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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1013/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 17.12.2024 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1013/2024 tra le seguenti parti:
• rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. CARBONE ALESSANDRO;
• rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
COLAFIGLIO MICHELE
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto
La premesso di aver concesso in Parte_1 locazione un immobile di sua proprietà a rilevato Controparte_1 che la conduttrice era morosa nel pagamento di alcuni canoni di locazione, ha chiesto convalidarsi l'intimato sfratto per morosità. Parte intimata si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, per le motivazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Accolta la richiesta di rilascio dell'immobile, mutato il rito, la causa è proseguita col rito speciale -del lavoro.
pagina1 di 2 Parte conduttrice, che aveva eccepito in comparsa di risposta di aver pagato parte delle somme richieste con danaro contante, non ha coltivato la sua opposizione.
Non potendo essere considerata valida prova quanto prodotto dalla conduttrice nel fascicolo di sfratto, poiché trattasi di immagini di messagistica telefonica, svincolata dalla certezza temporale e dei soggetti in comunicazione, risultando inadempiente il conduttore nel pagamento dei canoni di locazione, essendo il suddetto pagamento un obbligo contrattuale ex art. 1587 c.c., deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale.
Deve essere, altresì, accolta la domanda di condanna di parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione richiesti, quantificati nella conclusionale, dopo il rilascio, € 14.383,33, oltre interessi.
Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e dichiara risolto per colpa del conduttore il contratto di locazione indicato in citazione;
2) conferma l'ordinanza di rilascio;
3) condanna al pagamento dei canoni Controparte_1 non risposti in favore di Parte_1
e, quindi, della complessiva somma di € 14.383,33, oltre
[...] interessi nonché delle spese processuali sostenute dalla controparte, che liquida in € 150,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CAP.
Matera, 15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 17.12.2024 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1013/2024 tra le seguenti parti:
• rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. CARBONE ALESSANDRO;
• rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
COLAFIGLIO MICHELE
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto
La premesso di aver concesso in Parte_1 locazione un immobile di sua proprietà a rilevato Controparte_1 che la conduttrice era morosa nel pagamento di alcuni canoni di locazione, ha chiesto convalidarsi l'intimato sfratto per morosità. Parte intimata si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, per le motivazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Accolta la richiesta di rilascio dell'immobile, mutato il rito, la causa è proseguita col rito speciale -del lavoro.
pagina1 di 2 Parte conduttrice, che aveva eccepito in comparsa di risposta di aver pagato parte delle somme richieste con danaro contante, non ha coltivato la sua opposizione.
Non potendo essere considerata valida prova quanto prodotto dalla conduttrice nel fascicolo di sfratto, poiché trattasi di immagini di messagistica telefonica, svincolata dalla certezza temporale e dei soggetti in comunicazione, risultando inadempiente il conduttore nel pagamento dei canoni di locazione, essendo il suddetto pagamento un obbligo contrattuale ex art. 1587 c.c., deve essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale.
Deve essere, altresì, accolta la domanda di condanna di parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione richiesti, quantificati nella conclusionale, dopo il rilascio, € 14.383,33, oltre interessi.
Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e dichiara risolto per colpa del conduttore il contratto di locazione indicato in citazione;
2) conferma l'ordinanza di rilascio;
3) condanna al pagamento dei canoni Controparte_1 non risposti in favore di Parte_1
e, quindi, della complessiva somma di € 14.383,33, oltre
[...] interessi nonché delle spese processuali sostenute dalla controparte, che liquida in € 150,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CAP.
Matera, 15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
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