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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 639/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
EO OL, AT
D'ONOFRIO IDA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4077/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Caserta - Viale Lamberti 5 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259008832667000 REC.CREDITO.IMP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200007650555000 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 23 settembre 2025 all'Agenzia delle AT SC (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADR”) e all'Agenzia delle AT (di seguito, per brevità, anche semplicemente “AD”) la società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. sig. Nominativo_1 impugna parzialmente l'intimazione di pagamento n. 02820259008832667000, notificata in data 11 settembre 2025 relativamente alla cartella di pagamento n. 02820200007650555 avente per oggetto le accise sul recupero carburanti per complessivi €.17.459,87.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. In particolare deduce la ricorrente che a seguito di comunicazione di irregolarità presentava in data 22 luglio 2019 una dichiarazione integrativa correggendo il quadro RU della dichiarazione dei redditi. Successivamente presentava istanza di annullamento rimasta inevasa.
Ricevuta la cartella di pagamento la contribuente provvedeva ad impugnarla dinanzi la Commissione
Tributaria di Caserta la quale con sentenza n.1166/2020 decideva come segue: “Nei termini di cui alla parte motiva accoglie il ricorso e compensa le spese”.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 10 ottobre 2025.
In data 25 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'AD allegando provvedimento di sgravio totale della cartella.
Conclude con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'ADR non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 11 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il giudizio vada dichiarato parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820200007650555 contenuta nell'intimazione di pagamento impugnata.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale (in tal senso, Cass. n. 10379/2011; Cass. n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte di Cassazione che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità di un atto ormai non più esistente.
Osserva ulteriormente la Corte che l'annullamento d'Ufficio dell'atto impugnato non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, giacché, l'annullamento, in sede di autotutela del provvedimento impugnato effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite. Proprio in ordine alle spese di giudizio, osserva la Corte che, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese si tradurrebbe, da un lato, in un ingiustificato privilegio per l'Ente impositore o come nel caso di specie dell'Agente della SC che ritira l'atto impositivo a seguito del riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente e, dall'altro, in un pregiudizio per il contribuente obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore con aggravio di costi. Non può pertanto codesta Corte esimersi dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite nei confronti dell'AD.
Pertanto nei confronti dell'AD le spese di lite vengono quindi liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto che le ragioni dell'accoglimento del ricorso non afferiscono all'attività dell'ADR ma soltanto all'attività dell'AD, ritiene la Corte che nei confronti dell'ADR sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
cessazione materia del contendere con riferimento alla cartella presupposta contestata e condanna AD al pagamento spese di lite liquidate in euro 700,00; spese compensate nei confronti di ADR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
EO OL, AT
D'ONOFRIO IDA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4077/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Caserta - Viale Lamberti 5 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259008832667000 REC.CREDITO.IMP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200007650555000 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 23 settembre 2025 all'Agenzia delle AT SC (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADR”) e all'Agenzia delle AT (di seguito, per brevità, anche semplicemente “AD”) la società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentate p.t. sig. Nominativo_1 impugna parzialmente l'intimazione di pagamento n. 02820259008832667000, notificata in data 11 settembre 2025 relativamente alla cartella di pagamento n. 02820200007650555 avente per oggetto le accise sul recupero carburanti per complessivi €.17.459,87.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. In particolare deduce la ricorrente che a seguito di comunicazione di irregolarità presentava in data 22 luglio 2019 una dichiarazione integrativa correggendo il quadro RU della dichiarazione dei redditi. Successivamente presentava istanza di annullamento rimasta inevasa.
Ricevuta la cartella di pagamento la contribuente provvedeva ad impugnarla dinanzi la Commissione
Tributaria di Caserta la quale con sentenza n.1166/2020 decideva come segue: “Nei termini di cui alla parte motiva accoglie il ricorso e compensa le spese”.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 10 ottobre 2025.
In data 25 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'AD allegando provvedimento di sgravio totale della cartella.
Conclude con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'ADR non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 11 febbraio 2026 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il giudizio vada dichiarato parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820200007650555 contenuta nell'intimazione di pagamento impugnata.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 19533/11 e nello stesso senso, per l'ipotesi di sostituzione dell'atto impugnato cfr. Cass. n. 17119/07) “le ipotesi comunemente definite di cessazione della materia del contendere si differenziano da quelle - comportanti l'estinzione del processo civile - di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), giacché le prime presuppongono che cessi totalmente la posizione di contrasto tra le parti per il sopravvenire, nel corso del giudizio, di circostanze sostanziali idonee a privare la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia… Una di queste ipotesi è certamente rappresentata dal fatto che, nel processo tributario, sopravvenga l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale (in tal senso, Cass. n. 10379/2011; Cass. n. 19947/2010)”. Argomenta al riguardo la Corte di Cassazione che oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento della pretesa tributaria da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa in quanto avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che, nel caso di eliminazione dell'atto, il processo concernente l'impugnazione non può proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità di un atto ormai non più esistente.
Osserva ulteriormente la Corte che l'annullamento d'Ufficio dell'atto impugnato non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, giacché, l'annullamento, in sede di autotutela del provvedimento impugnato effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite. Proprio in ordine alle spese di giudizio, osserva la Corte che, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese si tradurrebbe, da un lato, in un ingiustificato privilegio per l'Ente impositore o come nel caso di specie dell'Agente della SC che ritira l'atto impositivo a seguito del riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorrente e, dall'altro, in un pregiudizio per il contribuente obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore con aggravio di costi. Non può pertanto codesta Corte esimersi dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite nei confronti dell'AD.
Pertanto nei confronti dell'AD le spese di lite vengono quindi liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto che le ragioni dell'accoglimento del ricorso non afferiscono all'attività dell'ADR ma soltanto all'attività dell'AD, ritiene la Corte che nei confronti dell'ADR sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
cessazione materia del contendere con riferimento alla cartella presupposta contestata e condanna AD al pagamento spese di lite liquidate in euro 700,00; spese compensate nei confronti di ADR