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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Gallucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4562 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'avv. Nicolangelo Zurlo, con elezione del domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1
parte attrice contro
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. Silvana Quaranta, domiciliata in Taranto al Viale
Virgilio n. 138 presso lo studio del difensore avv. Silvana Quaranta, pec:
Email_2
parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni a cose – art. 2051 c.c. - incendio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sintesi degli atti delle parti
1 e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo di accertare la responsabilità di quest'ultima per i CP_1 danni subiti a causa di un incendio sviluppatosi l'11 luglio 2017, alle ore
19.30 circa, in agro del comune di San Marzano di San Giuseppe in via V.
Importuno, dove sono ubicati i terreni e il fabbricato di loro proprietà.
Segnatamente, hanno esposto:
- che l'incendio si era sviluppato a causa della presenza di sterpaglie sul terreno incolto di proprietà di confinante con gli Controparte_1
immobili di loro proprietà;
- che le fiamme avevano distrutto 50 alberi di cupressus arizonia, 3 alberi di pino, un tratto di siepe di pitosforo e 20 metri di tubo di irrigazione;
- che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Vigili del Fuoco che avevano individuato “le cause dell'incendio nella combustione delle sterpaglie presenti nel terreno di proprietà di e Controparte_1 nella direzione del vento”;
- che l'evento è da addebitare ad esclusiva colpa della convenuta, rea di non aver osservato la normativa regionale e i provvedimenti amministrativi comunali che, al fine di evitare il propagarsi di incendi, impongono ai proprietari, affittuari o conduttori di terreni incolti, “di realizzare entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione”.
Sulla scorta di tali premesse, hanno chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento dei danni subiti e quantificati in complessivi € 38.983,33, oltre spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, ha rilevato:
2 che dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco non si evincono né le cause dell'incendio, né la sua origine, né se vi fossero altri luoghi limitrofi danneggiati dalle fiamme;
che dal verbale si poteva invece dedurre che il fuoco si era sviluppato sul fondo degli attori e, a causa del bruciare della siepe che straboccava dal loro muretto, aveva invaso la sua proprietà;
che gli attori non avevano effettuato alcuna manutenzione del giardino, in quanto sul terreno giacevano aghi di pino e pigne, la siepe debordava sul fondo limitrofo di sua proprietà, e sia le siepi che gli alberi erano stati piantati ad una distanza non conforme a quanto prescritto dall'art. 892 c.c.
che, invece, i fondi di sua proprietà erano stati oggetto di una recente manutenzione.
Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale di , Parte_1 con le prove testimoniali e con l'esperimento di una CTU.
2) Sul merito della domanda
Prima di vagliare il merito della domanda, occorre premettere che il caso di specie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità derivante da cose in custodia. La domanda risarcitoria avanzata dagli attori si fonda, infatti, sul presupposto secondo cui l'incendio che ha danneggiato i loro fondi si sarebbe propagato dal terreno limitrofo di proprietà della convenuta.
Sul tema sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito in parola, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma.
3 Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato.
I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr.
Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata
4 tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Con specifico riferimento a casi analoghi a quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "….il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito;
assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme" (Cassazione civile sez. III,
07/02/2011, n.29621).
5 Operando una sintesi tra i principi richiamati, si può quindi affermare che l'onere probatorio gravante sul danneggiato consiste nella prova del legame causale tra l'incendio e i danni lamentati, essendo questi tenuto a dimostrare che le fiamme, a prescindere dalla loro origine, si sono propagate dal terreno del convenuto.
L'accertamento del nesso di causalità deve essere condotto applicando il criterio del “più probabile che non”, ritenendo provato il legame eziologico quando, sulla base delle circostanze emerse e della frequenza statistica degli avvenimenti, la tesi secondo cui un evento è da considerarsi causa dell'altro è più probabile di quella che esclude una simile eventualità (il criterio, quindi, non va inteso come percentuale pari al 50%+ 1).
A tale criterio si affianca quello della c.d. “probabilità prevalente”, sicché, quando l'evento è astrattamente riconducibile ad una pluralità di fattori causali, ai fini della prova del nesso di causalità, è destinato ad assumere rilievo quello che, a prescindere dalla consistenza statistica più o meno elevata del proprio coefficiente causale, si atteggi come causa più probabile dell'evento in base agli indizi in concreto riscontrati (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26/04/2023, n. 10978 “Sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che non. Infatti, nel caso di concorso di cause, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non;
pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi
6 ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.” ).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie depongono per il rigetto della domanda avanzata da parte attrice, non potendo dirsi raggiunta la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la propagazione dell'incendio dal terreno della convenuta.
Va innanzitutto osservato che né le dichiarazioni dei testi escussi, né il rapporto di intervento redatto dai VV.FF. consentono di accertare il punto in cui ha avuto origine l'incendio, che è rimasto quindi sconosciuto.
Anche il CTU, nominato allo scopo di indagare sull'origine dell'incendio col supporto di eventuali valutazioni di ordine scientifico, ha rappresentato l'impossibilità di stabilirne le relative cause (“sulla scorta della attività poste in essere e tenuto conto che dall'evento sono trascorsi sette anni, non
è possibile risalire alla causa scatenante dell'incendio, al punto di origine delle fiamme, nonché alla dinamica di propagazione”).
In questo scenario, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non resta che verificare se l'incendio abbia attinto i fondi di parte attrice transitando dai terreni incolti di proprietà della convenuta. E la risposta, come accennato, deve essere negativa.
Per rendere più agevole la comprensione dei luoghi si riporta un estratto della zona con l'indicazione delle particelle dei terreni.
7 I terreni di proprietà attrice interessati dalle fiamme sono identificati dalle particelle 953 e 1084, mentre i terreni di proprietà della convenuta dai quali si sarebbero propagate le fiamme sono identificati con le particelle
974 (adiacente al campo da tennis) e 1383 (che confina a nord con l'estremità superiore del campo da tennis).
In sostanza, le ipotesi sono tre: o le fiamme si sono propagate sul terreno degli attori dalla particella 1383, o dalla particella 974, o da entrambe le particelle.
Dalle prove raccolte è emerso:
che le fiamme hanno interessato la zona retrostante la villa degli attori, vale a dire le particelle 1295, 1296, 1297, di proprietà di soggetti diversi dalla convenuta, e le particelle 974 e 1383 di proprietà di quest'ultima (cfr. dichiarazioni rese da , Tes_1 vigile del fuoco intervenuto, all'udienza del 5 marzo 2020,
“Quando siamo intervenuti sui luoghi il fuoco era già oltre i suoli oggetto di causa e si era spostato verso il paese di San Marzano di
8 San Giuseppe….non ricordo che vento ci fosse al momento in cui siamo intervenuti. Le fiamme erano già arrivate oltre i suoli ed abbiamo constatato che tutta la zona retrostante la villa ed anche oltre, nella direzione opposta al paese, era già bruciata, senza necessità di nostro intervento”);
che le fiamme hanno avuto un andamento da nord verso sud
(applicando i punti cardinali in base alla foto sopra prodotta), ossia dalla pizzeria posta a nord della villa, verso il paese di Pt_3
San Marzano di San Giuseppe, posto a sud della particella 1383 di proprietà della convenuta (cfr. foto allegata all'atto di citazione, dove viene localizzata la Pizzeria La Kueva;
cfr altresì dichiarazioni rese all'udienza dell'11 maggio 2023 dal teste
[...]
, vigile del fuoco intervenuto: “ADR (si dà atto che viene Tes_1 esibita al teste la foto allegato 4 depositata con l'atto di citazione): “al mio arrivo le fiamme andavano verso San
Marzano di San Giuseppe;
la recinzione che si trova accanto al campo da tennis e le piante vicine al campo da tennis erano già bruciate;
quando siamo arrivati, c'erano piccoli residui di fuoco, che investivano anche degli aghi di pino, sul lato esterno del campo da tennis e sul lato interno che dà verso la strada;
il fuoco stava andando verso San Marzano;
rispetto alla foto che mi viene mostrata, San Marzano si trova a sud;
la zona che si trova alle spalle della villa, rispetto all'ingresso fronte strada, ossia la zona che dà sulla campagna, era già bruciata al mio arrivo, non
c'erano residui di fuoco;
le fiamme erano arrivate verso la campagna, lato villa, all'altezza del punto blu “Phoe-nix” presente sulla foto;
il fronte di fuoco andava dalla strada sino al muro di cinta sul lato destro della foto.” 2. (ADR): “le fiamme andavano verso San Marzano, non c'era tanto vento”. 3. (ADR):
9 “quando sono arrivato la parte posteriore rispet-to alla villa era probabilmente già bruciata e la zona annerita si espandeva quasi fino alla pizzeria la arrestandosi prima degli alberi che si Pt_3
vedono a destra della pizzeria nella foto allegato 4”).
Le dichiarazioni del teste (sopra riportate), vigile del fuoco Tes_1 intervenuto sui luoghi, consentono di riscostruire l'andamento del fuoco, spostatosi dalla zona a nord della villa degli attori verso il comune di San
Marzano di San Giuseppe, posto invece a sud della medesima villa (punti cardinali rilevati in base alla foto sopra prodotta). La traiettoria seguita dalle fiamme consente a questo giudice di dedurre, in via logica, quale fosse la direzione del vento, che, sebbene non particolarmente intenso (cfr. dichiarazioni del teste “le fiamme andavano verso San Marzano, non Tes_1
c'era tanto vento”), aveva comunque sospinto le fiamme da nord verso sud.
Del resto, il teste ha riferito che, quando è intervenuto, non c'era Tes_1
incendio in atto all'interno della villa, né sul terreno vicino della convenuta, che era già tutto bruciato.
Il teste ha riferito che vi erano residui di fuoco, o piccoli focolai, sul tubo di gomma di irrigazione posto all'interno della villa, in aderenza al muro di confine con il terreno confinante (p.lle 1084 e 974, guardando la foto sopra prodotta), sulla siepe posta sopra al tubo e sugli aghi di pino presenti sul suolo, sia in aderenza al muro che sul resto del terreno su una parte del campo da tennis.
Di scarso rilievo risultano invece le dichiarazioni rese dal teste S_
, che non ha saputo dire da dove ha tratto origine l'incendio (“non
[...] so da dove sia partito il fuoco”) e ha reso informazioni generiche rispetto alle coordinate dei luoghi. Inoltre, il teste ha riferito che l'incendio si sarebbe propagato da uno stradone che, dando le spalle all'ingresso della villa, si trovava a sinistra, ossia verso sud (rispetto alla foto sopra allegata).
10 Tale dichiarazione (“La strada dalla quale si è propagato l'incendio, in linea d'aria, si trova, sempre dando le spalle alla villa, sulla sinistra, mentre il paese di San Marzano si trova alle spalle della villa e si estende solo alle spalle della stessa;
utilizzando le coordinate da nord a sud non sono in grado di dire da dove si è propagato l'incendio;”), laddove allude al movimento dell'incendio da sud verso nord, si pone in contrasto con quanto riferito dal teste , la cui deposizione, anche in ragione Tes_1
del ruolo professionale ricoperto, appare più attendibile. Peraltro, lo stesso teste è apparso comunque incerto, in quanto non è stato in S_
grado di collocare i luoghi utilizzando le coordinate nord e sud e ha errato la collocazione del paese di San Marzano, che a suo dire si estenderebbe solo alle spalle della villa, mentre invece si estende a sud della stessa (nella parte in cui la villa confina con la p.lla 974).
A fronte di quanto fin qui rilevato e della documentazione fotografica in atti, va certamente esclusa l'ipotesi che il fuoco abbia investito il fondo degli attori provenendo dalla particella 1383 di proprietà della convenuta, nella parte in cui quest'ultima confina con l'estremità superiore del campo da tennis (assumendo come prospettiva quella che, dando le spalle all'ingresso della villa, ha davanti a sé il campo da tennis).
Al riguardo, va osservato che, come si evince dalle foto prodotte da parte convenuta, dove sono presenti i segni dell'incendio, riconosciuti (previa visione delle foto) anche dal teste che ha eseguito un Testimone_3 sopralluogo nel luglio del 2017, e quindi a breve distanza dall'evento (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13 luglio 2020), non emergono indizi in grado di confermare che le fiamme hanno invaso i fondi degli attori passando per la particella 1383.
11 12 Ed invero, dalla visione delle foto, risulta:
che non vi sono segni di annerimento sul muro di confine di proprietà degli attori;
che la particella 1383 della convenuta, nella parte in cui confina con l'estremità superiore del campo da tennis, è caratterizzata principalmente dalla presenza di un terreno pietroso;
che la vegetazione che sporge dal muro degli attori che si affaccia sulla particella 1383 non presenta segni di bruciatura;
che la vegetazione spontanea presente sulla particella n. 1383, posta in prossimità del muro di confine con la proprietà attorea, non risulta annerita, né presenta i segni di un incendio.
13 Le risultanze istruttorie inducono inoltre ad escludere che l'incendio si sia propagato dalla particella n. 974 della convenuta al lato sud (guardando la foto dei luoghi sopra allegata) della particella 1084 degli attori (vale a dire il lato caratterizzato dalla presenza del muro perimetrale della villa che, costeggiando la particella 974, termina a ridosso di via Vincenzo
Importuno, strada di accesso alla villa).
Gli indizi emersi si pongono in contrasto con una simile ipotesi, atteso:
che la direzione del vento, come sopra rilevato, spingeva l'incendio da nord verso sud, mentre per dare seguito alla ricostruzione attorea bisognerebbe sostenere il contrario, in contrasto con le deduzioni ricavabili dalle dichiarazioni rese dal vigile del fuoco escusso come teste;
che il muro perimetrale non presenta segni di annerimento, che se fossero stati presenti avrebbero testimoniato il passaggio delle fiamme dal fondo della convenuta alla villa degli attori;
che, come si evince dalle sottostanti foto allegate al fascicolo di parte convenuta, i segni di annerimento presenti sul terreno della convenuta risultano piuttosto circoscritti;
che gli steli della vegetazione spontanea aderente o prossima al muro di confine risultano ancora in piedi, così come gran parte della vegetazione presente sul fondo della convenuta, il che induce a ritenere che l'intensità delle fiamme propagatesi sul terreno di quest'ultima non sia stata tale, anche in considerazione degli altri elementi indiziari evidenziati (in specie, presenza di pietre e vento che spingeva le fiamme verso sud), da oltrepassare il muro di confine e generare l'incendio delle piante presenti all'interno della;
Pt_4
14 che anche il c.t.u. ha rilevato che “le erbe infestanti”, rilevate nelle foto, erano “secche, dato il clima arido, ma non bruciate”
e che non vi era “la presenza di annerimenti”;
che i segni lasciati dall'incendio all'interno della , posti in Pt_4
correlazione con quelli lasciati sulla particella 974, non risultano coerenti, sul piano cronologico, con l'ipotesi della propagazione delle fiamme dalla particella 974 verso l'interno della villa, né con le dichiarazioni del teste il quale ha riferito che, al Tes_1 momento del loro intervento, la zona, compreso l'interno della villa, era già bruciata e non c'erano fiamme: dalle foto prodotte dagli attori (e da quanto rilevato anche dal ctu) si evince, infatti, che le piante danneggiate poste sul lato ovest e sud del campo da tennis (dando le spalle all'ingresso della villa e guardando davanti sé il campo da tennis) erano completamente carbonizzate
(la siepe di , la siepe di Controparte_2 Controparte_2
posta sul lato sud del campo di tennis, i tre alberi di , CP_3
mentre le piante poste sul lato est del campo da tennis erano carbonizzate solo in parte e in parte avevano dei rami bruciati, il che porta a ritenere, dato il maggior tempo che richiede la combustione dei pini e delle siepi per apparire completamente carbonizzate, e date le dichiarazioni del teste (che ha dato Tes_1
atto di come al loro arrivo fosse già tutto bruciato), che l'incendio abbia prima intaccano le piante poste sul lato ovest del campo da tennis, carbonizzandole, e poi si sia spostato, seguendo anche la direzione del vento, verso le piante poste ad est del campo da tennis, comunque meno intaccate rispetto alle prime
(quelle poste ad ovest del campo da tennis);
che, laddove l'incendio si fosse propagato dalla particella n. 974 verso l'intero della villa, provocando i danni riscontrati,
15 l'incendio stesso, dato il preventivo (solo ipotizzato) passaggio sul terreno della convenuta, avrebbe dovuto incenerire del tutto la vegetazione spontanea presente sulla particella n. 974, ma una simile situazione non è riscontrabile dalle foto prodotte da parte convenuta e dalla foto all. 1 della perizia di parte attrice, dal cui esame si riscontra invece la presenza (come rilevato anche dal c.t.u.) di numerose erbe infestanti secche ma non annerite.
16 17 Gli indizi sopra elencati portano anche a sconfessare il contenuto della deposizione di , il quale ha riferito quanto segue: Testimone_4
“…ho visto le fiamme nel fondo limitrofo e non sono entrato nella proprietà dei dottori;
però posso dire che ho visto i pini infiammati….Nulla so in merito alla causa dell'incendio…Riconosco i luoghi per come raffigurati nelle foto che mi vengono mostrate, precisando che sono visibili i rami della siepe bruciata e che erano stati attinti dal fuoco sviluppatosi dal fondo limitrofo”.
Il teste ha riferito che i rami della siepe bruciata erano stati attinti dal fuoco sviluppatosi dal fondo limitrofo e che nel frattempo erano sopraggiunti i VV.FF.
18 Il teste nulla ha riferito sulla modalità con cui è proseguito l'incendio dopo il suo arrivo, il che appare strano, tenuto conto che erano sopraggiunti i
VV.FF. e che uno di essi, escusso come teste, ha precisato che al momento dell'intervento non c'erano fiamme né all'interno della villa, né sul terreno limitrofo.
Se le fiamme si fossero propagate dalla particella 974 alla villa degli attori, circostanza alla quale sembrano alludere le dichiarazioni del teste
(“sono visibili i rami della siepe bruciata e che erano stati attinti Tes_4 dal fuoco sviluppatosi dal fondo limitrofo”), l'incendio, per andare incontro alle prospettazioni attoree, si sarebbe dovuto estendere alle piante poste ad est del campo da tennis (quelle lungo il muro di confine), poi a quelle poste a sud e, infine, a quelle poste ad ovest. Tuttavia il teste non ha descritto un simile sviluppo degli eventi, avendo anzi riferito di aver visto sia le fiamme nel fondo della convenuta (descritto come fondo limitrofo), che i pini infiammati (all'interno della villa), il tutto entro il lasso di tempo intercorso tra l'arrivo del teste e quello dei VV.FF. Peraltro, considerato che i pini sono stati trovati interamente carbonizzati e che, poco dopo l'arrivo del teste, sarebbero giunti i VV.FF., trovando una situazione priva di fiamme sul terreno e nella villa, è più plausibile ritenere che i pini e, quindi anche le piante poste ad ovest del campo da tennis, stessero già bruciando da prima dell'arrivo del teste. A ciò si aggiunga che lo scenario sopra ipotizzato risulterebbe, come detto, poco plausibile anche in considerazione della direzione contraria del vento, che spingeva le fiamme da nord verso sud, e dell'assenza di segni di annerimento sul muro di confine.
In definitiva, la domanda risarcitoria va respinta, in quanto l'attore non ha fornito la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la propagazione dell'incendio dai terreni della convenuta (è appena il caso di osservare che le pronunce giurisprudenziali sopra richiamate in materia in
19 incendio attengono tutte a casi in cui non era in contestazione la propagazione dell'incendio dal terreno del danneggiante e, quindi, il legame causale tra la cosa e il danno).
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014
(tenuto conto dei parametri medi e del valore della domanda), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Seguono altresì la soccombenza e sono poste a carico dell'attore le spese di c.t.u.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Così deciso in Taranto, in data
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cassazione civile sez. III, 22/05/2014, (ud. 23/01/2014, dep. 22/05/2014),
n.11349: “Il proprietario di un fondo dal quale si propaghi un incendio che danneggi il fondo finitimo è responsabile del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. a nulla rilevando se il suo fondo fosse incolto e pericoloso, oppure coltivato e ben tenuto. Nemmeno è rilevante, al fine di escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., accertare se l'incendio abbia avuto inizio in un diverso fondo per poi invadere quello del convenuto e, successivamente, quello dell'attore. (Sez. 3, Sentenza n. 17471 del 09/08/2007, Rv. 598952;”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Gallucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4562 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'avv. Nicolangelo Zurlo, con elezione del domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1
parte attrice contro
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. Silvana Quaranta, domiciliata in Taranto al Viale
Virgilio n. 138 presso lo studio del difensore avv. Silvana Quaranta, pec:
Email_2
parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni a cose – art. 2051 c.c. - incendio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sintesi degli atti delle parti
1 e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo di accertare la responsabilità di quest'ultima per i CP_1 danni subiti a causa di un incendio sviluppatosi l'11 luglio 2017, alle ore
19.30 circa, in agro del comune di San Marzano di San Giuseppe in via V.
Importuno, dove sono ubicati i terreni e il fabbricato di loro proprietà.
Segnatamente, hanno esposto:
- che l'incendio si era sviluppato a causa della presenza di sterpaglie sul terreno incolto di proprietà di confinante con gli Controparte_1
immobili di loro proprietà;
- che le fiamme avevano distrutto 50 alberi di cupressus arizonia, 3 alberi di pino, un tratto di siepe di pitosforo e 20 metri di tubo di irrigazione;
- che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Vigili del Fuoco che avevano individuato “le cause dell'incendio nella combustione delle sterpaglie presenti nel terreno di proprietà di e Controparte_1 nella direzione del vento”;
- che l'evento è da addebitare ad esclusiva colpa della convenuta, rea di non aver osservato la normativa regionale e i provvedimenti amministrativi comunali che, al fine di evitare il propagarsi di incendi, impongono ai proprietari, affittuari o conduttori di terreni incolti, “di realizzare entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione”.
Sulla scorta di tali premesse, hanno chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento dei danni subiti e quantificati in complessivi € 38.983,33, oltre spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, ha rilevato:
2 che dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco non si evincono né le cause dell'incendio, né la sua origine, né se vi fossero altri luoghi limitrofi danneggiati dalle fiamme;
che dal verbale si poteva invece dedurre che il fuoco si era sviluppato sul fondo degli attori e, a causa del bruciare della siepe che straboccava dal loro muretto, aveva invaso la sua proprietà;
che gli attori non avevano effettuato alcuna manutenzione del giardino, in quanto sul terreno giacevano aghi di pino e pigne, la siepe debordava sul fondo limitrofo di sua proprietà, e sia le siepi che gli alberi erano stati piantati ad una distanza non conforme a quanto prescritto dall'art. 892 c.c.
che, invece, i fondi di sua proprietà erano stati oggetto di una recente manutenzione.
Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale di , Parte_1 con le prove testimoniali e con l'esperimento di una CTU.
2) Sul merito della domanda
Prima di vagliare il merito della domanda, occorre premettere che il caso di specie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità derivante da cose in custodia. La domanda risarcitoria avanzata dagli attori si fonda, infatti, sul presupposto secondo cui l'incendio che ha danneggiato i loro fondi si sarebbe propagato dal terreno limitrofo di proprietà della convenuta.
Sul tema sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito in parola, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito contemplata dalla norma.
3 Sinteticamente, dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità in parola, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano non solo eventi naturali o il fatto di un terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato.
I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr.
Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata
4 tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Con specifico riferimento a casi analoghi a quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "….il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito;
assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme" (Cassazione civile sez. III,
07/02/2011, n.29621).
5 Operando una sintesi tra i principi richiamati, si può quindi affermare che l'onere probatorio gravante sul danneggiato consiste nella prova del legame causale tra l'incendio e i danni lamentati, essendo questi tenuto a dimostrare che le fiamme, a prescindere dalla loro origine, si sono propagate dal terreno del convenuto.
L'accertamento del nesso di causalità deve essere condotto applicando il criterio del “più probabile che non”, ritenendo provato il legame eziologico quando, sulla base delle circostanze emerse e della frequenza statistica degli avvenimenti, la tesi secondo cui un evento è da considerarsi causa dell'altro è più probabile di quella che esclude una simile eventualità (il criterio, quindi, non va inteso come percentuale pari al 50%+ 1).
A tale criterio si affianca quello della c.d. “probabilità prevalente”, sicché, quando l'evento è astrattamente riconducibile ad una pluralità di fattori causali, ai fini della prova del nesso di causalità, è destinato ad assumere rilievo quello che, a prescindere dalla consistenza statistica più o meno elevata del proprio coefficiente causale, si atteggi come causa più probabile dell'evento in base agli indizi in concreto riscontrati (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26/04/2023, n. 10978 “Sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che non. Infatti, nel caso di concorso di cause, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente e del più probabile che non;
pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi
6 ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.” ).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie depongono per il rigetto della domanda avanzata da parte attrice, non potendo dirsi raggiunta la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la propagazione dell'incendio dal terreno della convenuta.
Va innanzitutto osservato che né le dichiarazioni dei testi escussi, né il rapporto di intervento redatto dai VV.FF. consentono di accertare il punto in cui ha avuto origine l'incendio, che è rimasto quindi sconosciuto.
Anche il CTU, nominato allo scopo di indagare sull'origine dell'incendio col supporto di eventuali valutazioni di ordine scientifico, ha rappresentato l'impossibilità di stabilirne le relative cause (“sulla scorta della attività poste in essere e tenuto conto che dall'evento sono trascorsi sette anni, non
è possibile risalire alla causa scatenante dell'incendio, al punto di origine delle fiamme, nonché alla dinamica di propagazione”).
In questo scenario, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non resta che verificare se l'incendio abbia attinto i fondi di parte attrice transitando dai terreni incolti di proprietà della convenuta. E la risposta, come accennato, deve essere negativa.
Per rendere più agevole la comprensione dei luoghi si riporta un estratto della zona con l'indicazione delle particelle dei terreni.
7 I terreni di proprietà attrice interessati dalle fiamme sono identificati dalle particelle 953 e 1084, mentre i terreni di proprietà della convenuta dai quali si sarebbero propagate le fiamme sono identificati con le particelle
974 (adiacente al campo da tennis) e 1383 (che confina a nord con l'estremità superiore del campo da tennis).
In sostanza, le ipotesi sono tre: o le fiamme si sono propagate sul terreno degli attori dalla particella 1383, o dalla particella 974, o da entrambe le particelle.
Dalle prove raccolte è emerso:
che le fiamme hanno interessato la zona retrostante la villa degli attori, vale a dire le particelle 1295, 1296, 1297, di proprietà di soggetti diversi dalla convenuta, e le particelle 974 e 1383 di proprietà di quest'ultima (cfr. dichiarazioni rese da , Tes_1 vigile del fuoco intervenuto, all'udienza del 5 marzo 2020,
“Quando siamo intervenuti sui luoghi il fuoco era già oltre i suoli oggetto di causa e si era spostato verso il paese di San Marzano di
8 San Giuseppe….non ricordo che vento ci fosse al momento in cui siamo intervenuti. Le fiamme erano già arrivate oltre i suoli ed abbiamo constatato che tutta la zona retrostante la villa ed anche oltre, nella direzione opposta al paese, era già bruciata, senza necessità di nostro intervento”);
che le fiamme hanno avuto un andamento da nord verso sud
(applicando i punti cardinali in base alla foto sopra prodotta), ossia dalla pizzeria posta a nord della villa, verso il paese di Pt_3
San Marzano di San Giuseppe, posto a sud della particella 1383 di proprietà della convenuta (cfr. foto allegata all'atto di citazione, dove viene localizzata la Pizzeria La Kueva;
cfr altresì dichiarazioni rese all'udienza dell'11 maggio 2023 dal teste
[...]
, vigile del fuoco intervenuto: “ADR (si dà atto che viene Tes_1 esibita al teste la foto allegato 4 depositata con l'atto di citazione): “al mio arrivo le fiamme andavano verso San
Marzano di San Giuseppe;
la recinzione che si trova accanto al campo da tennis e le piante vicine al campo da tennis erano già bruciate;
quando siamo arrivati, c'erano piccoli residui di fuoco, che investivano anche degli aghi di pino, sul lato esterno del campo da tennis e sul lato interno che dà verso la strada;
il fuoco stava andando verso San Marzano;
rispetto alla foto che mi viene mostrata, San Marzano si trova a sud;
la zona che si trova alle spalle della villa, rispetto all'ingresso fronte strada, ossia la zona che dà sulla campagna, era già bruciata al mio arrivo, non
c'erano residui di fuoco;
le fiamme erano arrivate verso la campagna, lato villa, all'altezza del punto blu “Phoe-nix” presente sulla foto;
il fronte di fuoco andava dalla strada sino al muro di cinta sul lato destro della foto.” 2. (ADR): “le fiamme andavano verso San Marzano, non c'era tanto vento”. 3. (ADR):
9 “quando sono arrivato la parte posteriore rispet-to alla villa era probabilmente già bruciata e la zona annerita si espandeva quasi fino alla pizzeria la arrestandosi prima degli alberi che si Pt_3
vedono a destra della pizzeria nella foto allegato 4”).
Le dichiarazioni del teste (sopra riportate), vigile del fuoco Tes_1 intervenuto sui luoghi, consentono di riscostruire l'andamento del fuoco, spostatosi dalla zona a nord della villa degli attori verso il comune di San
Marzano di San Giuseppe, posto invece a sud della medesima villa (punti cardinali rilevati in base alla foto sopra prodotta). La traiettoria seguita dalle fiamme consente a questo giudice di dedurre, in via logica, quale fosse la direzione del vento, che, sebbene non particolarmente intenso (cfr. dichiarazioni del teste “le fiamme andavano verso San Marzano, non Tes_1
c'era tanto vento”), aveva comunque sospinto le fiamme da nord verso sud.
Del resto, il teste ha riferito che, quando è intervenuto, non c'era Tes_1
incendio in atto all'interno della villa, né sul terreno vicino della convenuta, che era già tutto bruciato.
Il teste ha riferito che vi erano residui di fuoco, o piccoli focolai, sul tubo di gomma di irrigazione posto all'interno della villa, in aderenza al muro di confine con il terreno confinante (p.lle 1084 e 974, guardando la foto sopra prodotta), sulla siepe posta sopra al tubo e sugli aghi di pino presenti sul suolo, sia in aderenza al muro che sul resto del terreno su una parte del campo da tennis.
Di scarso rilievo risultano invece le dichiarazioni rese dal teste S_
, che non ha saputo dire da dove ha tratto origine l'incendio (“non
[...] so da dove sia partito il fuoco”) e ha reso informazioni generiche rispetto alle coordinate dei luoghi. Inoltre, il teste ha riferito che l'incendio si sarebbe propagato da uno stradone che, dando le spalle all'ingresso della villa, si trovava a sinistra, ossia verso sud (rispetto alla foto sopra allegata).
10 Tale dichiarazione (“La strada dalla quale si è propagato l'incendio, in linea d'aria, si trova, sempre dando le spalle alla villa, sulla sinistra, mentre il paese di San Marzano si trova alle spalle della villa e si estende solo alle spalle della stessa;
utilizzando le coordinate da nord a sud non sono in grado di dire da dove si è propagato l'incendio;”), laddove allude al movimento dell'incendio da sud verso nord, si pone in contrasto con quanto riferito dal teste , la cui deposizione, anche in ragione Tes_1
del ruolo professionale ricoperto, appare più attendibile. Peraltro, lo stesso teste è apparso comunque incerto, in quanto non è stato in S_
grado di collocare i luoghi utilizzando le coordinate nord e sud e ha errato la collocazione del paese di San Marzano, che a suo dire si estenderebbe solo alle spalle della villa, mentre invece si estende a sud della stessa (nella parte in cui la villa confina con la p.lla 974).
A fronte di quanto fin qui rilevato e della documentazione fotografica in atti, va certamente esclusa l'ipotesi che il fuoco abbia investito il fondo degli attori provenendo dalla particella 1383 di proprietà della convenuta, nella parte in cui quest'ultima confina con l'estremità superiore del campo da tennis (assumendo come prospettiva quella che, dando le spalle all'ingresso della villa, ha davanti a sé il campo da tennis).
Al riguardo, va osservato che, come si evince dalle foto prodotte da parte convenuta, dove sono presenti i segni dell'incendio, riconosciuti (previa visione delle foto) anche dal teste che ha eseguito un Testimone_3 sopralluogo nel luglio del 2017, e quindi a breve distanza dall'evento (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13 luglio 2020), non emergono indizi in grado di confermare che le fiamme hanno invaso i fondi degli attori passando per la particella 1383.
11 12 Ed invero, dalla visione delle foto, risulta:
che non vi sono segni di annerimento sul muro di confine di proprietà degli attori;
che la particella 1383 della convenuta, nella parte in cui confina con l'estremità superiore del campo da tennis, è caratterizzata principalmente dalla presenza di un terreno pietroso;
che la vegetazione che sporge dal muro degli attori che si affaccia sulla particella 1383 non presenta segni di bruciatura;
che la vegetazione spontanea presente sulla particella n. 1383, posta in prossimità del muro di confine con la proprietà attorea, non risulta annerita, né presenta i segni di un incendio.
13 Le risultanze istruttorie inducono inoltre ad escludere che l'incendio si sia propagato dalla particella n. 974 della convenuta al lato sud (guardando la foto dei luoghi sopra allegata) della particella 1084 degli attori (vale a dire il lato caratterizzato dalla presenza del muro perimetrale della villa che, costeggiando la particella 974, termina a ridosso di via Vincenzo
Importuno, strada di accesso alla villa).
Gli indizi emersi si pongono in contrasto con una simile ipotesi, atteso:
che la direzione del vento, come sopra rilevato, spingeva l'incendio da nord verso sud, mentre per dare seguito alla ricostruzione attorea bisognerebbe sostenere il contrario, in contrasto con le deduzioni ricavabili dalle dichiarazioni rese dal vigile del fuoco escusso come teste;
che il muro perimetrale non presenta segni di annerimento, che se fossero stati presenti avrebbero testimoniato il passaggio delle fiamme dal fondo della convenuta alla villa degli attori;
che, come si evince dalle sottostanti foto allegate al fascicolo di parte convenuta, i segni di annerimento presenti sul terreno della convenuta risultano piuttosto circoscritti;
che gli steli della vegetazione spontanea aderente o prossima al muro di confine risultano ancora in piedi, così come gran parte della vegetazione presente sul fondo della convenuta, il che induce a ritenere che l'intensità delle fiamme propagatesi sul terreno di quest'ultima non sia stata tale, anche in considerazione degli altri elementi indiziari evidenziati (in specie, presenza di pietre e vento che spingeva le fiamme verso sud), da oltrepassare il muro di confine e generare l'incendio delle piante presenti all'interno della;
Pt_4
14 che anche il c.t.u. ha rilevato che “le erbe infestanti”, rilevate nelle foto, erano “secche, dato il clima arido, ma non bruciate”
e che non vi era “la presenza di annerimenti”;
che i segni lasciati dall'incendio all'interno della , posti in Pt_4
correlazione con quelli lasciati sulla particella 974, non risultano coerenti, sul piano cronologico, con l'ipotesi della propagazione delle fiamme dalla particella 974 verso l'interno della villa, né con le dichiarazioni del teste il quale ha riferito che, al Tes_1 momento del loro intervento, la zona, compreso l'interno della villa, era già bruciata e non c'erano fiamme: dalle foto prodotte dagli attori (e da quanto rilevato anche dal ctu) si evince, infatti, che le piante danneggiate poste sul lato ovest e sud del campo da tennis (dando le spalle all'ingresso della villa e guardando davanti sé il campo da tennis) erano completamente carbonizzate
(la siepe di , la siepe di Controparte_2 Controparte_2
posta sul lato sud del campo di tennis, i tre alberi di , CP_3
mentre le piante poste sul lato est del campo da tennis erano carbonizzate solo in parte e in parte avevano dei rami bruciati, il che porta a ritenere, dato il maggior tempo che richiede la combustione dei pini e delle siepi per apparire completamente carbonizzate, e date le dichiarazioni del teste (che ha dato Tes_1
atto di come al loro arrivo fosse già tutto bruciato), che l'incendio abbia prima intaccano le piante poste sul lato ovest del campo da tennis, carbonizzandole, e poi si sia spostato, seguendo anche la direzione del vento, verso le piante poste ad est del campo da tennis, comunque meno intaccate rispetto alle prime
(quelle poste ad ovest del campo da tennis);
che, laddove l'incendio si fosse propagato dalla particella n. 974 verso l'intero della villa, provocando i danni riscontrati,
15 l'incendio stesso, dato il preventivo (solo ipotizzato) passaggio sul terreno della convenuta, avrebbe dovuto incenerire del tutto la vegetazione spontanea presente sulla particella n. 974, ma una simile situazione non è riscontrabile dalle foto prodotte da parte convenuta e dalla foto all. 1 della perizia di parte attrice, dal cui esame si riscontra invece la presenza (come rilevato anche dal c.t.u.) di numerose erbe infestanti secche ma non annerite.
16 17 Gli indizi sopra elencati portano anche a sconfessare il contenuto della deposizione di , il quale ha riferito quanto segue: Testimone_4
“…ho visto le fiamme nel fondo limitrofo e non sono entrato nella proprietà dei dottori;
però posso dire che ho visto i pini infiammati….Nulla so in merito alla causa dell'incendio…Riconosco i luoghi per come raffigurati nelle foto che mi vengono mostrate, precisando che sono visibili i rami della siepe bruciata e che erano stati attinti dal fuoco sviluppatosi dal fondo limitrofo”.
Il teste ha riferito che i rami della siepe bruciata erano stati attinti dal fuoco sviluppatosi dal fondo limitrofo e che nel frattempo erano sopraggiunti i VV.FF.
18 Il teste nulla ha riferito sulla modalità con cui è proseguito l'incendio dopo il suo arrivo, il che appare strano, tenuto conto che erano sopraggiunti i
VV.FF. e che uno di essi, escusso come teste, ha precisato che al momento dell'intervento non c'erano fiamme né all'interno della villa, né sul terreno limitrofo.
Se le fiamme si fossero propagate dalla particella 974 alla villa degli attori, circostanza alla quale sembrano alludere le dichiarazioni del teste
(“sono visibili i rami della siepe bruciata e che erano stati attinti Tes_4 dal fuoco sviluppatosi dal fondo limitrofo”), l'incendio, per andare incontro alle prospettazioni attoree, si sarebbe dovuto estendere alle piante poste ad est del campo da tennis (quelle lungo il muro di confine), poi a quelle poste a sud e, infine, a quelle poste ad ovest. Tuttavia il teste non ha descritto un simile sviluppo degli eventi, avendo anzi riferito di aver visto sia le fiamme nel fondo della convenuta (descritto come fondo limitrofo), che i pini infiammati (all'interno della villa), il tutto entro il lasso di tempo intercorso tra l'arrivo del teste e quello dei VV.FF. Peraltro, considerato che i pini sono stati trovati interamente carbonizzati e che, poco dopo l'arrivo del teste, sarebbero giunti i VV.FF., trovando una situazione priva di fiamme sul terreno e nella villa, è più plausibile ritenere che i pini e, quindi anche le piante poste ad ovest del campo da tennis, stessero già bruciando da prima dell'arrivo del teste. A ciò si aggiunga che lo scenario sopra ipotizzato risulterebbe, come detto, poco plausibile anche in considerazione della direzione contraria del vento, che spingeva le fiamme da nord verso sud, e dell'assenza di segni di annerimento sul muro di confine.
In definitiva, la domanda risarcitoria va respinta, in quanto l'attore non ha fornito la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la propagazione dell'incendio dai terreni della convenuta (è appena il caso di osservare che le pronunce giurisprudenziali sopra richiamate in materia in
19 incendio attengono tutte a casi in cui non era in contestazione la propagazione dell'incendio dal terreno del danneggiante e, quindi, il legame causale tra la cosa e il danno).
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014
(tenuto conto dei parametri medi e del valore della domanda), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Seguono altresì la soccombenza e sono poste a carico dell'attore le spese di c.t.u.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
Così deciso in Taranto, in data
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cassazione civile sez. III, 22/05/2014, (ud. 23/01/2014, dep. 22/05/2014),
n.11349: “Il proprietario di un fondo dal quale si propaghi un incendio che danneggi il fondo finitimo è responsabile del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. a nulla rilevando se il suo fondo fosse incolto e pericoloso, oppure coltivato e ben tenuto. Nemmeno è rilevante, al fine di escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., accertare se l'incendio abbia avuto inizio in un diverso fondo per poi invadere quello del convenuto e, successivamente, quello dell'attore. (Sez. 3, Sentenza n. 17471 del 09/08/2007, Rv. 598952;”