Articolo 2 della Legge 1 marzo 1949, n. 51
Articolo 1Articolo 3
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12 marzo 1949
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 , e' sostituito dai seguenti:
"Ai profughi ricoverati nei centri di raccolta che presenteranno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di dimissione dai centri stessi, sara' concesso all'atto della dimissione un premio di primo stabilimento di L. 30.000 a persona oltre un sussidio straordinario di L. 10.000 a persona.
"La misura del sussidio straordinario e' elevata a L. 20.000 per coloro che presenteranno la domanda di dimissione entro il sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
"I profughi, comunque, dimessi dai centri di raccolta, non potranno essere nuovamente ricoverati nei centri stessi, no ammessi al trattamento di cui all'art. 3 del presente decreto".
Entrata in vigore il 12 marzo 1949