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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 533 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. ZITO SALVATORE ROSARIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. DE TOMMASI Controparte_1
MARIO ;
AVV. GALLO GIUSEPPE, Controparte_2
, AVV. SCALERCIO ROSSELLA, Controparte_3 , contumace, CP_4
AVV. ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO CP_5
Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2020 parte ricorrente proponeva opposizione, limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro, avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199014617510/000.
La intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n.
03420070030364252000, notificata l'11.9.2007, di €
4.804,61 per sanzione e maggiorazioni (L. 689/81
Ispett. Territ. Lavoro erario tramite Tesoreria Prov.
Stato), oltre accessori, anno di riferimento 2005, Ente creditore;
Parte_2
- alla cartella di pagamento n.
03420090049473286000, notificata l'1.12.2009, di €
4.650,13 per rate premio, supplementi rate e sanzioni civili, oltre accessori, anni di riferimento 2008 e 2009, oltre accessori, Ente creditore;
Controparte_6
- alla cartella di pagamento n.
03420100057779280000, notificata il 6.12.2010, di €
2.879,69 per rate premio e sanzioni civili, oltre accessori, anni di riferimento 2009 e 2010, Ente creditore;
Controparte_6 - alla cartella di pagamento n.
03420110052295907000, notificata il 16.12.2011, di
€ 18.294,73 per sanzioni e maggiorazioni (L. 689/81
Ispett. Territ. Lavoro erario tramite Tesoreria Prov.
Stato), oltre accessori, anno di riferimento 2009, Ente creditore;
Parte_2
- alla cartella di pagamento n.
03420120034984946000, notificata il 28.09.2012, di
€ 15.812,38 per sanzioni e maggiorazioni (L. 689/81
Ispett. Territ. Lavoro erario tramite Tesoreria Prov.
Stato), oltre accessori, dell'anno 2012, Ente creditore
; Parte_2
- alla cartella di pagamento n.
03420130016437489000, notificata il 13.6.2013, di €
143,10 per recupero spese (Rec spese proced. L.
689/81 Spese di Condanna Controparte_3
Alle Spese Legali), oltre accessori, anno di riferimento
2013, Ente creditore Parte_2
;
[...]
- alla cartella di pagamento n.
03420140022121489000, notificata il 09.2.2015, di €
112,93 per sanzioni civili, oltre accessori, anno di riferimento 2013, Ente creditore CP_6
;
[...]
- alla cartella di pagamento n.
03420150001807444000, notificata il 21.3.2015, di €
897,09 per recupero spese (Rec spese proced. L.
689/81 - Spese di Lite- Controparte_3
Sentenze NN. 42-43 e 44/2013), oltre accessori, anno di riferimento 2013, Ente creditore
[...]
; Parte_2 - alla cartella di pagamento n.
03420150031469184000, notificata il 5.4.2016, di €
121,75 per rate premio, regolazione premio e sanzioni civili, oltre accessori, anno di riferimento 2015, Ente creditore;
Controparte_6
- all'avviso di addebito n. 33420120000864954000, notificato il 7.5.2012, per spese di notifica di €
1.716,86 per somme aggiuntive, anno di riferimento
2010, Ente creditore CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420130002189880000, notificato il 21.11.2013, di € 13.223,30 per spese di notifica, anno di riferimento 2007, oltre accessori, ruolo n. 2013/1071, Ente creditore CP_7
;
[...]
- all'avviso di addebito n. 33420140001098026000, notificato il 5.6.2014, di € 617,23 per spese di notifica, oltre accessori, anno 2013, Ente creditore
CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420140003161111000, notificato il 13.10.2014, di € 1.210,14 per contributi
I.V.S. dell'anno 2013, Ente creditore CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420140005290407000, notificato il 23.1.2015, di € 4.532,73 per modello
DM/10 somme aggiuntive degli anni 2012, 2013 e
2014, Ente creditore CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420140005485404000, notificato il 14.1.2015, di € 23.088,63 per spese di notifica dell'anno 2009, Ente creditore CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420140005505014000, notificato il 14.1.2015 di € 609,44 per contributi
I.V.S. dell'anno 2014, Ente creditore CP_4 - all'avviso di addebito n. 33420150002599248000, notificato il 26.10.2015, di € 1.195,88 per contributi
I.V.S. dell'anno 2014, Ente creditore;
CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420160002040726000, notificato il 12.5.2016 di € 200,09 per somme aggiuntive dell'anno 2015, Ente creditore CP_4
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 94.110,71.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - la carenza di motivazione e delle modalità di calcolo degli interessi dell'intimazione di pagamento e degli atti sottesi;
- la mancata indicazione dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- la lesione del diritto di difesa per violazione dell'art. 24 della
Costituzione; - la mancata notifica degli atti sottesi
(cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) all'intimazione impugnata;
- l'estinzione dei crediti richiesti per intervenuta prescrizione e la violazione dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti pretesi.
Concludeva, pertanto, chiedendo declaratoria in ordine all'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva l' eccependo l'incompetenza CP_5 territoriale del Tribunale adito in luogo del Tribunale di
EN (poi dichiarata con ordinanza del 2.2.2021).
Si costituiva l' la quale preliminarmente eccepiva CP_8 la propria mancanza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendone l'integrale rigetto. Parimenti, si costituiva l' Controparte_9
che deduceva la rituale notifica delle ordinanze
[...] ingiunzioni sottese alle cartelle di pagamento incidentalmente impugnate, la tempestività dell'iscrizione a ruolo dei relativi crediti nei termini di cui all'art.28 della Legge n.689/81, l'insussistenza dell'invocata prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'attività svolta successivamente all'affidamento dei carichi al concessionario della riscossione.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti ed all'udienza del 14.12.2022 il Giudice, rilevata la mancata rinotifica autorizzata della opposizione nei confronti dell' , rinviava alla udienza CP_4 dell'1.2.2024 - poi differita al 25.10.2025 - per la decisione.
Celebratasi l'udienza in modalità cartolare, la causa viene decisa.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza del
2.2.2021 di questo Giudice e, dunque, l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' (riferita alle cartelle di pagamento emesse dal CP_6 medesimo Ente).
In particolare, come già chiarito e disposto dalla richiamata ordinanza, con cui è stato anche assegnato termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. e compensate le spese di lite (tra parte ricorrente e parte resistente , deve essere ribadita la competenza CP_5 territoriale del Tribunale di EN, in funzione di
Giudice del lavoro, a conoscere della presente controversia nei limiti dei crediti dedotti in giudizio, CP_5 ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c. La norma dispone, infatti, che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. Come indicato da a CP_5
ha sede l'ufficio periferico dell'ente legittimato Pt_2
a ricevere e pretendere il pagamento dei premi e delle sanzioni in questione, dovendosi, dunque, radicare presso il Tribunale di EN, in funzione di Giudice del lavoro, la competenza per territorio per la controversia relativa alla debenza degli stessi.
2. Per gli avvisi di pagamento relativi a contributi previdenziali IVS, invece, va in primis dichiarato il difetto di notifica verso , con conseguente dichiarazione di CP_4 mancata instaurazione del corretto contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_10
Invero, la procedura notificatoria nei confronti dell' CP_4 risulta irregolare, non avendo il ricorrente - nel corso dell'intero giudizio e sebbene più volte invitato (con provvedimenti del 19.1.2022 e del 9.3.2022) - mai prodotto prova della notifica all' . Controparte_10
Dispone l'art. 24 del d.lgs. 46/99 che “5. Contro
l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (dalla data di ricezione dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore.”, dovendosi intendere tale disposizione riferita alla sede legale dello stesso.
Orbene, in base all'art. 307, comma 3, c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione,
o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato
a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
In effetti, nonostante l'omessa prova della notifica dell'atto di opposizione nei confronti dell' fosse già CP_4 stata rilevata da questo giudicante con concessione di termine per la produzione della relativa prova ovvero per la eventuale rinotifica dell'atto nei confronti dell'ente convenuto (provvedimento del 9.3.2022), all'udienza
14.12.2022 la parte ricorrente dichiarava espressamente
“di non aver provveduto alla disposta rinotifica nei confronti di ”. CP_4
Nel caso in esame, pertanto, parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso all' e, dunque, CP_4 alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va dichiarata estinta nei confronti dell' . Controparte_10
Deve, altresì, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto al «merito» di tale pretesa contributiva.
Parte ricorrente, infatti, per quanto sopra detto, ha omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito avendo promosso l'azione solo nei confronti del soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento. Orbene, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, la
Cassazione a Sezioni Unite afferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati, l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Pertanto, non essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio con titolare della pretesa creditoria, CP_4 le doglianze relative al merito della pretesa devono essere rigettate per difetto di legittimazione passiva della
. Controparte_1
3. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle cartelle di pagamento n.
03420070030364252000, n. 03420110052295907000,
n. 03420120034984946000, n.
03420130016437489000 e n. 03420150001807444000 afferenti ai crediti dell' . Controparte_9 Va, in proposito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, vizi contenutistici (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e/od omessa allegazione dei titoli) e la decadenza ex art. 25 del d.lgsl 46/99. Tale opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò precisato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con riferimento alle prime due tipologie di opposizione.
Invero, parte ricorrente non ha indicato né allegato la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta precludendo, in tal modo, al Giudice la possibilità di verificare la tempestività di tali tipologie di opposizione.
La data di notifica, difatti, è un elemento essenziale per la corretta instaurazione del giudizio di opposizione, dal momento che da essa dipendono numerose questioni, quale innanzitutto, la verifica della tempestività dell'azione ed il rispetto degli ulteriori termini di legge.
Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo” (cfr. ex multis Cass. nn. 3796 del
1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003 e 7641 del
2025).
Pertanto, ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, il ricorrente è tenuto ad indicare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Nel caso per cui è giudizio il ricorrente ha prodotto l'intimazione di pagamento (invero solo un estratto), senza, tuttavia, allegare la documentazione relativa alla sua notificazione, di cui, quindi, non è possibile accertare la data precisa e conseguentemente la tempestività del ricorso.
Né tale prova è stata offerta dalla resistente . CP_8
Dunque, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica di tali titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La doglianza è in parte fondata.
Risulta, infatti, decorso - per parte delle suddette cartelle di pagamento - il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In proposito, è da rilevarsi come in atti vi sia prova (cfr. allegati che la cartella di pagamento n. CP_8
03420070030364252000 è stata notificata in data
11.9.2007, la n. 03420110052295907000 in data
16.12.2011 e la n. 03420120034984946000 in data
28.9.2012.
Le parti resistenti non hanno infatti dato prova della notifica di eventuali atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Nel caso di specie, deve applicarsi il disposto dell'art. 28
l. 689/81, secondo cui «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Va inoltre rilevato che è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti
- comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Diversamente, per la cartella n.
03420130016437489000, notificata in data 13.6.2013,
e per la cartella n. 03420150001807444000, notificata in data 21.3.2015, è necessario rilevare come le stesse risultino essere relative al recupero crediti di spese legali liquidate in diverse sentenze giudiziali.
Ebbene, nel caso di specie, tali crediti – poiché liquidati in sentenze passate in giudicato – sono soggetti, secondo l'articolo 2953 c.c., al termine prescrizionale di 10 anni. Pertanto, rispetto al tempo decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento in parola, certamente la prescrizione è stata interrotta dalla notifica (avvenuta al più tardi nell'anno 2019 e, comunque, antecedentemente alla proposizione del presente giudizio) della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese sono compensate, considerate le vicissitudini processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara estinto il procedimento nei confronti dell' ; CP_4
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti nelle cartelle di pagamento n. 03420070030364252000, n.
03420110052295907000 e n.
03420120034984946000;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali costituite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 05/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. ZITO SALVATORE ROSARIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. DE TOMMASI Controparte_1
MARIO ;
AVV. GALLO GIUSEPPE, Controparte_2
, AVV. SCALERCIO ROSSELLA, Controparte_3 , contumace, CP_4
AVV. ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO CP_5
Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2020 parte ricorrente proponeva opposizione, limitatamente ai sottesi atti di competenza del giudice del lavoro, avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199014617510/000.
La intimazione era notificata in relazione:
- alla cartella di pagamento n.
03420070030364252000, notificata l'11.9.2007, di €
4.804,61 per sanzione e maggiorazioni (L. 689/81
Ispett. Territ. Lavoro erario tramite Tesoreria Prov.
Stato), oltre accessori, anno di riferimento 2005, Ente creditore;
Parte_2
- alla cartella di pagamento n.
03420090049473286000, notificata l'1.12.2009, di €
4.650,13 per rate premio, supplementi rate e sanzioni civili, oltre accessori, anni di riferimento 2008 e 2009, oltre accessori, Ente creditore;
Controparte_6
- alla cartella di pagamento n.
03420100057779280000, notificata il 6.12.2010, di €
2.879,69 per rate premio e sanzioni civili, oltre accessori, anni di riferimento 2009 e 2010, Ente creditore;
Controparte_6 - alla cartella di pagamento n.
03420110052295907000, notificata il 16.12.2011, di
€ 18.294,73 per sanzioni e maggiorazioni (L. 689/81
Ispett. Territ. Lavoro erario tramite Tesoreria Prov.
Stato), oltre accessori, anno di riferimento 2009, Ente creditore;
Parte_2
- alla cartella di pagamento n.
03420120034984946000, notificata il 28.09.2012, di
€ 15.812,38 per sanzioni e maggiorazioni (L. 689/81
Ispett. Territ. Lavoro erario tramite Tesoreria Prov.
Stato), oltre accessori, dell'anno 2012, Ente creditore
; Parte_2
- alla cartella di pagamento n.
03420130016437489000, notificata il 13.6.2013, di €
143,10 per recupero spese (Rec spese proced. L.
689/81 Spese di Condanna Controparte_3
Alle Spese Legali), oltre accessori, anno di riferimento
2013, Ente creditore Parte_2
;
[...]
- alla cartella di pagamento n.
03420140022121489000, notificata il 09.2.2015, di €
112,93 per sanzioni civili, oltre accessori, anno di riferimento 2013, Ente creditore CP_6
;
[...]
- alla cartella di pagamento n.
03420150001807444000, notificata il 21.3.2015, di €
897,09 per recupero spese (Rec spese proced. L.
689/81 - Spese di Lite- Controparte_3
Sentenze NN. 42-43 e 44/2013), oltre accessori, anno di riferimento 2013, Ente creditore
[...]
; Parte_2 - alla cartella di pagamento n.
03420150031469184000, notificata il 5.4.2016, di €
121,75 per rate premio, regolazione premio e sanzioni civili, oltre accessori, anno di riferimento 2015, Ente creditore;
Controparte_6
- all'avviso di addebito n. 33420120000864954000, notificato il 7.5.2012, per spese di notifica di €
1.716,86 per somme aggiuntive, anno di riferimento
2010, Ente creditore CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420130002189880000, notificato il 21.11.2013, di € 13.223,30 per spese di notifica, anno di riferimento 2007, oltre accessori, ruolo n. 2013/1071, Ente creditore CP_7
;
[...]
- all'avviso di addebito n. 33420140001098026000, notificato il 5.6.2014, di € 617,23 per spese di notifica, oltre accessori, anno 2013, Ente creditore
CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420140003161111000, notificato il 13.10.2014, di € 1.210,14 per contributi
I.V.S. dell'anno 2013, Ente creditore CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420140005290407000, notificato il 23.1.2015, di € 4.532,73 per modello
DM/10 somme aggiuntive degli anni 2012, 2013 e
2014, Ente creditore CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420140005485404000, notificato il 14.1.2015, di € 23.088,63 per spese di notifica dell'anno 2009, Ente creditore CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420140005505014000, notificato il 14.1.2015 di € 609,44 per contributi
I.V.S. dell'anno 2014, Ente creditore CP_4 - all'avviso di addebito n. 33420150002599248000, notificato il 26.10.2015, di € 1.195,88 per contributi
I.V.S. dell'anno 2014, Ente creditore;
CP_4
- all'avviso di addebito n. 33420160002040726000, notificato il 12.5.2016 di € 200,09 per somme aggiuntive dell'anno 2015, Ente creditore CP_4
e così per un totale – esclusi gli atti portanti crediti di natura diversa da quella di competenza del giudice del lavoro - di € 94.110,71.
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva e deduceva: - la carenza di motivazione e delle modalità di calcolo degli interessi dell'intimazione di pagamento e degli atti sottesi;
- la mancata indicazione dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- la lesione del diritto di difesa per violazione dell'art. 24 della
Costituzione; - la mancata notifica degli atti sottesi
(cartelle di pagamento ed avvisi di addebito) all'intimazione impugnata;
- l'estinzione dei crediti richiesti per intervenuta prescrizione e la violazione dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti pretesi.
Concludeva, pertanto, chiedendo declaratoria in ordine all'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva l' eccependo l'incompetenza CP_5 territoriale del Tribunale adito in luogo del Tribunale di
EN (poi dichiarata con ordinanza del 2.2.2021).
Si costituiva l' la quale preliminarmente eccepiva CP_8 la propria mancanza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendone l'integrale rigetto. Parimenti, si costituiva l' Controparte_9
che deduceva la rituale notifica delle ordinanze
[...] ingiunzioni sottese alle cartelle di pagamento incidentalmente impugnate, la tempestività dell'iscrizione a ruolo dei relativi crediti nei termini di cui all'art.28 della Legge n.689/81, l'insussistenza dell'invocata prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'attività svolta successivamente all'affidamento dei carichi al concessionario della riscossione.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti ed all'udienza del 14.12.2022 il Giudice, rilevata la mancata rinotifica autorizzata della opposizione nei confronti dell' , rinviava alla udienza CP_4 dell'1.2.2024 - poi differita al 25.10.2025 - per la decisione.
Celebratasi l'udienza in modalità cartolare, la causa viene decisa.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza del
2.2.2021 di questo Giudice e, dunque, l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' (riferita alle cartelle di pagamento emesse dal CP_6 medesimo Ente).
In particolare, come già chiarito e disposto dalla richiamata ordinanza, con cui è stato anche assegnato termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. e compensate le spese di lite (tra parte ricorrente e parte resistente , deve essere ribadita la competenza CP_5 territoriale del Tribunale di EN, in funzione di
Giudice del lavoro, a conoscere della presente controversia nei limiti dei crediti dedotti in giudizio, CP_5 ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c. La norma dispone, infatti, che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. Come indicato da a CP_5
ha sede l'ufficio periferico dell'ente legittimato Pt_2
a ricevere e pretendere il pagamento dei premi e delle sanzioni in questione, dovendosi, dunque, radicare presso il Tribunale di EN, in funzione di Giudice del lavoro, la competenza per territorio per la controversia relativa alla debenza degli stessi.
2. Per gli avvisi di pagamento relativi a contributi previdenziali IVS, invece, va in primis dichiarato il difetto di notifica verso , con conseguente dichiarazione di CP_4 mancata instaurazione del corretto contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_10
Invero, la procedura notificatoria nei confronti dell' CP_4 risulta irregolare, non avendo il ricorrente - nel corso dell'intero giudizio e sebbene più volte invitato (con provvedimenti del 19.1.2022 e del 9.3.2022) - mai prodotto prova della notifica all' . Controparte_10
Dispone l'art. 24 del d.lgs. 46/99 che “5. Contro
l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (dalla data di ricezione dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore.”, dovendosi intendere tale disposizione riferita alla sede legale dello stesso.
Orbene, in base all'art. 307, comma 3, c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione,
o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato
a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
In effetti, nonostante l'omessa prova della notifica dell'atto di opposizione nei confronti dell' fosse già CP_4 stata rilevata da questo giudicante con concessione di termine per la produzione della relativa prova ovvero per la eventuale rinotifica dell'atto nei confronti dell'ente convenuto (provvedimento del 9.3.2022), all'udienza
14.12.2022 la parte ricorrente dichiarava espressamente
“di non aver provveduto alla disposta rinotifica nei confronti di ”. CP_4
Nel caso in esame, pertanto, parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso all' e, dunque, CP_4 alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va dichiarata estinta nei confronti dell' . Controparte_10
Deve, altresì, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto al «merito» di tale pretesa contributiva.
Parte ricorrente, infatti, per quanto sopra detto, ha omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito avendo promosso l'azione solo nei confronti del soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento. Orbene, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, la
Cassazione a Sezioni Unite afferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati, l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Pertanto, non essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio con titolare della pretesa creditoria, CP_4 le doglianze relative al merito della pretesa devono essere rigettate per difetto di legittimazione passiva della
. Controparte_1
3. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle cartelle di pagamento n.
03420070030364252000, n. 03420110052295907000,
n. 03420120034984946000, n.
03420130016437489000 e n. 03420150001807444000 afferenti ai crediti dell' . Controparte_9 Va, in proposito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, vizi contenutistici (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e/od omessa allegazione dei titoli) e la decadenza ex art. 25 del d.lgsl 46/99. Tale opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò precisato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con riferimento alle prime due tipologie di opposizione.
Invero, parte ricorrente non ha indicato né allegato la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta precludendo, in tal modo, al Giudice la possibilità di verificare la tempestività di tali tipologie di opposizione.
La data di notifica, difatti, è un elemento essenziale per la corretta instaurazione del giudizio di opposizione, dal momento che da essa dipendono numerose questioni, quale innanzitutto, la verifica della tempestività dell'azione ed il rispetto degli ulteriori termini di legge.
Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo” (cfr. ex multis Cass. nn. 3796 del
1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003 e 7641 del
2025).
Pertanto, ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, il ricorrente è tenuto ad indicare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Nel caso per cui è giudizio il ricorrente ha prodotto l'intimazione di pagamento (invero solo un estratto), senza, tuttavia, allegare la documentazione relativa alla sua notificazione, di cui, quindi, non è possibile accertare la data precisa e conseguentemente la tempestività del ricorso.
Né tale prova è stata offerta dalla resistente . CP_8
Dunque, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica di tali titoli, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La doglianza è in parte fondata.
Risulta, infatti, decorso - per parte delle suddette cartelle di pagamento - il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In proposito, è da rilevarsi come in atti vi sia prova (cfr. allegati che la cartella di pagamento n. CP_8
03420070030364252000 è stata notificata in data
11.9.2007, la n. 03420110052295907000 in data
16.12.2011 e la n. 03420120034984946000 in data
28.9.2012.
Le parti resistenti non hanno infatti dato prova della notifica di eventuali atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Nel caso di specie, deve applicarsi il disposto dell'art. 28
l. 689/81, secondo cui «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Va inoltre rilevato che è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti
- comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Diversamente, per la cartella n.
03420130016437489000, notificata in data 13.6.2013,
e per la cartella n. 03420150001807444000, notificata in data 21.3.2015, è necessario rilevare come le stesse risultino essere relative al recupero crediti di spese legali liquidate in diverse sentenze giudiziali.
Ebbene, nel caso di specie, tali crediti – poiché liquidati in sentenze passate in giudicato – sono soggetti, secondo l'articolo 2953 c.c., al termine prescrizionale di 10 anni. Pertanto, rispetto al tempo decorrente dalla data di notifica delle cartelle di pagamento in parola, certamente la prescrizione è stata interrotta dalla notifica (avvenuta al più tardi nell'anno 2019 e, comunque, antecedentemente alla proposizione del presente giudizio) della intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese sono compensate, considerate le vicissitudini processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna Caputo in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara estinto il procedimento nei confronti dell' ; CP_4
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti nelle cartelle di pagamento n. 03420070030364252000, n.
03420110052295907000 e n.
03420120034984946000;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali costituite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 05/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO