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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 603 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Papa Giovanni Paolo II, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Saro Mazza (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni, aventi n. ROI-000053604 (relativa all'anno 2010); ROI-000073487 (relativa all'anno 2011); ROI-000075380 (relativa all'anno 2012), emesse a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. La ricorrente deduceva la tardività dell'azione posta in essere dall'Ente previdenziale, poiché successiva a novanta giorni dalla violazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenere e dichiarare infondata e/o non provata la pretesa creditoria dell' resistente CP_1
e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati poiché illegittimi, ovvero perché si è estinto il diritto a riscuotere le sanzioni. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, l'atto oggetto di odierna impugnazione consiste in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza ingiunzione, già notificata.
3. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Papa Giovanni Paolo II, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Saro Mazza (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni, aventi n. ROI-000053604 (relativa all'anno 2010); ROI-000073487 (relativa all'anno 2011); ROI-000075380 (relativa all'anno 2012), emesse a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali. La ricorrente deduceva la tardività dell'azione posta in essere dall'Ente previdenziale, poiché successiva a novanta giorni dalla violazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Piaccia all'ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenere e dichiarare infondata e/o non provata la pretesa creditoria dell' resistente CP_1
e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati poiché illegittimi, ovvero perché si è estinto il diritto a riscuotere le sanzioni. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, l'atto oggetto di odierna impugnazione consiste in una rideterminazione (ex art. 23 D.L: 48/2023) delle sanzioni espresse nell'ordinanza ingiunzione, già notificata.
3. Poiché si tratta di un provvedimento in melius, posto in essere dall'Istituto di previdenza in autotutela, esso non può soggiacere ad impugnazione autonoma.
3.1. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Per tale ragione, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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