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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 16708 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
attore opponente, con gli avv.ti Emiliano Faccardi e Valentina Tonsi
e
, quale mandataria di , Controparte_1 Parte_2
convenuta opposta, con l'Avv. Giuseppe Lucibello.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti durante la discussione orale all'udienza del 27 maggio 2025 e perciò, per parte opponente, come da conclusioni contenute nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 cpc e, per parte opposta, come da conclusioni contenute nella memoria integrativa ex art 171 ter n. 1 cpc.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 3740/2024 (RG n. 10548/2024) del 21 ottobre 2024 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ha ingiunto a (in qualità di fidejussore) di pagare a favore di Parte_1
, quale mandataria di l'importo di euro 35.000,00, oltre Controparte_1 Parte_2
interessi e spese di procedura, quale importo massimo garantito in forza della garanzia fidejussoria pagina 1 di 6 specifica n. 56164 in relazione alle obbligazioni derivante dal mutuo fondiario del 27.01.2012 n.
71002833 stipulato dal sig. e dalla Ubi – Banca di Valle Camonica. Pt_3
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione contestando sotto vari profili Parte_1
la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
L'attore opponente contestava in sintesi: i) la paternità delle firme apposte sulla fidejussione, chiedendone la relativa verificazione;
ii) la nullità della clausola derogatoria al disposto ex art. 1957
c.c. perché in contrasto con la disciplina consumeristica, che prevede che una siffatta clausola sia fatta oggetto di trattativa individuale con il fideiussore consumatore, con conseguente decadenza dalla garanzia, per mancata escussione del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ed, infine, iii) la nullità parziale della clausola derogatoria di cui all'art. 1957 c.c. perché contraria alla normativa anti-trust.
Tanto premesso l'opponente chiedeva che, previo rigetto della istanza di provvisoria esecutività del decreto, fosse revocato l'opposto decreto e accertato che nulla era dovuto dalla opponente in favore della convenuta, stante la nullità del contratto per violazione della normativa consumeristica e anti- trust, e comunque la decadenza della garanzia, previa declaratoria di nullità della clausola derogatoria al disposto ex art. 1957 c.c. per violazione della normativa anti-trust e/o della disciplina consumeristica;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva , quale mandataria di contestando ogni Controparte_1 Parte_2
avversa domanda, eccezione e deduzione, chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, il tribunale rigettasse ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando integralmente l'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 27 maggio 2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni, trattenendo poi la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, sulle conclusioni indicate in epigrafe.
2. La inefficacia parziale del contratto di fidejussione 12 gennaio 2012 per violazione della disciplina consumeristica.
La decisione sulla eccezione di nullità per violazione della disciplina consumeristica deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la
pagina 2 di 6 causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Ciò premesso, assume la parte opponente che la clausola contrattuale derogatoria dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (e quella, ad essa logicamente complementare, che prevede che il fidejussore si impegna a versare immediatamente, a semplice richiesta della banca, il credito complessivo dalla stessa vantato nei confronti del debitore principale) sarebbe nulla per violazione della disciplina consumeristica;
che in conseguenza di tale nullità parziale la garanzia prestata dall'odierno opponente sarebbe decaduta, non avendo la creditrice proposto le sue istanze entro sei mesi nei confronti del debitore principale.
Tale eccezione è fondata.
Preliminarmente, va accertata la qualifica soggettiva dell'opponente in termini consumeristici, alla luce della definizione di consumatore contenuta nell 'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206, nonché nell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, secondo cui riveste tale qualifica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Si tratta di un criterio di tipo funzionale, che impone di verificare se l'atto compiuto dal soggetto risulti o meno strumentale alla sua attività economica o professionale.
Nel caso in esame risulta pacificamente che il sig. ha prestato fidejussione specifica a Parte_1
garanzia di un mutuo fondiario concesso in via esclusiva a un soggetto persona fisica, il sig. CP_2
e non già a una società o impresa. Il contratto di mutuo garantito, infatti, risulta intestato
[...] unicamente al predetto e non presenta alcun nesso funzionale o strumentale con l'attività della Pt_3
società S.O.V.I.S. della quale entrambi erano soci. Controparte_3
A conferma della natura personale e non imprenditoriale dell'operazione garantita, si rileva che la stessa banca mutuante ha espressamente qualificato il sig. come “consumatore” nel Parte_1
documento di sintesi allegato alla fidejussione. Detta qualificazione, proveniente dalla parte predisponente, assume rilevanza ai fini dell'interpretazione del rapporto e costituisce un ulteriore indizio del carattere estraneo della garanzia rispetto a finalità professionali o imprenditoriali.
pagina 3 di 6 Ne consegue che la comune partecipazione societaria tra garante e debitore principale è priva di alcuna rilevanza giuridica, non potendosi in alcun modo inferire da essa un collegamento funzionale tra la prestazione fideiussoria e l'attività della società, risultando invece evidente che il debito garantito origina da un'operazione conclusa tra persone fisiche in proprio.
Pertanto, la fidejussione specifica azionata deve essere qualificata come contratto del consumatore, stipulato da persona fisica estranea all'esercizio di un'attività economica o professionale, e in quanto tale assoggettata alla disciplina di cui al Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo.
Tanto premesso, merita accoglimento l 'eccezione di nullità parziale della clausola derogatoria all 'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fidejussione sottoscritta dal sig. (cfr. doc. n. 2 Parte_1
ricorso in opposizione).
Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore ai sensi dall'art. 33, lett. t, D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 203 (c.d. codice del consumatore).
Ed invero il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impedisce al fidejussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e per non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale;
a tale proposito non appare superfluo rammentare che tale conclusione, già più volte avallata da questo Tribunale, ha trovato di recente conferma nell'insegnamento della Suprema Corte, che ha ritenuto che “una siffatta clausola si appalesa senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c.” – cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27558 del 28 settembre
2023), a meno che non siano state fatte oggetto di trattativa individuale;
che, allorché (come nel caso che ci occupa), il contratto sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sull'operatore professionale (nella specie la società concedente) l'onere di provare che tali clausole, malgrado siano state da essa unilateralmente predisposte, siano state fatte oggetto di specifica trattativa con il consumatore (come si ricava a contrario dalle norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 D. Lgs. n.
203/2006) – onere al quale la convenuta opposta non ha adempiuto, né ha parimenti provato ad adempiere.
pagina 4 di 6 Con la conseguenza della nullità parziale della clausola derogatoria alla applicabilità dell'art. 1957 c.c.
(e di quella che impone al fidejussore di pagare a prima richiesta, indipendentemente dalla richiesta nei confronti del debitore principale), quale sancita dall'art. 36, comma primo, D. Lgs. n. 203/2006, da cui deriva la reviviscenza del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3. Tempestività e fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione delle istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza del credito.
Osserva il giudice come l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. è stata tempestivamente introdotta nel processo nel rispetto dei rigorosi termini di cui all'art. 163 c.p.c., in quanto proposta con l'atto di citazione in opposizione.
L'eccezione è fondata.
Dagli atti allegati risulta che l'obbligazione principale garantita era scaduta alla data del 24 giugno
2016, data nella quale la banca creditrice ha formalmente richiesto alla debitrice principale il rientro dall'esposizione debitoria, dichiarandola contestualmente decaduta dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R, notificata al debitore principale in data 30 giugno 2016 (cfr. doc. 6 del ricorso in opposizione).
Nondimeno, la banca non ha fornito prova dell'avvenuta proposizione, entro il termine di sei mesi dalla suddetta scadenza, di alcuna iniziativa giudiziale — in via di cognizione o di esecuzione — nei confronti del debitore principale, sig. CP_2
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per “istanze” devono intendersi “i vari mezzi giurisdizionali per la tutela del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire l'effetto sperato” (Cass. civ.,
Sez. III, ord. 24 agosto 2023, n. 25197; conf. Cass. civ., Sez. II, sent. 29 gennaio 2016, n. 1724).
In tale contesto, non può ritenersi sufficiente a interrompere il termine decadenziale l'invio di un atto di precetto non seguito da alcuna attività esecutiva (cfr. Cass. n. 1724/2016), peraltro notificato solo in data 9 marzo 2017, ossia oltre il termine semestrale previsto.
pagina 5 di 6 Ne deriva, pertanto, ai sensi dell'art. 1957, comma 2, c.c., la decadenza della banca dal diritto di far valere la fideiussione prestata dal sig. con conseguente estinzione dell'obbligazione di Parte_1 garanzia per effetto dell'inerzia del creditore nel promuovere tempestive iniziative giudiziali nei confronti del debitore principale.
4. Conclusioni.
In conclusione, da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di Parte_1
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U., IVA e CP.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo impugnato n. Parte_1
3740/2024 emesso da questo Tribunale in data 21 ottobre 2024, che, per l'effetto, revoca integralmente;
condanna parte convenuta opposta , quale mandataria di Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore di parte opponente della somma di € 7.616,00=, oltre 15 % per spese
[...]
generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 3 giugno 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 16708 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
attore opponente, con gli avv.ti Emiliano Faccardi e Valentina Tonsi
e
, quale mandataria di , Controparte_1 Parte_2
convenuta opposta, con l'Avv. Giuseppe Lucibello.
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti durante la discussione orale all'udienza del 27 maggio 2025 e perciò, per parte opponente, come da conclusioni contenute nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 cpc e, per parte opposta, come da conclusioni contenute nella memoria integrativa ex art 171 ter n. 1 cpc.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 3740/2024 (RG n. 10548/2024) del 21 ottobre 2024 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ha ingiunto a (in qualità di fidejussore) di pagare a favore di Parte_1
, quale mandataria di l'importo di euro 35.000,00, oltre Controparte_1 Parte_2
interessi e spese di procedura, quale importo massimo garantito in forza della garanzia fidejussoria pagina 1 di 6 specifica n. 56164 in relazione alle obbligazioni derivante dal mutuo fondiario del 27.01.2012 n.
71002833 stipulato dal sig. e dalla Ubi – Banca di Valle Camonica. Pt_3
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione contestando sotto vari profili Parte_1
la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
L'attore opponente contestava in sintesi: i) la paternità delle firme apposte sulla fidejussione, chiedendone la relativa verificazione;
ii) la nullità della clausola derogatoria al disposto ex art. 1957
c.c. perché in contrasto con la disciplina consumeristica, che prevede che una siffatta clausola sia fatta oggetto di trattativa individuale con il fideiussore consumatore, con conseguente decadenza dalla garanzia, per mancata escussione del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione ed, infine, iii) la nullità parziale della clausola derogatoria di cui all'art. 1957 c.c. perché contraria alla normativa anti-trust.
Tanto premesso l'opponente chiedeva che, previo rigetto della istanza di provvisoria esecutività del decreto, fosse revocato l'opposto decreto e accertato che nulla era dovuto dalla opponente in favore della convenuta, stante la nullità del contratto per violazione della normativa consumeristica e anti- trust, e comunque la decadenza della garanzia, previa declaratoria di nullità della clausola derogatoria al disposto ex art. 1957 c.c. per violazione della normativa anti-trust e/o della disciplina consumeristica;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva , quale mandataria di contestando ogni Controparte_1 Parte_2
avversa domanda, eccezione e deduzione, chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, il tribunale rigettasse ogni domanda ed eccezione avversaria, confermando integralmente l'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 27 maggio 2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni, trattenendo poi la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, sulle conclusioni indicate in epigrafe.
2. La inefficacia parziale del contratto di fidejussione 12 gennaio 2012 per violazione della disciplina consumeristica.
La decisione sulla eccezione di nullità per violazione della disciplina consumeristica deve essere affrontata in primis, per il principio della ragione più liquida, in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU. n. 9936 dell'8 maggio 2014, e successive conformi;
cfr. in particolare Sez. V, ord. n. 363 del 9 gennaio 2019, secondo la quale “la
pagina 2 di 6 causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Ciò premesso, assume la parte opponente che la clausola contrattuale derogatoria dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c. (e quella, ad essa logicamente complementare, che prevede che il fidejussore si impegna a versare immediatamente, a semplice richiesta della banca, il credito complessivo dalla stessa vantato nei confronti del debitore principale) sarebbe nulla per violazione della disciplina consumeristica;
che in conseguenza di tale nullità parziale la garanzia prestata dall'odierno opponente sarebbe decaduta, non avendo la creditrice proposto le sue istanze entro sei mesi nei confronti del debitore principale.
Tale eccezione è fondata.
Preliminarmente, va accertata la qualifica soggettiva dell'opponente in termini consumeristici, alla luce della definizione di consumatore contenuta nell 'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206, nonché nell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, secondo cui riveste tale qualifica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Si tratta di un criterio di tipo funzionale, che impone di verificare se l'atto compiuto dal soggetto risulti o meno strumentale alla sua attività economica o professionale.
Nel caso in esame risulta pacificamente che il sig. ha prestato fidejussione specifica a Parte_1
garanzia di un mutuo fondiario concesso in via esclusiva a un soggetto persona fisica, il sig. CP_2
e non già a una società o impresa. Il contratto di mutuo garantito, infatti, risulta intestato
[...] unicamente al predetto e non presenta alcun nesso funzionale o strumentale con l'attività della Pt_3
società S.O.V.I.S. della quale entrambi erano soci. Controparte_3
A conferma della natura personale e non imprenditoriale dell'operazione garantita, si rileva che la stessa banca mutuante ha espressamente qualificato il sig. come “consumatore” nel Parte_1
documento di sintesi allegato alla fidejussione. Detta qualificazione, proveniente dalla parte predisponente, assume rilevanza ai fini dell'interpretazione del rapporto e costituisce un ulteriore indizio del carattere estraneo della garanzia rispetto a finalità professionali o imprenditoriali.
pagina 3 di 6 Ne consegue che la comune partecipazione societaria tra garante e debitore principale è priva di alcuna rilevanza giuridica, non potendosi in alcun modo inferire da essa un collegamento funzionale tra la prestazione fideiussoria e l'attività della società, risultando invece evidente che il debito garantito origina da un'operazione conclusa tra persone fisiche in proprio.
Pertanto, la fidejussione specifica azionata deve essere qualificata come contratto del consumatore, stipulato da persona fisica estranea all'esercizio di un'attività economica o professionale, e in quanto tale assoggettata alla disciplina di cui al Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo.
Tanto premesso, merita accoglimento l 'eccezione di nullità parziale della clausola derogatoria all 'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fidejussione sottoscritta dal sig. (cfr. doc. n. 2 Parte_1
ricorso in opposizione).
Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute, in forza di una presunzione iuris tantum, vessatorie dal legislatore ai sensi dall'art. 33, lett. t, D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 203 (c.d. codice del consumatore).
Ed invero il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impedisce al fidejussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e per non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale;
a tale proposito non appare superfluo rammentare che tale conclusione, già più volte avallata da questo Tribunale, ha trovato di recente conferma nell'insegnamento della Suprema Corte, che ha ritenuto che “una siffatta clausola si appalesa senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c.” – cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27558 del 28 settembre
2023), a meno che non siano state fatte oggetto di trattativa individuale;
che, allorché (come nel caso che ci occupa), il contratto sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sull'operatore professionale (nella specie la società concedente) l'onere di provare che tali clausole, malgrado siano state da essa unilateralmente predisposte, siano state fatte oggetto di specifica trattativa con il consumatore (come si ricava a contrario dalle norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 D. Lgs. n.
203/2006) – onere al quale la convenuta opposta non ha adempiuto, né ha parimenti provato ad adempiere.
pagina 4 di 6 Con la conseguenza della nullità parziale della clausola derogatoria alla applicabilità dell'art. 1957 c.c.
(e di quella che impone al fidejussore di pagare a prima richiesta, indipendentemente dalla richiesta nei confronti del debitore principale), quale sancita dall'art. 36, comma primo, D. Lgs. n. 203/2006, da cui deriva la reviviscenza del termine di mesi sei dalla scadenza dell'obbligazione entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3. Tempestività e fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione delle istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza del credito.
Osserva il giudice come l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. è stata tempestivamente introdotta nel processo nel rispetto dei rigorosi termini di cui all'art. 163 c.p.c., in quanto proposta con l'atto di citazione in opposizione.
L'eccezione è fondata.
Dagli atti allegati risulta che l'obbligazione principale garantita era scaduta alla data del 24 giugno
2016, data nella quale la banca creditrice ha formalmente richiesto alla debitrice principale il rientro dall'esposizione debitoria, dichiarandola contestualmente decaduta dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R, notificata al debitore principale in data 30 giugno 2016 (cfr. doc. 6 del ricorso in opposizione).
Nondimeno, la banca non ha fornito prova dell'avvenuta proposizione, entro il termine di sei mesi dalla suddetta scadenza, di alcuna iniziativa giudiziale — in via di cognizione o di esecuzione — nei confronti del debitore principale, sig. CP_2
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per “istanze” devono intendersi “i vari mezzi giurisdizionali per la tutela del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire l'effetto sperato” (Cass. civ.,
Sez. III, ord. 24 agosto 2023, n. 25197; conf. Cass. civ., Sez. II, sent. 29 gennaio 2016, n. 1724).
In tale contesto, non può ritenersi sufficiente a interrompere il termine decadenziale l'invio di un atto di precetto non seguito da alcuna attività esecutiva (cfr. Cass. n. 1724/2016), peraltro notificato solo in data 9 marzo 2017, ossia oltre il termine semestrale previsto.
pagina 5 di 6 Ne deriva, pertanto, ai sensi dell'art. 1957, comma 2, c.c., la decadenza della banca dal diritto di far valere la fideiussione prestata dal sig. con conseguente estinzione dell'obbligazione di Parte_1 garanzia per effetto dell'inerzia del creditore nel promuovere tempestive iniziative giudiziali nei confronti del debitore principale.
4. Conclusioni.
In conclusione, da quanto sopra esposto discende la revoca del decreto opposto, e il rigetto della domanda proposta dalla convenuta opposta nei confronti di Parte_1
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00= a € 52.000,00=, in complessivi € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese generali, C.U., IVA e CP.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo impugnato n. Parte_1
3740/2024 emesso da questo Tribunale in data 21 ottobre 2024, che, per l'effetto, revoca integralmente;
condanna parte convenuta opposta , quale mandataria di Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore di parte opponente della somma di € 7.616,00=, oltre 15 % per spese
[...]
generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 3 giugno 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6