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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 581 R.G.L. del 2020, promossa
D A nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Europa n.18, (cod. fisc. ) rappresentata e difesa dall' avv. C.F._1
Chiara Vincenzo La Cava, giusta procura su documento informatico prodotto telematicamente in uno al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Cesare Battisti n. 108, Messina;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in
Caltanissetta, via Libertà nr. 174, è domiciliato ex lege;
- resistente-
A seguito dell'udienza del 12.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con scadenza in pari data, per la quale si dà atto che la parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.,
completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2020, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stata assunta dal con contratto di lavoro a tempo indeterminato come Controparte_1 docente dell'infanzia e di prestare servizio presso l'I.C. “Don Milani” di Gela, ha esposto:
- di aver partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/21 per la scuola primaria, indicando quali preferenze diverse scuole rientranti nei Comuni di Naro, Canicatti',
Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Licata, , , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, indicando il diritto di precedenza alla stessa Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8
spettante quale referente unico del padre( , disabile in situazione di gravità con Persona_9
carattere permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104 del 1992;
- che l'ambito trasferimento non le era stato tuttavia accordato, in ragione del mancato riconoscimento del diritto di precedenza assoluta ex L. n. 104 del 1992, atteso che l'art. 13 comma 4 della contrattazione collettiva nazionale integrativa per la mobilità degli anni scolastici 2019/2022 nonché dalle istruzioni ministeriali hanno previsto tale precedenza per i soli trasferimenti provinciali, e non anche per i trasferimenti interprovinciali;
La ricorrente ha dunque dedotto, in punto di diritto, la nullità della disposizione di cui all'art. 13 C.C.N.I. mobilità triennio 2019/22.
Tanto premesso, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1.Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt
1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2020/2021 poiché in contrasto con la legge 104/1992 ( artt. 3, 21, 33) e dell'art 601
(T.U. scuola) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della stessa presso una delle sedi ricadenti nei comuni di Naro,
Canicatti', Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, , , Licata, , Per_1 Per_2 Per_3
, , , anche in sovrannumero, e comunque in Per_4 Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei padre e ciò con effetto immediato;
2. Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Sicilia, provincia di , scuola infanzia pubblicato il 29.6.020 con il quale non è stata Per_5
assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al genitore disabile per gli anni scolastici 2020/2021 e seguenti;
b) disapplicare la nota mail del
29.06.020 con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento della ricorrente presso una delle sedi ricadenti nei comuni di Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, , Per_1
, Licata, , , , , e comunque in Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato ricadenti nella provincia di . Per_5
3. Per l'effetto disporre il trasferimento presso una delle sedi ricadenti nei comuni di Naro, Canicattì,
Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, , , Licata, , , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, , e comunque in una delle sedi di cui alla domanda Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 secondo l'ordine indicato, ricadenti nella provincia di , e comunque in una delle sedi di cui Per_5
alla domanda che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei padre e ciò con effetto immediato”.
Con memoria del 09.07.2021 si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto nel merito CP_1
del ricorso.
Ha dedotto, in ordine alla disciplina dettata dall'art. 13 del CCNL 2019, che il sistema del diritto di precedenza nei trasferimenti è differenziato in relazione alla fase di trasferimento nell'ambito della quale la docente ha proposto domanda. Hanno evidenziato, nello specifico, che secondo l'accordo contrattuale sottoscritto per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 (art. 13), la situazione in cui si trova la ricorrente quale referente unica del genitore disabile, non è valorizzabile come condizione di precedenza ai fini della domanda di trasferimento interprovinciale, ma solo per ottenere l'assegnazione provvisoria.
Istruita in via puramente documentale, la causa veniva dunque decisa a seguito dell'udienza del
12.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. Può innanzitutto ritenersi provata anche ex art. 115 c.p.c., per difetto di contestazione avversaria, la ricostruzione fattuale svolta dalla parte ricorrente, giacché comprovata dalla documentazione versata in atti, ove risulta che, a seguito della domanda di mobilità interprovinciale non è stato preso in considerazione il diritto di precedenza asseritamente vantato sulla base della L. n. 104 del 1992.
Ebbene, la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1. lettera b), della L. 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
A sua volta, l'art. 601 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - testo unico in materia di istruzione - stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (co. 21). L'interpretazione si giova peraltro dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato sotto altro verso chiarito che l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5 L. n. 104 del 1992, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, giacché la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C.
Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997. n. 396 del 1997).
Ancora, è stato sul punto precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. C. Cost. n. 372 del
2002).
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema
Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi
- segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo. Cass. civ. Sez. Unite Sent.. 27.03.2008, n.
7945). È alla luce delle richiamate coordinate normative ed ermeneutiche che va letta ed interpretata la censurata norma contrattuale.
L'art. 13 del CCNI mobilità 2017/2018, al comma 1 che regola il sistema delle precedenze, disciplina al punto IV, "l'assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale", prevedendo che "nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. n. 297 del 1994, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela”.
Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire
l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non
è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. n. 104 del 1992 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
Per quel che più in tal sede rileva, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza
è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità.
Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della L. n. 104 del 1992, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento".
In sostanza, mentre ai genitori e ai coniugi di persone disabili con handicap grave compete il diritto di precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, ossia nei trasferimenti a carattere definitivo;
ai figli (come la ricorrente) che prestano medesima assistenza non è negato il diritto suddetto, ma è "limitato" ai soli spostamenti temporanei della mobilità annuale (e quindi non definitivi).
La risoluzione della presente controversia, in cui si denuncia la illegittimità della portata limitativa dell'art. 13, punto IV del CCNI, dipende quindi dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della L. 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Sul punto, si sono qualche anno addietro pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte
(sent. n. 7945 del 27.3.2008) affermando innanzitutto che: "La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela
o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico- fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte
Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il Giudice delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art. 33 L. n. 104 del 1992, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio - ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella - altrettanto meritevole di tutela - ma diversa in cui il lavoratore non è convivente,
e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto - lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996)".
Le citate Sezioni Unite della Suprema Corte hanno d'altro canto chiarito che l'art. 33 co. 5 L.
n. 104 del 1992 cit. si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone handicappate a esso legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità, diritto che, tuttavia, non è assoluto o illimitato, in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, la compatibilità con l'interesse comune, dovendo il diritto alla tutela dell'handicappato essere contemperato - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro che, nel settore del lavoro pubblico, trovano anch'esse una copertura costituzionale. Va aggiunto poi che "la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico poi (…) sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più favorevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c." (così Cass. SS.UU. n. 7945/2008 cit.).
Ebbene, nell'ottica di un necessario contemperamento tra i diversi interessi in gioco, non risulta fondata la tesi patrocinata dalla parte ricorrente.
Infatti, nel C.C.N.I. sulla mobilità non viene negato al figlio che assiste il genitore disabile il beneficio del diritto di precedenza negli spostamenti in generale, ma unicamente in quelli di natura definitiva e a carattere interprovinciale.
Deve ritenersi, pertanto, che le parti sociali abbiano bilanciato gli interessi primari di cui all'art. 32 Cost. con il potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 97 Cost. predisponendo in maniera preventiva ed oggettiva una graduazione delle posizioni tutelabili, al fine di rendere compatibile il diritto all'assistenza con quelli, di pari di rilievo costituzionale, alla educazione scolastica e al buon andamento del servizio pubblico, che deve essere necessariamente garantito all'inizio di ogni anno scolastico.
La previsione di limitare, in sede di mobilità definitiva, il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il familiare in stato di handicap grave, ai soli casi di trasferimenti all'interno della stessa provincia (fase A1) e, in questo caso, limitatamente ai rapporti di più stretta parentela (dipendenti che siano genitore, fratello/sorella, coniuge del disabile), con esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti più distanti e degli affini, nonché di tutte le ipotesi di trasferimenti interprovinciali (come nel caso della ricorrente), risponde alla comprensibile necessità della Amministrazione Pubblica di contemperare le esigenze del servizio della pubblica istruzione con la limitata disponibilità dei posti a disposizione dei docenti e con gli analoghi diritti alla precedenza di una pluralità di aspiranti.
Ne è riprova la suddivisione in fasi del sistema, particolarmente complesso, di mobilità degli insegnanti, che risponde alle diverse priorità, tanto è vero che il diritto di precedenza non opera sempre nella sola prima fase (proprio perché non assoluto), ma è diversamente articolato nelle varie fasi, in ragione del fatto che le c.d. "precedenze" sono di vario genere e peso, così come emerge dall'art. 13 del CCNI. Si condividono, quindi, le conclusioni delle sentenze di merito citate dalla parte resistente (tra cui Trib. Marsala, sent. n. 243/2020 del 4.06.2020, Trib. Siracusa, Ord. n. 1426/20 R.G., C. App.
Milano sent. 387 del 03-06-2020) che affermano la correttezza della scelta dell'Amministrazione, la quale a seguito del confronto con le parti sociali garantisce il diritto all'assistenza adeguatamente attraverso la mobilità annuale provvisoria.
Tali conclusioni trovano peraltro una confortevole sponda nella recente pronunzia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 1992 - che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la L. n. 104 del 1992 privilegia" ( Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/02/2021, n. 4677).
A lume di tali principi va pertanto esclusa la paventata illegittimità, per contrarietà a norme imperative, della previsione contrattuale censurata nel ricorso.
Per completezza di motivazione va inoltre evidenziato che la ricorrente non ha in ogni caso provato, né offerto di provare, quali fossero le probabilità di ottenere il trasferimento nelle sedi desiderate, ove anche le fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza richiesto. Invero, dal bollettino dei movimenti per la scuola primaria in provincia di Caltanissetta dell'a.s. 2021/2022
(versato in atti dalla stessa ricorrente, All. n. 7 al ricorso), emerge che il docente collocato più in basso in graduatoria che era riuscito ad ottenere il trasferimento interprovinciale in una delle sedi ambite dalla ricorrente vantava un punteggio pari ad 84, che non è dato sapere se fosse inferiore o meno a quello che la stessa avrebbe vantato ove la precedenza le fosse stata accordata, non avendo ella neppure allegato quale fosse il punteggio riconosciutole.
Si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, connesse alle oscillazioni giurisprudenziali nella giurisprudenza di merito, risolte solo di recente dalla Corte di Cassazione.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Gela il 14/03/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi