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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5124/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5124/2021
Oggi 19/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per e per (presenti Parte_1 Parte_2 personalmente) l'avv. , il quale si riporta a tutti i propri CP_1 scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata;
insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per , l'avv. , il quale si riporta a tutti Controparte_2 CP_3
i propri scritti difensivi e insiste nella legittimità della detenzione della propria assistista visto che, comunque, il titolo s i riviene in ragione dell'ospitalità della figlia che cin ella convive;
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5124/2021 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2 [...]
CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. CP_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 702 bis depositato in data 22/6/2021, i germani Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
«a) in via principale e nel merito, in ragione di quanto dedotto e documentato, accertare e dichiarare che la sig.ra (nata il Controparte_2
21.01.1955 a Padula – SA), quale convivente del sig. (nato il Persona_2
30.09.1944 a Pontecagnano Faiano e deceduto in Salerno in data 23.07.2015),
a decorrere dal 24.07.2020, occupa illegittimamente e senza titolo l'immobile degli istanti che è sito in via Verd i n. 8 di EC IA (SA), distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 12, P.lla 464, sub 7, pagina 2 di 11 che era di proprietà del de cuius e, per l'effetto, Persona_2 condannarla al rilascio immediato del bene de quo, nonché a svuotarlo e consegnarlo ai ricorrenti libero da persone e cose in esso presenti;
b) con riserva di richiedere in separata sede l'indennità di occupazione maturata ma condannandola al pagamento delle spese e del compenso di giudizio, maggiorato degli accessori di leg ge e delle spese generali al 15% come per legge […]».
A fondamento della loro domanda hanno dedotto:
− di essere figli ed eredi di;
Persona_2
− che il proprio de cuius non aveva contratto matrimonio, rimanendo celibe fino al suo decesso, stato civile che si evince dal certificato di morte del
21/8/2015;
− che allorquando era in vita, ha intrattenuto solo Persona_2 rapporti di convivenza, dapprima con ri, e poi, fino al suo Controparte_4 decesso, con;
Controparte_2
− che era proprietario di alcuni immobili ubicati nel Persona_2
Comune di EC IA (SA);
− che il compendio immobiliare è stato trasferito ai soli figli, essi ricorrenti nonché ad altra figlia, , avuta dal loro padre con Persona_3 CP
;
[...]
− che, in data 27/1/2017, veniva presentata Dichiarazione di Successione presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno dalla quale si evince che gli eredi di sono solo i tre figl i del medesimo;
Persona_2
− che tra gli immobili appartenuti al de cuius vi è anche l'unità abitativa sita in via Verdi n. 8 di EC IA (SA) distinta al Catasto
Fabbricati dello stesso Comune al foglio 12, p.lla 464, sub 7 ove lo stesso de cuis ha vissuto fino al suo decesso;
− che l'unità abitativa, dopo la morte di , è stata detenuta Persona_2
e occupata, senza soluzione di continuità, da che a tutt'oggi la Controparte_2 occupa illegittimamente e senza titolo in quanto ampiamente decorso il termine di legge per la sua legittima occupazione stabilita dalla L. 76/2016;
− che, quindi, a partire dalla morte di , Persona_2 Controparte_2 non vanta nessun diritto di abitazione sull'immobile occupato in quanto già dal pagina 3 di 11 23/7/2020 si è estinto qualsivog lia diritto di abitazione della medesima nei confronti dell'unità abitativa;
− che, pertanto, occupa senza titolo i beni ereditari;
Controparte_2
− che non essendosi presentata, l'odierna resistente, alla procedura di mediazione presso l'ADR “Riconciliamo” , si rendeva necessaria l'azione giudiziaria.
Hanno rassegnato, quindi, le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita tempestivamente in giudizio con memoria Controparte_2 difensiva nella quale ha eccepito:
• la carenza di legittimazione attiva dei rico rrenti per non aver dato prova della proprietà dell'immobile in quanto la documentazione depositata in atti non ha rilevanza ultraventennale;
• la mancata prova dell'accettazione dell'eredità da parte dei ricorrenti;
• in via gradata, che i ricorrenti non sono gli unici comproprietari dell'immobile in quanto il de cuius aveva tre figli, i due ricorrenti e Per_3
figlia di essa resistente;
[...]
• di non essere stata solo convivente more uxorio per circa ventisette anni, ma anche la madre di la quale vive nello stesso immobile di Persona_3 cui è comproprietaria per un terzo;
• che gli stessi ricorrenti abitano in immobili di proprietà paterna, di cui
è comproprietaria;
Persona_3
• che pertanto, essa ricorrente, è ospite della figlia la quale, in qual ità di comproprietaria dell'immobile può ospitarla sin quando lo riterrà opportuno;
• che se i ricorrenti sono eredi accettanti l'eredità sono dovuti alla restituzione di tutte le somme da lei versate in prestito a Persona_2 durante la convivenza e pari a quasi l'intero stipendio di dipendente presso l'A.S.L. Salerno – Azienda Ospedaliera San Leonardo.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione all'antistatario avvocato.
All'udienza del 27/4/2022, vista la richiesta di parte ricorrente e in ragione delle difese formulate dalla resistente, è stata a utorizzata la conversione del rito richiedendo, la causa, un'istruttoria non sommaria.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la pagina 4 di 11 causa è stata istruita mediante escussione dei testi e successivamente rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Preliminarmente, anche al fine di vagliare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per non aver gli attori dato prova della proprietà ultraventennale, avanzata dalla convenuta, deve pr ocedersi a una corretta qualificazione della domanda.
1.1. In considerazione delle allegazioni in fatto di cui al ricorso introduttivo senza richiamo ad alcuna norma, ci si deve ritenere in presenza di un'azione personale di restituzione dell'immobile per intervenuta cessazione del titolo che giustificava l'occupazione di esso – la convivenza more uxorio.
1.2. Si osserva in diritto che «l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicaz ione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce».
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018 Sez. U, Sentenza n. 7305 del
28/03/2014).
1.3. Le due azioni, di rivendica e di restituzione, pur essendo dirette allo stesso risultato pratico della disponibilità materiale del bene riacquistato, hanno natura distinta: la prima ha carattere reale e si fonda sul diritto di proprietà del bene di cui l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, la seconda, invece, ha natura personale e si fonda sull'allegazione della titolarità e sulla deduzione dell'insussistenza di un titolo opponibile ed è rivolta, previo accertamento dell'insussistenza, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene (ex multis Cass. Civ. n. 2908/2001;
23086/2004).
1.4. Una tale distinzione determina importanti conseguenze sotto il profilo probatorio atteso che l'attore che agisce in rivendica è soggetto ad un pagina 5 di 11 onere probatorio rigoroso in quanto deve provare il pr oprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario o provare di aver posseduto il bene – anche attraverso precedenti danti causa – per il periodo di tempo necessario all'usucapione. Mentre con l'azione di natura personale, trovando il suo presupposto nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale, quindi, non deve fornire la prova, ma tende alla mera riconsegna del bene che implica la sola dimostrazione dell'avvenuta consegna in base a un titolo e che, per qualsiasi ragione, lo stesso è venuto meno (ex multis Cass. Civ. 2092/2000; 8895/1987;
2770/1968).
1.1. Facendo applicazione dei principi citati al caso di specie, gli attori, avendo dedotto che la convenuta detenesse l'appartamento in qualità di convivente more uxorio e che tale titolo sia venuto meno con la morte di
, hanno agito in restituzione e, pertanto, non sono o nerati, Persona_2 come eccepito dalla convenuta, alla prova della proprietà. D'altro canto, la convenuta, in maniera del tutto contraddittoria, da un lato, ha affermato la qualità di comproprietaria della propria figlia, possibile solo se presuppone a proprietà del dante causa, ossia di , e dall'altro, contesta la Persona_2 comproprietà degli attori, che traggono la loro legittimazione dal comune autore.
1.2. Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
2. Sull'eccezione della mancata accettazione dell'eredità da parte degli attori formulata dalla convenuta.
2.1. Sul punto la Suprema Corte afferma: «La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, grava ndo su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (Sez. 2 - ,
Sentenza n. 390 del 08/01/2025).
pagina 6 di 11 2.2. Anche tale eccezione è, quindi, rigettata.
3. Prima di passare al merito, nel caso di specie, deve rilevarsi che la parte convenuta non ha mai contestato il fatto di usufruire dell'immobile, dapprima, in qualità di convivente more uxorio di e, successivamente, Persona_2 in qualità di ospite della figlia, comproprietaria insieme agli attori dell'appartamento sito alla via Verdi n. 8 in EC IA.
3.1. Difatti, sia gli attori, e , Parte_1 Parte_2 sia , figlia dell'odierna convenuta, sono divenuti titolari dei Persona_3 rispettivi diritti reali in forza di successione di legge (v. dichiarazione di successione all.to n. 4 fascicolo attoreo).
3.2. Pertanto, non vi è alcun dubbio che la detenzione qualifi cata, in virtù della quale la detenesse l'immobile, è venuta meno con la morte di CP
e, quindi, con la fine della convivenza. Persona_2
3.3. Quest'ultima, infatti, quand'anche non fondata su un rapporto di coniugio tra le parti, dà vita, in capo al conv ivente non proprietario, a una detenzione qualificata nei confronti dell'immobile adibito a residenza familiare.
3.4. Si tratta di un interesse proprio del convivente differente rispetto a quello sussistente per ragioni di mera ospitalità. La detenzione qualifi cata trova un titolo nel negozio giuridico di tipo familiare rappresentato proprio dalla coabitazione tra i due soggetti, il quale è opponibile ai terzi solo ed esclusivamente fino al perdurare della convivenza.
3.5. Venuta meno la convivenza, viene meno anche il titolo in base al quale il convivente non proprietario detiene legittimamente l'immobile.
3.6. In tal senso la Suprema Corte afferma: «La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune, un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, ma non incide, salvo diversa disposi zione di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicché tale detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta
pagina 7 di 11 venuta meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il relativo diritto;
ne deriva che, in assenza di una istituzione testamentaria, ovvero della costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da part e degli eredi del convivente proprietario, non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente superstite (già detentore qualificato), restando a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza». (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017).
3.7. Solo in presenza di minori c onviventi, per esigenze non solo abitative, ma anche di stabilità, il termine temporale per la permanenza nella casa adibita a residenza familiare può essere dilatato.
3.8. L'art. 1 comma 42 della L. n. 76/2016 prevede, infatti, che: «salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del Codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a du e anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni».
3.9. Nel caso di specie, non essendo in presenza di figli minori, il termine concesso dagli attori alla , per poter ricercare una nuova CP sistemazione, deve ritenersi più che adeguato, essendo passati, dalla morte del convivente proprietario, ben oltre cinque anni, p rima che venisse instaurato il presente giudizio, e, in assenza di altro titolo, la permanenza della non CP può più essere ritenuta legittima.
3.10. Inoltre, risulta irrilevante il fatto che anche la figlia di CP
, , sia titolare di una quota di proprietà, non potendo la
[...] Persona_3 madre spendere il titolo di comproprietaria della figlia per legittimare la sua presenza nell'immobile di proprietà altrui e ben potendo agire gli altri comproprietari singolarmente per la tutela del proprio diritt o nei confronti di chi detiene l'immobile senza alcun titolo - «Ciascun comproprietario, in
pagina 8 di 11 quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del
28/01/2015).
3.11. Inoltre, la teste escussa, ha confermato che Testimone_1
non vive più presso l'immobile di via Verdi, oggetto Persona_3 dell'azione di rilascio:
«Sul capo 1 (vero è che la sig.ra , da c irca due anni ovvero dal Persona_3
dic embre dell'anno 2019, vive stabilmente in Ba ttipaglia (SA) alla via Serroni Alto, n. 51 e qui convive con il sig. ) delle memorie di parte ricorrente rispondo: Persona_4
è vero. Preciso che sono amica di da circa 8 anni avendola Parte_1 conosciuta alla scuola di danza dove i nostri figli frequentano dei corsi. La sorella l'ho vista qualche volta casualmente, in qualche occasione Per_3 accompagnavo a casa al viale Verdi di EC IA fino a Pt_1 prima del Covid.
Preciso che ho visto fino al dicembre 2019 presso Persona_3
l'abitazione di EC IA. Successivamente nel gennaio 2020, insieme a sorella di , mi sono recata alla Parte_1 Persona_3 via Serrone Alto n. 51 in Battipaglia e in quell'occasione ho constatato che sul citofono dello stabile era riportato il cognome di Parte_3
Preciso che in quell'occasione accompagnavo , la quale me lo chiese Pt_1 essendo preoccupata in ordine alle condizioni della sorella poiché non la vedeva da un po' di tempo e cioè da quando si era trasferita nella nuova abitazione.
Preciso che tanto so in quanto riferitomi da , in quanto io Pt_1
l'ho vista nella zona antistante il palazzo di via Serroni n. 51 Per_3 casualmente qualche volta.
Da settembre 2020 fino a oggi passo per via le Verdi almeno quattro volte a settimana nel pomeriggio e non sempre allo stesso orario, a seconda dei corsi di danza dei miei figli e anche ad accompagnare a casa. Parte_1
Posso dichiarare che in tali circostanze non ho più visto . Persona_3
pagina 9 di 11 Preciso che non ho mai citofonato all'abitazione di di Persona_3 viale Verdi né sono entrata all'interno del suo appartamento per verificare la sua presenza.
Preciso, però, che anche prima del 2020 mi era capitata di vederla successivamente non mi è più capitato.
Preciso che non ho visto stabilmente presso l'abitazione Persona_3 di via Serroni 51, ma come ho già dichiarato l'ho vista qualche volta casualmente.
Relativamente al capo 2 (vero è che l'abitazione sita in EC IA (SA) al Viale Verdi, n. 8, cens ita al catasto fabbricato di detto Comune a l foglio 12, p.lla 464, sub. 7, da circa due anni ovvero dal d icembre d ell'anno 2019 è abita ta unicamen te e stab ilmente dalla s ig.ra ), non posso confermare il contenuto della Controparte_2 circostanza, ma preciso che ho visto solo la signora le volte Controparte_2 in cui mi sono recata, così come ho precisato in precedenza.
Preciso che mi riferisco al viale verdi n. 8 di EC IA.
Preciso che prima dell'anno 2019 – dicembre – al viale Verdi di
EC IA vedevo oltre alla signora anche la signora CP
». Persona_3
3.12. Vale rammentare che «il principio della corrisponden za tra residenza anagrafica e residenza effettiva costituisce una presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova idoneo ad evidenziare l'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un luogo diverso» (v. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 8049 del 22/07/1995); nel caso di specie la teste frequentatrice abituale dei luoghi di causa e la circostanza che sul citofono a via Serrone Alto n. 5 vi sia il nome di e che la stessa non sia stata più vista, se non di Persona_3 rado, presso l'immobile di via verdi, corrobora la tesi attore.
3.13. Deve inoltre rilevarsi che era la resistente a dover provare la persistenza del titolo della propria detenzione che non poggia esclusivamente sul rapporto di convivenza, ma sul consenso del soggetto che ne avrebbe la disponibilità.
3.14. Non sussistendo quindi, in capo alla convenuta, nessuna situazione meritevole di tutela, la domanda attorea deve essere accolta.
4. È rimasta del tutto sguarnita di prova l'eccezione di compensazione per pagina 10 di 11 pretesi crediti della resistente nei confronti del de cuius.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) In accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta all'immediato rilascio in favore degli attori dell'immobile sito in via Verdi n. 8 di EC IA (SA), distinto nel Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 12, P.lla 464, sub 7, che era d i proprietà del de cuius
, libero da persone e cose;
Persona_2
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese vive, € 3.387,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
19 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5124/2021
Oggi 19/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per e per (presenti Parte_1 Parte_2 personalmente) l'avv. , il quale si riporta a tutti i propri CP_1 scritti difensivi e, in particolare, alla memoria conclusiva autorizzata;
insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per , l'avv. , il quale si riporta a tutti Controparte_2 CP_3
i propri scritti difensivi e insiste nella legittimità della detenzione della propria assistista visto che, comunque, il titolo s i riviene in ragione dell'ospitalità della figlia che cin ella convive;
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5124/2021 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2 [...]
CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. CP_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 702 bis depositato in data 22/6/2021, i germani Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
«a) in via principale e nel merito, in ragione di quanto dedotto e documentato, accertare e dichiarare che la sig.ra (nata il Controparte_2
21.01.1955 a Padula – SA), quale convivente del sig. (nato il Persona_2
30.09.1944 a Pontecagnano Faiano e deceduto in Salerno in data 23.07.2015),
a decorrere dal 24.07.2020, occupa illegittimamente e senza titolo l'immobile degli istanti che è sito in via Verd i n. 8 di EC IA (SA), distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 12, P.lla 464, sub 7, pagina 2 di 11 che era di proprietà del de cuius e, per l'effetto, Persona_2 condannarla al rilascio immediato del bene de quo, nonché a svuotarlo e consegnarlo ai ricorrenti libero da persone e cose in esso presenti;
b) con riserva di richiedere in separata sede l'indennità di occupazione maturata ma condannandola al pagamento delle spese e del compenso di giudizio, maggiorato degli accessori di leg ge e delle spese generali al 15% come per legge […]».
A fondamento della loro domanda hanno dedotto:
− di essere figli ed eredi di;
Persona_2
− che il proprio de cuius non aveva contratto matrimonio, rimanendo celibe fino al suo decesso, stato civile che si evince dal certificato di morte del
21/8/2015;
− che allorquando era in vita, ha intrattenuto solo Persona_2 rapporti di convivenza, dapprima con ri, e poi, fino al suo Controparte_4 decesso, con;
Controparte_2
− che era proprietario di alcuni immobili ubicati nel Persona_2
Comune di EC IA (SA);
− che il compendio immobiliare è stato trasferito ai soli figli, essi ricorrenti nonché ad altra figlia, , avuta dal loro padre con Persona_3 CP
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[...]
− che, in data 27/1/2017, veniva presentata Dichiarazione di Successione presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno dalla quale si evince che gli eredi di sono solo i tre figl i del medesimo;
Persona_2
− che tra gli immobili appartenuti al de cuius vi è anche l'unità abitativa sita in via Verdi n. 8 di EC IA (SA) distinta al Catasto
Fabbricati dello stesso Comune al foglio 12, p.lla 464, sub 7 ove lo stesso de cuis ha vissuto fino al suo decesso;
− che l'unità abitativa, dopo la morte di , è stata detenuta Persona_2
e occupata, senza soluzione di continuità, da che a tutt'oggi la Controparte_2 occupa illegittimamente e senza titolo in quanto ampiamente decorso il termine di legge per la sua legittima occupazione stabilita dalla L. 76/2016;
− che, quindi, a partire dalla morte di , Persona_2 Controparte_2 non vanta nessun diritto di abitazione sull'immobile occupato in quanto già dal pagina 3 di 11 23/7/2020 si è estinto qualsivog lia diritto di abitazione della medesima nei confronti dell'unità abitativa;
− che, pertanto, occupa senza titolo i beni ereditari;
Controparte_2
− che non essendosi presentata, l'odierna resistente, alla procedura di mediazione presso l'ADR “Riconciliamo” , si rendeva necessaria l'azione giudiziaria.
Hanno rassegnato, quindi, le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita tempestivamente in giudizio con memoria Controparte_2 difensiva nella quale ha eccepito:
• la carenza di legittimazione attiva dei rico rrenti per non aver dato prova della proprietà dell'immobile in quanto la documentazione depositata in atti non ha rilevanza ultraventennale;
• la mancata prova dell'accettazione dell'eredità da parte dei ricorrenti;
• in via gradata, che i ricorrenti non sono gli unici comproprietari dell'immobile in quanto il de cuius aveva tre figli, i due ricorrenti e Per_3
figlia di essa resistente;
[...]
