondito che è stato condotto dalla giurisprudenza.
Depone in senso contrario, infatti, in primo luogo la disposizione di cui all’art. 11 del D.M. 107/2023, ai sensi della quale “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche”; richiamo che, evidentemente, osta a ritenere compiuta e pienamente autosufficiente la disciplina “speciale” di cui al richiamato DM 107/2023 (che se fosse stata tale non avrebbe avuto necessità di una clausola generale di chiusura che rinvia alla disciplina dei concorsi a regime).
La seconda circostanza che impedisce di aderire all’esegesi che prospetta parte ricorrente della fattispecie di cui al DM n. 107/2023 è proprio la ratio che essa vorrebbe trarre a fondamento della necessità di non ridurre a decimali i punteggi dei titoli.
La giurisprudenza cautelare della Sezione ha rammentato che secondo i pacifici orientamenti costanti del giudice amministrativo nei concorsi per titoli ed esami non può essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile” (vedasi i richiami meglio riportati a seguire), sia per assicurare una proporzionata distribuzione del punteggio, che per prevenire situazioni di sbilanciamento nella par condicio dei concorrenti aspiranti all’assunzione a sfavore dei candidati meno anziani.
Il Collegio ritiene che ogni selezione pubblica debba rispettare tale ordinato e proporzionato equilibrio tra punteggio delle prove e dei titoli (a pena di svuotare di significato l’effetto di una reale selezione, nella logica di effettività della selezione dei migliori, che è sottesa all’art. 97 della Costituzione), proprio perché è immanente alla natura della procedura concorsuale – per il tramite delle prove – l’accertamento attuale del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti desiderati di preparazione professionale specifica; esigenza rispetto alla quale il possesso di caratteri e connotati di esperienza (legati essenzialmente all’espletamento di periodi di servizio) possiedono valore solo se, ed in quanto, consentono di presupporre che quei requisiti siano stati raggiunti con l’esercizio dell’attività; e ciò vale anche – a meno di esplicite ed inequivoche disposizioni normative speciali che andrebbero comunque sottoposte al vaglio di una rigorosa verifica della loro compatibilità con il dettato costituzionale – quando le procedure selettive o concorsuali vengono indette e bandite per fare fronte a situazioni eccezionali, formatesi nel tempo per il ricorso (che dovrebbe rappresentare pur sempre un fatto eccezionale) a strumenti temporanei di reclutamento, che si intende regolarizzare. E’ intuibile o autoevidente comprendere che, ove così non fosse, si potrebbe facilmente aggirare il meccanismo naturale di reclutamento di personale nelle PA precostituendo un (più o meno lungo) periodo di avvalimento temporaneo o precario di risorse umane selezionate con criteri più semplici (magari anche solo idoneativi) per poi giustificare una selezione (solo apparentemente) concorsuale (come accadrebbe laddove si volesse relegare le prove concorsuali ad una posizione meramente ancillare o comunque sbilanciata rispetto al peso dei “titoli” di esperienza) nell’intento di “sanare” quella condizione di precarietà creata o tollerata dall’Amministrazione nel tempo.
Su tali basi, tenuto anche conto che le deduzioni difensive dell’Amministrazione non hanno trovato replica (e dunque ad esse rinviando per quanto qui di seguito non ulteriormente esposto), non resta al Collegio che richiamare quanto già pacificamente ritenuto in proposito (cfr. da ultimo l’ordinanza della Sezione nr. 05496/2024 del 4 dicembre 2024 e richiami in essa contenuti, come di seguito riportato) e, più precisamente:
“ - il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici;
- con il D.M. n. 107/2023 il Ministero dell’Istruzione del Merito ha inteso indire e disciplinare una procedura concorsuale per titoli ed esami (vedi: Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2019 che ha definito “ concorso” la procedura straordinaria perfettamente sovrapponibile a quella in esame ovvero la speciale procedura prevista dalla legge n. 107/2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale riservata a coloro che avevano un contenzioso pendente derivante dai precedenti concorsi per dirigenti scolastici), secondo il modello generale previsto dall’art 8 del D.P.R n. 487/1994;
- l’art 11 del D.M. 107/2023, a conferma dell’applicazione della disciplina generale dei concorsi pubblici, prevede che “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche”;
- il D.P.R. n. 487/1994, all’art. 8, comma 2, dispone che “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”;
- tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla G.A nel senso che “si ritiene che il comma 2 dell’articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell’esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all’interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall’altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio ( Tar Lazio Roma sent. n. 6611/2014); ed ancora “Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V., sentenza del 3 maggio 2015 n. 1614);
- l’art 9 del D.M. n. 107/2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato D.P.R. n. 487/1994, all’art. 8, comma 2) ma si limita a richiamare la Tab A allegata al D.M. n. 138/2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove;
- risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell’art 9 del D.M. n. 107/2023 al D.M. n. 138/2017 che all’art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede che “per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”. Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13 % quindi al di sotto della soglia prevista dall’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994;
- l’aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all’esigenza di rispettare il limite previsto all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994; ed invero, dividendo invece in decimi, il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20, ossia superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata norma;
- conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l’amministrazione si è attenuta all’art 8, comma 2, del D.P.R. 487/1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari”.
Il ricorso va così respinto, seppure con giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese, attesa la non piana formulazione delle norme di riferimento ed avendo riguardo alla circostanza che la giurisprudenza della Sezione è di recente formazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO