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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1671/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante e liquidatore p.t. con l'avv. Giovanni Gozzi
Appellante contro c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv.ti Daniele Raiteri, Vincenzo Lamastra e Giacomo Zanella
Appellata
Contro
(c.f. ) con gli avv.ti Nicola Cera e Controparte_2 C.F._1
Stefano Peron
Appellata
Oggetto: Accertamento di simulazione. Appello avverso la sentenza Tribunale di
Vicenza n.1127/2023 pubblicata il 13.6.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1 In via principale e di merito
1) Annullarsi e/o riformarsi la sent. Trib. Vicenza n. 1127/2023 pubbl. il 13.6.2023 nel proc. R.G. 6192/2020, com. in pari data, not. il 20.7.2023 e, per l'effetto, accogliersi le
“Conclusioni” precisate per con foglio di p.c. Parte_2
depositato in data 12.1.2023 avanti al Trib. Vicenza
2) Spese legali, rimborso sp. gen. al 15%, competenze rifuse, per il I e il II gr. di giudizio
Per parte appellata Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, delle controparti, per le esposte ragioni così giudicare:
1) in via principale e nel merito - rigettare tutte le domande di parte appellante principale e di parte appellante incidentale Parte_1
in quanto inammissibili, prescritte ed infondate in fatto e in diritto per Controparte_2
le ragioni esposte in atti;
e, conseguentemente,
2) Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di Vicenza n.
1127/2023 pubbl. il 13.6.2023 nel proc. R.G. 6192/2020, notificata il 20.7.2023.
3) in ogni caso – con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, c.p.a. e i.v.a.
Per l'appellato Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale In adesione all'appello proposto da per i Parte_1
motivi esposti in narrativa, riformare il capo di accertamento di cui ai punti 1) e 2) della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la validità ed efficacia del preliminare di compravendita n. 8440 Rep. e n. 5655 Racc. del 09.07.2019 a firma del Notaio Per_1
di Rossano Veneto (VI).
[...]
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di primo grado e di appello, oltre a rimborso forfettario, PA ed IVA, se dovuta, ovvero, nel denegato caso di conferma nel merito della sentenza di primo grado, riformare comunque il capo della stessa di condanna alle spese di lite di primo grado, con liquidazione delle stesse nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
MOTIVAZIONE
pag. 2/8 Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale creditrice di CP_1 [...]
, del complessivo importo di euro 415.648,23 in forza della Parte_1
sentenza del Tribunale di Vicenza n.1876/2019 chiedeva di accertare e dichiarare la natura simulatoria, assoluta o relativa del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 9.7.2019 tra e Parte_1 Controparte_2
relativamente al compendio immobiliare costituito da due negozi, ufficio e deposito sito in Bolzano Vicentino, Via Acque ovvero, in via alternativa, di dichiararlo inefficace ex art.2901 cod. civ.
Ritualmente costituiti e chiedevano l'integrale Parte_1 Controparte_3
rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza n.1127/23 pubblicata in data 13/6/2023 il Tribunale di Vicenza in accoglimento della domanda attorea accertava e dichiarava che il contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra i convenuti e Parte_1 CP_2
relativamente al compendio immobiliare oggetto di causa “è un contratto simulato in senso assoluto” e ne dichiarava l'inefficacia.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1127/23 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello
Parte_1
Si è costituita a quale ha chiesto il rigetto del gravame con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata
Si è altresì costituito contestando la sentenza di primo grado e Controparte_3 proponendo impugnazione incidentale in adesione alle difese sviluppate dall'appellante principale, anche in punto spese, e con richiesta di accertare la validità del contratto preliminare impugnato e conseguenti provvedimenti in punto spese.
All'udienza del 8 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Primo e secondo motivo di impugnazione pag. 3/8 L'appellante censura l'asserita erronea ricostruzione dei fatti con riferimento ai tre elementi presuntivi assunti a fondamento della decisione relativi al termine per la stipula, al possesso dei beni e all'ammontare dei crediti di verso e dei CP_1 Parte_1 controcrediti vantati da quest'ultima.
Quanto alla data prevista per la stipula dell'atto definitivo l'appellante censura l'affermazione che tale termine sarebbe un “termine lungo, ma ricompreso nei termini di tutela della trascrizione” in quanto il termine corrente dalla data del preliminare
(09.07.2019) a quella ultima prevista per il definitivo (31.12.2022) sarebbe di tre anni e sei mesi e, dunque, eccederebbe di sei mesi il termine di efficacia della trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis c.c. ciò che confermerebbe la “buona fede” dell'appellante e la genuinità del preliminare. L'appellante censura la mancata valorizzazione del fatto che la promittente venditrice non aveva mai posti in locazione i beni e inoltre la mancata valorizzazione dell'esistenza di un controcredito di nei confronti di Parte_1
CP_1
Quale secondo motivo di appello, sovrapponibile al primo, l'appellante contesta la configurabilità nel caso di specie di un quadro complessivo di elementi presuntivi tra loro combinati
Ritiene il collegio che le censure, peraltro espresse in modo poco chiaro e privo di specificità, risultano del tutto infondate.
Va sottolineato in proposito come il riferimento al termine di stipula del preliminare - a maggior ragione se superiore al termine triennale di cui all'articolo 2645 bis cod. civ. - diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante integra un dato di anomalia in quanto da rapportarsi, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, con gli ulteriori elementi costituiti dal mancato pagamento di acconti o caparre, dalla previsione della disponibilità dei beni mantenuta in capo al promittente venditore e, soprattutto, dall'assoluta indeterminatezza del prezzo (“ Il prezzo della compravendita sarà definito dal terzo arbitratore Arch. con studio in Vicenza, Contrà Persona_2
delle Chioare n.4, entro un congruo tempo e su richiesta della parte più diligente” articolo 5 preliminare).
In proposito come chiaramente e condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure: “Si aggiunga poi che la mancanza di determinazione del prezzo costituisce un
pag. 4/8 altro elemento significativo dell'intento simulatorio dell'atto, specie se si considera che vi era una perizia di stima del compendio (doc. 10) a suo tempo richiesta proprio dal venditore, che avrebbe potuto per lo meno essere utilizzata per indicare una sorta di
“prezzo base”, da eventualmente adeguare al momento del contratto definitivo. D'altra parte risulta quanto meno strano, e segno di – non credibile – poca accortezza commerciale, vista anche l'entità del prezzo, che il non abba per lo meno CP_2 commissionato una autonoma valutazione sui beni, preferendo rimettersi all'arbitrio di un terzo. Sotto questo profilo, va valutato che, malgrado le allegazioni in questo senso svolte dai convenuti, non risulta che all'Arch. sia mai stato conferito tale Per_2
incarico (i convenuti avrebbero potuto dimettere un incarico professionale o formulare capitoli di prova volti a suffragare tale tesi). Ancora, l'assenza di criteri ai quali ancorare la decisione dell'arbitratore circa il prezzo di vendita (quali, ad esempio,
l'equità, il valore di mercato o di stima, il prezzo di acquisto, la vetustà ecc.), è che hanno dipinto il come soggetto abbiente, assolutamente capace di CP_2 sobbarcarsi l'acquisto di un immobile di oltre 200.000,00 euro (se si considera la perizia del 2016), e le altre asserzioni (atte a giustificare il così lungo lasso di tempo prima del rogito definitivo) secondo le quali egli, per poter finanziare l'acquisto, avrebbe dovuto prima “liquidare altri investimenti”.
Più ancora va ulteriormente sottolineato come l'impugnata sentenza ha valorizzato, a sostegno della natura simulata dell'accordo, in primo luogo che il contratto non è mai stato adempiuto, né risulta alcuno svolgimento di attività prodromiche allo stesso (“Nel caso di specie – ed è la prima osservazione – il contratto preliminare (di cui si deduce la simulazione) è rimasto lettera morta, non essendo mai stato stipulato il definitivo, né promossa un'azione conseguente), così come non sono mai iniziate le operazioni prodromiche alla vendita quali per esempio il conferimento d'incarico all'Arch. , o Per_2 la visita al compendio;
all'opposto: l'acquirente ha sostanzialmente dichiarato di essere impossibilitato alla conclusione della vendita, senza che seguisse azione o reazione di sorta da parte del venditore”) e che il preliminare veniva sottoscritto in data 9 luglio 2019 in immediata prossimità all'accertamento in sede di ctu contabile nel giudizio pendente tra e che determinava in euro 322.373,86 il debito di ed CP_1 Parte_1 Parte_1
pag. 5/8 aveva ad oggetto gli unici beni di quest'ultima aggredibili dai creditori. Elementi rispetto ai quali non viene offerta alcuna plausibile ricostruzione alternativa.
Né risulta alcuna contestazione rispetto alle ulteriori circostanze evidenziate dal giudice di prime cure ovvero che : “ il ha comunicato di non volere sostanzialmente CP_2
adempiere al preliminare senza che si sia attivata in alcun modo per Parte_1
ottenere rimedio al mancato affare;
rapporti diretti tra le parti, anche tramite il comune commercialista Dott. Per_3
(CTP della nell'altro giudizio e consulente della , società
[...] Parte_1 CP_4
assicurativa di ); CP_2
- le circostanze esposte da - e non contestate dai convenuti, se non CP_1
genericamente - sulle attività di alienazione dei rispettivi patrimoni da parte dei soci della , documentate dall'attrice nei documenti da 19 a 21 “ Parte_1
Va infine rilevato come riveste la qualifica di terzo pregiudicato dalla CP_1
vicenda simulatoria (consistente nella dismissione del patrimonio immobiliare da parte della propria debitrice ) sicchè risulta irrilevante la mancanza della prova Parte_1
scritta della controdichiarazione del patto simulato potendosi fondare la decisione su elementi presuntivi da considerare non solo analiticamente ma nella loro convergenza globale a consentire illazione che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit
(cfr. Cass.civ. n.36478/2021).
Nel caso di specie l'accordo simulatorio risulta provato sia dal complesso negoziale che dal comportamento delle parti secondo i plurimi indici suindicati e già evidenziati dal giudice di prime cure e senza che sia stata offerta dall'appellante una diversa e congrua ricostruzione di tali elementi limitandosi le censure a valutare atomisticamente solo alcuni degli elementi offerti, sicchè l'appello deve sul punto ritenersi infondato.
Terzo motivo di impugnazione
L'appellante censura la sentenza assumendo l'erronea liquidazione dei compensi legali in violazione dei parametri di liquidazione ex art. 4 DM 55/2014 in quanto, lo scaglione applicabile sarebbe quello per le cause di valore indeterminabile sino ad € 259.000,00, assumendo di doversi operare la riduzione del compenso per la fase istruttoria, essendo stata limitata l'attività al solo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Il motivo appare infondato.
pag. 6/8 La liquidazione è stata effettuata secondo la nota spese depositata e congruamente riferita ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
In linea generale va rilevato come secondo la Suprema Corte “ il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione, va determinato, anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato” ( cfr. Cass civ. 12011/1992).
Nel caso di specie deve ritenersi che è stato correttamente individuato lo scaglione da euro 260.000 a 520.000 per cause di valore indeterminabile vista la “particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili” e tenuto conto che il valore dei beni oggetto del preliminare secondo la perizia giurata di stima ( documento 10 fascicolo di primo grado appellata) attribuiva un valore di euro
268.000,00.
Risulta inoltre congruamente valutata l'applicazione dell'aumento ex art.4 comma 2 dm
55/2014 applicabile anche quando il difensore tuteli il proprio assistito rispetto a più controparti costituite separatamente (cfr. Cass. civ. n.7774/2023), come nel caso di specie.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante e dell'interveniente adesivo in solido tra loro atteso il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione e l'interesse comune. e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014
e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, oltre l'aumento ex art.4 comma 2 dm. 55/2014 in euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA se dovuta e PA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1127/2023 pubblicata il 13.6.2023 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. e in solido tra loro a rifondere a Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di Controparte_1
lite del presente grado, liquidate in euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA;
2) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
. in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1671/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante e liquidatore p.t. con l'avv. Giovanni Gozzi
Appellante contro c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv.ti Daniele Raiteri, Vincenzo Lamastra e Giacomo Zanella
Appellata
Contro
(c.f. ) con gli avv.ti Nicola Cera e Controparte_2 C.F._1
Stefano Peron
Appellata
Oggetto: Accertamento di simulazione. Appello avverso la sentenza Tribunale di
Vicenza n.1127/2023 pubblicata il 13.6.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1 In via principale e di merito
1) Annullarsi e/o riformarsi la sent. Trib. Vicenza n. 1127/2023 pubbl. il 13.6.2023 nel proc. R.G. 6192/2020, com. in pari data, not. il 20.7.2023 e, per l'effetto, accogliersi le
“Conclusioni” precisate per con foglio di p.c. Parte_2
depositato in data 12.1.2023 avanti al Trib. Vicenza
2) Spese legali, rimborso sp. gen. al 15%, competenze rifuse, per il I e il II gr. di giudizio
Per parte appellata Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni domanda, eccezione ed istanza, anche istruttoria, delle controparti, per le esposte ragioni così giudicare:
1) in via principale e nel merito - rigettare tutte le domande di parte appellante principale e di parte appellante incidentale Parte_1
in quanto inammissibili, prescritte ed infondate in fatto e in diritto per Controparte_2
le ragioni esposte in atti;
e, conseguentemente,
2) Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata del Tribunale di Vicenza n.
1127/2023 pubbl. il 13.6.2023 nel proc. R.G. 6192/2020, notificata il 20.7.2023.
3) in ogni caso – con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, c.p.a. e i.v.a.
Per l'appellato Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale In adesione all'appello proposto da per i Parte_1
motivi esposti in narrativa, riformare il capo di accertamento di cui ai punti 1) e 2) della sentenza impugnata, accertando e dichiarando la validità ed efficacia del preliminare di compravendita n. 8440 Rep. e n. 5655 Racc. del 09.07.2019 a firma del Notaio Per_1
di Rossano Veneto (VI).
[...]
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di primo grado e di appello, oltre a rimborso forfettario, PA ed IVA, se dovuta, ovvero, nel denegato caso di conferma nel merito della sentenza di primo grado, riformare comunque il capo della stessa di condanna alle spese di lite di primo grado, con liquidazione delle stesse nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
MOTIVAZIONE
pag. 2/8 Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale creditrice di CP_1 [...]
, del complessivo importo di euro 415.648,23 in forza della Parte_1
sentenza del Tribunale di Vicenza n.1876/2019 chiedeva di accertare e dichiarare la natura simulatoria, assoluta o relativa del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 9.7.2019 tra e Parte_1 Controparte_2
relativamente al compendio immobiliare costituito da due negozi, ufficio e deposito sito in Bolzano Vicentino, Via Acque ovvero, in via alternativa, di dichiararlo inefficace ex art.2901 cod. civ.
Ritualmente costituiti e chiedevano l'integrale Parte_1 Controparte_3
rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza n.1127/23 pubblicata in data 13/6/2023 il Tribunale di Vicenza in accoglimento della domanda attorea accertava e dichiarava che il contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra i convenuti e Parte_1 CP_2
relativamente al compendio immobiliare oggetto di causa “è un contratto simulato in senso assoluto” e ne dichiarava l'inefficacia.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1127/23 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello
Parte_1
Si è costituita a quale ha chiesto il rigetto del gravame con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata
Si è altresì costituito contestando la sentenza di primo grado e Controparte_3 proponendo impugnazione incidentale in adesione alle difese sviluppate dall'appellante principale, anche in punto spese, e con richiesta di accertare la validità del contratto preliminare impugnato e conseguenti provvedimenti in punto spese.
All'udienza del 8 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Primo e secondo motivo di impugnazione pag. 3/8 L'appellante censura l'asserita erronea ricostruzione dei fatti con riferimento ai tre elementi presuntivi assunti a fondamento della decisione relativi al termine per la stipula, al possesso dei beni e all'ammontare dei crediti di verso e dei CP_1 Parte_1 controcrediti vantati da quest'ultima.
Quanto alla data prevista per la stipula dell'atto definitivo l'appellante censura l'affermazione che tale termine sarebbe un “termine lungo, ma ricompreso nei termini di tutela della trascrizione” in quanto il termine corrente dalla data del preliminare
(09.07.2019) a quella ultima prevista per il definitivo (31.12.2022) sarebbe di tre anni e sei mesi e, dunque, eccederebbe di sei mesi il termine di efficacia della trascrizione del preliminare ex art. 2645 bis c.c. ciò che confermerebbe la “buona fede” dell'appellante e la genuinità del preliminare. L'appellante censura la mancata valorizzazione del fatto che la promittente venditrice non aveva mai posti in locazione i beni e inoltre la mancata valorizzazione dell'esistenza di un controcredito di nei confronti di Parte_1
CP_1
Quale secondo motivo di appello, sovrapponibile al primo, l'appellante contesta la configurabilità nel caso di specie di un quadro complessivo di elementi presuntivi tra loro combinati
Ritiene il collegio che le censure, peraltro espresse in modo poco chiaro e privo di specificità, risultano del tutto infondate.
Va sottolineato in proposito come il riferimento al termine di stipula del preliminare - a maggior ragione se superiore al termine triennale di cui all'articolo 2645 bis cod. civ. - diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante integra un dato di anomalia in quanto da rapportarsi, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, con gli ulteriori elementi costituiti dal mancato pagamento di acconti o caparre, dalla previsione della disponibilità dei beni mantenuta in capo al promittente venditore e, soprattutto, dall'assoluta indeterminatezza del prezzo (“ Il prezzo della compravendita sarà definito dal terzo arbitratore Arch. con studio in Vicenza, Contrà Persona_2
delle Chioare n.4, entro un congruo tempo e su richiesta della parte più diligente” articolo 5 preliminare).
In proposito come chiaramente e condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure: “Si aggiunga poi che la mancanza di determinazione del prezzo costituisce un
pag. 4/8 altro elemento significativo dell'intento simulatorio dell'atto, specie se si considera che vi era una perizia di stima del compendio (doc. 10) a suo tempo richiesta proprio dal venditore, che avrebbe potuto per lo meno essere utilizzata per indicare una sorta di
“prezzo base”, da eventualmente adeguare al momento del contratto definitivo. D'altra parte risulta quanto meno strano, e segno di – non credibile – poca accortezza commerciale, vista anche l'entità del prezzo, che il non abba per lo meno CP_2 commissionato una autonoma valutazione sui beni, preferendo rimettersi all'arbitrio di un terzo. Sotto questo profilo, va valutato che, malgrado le allegazioni in questo senso svolte dai convenuti, non risulta che all'Arch. sia mai stato conferito tale Per_2
incarico (i convenuti avrebbero potuto dimettere un incarico professionale o formulare capitoli di prova volti a suffragare tale tesi). Ancora, l'assenza di criteri ai quali ancorare la decisione dell'arbitratore circa il prezzo di vendita (quali, ad esempio,
l'equità, il valore di mercato o di stima, il prezzo di acquisto, la vetustà ecc.), è che hanno dipinto il come soggetto abbiente, assolutamente capace di CP_2 sobbarcarsi l'acquisto di un immobile di oltre 200.000,00 euro (se si considera la perizia del 2016), e le altre asserzioni (atte a giustificare il così lungo lasso di tempo prima del rogito definitivo) secondo le quali egli, per poter finanziare l'acquisto, avrebbe dovuto prima “liquidare altri investimenti”.
Più ancora va ulteriormente sottolineato come l'impugnata sentenza ha valorizzato, a sostegno della natura simulata dell'accordo, in primo luogo che il contratto non è mai stato adempiuto, né risulta alcuno svolgimento di attività prodromiche allo stesso (“Nel caso di specie – ed è la prima osservazione – il contratto preliminare (di cui si deduce la simulazione) è rimasto lettera morta, non essendo mai stato stipulato il definitivo, né promossa un'azione conseguente), così come non sono mai iniziate le operazioni prodromiche alla vendita quali per esempio il conferimento d'incarico all'Arch. , o Per_2 la visita al compendio;
all'opposto: l'acquirente ha sostanzialmente dichiarato di essere impossibilitato alla conclusione della vendita, senza che seguisse azione o reazione di sorta da parte del venditore”) e che il preliminare veniva sottoscritto in data 9 luglio 2019 in immediata prossimità all'accertamento in sede di ctu contabile nel giudizio pendente tra e che determinava in euro 322.373,86 il debito di ed CP_1 Parte_1 Parte_1
pag. 5/8 aveva ad oggetto gli unici beni di quest'ultima aggredibili dai creditori. Elementi rispetto ai quali non viene offerta alcuna plausibile ricostruzione alternativa.
Né risulta alcuna contestazione rispetto alle ulteriori circostanze evidenziate dal giudice di prime cure ovvero che : “ il ha comunicato di non volere sostanzialmente CP_2
adempiere al preliminare senza che si sia attivata in alcun modo per Parte_1
ottenere rimedio al mancato affare;
rapporti diretti tra le parti, anche tramite il comune commercialista Dott. Per_3
(CTP della nell'altro giudizio e consulente della , società
[...] Parte_1 CP_4
assicurativa di ); CP_2
- le circostanze esposte da - e non contestate dai convenuti, se non CP_1
genericamente - sulle attività di alienazione dei rispettivi patrimoni da parte dei soci della , documentate dall'attrice nei documenti da 19 a 21 “ Parte_1
Va infine rilevato come riveste la qualifica di terzo pregiudicato dalla CP_1
vicenda simulatoria (consistente nella dismissione del patrimonio immobiliare da parte della propria debitrice ) sicchè risulta irrilevante la mancanza della prova Parte_1
scritta della controdichiarazione del patto simulato potendosi fondare la decisione su elementi presuntivi da considerare non solo analiticamente ma nella loro convergenza globale a consentire illazione che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit
(cfr. Cass.civ. n.36478/2021).
Nel caso di specie l'accordo simulatorio risulta provato sia dal complesso negoziale che dal comportamento delle parti secondo i plurimi indici suindicati e già evidenziati dal giudice di prime cure e senza che sia stata offerta dall'appellante una diversa e congrua ricostruzione di tali elementi limitandosi le censure a valutare atomisticamente solo alcuni degli elementi offerti, sicchè l'appello deve sul punto ritenersi infondato.
Terzo motivo di impugnazione
L'appellante censura la sentenza assumendo l'erronea liquidazione dei compensi legali in violazione dei parametri di liquidazione ex art. 4 DM 55/2014 in quanto, lo scaglione applicabile sarebbe quello per le cause di valore indeterminabile sino ad € 259.000,00, assumendo di doversi operare la riduzione del compenso per la fase istruttoria, essendo stata limitata l'attività al solo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Il motivo appare infondato.
pag. 6/8 La liquidazione è stata effettuata secondo la nota spese depositata e congruamente riferita ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
In linea generale va rilevato come secondo la Suprema Corte “ il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione, va determinato, anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato” ( cfr. Cass civ. 12011/1992).
Nel caso di specie deve ritenersi che è stato correttamente individuato lo scaglione da euro 260.000 a 520.000 per cause di valore indeterminabile vista la “particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili” e tenuto conto che il valore dei beni oggetto del preliminare secondo la perizia giurata di stima ( documento 10 fascicolo di primo grado appellata) attribuiva un valore di euro
268.000,00.
Risulta inoltre congruamente valutata l'applicazione dell'aumento ex art.4 comma 2 dm
55/2014 applicabile anche quando il difensore tuteli il proprio assistito rispetto a più controparti costituite separatamente (cfr. Cass. civ. n.7774/2023), come nel caso di specie.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante e dell'interveniente adesivo in solido tra loro atteso il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione e l'interesse comune. e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014
e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, oltre l'aumento ex art.4 comma 2 dm. 55/2014 in euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA se dovuta e PA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1127/2023 pubblicata il 13.6.2023 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. e in solido tra loro a rifondere a Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di Controparte_1
lite del presente grado, liquidate in euro 18.510,70 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA;
2) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
. in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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