• di non essere stata solo convivente more uxorio per circa ventisette anni, ma anche la madre di la quale vive nello stesso immobile di Persona_3 cui è comproprietaria per un terzo;
• che gli stessi ricorrenti abitano in immobili di proprietà paterna, di cui
è comproprietaria;
Persona_3
• che pertanto, essa ricorrente, è ospite della figlia la quale, in qual ità di comproprietaria dell'immobile può ospitarla sin quando lo riterrà opportuno;
• che se i ricorrenti sono eredi accettanti l'eredità sono dovuti alla restituzione di tutte le somme da lei versate in prestito a Persona_2 durante la convivenza e pari a quasi l'intero stipendio di dipendente presso l'A.S.L. Salerno – Azienda Ospedaliera San Leonardo.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione all'antistatario avvocato.
All'udienza del 27/4/2022, vista la richiesta di parte ricorrente e in ragione delle difese formulate dalla resistente, è stata a utorizzata la conversione del rito richiedendo, la causa, un'istruttoria non sommaria.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la pagina 4 di 11 causa è stata istruita mediante escussione dei testi e successivamente rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
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1. Preliminarmente, anche al fine di vagliare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per non aver gli attori dato prova della proprietà ultraventennale, avanzata dalla convenuta, deve pr ocedersi a una corretta qualificazione della domanda.
1.1. In considerazione delle allegazioni in fatto di cui al ricorso introduttivo senza richiamo ad alcuna norma, ci si deve ritenere in presenza di un'azione personale di restituzione dell'immobile per intervenuta cessazione del titolo che giustificava l'occupazione di esso – la convivenza more uxorio.
1.2. Si osserva in diritto che «l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicaz ione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce».
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018 Sez. U, Sentenza n. 7305 del
28/03/2014).
1.3. Le due azioni, di rivendica e di restituzione, pur essendo dirette allo stesso risultato pratico della disponibilità materiale del bene riacquistato, hanno natura distinta: la prima ha carattere reale e si fonda sul diritto di proprietà del bene di cui l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, la seconda, invece, ha natura personale e si fonda sull'allegazione della titolarità e sulla deduzione dell'insussistenza di un titolo opponibile ed è rivolta, previo accertamento dell'insussistenza, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene (ex multis Cass. Civ. n. 2908/2001;
23086/2004).
1.4. Una tale distinzione determina importanti conseguenze sotto il profilo probatorio atteso che l'attore che agisce in rivendica è soggetto ad un pagina 5 di 11 onere probatorio rigoroso in quanto deve provare il pr oprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario o provare di aver posseduto il bene – anche attraverso precedenti danti causa – per il periodo di tempo necessario all'usucapione. Mentre con l'azione di natura personale, trovando il suo presupposto nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, l'attore non mira a ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale, quindi, non deve fornire la prova, ma tende alla mera riconsegna del bene che implica la sola dimostrazione dell'avvenuta consegna in base a un titolo e che, per qualsiasi ragione, lo stesso è venuto meno (ex multis Cass. Civ. 2092/2000; 8895/1987;
2770/1968).
1.1. Facendo applicazione dei principi citati al caso di specie, gli attori, avendo dedotto che la convenuta detenesse l'appartamento in qualità di convivente more uxorio e che tale titolo sia venuto meno con la morte di
, hanno agito in restituzione e, pertanto, non sono o nerati, Persona_2 come eccepito dalla convenuta, alla prova della proprietà. D'altro canto, la convenuta, in maniera del tutto contraddittoria, da un lato, ha affermato la qualità di comproprietaria della propria figlia, possibile solo se presuppone a proprietà del dante causa, ossia di , e dall'altro, contesta la Persona_2 comproprietà degli attori, che traggono la loro legittimazione dal comune autore.
1.2. Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
2. Sull'eccezione della mancata accettazione dell'eredità da parte degli attori formulata dalla convenuta.
2.1. Sul punto la Suprema Corte afferma: «La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, grava ndo su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (Sez. 2 - ,
Sentenza n. 390 del 08/01/2025).
pagina 6 di 11 2.2. Anche tale eccezione è, quindi, rigettata.
3. Prima di passare al merito, nel caso di specie, deve rilevarsi che la parte convenuta non ha mai contestato il fatto di usufruire dell'immobile, dapprima, in qualità di convivente more uxorio di e, successivamente, Persona_2 in qualità di ospite della figlia, comproprietaria insieme agli attori dell'appartamento sito alla via Verdi n. 8 in EC IA.
3.1. Difatti, sia gli attori, e , Parte_1 Parte_2 sia , figlia dell'odierna convenuta, sono divenuti titolari dei Persona_3 rispettivi diritti reali in forza di successione di legge (v. dichiarazione di successione all.to n. 4 fascicolo attoreo).
3.2. Pertanto, non vi è alcun dubbio che la detenzione qualifi cata, in virtù della quale la detenesse l'immobile, è venuta meno con la morte di CP
e, quindi, con la fine della convivenza. Persona_2
3.3. Quest'ultima, infatti, quand'anche non fondata su un rapporto di coniugio tra le parti, dà vita, in capo al conv ivente non proprietario, a una detenzione qualificata nei confronti dell'immobile adibito a residenza familiare.
3.4. Si tratta di un interesse proprio del convivente differente rispetto a quello sussistente per ragioni di mera ospitalità. La detenzione qualifi cata trova un titolo nel negozio giuridico di tipo familiare rappresentato proprio dalla coabitazione tra i due soggetti, il quale è opponibile ai terzi solo ed esclusivamente fino al perdurare della convivenza.
3.5. Venuta meno la convivenza, viene meno anche il titolo in base al quale il convivente non proprietario detiene legittimamente l'immobile.
3.6. In tal senso la Suprema Corte afferma: «La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune, un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, ma non incide, salvo diversa disposi zione di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull'immobile, sicché tale detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta
pagina 7 di 11 venuta meno la stessa, in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il relativo diritto;
ne deriva che, in assenza di una istituzione testamentaria, ovvero della costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da part e degli eredi del convivente proprietario, non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente superstite (già detentore qualificato), restando a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere a quest'ultimo un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza». (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017).
3.7. Solo in presenza di minori c onviventi, per esigenze non solo abitative, ma anche di stabilità, il termine temporale per la permanenza nella casa adibita a residenza familiare può essere dilatato.
3.8. L'art. 1 comma 42 della L. n. 76/2016 prevede, infatti, che: «salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del Codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a du e anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni».
3.9. Nel caso di specie, non essendo in presenza di figli minori, il termine concesso dagli attori alla , per poter ricercare una nuova CP sistemazione, deve ritenersi più che adeguato, essendo passati, dalla morte del convivente proprietario, ben oltre cinque anni, p rima che venisse instaurato il presente giudizio, e, in assenza di altro titolo, la permanenza della non CP può più essere ritenuta legittima.
3.10. Inoltre, risulta irrilevante il fatto che anche la figlia di CP
, , sia titolare di una quota di proprietà, non potendo la
[...] Persona_3 madre spendere il titolo di comproprietaria della figlia per legittimare la sua presenza nell'immobile di proprietà altrui e ben potendo agire gli altri comproprietari singolarmente per la tutela del proprio diritt o nei confronti di chi detiene l'immobile senza alcun titolo - «Ciascun comproprietario, in
pagina 8 di 11 quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1650 del
28/01/2015).
3.11. Inoltre, la teste escussa, ha confermato che Testimone_1
non vive più presso l'immobile di via Verdi, oggetto Persona_3 dell'azione di rilascio:
«Sul capo 1 (vero è che la sig.ra , da c irca due anni ovvero dal Persona_3
dic embre dell'anno 2019, vive stabilmente in Ba ttipaglia (SA) alla via Serroni Alto, n. 51 e qui convive con il sig. ) delle memorie di parte ricorrente rispondo: Persona_4
è vero. Preciso che sono amica di da circa 8 anni avendola Parte_1 conosciuta alla scuola di danza dove i nostri figli frequentano dei corsi. La sorella l'ho vista qualche volta casualmente, in qualche occasione Per_3 accompagnavo a casa al viale Verdi di EC IA fino a Pt_1 prima del Covid.
Preciso che ho visto fino al dicembre 2019 presso Persona_3
l'abitazione di EC IA. Successivamente nel gennaio 2020, insieme a sorella di , mi sono recata alla Parte_1 Persona_3 via Serrone Alto n. 51 in Battipaglia e in quell'occasione ho constatato che sul citofono dello stabile era riportato il cognome di Parte_3
Preciso che in quell'occasione accompagnavo , la quale me lo chiese Pt_1 essendo preoccupata in ordine alle condizioni della sorella poiché non la vedeva da un po' di tempo e cioè da quando si era trasferita nella nuova abitazione.
Preciso che tanto so in quanto riferitomi da , in quanto io Pt_1
l'ho vista nella zona antistante il palazzo di via Serroni n. 51 Per_3 casualmente qualche volta.
Da settembre 2020 fino a oggi passo per via le Verdi almeno quattro volte a settimana nel pomeriggio e non sempre allo stesso orario, a seconda dei corsi di danza dei miei figli e anche ad accompagnare a casa. Parte_1
Posso dichiarare che in tali circostanze non ho più visto . Persona_3
pagina 9 di 11 Preciso che non ho mai citofonato all'abitazione di di Persona_3 viale Verdi né sono entrata all'interno del suo appartamento per verificare la sua presenza.
Preciso, però, che anche prima del 2020 mi era capitata di vederla successivamente non mi è più capitato.
Preciso che non ho visto stabilmente presso l'abitazione Persona_3 di via Serroni 51, ma come ho già dichiarato l'ho vista qualche volta casualmente.
Relativamente al capo 2 (vero è che l'abitazione sita in EC IA (SA) al Viale Verdi, n. 8, cens ita al catasto fabbricato di detto Comune a l foglio 12, p.lla 464, sub. 7, da circa due anni ovvero dal d icembre d ell'anno 2019 è abita ta unicamen te e stab ilmente dalla s ig.ra ), non posso confermare il contenuto della Controparte_2 circostanza, ma preciso che ho visto solo la signora le volte Controparte_2 in cui mi sono recata, così come ho precisato in precedenza.
Preciso che mi riferisco al viale verdi n. 8 di EC IA.
Preciso che prima dell'anno 2019 – dicembre – al viale Verdi di
EC IA vedevo oltre alla signora anche la signora CP
». Persona_3
3.12. Vale rammentare che «il principio della corrisponden za tra residenza anagrafica e residenza effettiva costituisce una presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova idoneo ad evidenziare l'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un luogo diverso» (v. Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 8049 del 22/07/1995); nel caso di specie la teste frequentatrice abituale dei luoghi di causa e la circostanza che sul citofono a via Serrone Alto n. 5 vi sia il nome di e che la stessa non sia stata più vista, se non di Persona_3 rado, presso l'immobile di via verdi, corrobora la tesi attore.
3.13. Deve inoltre rilevarsi che era la resistente a dover provare la persistenza del titolo della propria detenzione che non poggia esclusivamente sul rapporto di convivenza, ma sul consenso del soggetto che ne avrebbe la disponibilità.
3.14. Non sussistendo quindi, in capo alla convenuta, nessuna situazione meritevole di tutela, la domanda attorea deve essere accolta.
4. È rimasta del tutto sguarnita di prova l'eccezione di compensazione per pagina 10 di 11 pretesi crediti della resistente nei confronti del de cuius.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) In accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta all'immediato rilascio in favore degli attori dell'immobile sito in via Verdi n. 8 di EC IA (SA), distinto nel Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 12, P.lla 464, sub 7, che era d i proprietà del de cuius
, libero da persone e cose;
Persona_2
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese vive, € 3.387,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
19 marzo 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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