Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 287
CASS
Sentenza 10 gennaio 2005

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L'art. 2 cod. str., nel fornire i criteri per la classificazione delle strade in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle stesse, alla lettera B) descrive la strada extraurbana principale come strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, e con necessaria previsione di opportuni spazi per eventuali altre categorie di utenti, nonché di apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione, e richiede, altresì, ai fini della classificazione della strada extraurbana come principale - con conseguente elevazione, ai sensi dell'art. 142, comma primo, cod. str., del limite massimo di velocità consentito nella percorrenza della stessa da 90 km. orari, vigente per le altre strade extraurbane, a 110 - , che essa sia contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine. In assenza di detti segnali, che costituiscono l'unico elemento di immediata percezione - al di là di una valutazione tecnica in ordine alle altre caratteristiche descritte, che non può essere rimessa all'utente della strada - idoneo ad autorizzare la percorrenza della strada stessa ad una velocità più elevata rispetto a quella massima consentita in via generale, la pur riscontrata sussistenza delle altre caratteristiche indicate dalla citata disposizione non vale a consentire la classificazione della strada extraurbana come principale.

Il potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ. di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo (nella specie, richiesta di documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento misuratore "autovelox" impiegato dagli organi di polizia stradale per l'accertamento dell'eccesso di velocità) non è sostitutivo dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che esso può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire.

L'efficacia probatoria dello strumento rivelatore di velocità dei veicoli (autovelox) perdura sino a quando risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso.

L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod.pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità di una siffatta situazione di pericolo in un caso in cui, in sede di opposizione al verbale della polizia stradale con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 9, del codice della strada per aver superato, alla guida della propria autovettura, il limite di velocità consentito, l'opponente aveva, tra l'altro, invocato lo stato di necessità adducendo che, nel momento dell'accertamento della violazione, si stava recando con urgenza in ospedale, ove il proprio genitore era stato ricoverato in gravi condizioni; la decisione, ritenuta corretta dalla S.C., sottolineava che l'opponente si era limitato, al riguardo, a fornire la dimostrazione del ricovero del padre quale "soggetto affetto da scompenso cardiaco cronico", senza provare in qual modo il pericolo di danno grave alla persona del genitore potesse ritenersi non evitabile altrimenti che con l'arrivo in ospedale dello stesso opponente, e come detto arrivo potesse fornire un contributo determinante al fine di scongiurare il danno).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2005, n. 287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 287
Data del deposito : 10 gennaio 2005

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